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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 18/01/2023 al n. 34 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza
Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 08/07/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Mladovan Nicola Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con l'avv. Nicolì Mattia e l'avv. Nodale Manuela
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione reiette;
previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge: accertarsi e dichiararsi che tra il Sig. la è intercorso Parte_1 Controparte_2 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, o in subordine parziale, dal 01.01.2021 alla data odierna o in subordine al 22.06.2022, o da quelle diverse date che risulteranno di giustizia;
o, comunque convertirsi il contratto di lavoro a collaborazione d.d.
21.01.2021 di cui è causa in un contratto di lavoro a tempo pieno, o in subordine parziale, dal 01.01.2021; dichiararsi costituito o costituirsi per l'effetto – in ogni caso - un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato tra il Sig. e la Parte_1 dall'01.01.2021 alla data odierna o in subordine al Controparte_2
22.06.2022 o a quelle diverse date che risulteranno di giustizia;
in aggiunta a quanto sopra, accertarsi e dichiararsi che il Sig. ha diritto, nell'ambito del Parte_1 rapporto di lavoro così accertato e/o dichiarato e/o costituito alla applicazione del
C.C.N.L. Edilizia Artigianato, con inquadramento del ricorrente al 6° livello del medesimo
1 CCNL, o a quel diverso livello, di quel diverso CCNL, che sarà ritenuto di giustizia;
in aggiunta a quanto sopra accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato oralmente in data 31.05.2022, o quel diverso licenziamento che risulterà intimato, e, per l'effetto, condannare la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pertegada di
Latisana (UD), Via Lignano Sabbiadoro n. 82, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli il risarcimento del danno ai sensi del comma 2 della stessa norma sulla base di un'indennità pari ad € 4.180,55 lordi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in subordine, in caso di ritenuta assenza di licenziamento, accertarsi la perduranza del rapporto di lavoro subordinato alla data odierna, e condannarsi la società convenuta al ripristino del rapporto, con condanna all'esecuzione del rapporto di lavoro così come accertato o costituito;
dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi, la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme
[...]
e retribuzioni dal ricorrente maturate nel corso di rapporto di lavoro intercorso con la stessa e non corrisposte – anche in relazione al periodo da novembre 2021 al periodo in cui è disposta la reintegrazione o il ripristino del rapporto - e in particolare per retribuzioni ordinarie, lavoro straordinario, 13a e 14a mensilità, ferie, ferie non godute, permessi, permessi non goduti, r.o.l., ex festività, indennità sostituiva del preavviso, scatti di anzianità, t.f.r., per complessivi € 50.421,43 (di cui € 5.482,24 per TFR) quantificati al 22.06.2022 e successive retribuzioni maturate e maturande sino all'effettiva riammissione in servizio;
o quella somma, anche diversa, che sarà ritenuta di giustizia anche per effetto della valutazione equitativa, ed anche ai sensi dell'art. 36
Costituzione; o, in subordine, per il periodo da novembre 2021 in avanti, condannarsi la
Società – in persona del suo r.l. pro tempore – al risarcimento Controparte_2 del danno in favore del ricorrente, pari alle retribuzione non percepite;
previa se del caso integrazione del contraddittorio con l , dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi, CP_3 la Società – in persona del suo r.l. pro tempore - al versamento Controparte_2 dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra la stessa ed il Sig. in relazione ad un contratto a tempo Parte_1 pieno e quantificati nell'importo di € 28.885,55, o quella somma, anche diversa, che sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse ritenuto essersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, condannare la Società
[...]
[...
[...] – in persona del suo r.l. pro tempore – a corrispondere al Sig. Controparte_4 Parte_1 la somma di € 26.800,00 oltre accessori quale corrispettivo per l'attività svolta
[...] nei mesi di novembre (ad eccezione dell'acconto di € 1.200,00) e dicembre 2021, nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022, così come pattuito (€
3.500,00 mensili) all'art. 7 del contratto di consulenza d.d. 21.01.2021. In ogni caso: tutte le somme con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali. In via istruttoria: come in ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: rigettare le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Dichiarare risolto il contratto dd. 21.01.2021 a far data dal 20.12.2021, accertare che dal 10.11.2021 al 20.12.2021 il ricorrente non ha svolto alcuna prestazione per e, per l'effetto, dichiarare che nulla Controparte_2
è dovuto dalla resistente al ricorrente in forza di tale contratto e/o per ogni altra causa.
Condannare il ricorrente in solido con il suo procuratore legale ai sensi dell'art. 94 cpc a rifondere alla resistente le spese processuali per il procedimento nella misura che sarà liquidata dal G.I. come da nota spese già depositata. In via istruttoria: come in memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/01/2023 esponeva di aver svolto Parte_1 attività lavorativa dall'01.01.2021 per la Società agenzia Controparte_2 immobiliare ed impresa di costruzioni, la quale gli aveva messo a disposizione un biglietto da visita aziendale (dal quale risultava il suo ruolo di Responsabile Tecnico
Commerciale ed i recapiti aziendali), nonché un telefono cellulare aziendale con sim e gli aveva, inoltre, consentito l'utilizzo del veicolo aziendale, con relativo telepass aziendale.
Specificava che, sin dai primissimi giorni del mese di gennaio 2021, nella sua qualità di
Responsabile Tecnico Commerciale, egli aveva cominciato a seguire la rete commerciale della società resistente, la quale in Bosnia aveva un'attività di produzione di grigliato metallico a misura ed intendeva commercializzarlo in Italia.
In particolare, il ricorrente si era occupato delle attività prodromiche e accessorie alla creazione della rete commerciale per i grigliati in territorio italiano, prendendo contatti con la società DPM Dalla Mora a cui aveva presentato i prodotti di CP_2 CP_2
organizzando incontri preliminari con una lunga lista di potenziali clienti;
reperendo
[...] sul mercato alcuni prodotti abbinabili al grigliato e trovando nella società UR S.r.l.
3 di Cornedo IN (VI) il fornitore adatto;
individuando, per lo stoccaggio per i grigliati provenienti dalla Bosnia e da commercializzare in Italia, il magazzino sito in Gorgo di
Latisana (UD), via Lignano Nord n. 132, utilizzato anche per lo stoccaggio dei materiali acquistati da UR;
creando una rete di fornitori per l'attività delle società bosniache
I.B. Metal Grate e Immobiliare Beganovic d.o.o., entrambe società facenti riferimento a
, legale rappresentante di . Controparte_5 Controparte_2
Il ricorrente si era anche occupato della progettazione di un impianto semiautomatico per la produzione di grigliato pressato, previa ricerca dei macchinari e degli stampi necessari per la linea di produzione e di ogni altro accessorio.
A far data dal 06.04.2021 e fino al 20.10.2021, il ricorrente era stato inviato in Bosnia per provvedere all'assemblaggio ed all'avviamento di un impianto per la produzione del grigliato pressato e per la formazione dei dipendenti delle società bosniache I.B. Metal
Grate e Immobiliare Beganovic d.o.o. ed ogni tre settimane di lavoro aveva fatto rientro in Italia per una settimana, durante la quale si era occupato della creazione e dello sviluppo della rete commerciale italiana.
Il ricorrente, inoltre, si era occupato della preparazione di “preventivi” e “calcoli di portata” dei grigliati, nonchè della creazione di alcuni cataloghi di prodotti.
Solamente in data 21.01.2021 la resistente aveva fatto sottoscrivere al ricorrente un
“contratto di consulenza per organizzazione della rete commerciale” con decorrenza dal
01.01.2021 al 31.05.2022, per un corrispettivo mensile dell'importo di € 3.500,00 per il quale il ricorrente aveva spiccato fatture, con cadenza mensile, aventi causale:
“consulenza tecnico commerciale”.
In data 12.11.2021 il ricorrente si era dovuto sottoporre ad un intervento di “artroprotesi all'anca sinistra”, rimanendo ricoverato dall'11.11.2021 al 24.11.2021 e poi in convalescenza fino al 31.12.2021.
Durante questi mesi aveva sospeso ogni tipo di pagamento, Controparte_2 nonostante il ricorrente avesse continuato a svolgere attività “di ufficio”, occupandosi da casa di ordini, preparazione di preventivi, calcoli di portata.
Dall'01.01.2022 fino al 31.10.2022, il ricorrente aveva ripreso ad occuparsi di tutte le attività già svolte per conto di Controparte_2
La fattura per il corrispettivo inerente alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 non era stata saldata.
La difesa attorea sosteneva la natura di lavoro subordinato del rapporto intercorso tra le parti, specificando gli orari di lavoro di e rimarcando che NA OS Pt_1
4 s.r.l. imponeva gli stessi unilateralmente ed ordinava al ricorrente tempi e modi di esecuzione delle attività, decidendo le singole attività quotidiane del ricorrente, con ordini quotidiani o comunque periodici impartiti da , amministratore Controparte_5 unico della società resistente e, saltuariamente, da figlio CP_6 dell'amministratore.
Il ricorrente era privo, quindi, di qualsivoglia autonomia nello svolgimento del rapporto lavorativo e, quando aveva necessità di assentarsi da lavoro per esigenze personali, aveva l'obbligo di chiedere l'autorizzazione a , al quale doveva Controparte_5 rivolgersi anche per ferie e permessi.
In più occasioni il ricorrente aveva chiesto la formale regolarizzazione del rapporto ed il pagamento delle prestazioni che, pur svolte, non erano state saldate.
Dal mese di novembre 2021 al ricorrente era stata tolta la disponibilità dell'auto aziendale.
In data 31.05.2022 il ricorrente aveva telefonato a il quale gli aveva Controparte_5 comunicato che il rapporto di lavoro era cessato e che, quindi, non voleva più vederlo, né sentirlo.
Fallite le trattative stragiudiziali, il ricorrente radicava il presente giudizio, richiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dall'inizio del rapporto
(01.01.2021) al recesso comunicato in data 22.06.2022, le conseguenti differenze salariali e la regolarizzazione previdenziale ed il risarcimento del danno patito per effetto del licenziamento, di cui sosteneva l'illegittimità, chiedendo anche la reintegrazione.
In subordine, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del corrispettivo (€ 3.500,00 al mese) pattuito con il contratto di consulenza d.d. 21.01.2021 e ciò fino al recesso del
22.06.2022 o, quantomeno, sino alla scadenza contrattualmente prevista per il
31.05.2022.
2. Si costituiva in giudizio la società resistente, contestando le allegazioni avversarie con particolare riferimento alla sussistenza degli indici tipici della subordinazione ed offrendo una diversa ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti, che era stato liberamente e correttamente qualificato come autonomo e si era risolto per mutuo consenso.
La parte resistente insisteva, pertanto, per il rigetto delle domande del ricorrente e, all'esito dell'istruttoria, concludeva anche per la condanna per lite temeraria ex art. 94
c.p.c..
5 3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 08/07/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che le domande di parte ricorrente siano infondate e non possano trovare accoglimento.
La pretesa articolata in via principale da parte ricorrente poggia sul presupposto giuridico della sussunzione del rapporto intercorso tra le parti nel tipo legale della subordinazione.
La prospettazione di parte ricorrente non ha, tuttavia, trovato riscontro probatorio.
Si evidenzia, infatti, che gli indici imprescindibili per poter qualificare come subordinato un rapporto di lavoro sono ravvisabili, secondo costante e uniforme orientamento della
Corte di Cassazione, nella soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, nella limitazione dell'autonomia del lavoratore e nella stabilità dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (v. ex multis Cass. n. 2728/2010).
Ai fini della corretta qualificazione del rapporto è, infatti, necessario tenere presente che, secondo costante e uniforme orientamento della Corte di Cassazione, “l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus). (…) L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi – come l'assenza del rischio economico, il
6 luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso” (ex multis, Cass. ord. n.18943/2021).
Con riferimento a prestazioni di carattere intellettuale che non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale nè postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, il criterio fondamentale per l'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro è costituito dall'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione di lavoro, abbia un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentirgli di disporre, in maniera piena, della stessa nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva.
I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione di autonomia e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo assumere aspetti ed intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale o creativo) della prestazione pattuita.
Pertanto, alla luce di tali consolidati principi giurisprudenziali, risulta di tutta evidenza come ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia pur in presenza di prestazioni intellettuali, non sia possibile prescindere dalla prova della soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro.
Nel caso di specie l'istruttoria svolta non ha affatto dimostrato la sussistenza di tali presupposti della subordinazione.
Il teste , figlio del legale rappresentante della resistente, ha riferito: “…il CP_6 nostro ufficio è costituito da una stanza in cui ci sono tre postazioni di lavoro occupate da me, da un'impiegata e da mio padre quindi tutti sappiamo tutto quello che accade all'interno dell'ufficio. La società ha solo quell'ufficio. Mi risulta quindi l'acquisto di materiale per oltre €. 50.000,00 da UR…il ricorrente si è interfacciato direttamente con il tecnico che ha prodotto i cataloghi e li ha fatti predisporre per
[...]
a suo piacimento;
confermo che si tratta dei documenti 14-15-17 di parte CP_2 ricorrente che mi sono rammostrati mentre il catalogo 16 è di provenienza diretta del ricorrente quando aveva la sua attività in questo settore e non è di
[...]
[...
[...] Col ci ha mandato questi biglietti da visita che erano di clienti suoi Controparte_7 quando lui in precedenza aveva la sua società e siccome erano potenziali clienti che potevano comperare materiale da ci aveva detto di applicare loro Controparte_2 degli sconti. Ero solo io all'interno della società che mi occupavo di predisporre i preventivi per la clientela…Con ero soprattutto io a relazionarmi per avere Pt_1 consulenze perchè era stato un personaggio molto affermato in quel settore e quindi io mi relazionavo con lui per avere informazioni per la redazione dei preventivi e le visite ai clienti le andavamo a fare assieme con il furgoncino della ve erano Controparte_2 caricati dei campioni che noi mostravamo ai clienti che andavamo a visitare…lui era un maestro nel settore e sapeva dove si poteva risparmiare ad esempio su come utilizzare lo scarto per non buttarlo via…Il programma è stato realizzato dalla nostra impiegata da sola con un programmatore anche perché il ricorrente non era esperto di Pt_2 informatica e quindi non aveva queste competenze però era stato il ricorrente a dire che tipo di programma era necessario ossia uno in cui si evidenziassero il carico e scarico della merce e la relativa bolla di trasporto e quindi abbiamo dovuto sostenere questa ulteriore spesa per questo tipo di programma. Io andavo assieme al ricorrente a fare le visite e lui, se si trattava di un suo vecchio cliente, mi diceva di applicargli una scontistica maggiore rispetto agli altri. Confermo che lui mi aveva spiegato che a seconda della potenzialità di acquisto dei suoi vecchi clienti si doveva applicare uno sconto differente.
È vero confermo che circa due volte al mese veniva in uando voleva Controparte_2 lui, senza vincoli di giorno o orario, semplicemente avvisando il giorno prima che sarebbe passato da noi e in quelle occasioni mi dava consulenze per la mia formazione nell'applicazione dei prezzi e degli sconti. Mi ha dato formazione anche sulla produzione di lamierati e grigliati e su come calcolare i costi di produzione. In certe occasioni il ricorrente veniva da noi insieme a che era quello che inizialmente ci aveva Parte_3 messo in contatto con il ricorrente che lui conosceva per aver lavorato alle sue dipendenze…solo io ero autorizzato a sottoscrivere i preventivi da mandare ai clienti, li controllavo, li firmavo e poi li spedivo…lui non aveva orari né giornate fisse di presenza presso la Era lui a dirci quando sarebbe venuto e per quanto tempo Controparte_2 si sarebbe fermato ed eravamo noi che dovevamo adattarci ai suoi comodi… Lui presso la non aveva una postazione di lavoro né disponeva della chiave per Controparte_2 entrare. Aveva un pc di sua proprietà che però usava poco perché a causa dell'età era abituato a utilizzare carta e penna … a mio papà interessava che i conti della società fossero in attivo perché c'erano stati dei costi per attivare l'attività e non entravano ricavi,
8 allora il ricorrente si è proposto di andare in Bosnia ove c'era la produzione per vedere se si potevano sistemare le cose e nelle occasioni in cui ci è andato io l'ho sempre accompagnato anche perché io conoscevo la lingua e lui no…Saranno state in tutto una due volte al mese tranne agosto perché noi chiudiamo. Ogni volta ci fermavamo in
Bosnia per due o tre giorni… non ci ha mai mandato alcun certificato medico, né a noi interessava…ricordo questo incontro ma preciso che la non era presente e S_ rammento bene che i rapporti tra di noi quella sera sono stati chiusi in armonia tra le parti tanto è vero che poi siamo andati alla cena natalizia della ed Controparte_2 anche è venuto con noi… questa proposta è stata fatta dal ricorrente ma mio Pt_1 padre non l'ha accettata perché avevamo già dovuto svendere il materiale che era rimasto in capannone e che era stato acquistato su indicazioni del ricorrente;
inoltre anche il preventivo che ci aveva sottoposto per quel cliente non mi pareva che potesse portare alcun utile”.
Le dichiarazioni collimano perfettamente con quanto riferito anche dalla teste ES
, impiegata presso la quale ha dichiarato: “… io mi
[...] Controparte_2 occupo della parte amministrativa della società…riconosco i cataloghi che mi vengono mostrati e preciso che il ricorrente si è fatto dare i cataloghi dalla UR e ce li ha consegnati e poi noi sulla base di quelli li abbiamo fatti fare da un tecnico di fiducia della
In seguito li abbiamo utilizzati ma adesso non li usiamo più perché Controparte_2 non commerciamo più i grigliati…AL era l'unico autorizzato a fare i preventivi, nessun altro li faceva nemmeno io. Il ricorrente ci aveva trasmesso i bigliettini da visita di quelli che erano stati i suoi clienti quando lui aveva avuto la sua ditta… lui era un consulente e noi non sapevamo cosa facesse durante la sua giornata, lo interpellavamo solo quando avevamo bisogno di qualcosa … se aveva qualche dubbio chiamava il CP_6 ricorrente e lui lo aiutava per queste questioni … lui mi ha chiamato e mi ha detto quale tipo di programma per la contabilità avrei dovuto acquistare perché quello che già avevo era adatto ad un'impresa edile e quindi mi ha spiegato come gestire il magazzino, gli ordini ai clienti e ai fornitori e basta. Io non mi ricordo che il ricorrente andasse dai clienti e con me non parlava delle questioni inerenti agli sconti;
io mi interfacciavo solo con
. Lui veniva circa una volta al mese nel pomeriggio e parlava con , io però non CP_6 CP_6 ero presente;
immagino che gli desse informazione su come gestire i rapporti con i clienti. È vero che veniva assieme a AN EL. Solo predisponeva Pt_1 CP_6 firmava e inviava le offerte ai clienti… lui non aveva un orario fisso di lavoro né per giornate né per numero di ore, veniva quando voleva lui;
chiamava e diceva oggi
9 pomeriggio arrivo…eravamo noi che cercavamo di adattarci ed essere presenti quando lui ci avvisava che sarebbe venuto…lui non aveva una postazione di lavoro in
[...] né aveva le chiavi per entrare, disponeva di un suo PC personale che però CP_2 non usava perché preferiva carta e penna… è stato lui a proporsi di andare in Bosnia per valutare la produzione poiché il titolare non era contento di come stavano andando le cose. Io all'incontro non ero presente me ne ha riferito egale rappresentato Tes_3 aveva accettato questa proposta e anche questo mi è stato detto da , noi infatti CP_6 abbiamo la scrivania uno di fronte all'altra… gli faceva da interprete perché il CP_6 ricorrente non conosce la lingua bosniaca…lui non era obbligato a farlo perché era un consulente non un dipendente…era la sera della cena aziendale, io non ero presente all'incontro ma poi una volta a cena mi è stato detto sia da e suo padre sia CP_6 direttamente anche da he avevano deciso di chiudere tutti i rapporti tra loro…”. Pt_1
Nemmeno l'unico teste intimato dalla difesa attorea, ha riferito nulla che Tes_4 possa ritenersi decisivo ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato.
Egli ha infatti dichiarato: “Il ricorrente mi disse che era un rappresentante e referente commerciale della io e il ricorrente ci sentivamo spesso anche solo Controparte_2 per salutarci ed egli mi fece presente che faceva parte di questa rete commerciale e ciò all'inizio del 2021… La UR noi la conoscevamo da prima ma non avevamo un referente in zona;
tale ditta ha dei prodotti specifici che possono integrarsi nei nostri prodotti;
non so se la UR mandò i listini prezzi e le scontistiche al ricorrente e non so poi i rapporti tra la UR e la NA OS… Posso dire che lui veniva presso la nostra azienda e quando ha capito cosa ci serviva si propose per fornirci questo particolare materiale;
si tratta di materiali che servono per il taglio delle mattonelle in gres. Noi avevamo già diversi fornitori di tali materiali ma il ricorrente si propose di procurarcene e in diverse occasioni in mia presenza egli interloquì al telefono con la per chiedere delle conferme perché questo tipo di materiale Controparte_2 necessitava di uno stampo particolare che dovevano ancora costruire. Poi mi diede conferma perché aveva capito che la gli aveva dato l'ok. Preciso che Controparte_2 io feci un ordine alla perché mi fidavo del ricorrente, posto che non Controparte_2 ricorriamo di solito a fornitori così lontani, non possiamo permetterci ritardi lavorando con l'estero… quando veniva da noi mi telefonava qualche giorno prima per preannunciarsi… io e il ricorrente ci sentivamo telefonicamente anche per sapere come stava e anche per sapere a che punto era il materiale che avevo ordinato;
lui non lo
10 sapeva e mi disse che avrebbe fatto una telefonata, poi mi richiamò dicendo che stavano ancora allestendo lo stampo e quindi il materiale non era pronto. All'inizio di marzo 2022 ero preoccupato ed egli mi disse che lo stampo doveva essere a posto. Nel frattempo, però, mi arrivò una comunicazione da parte del ricorrente che proveniva dalla e CP_2 che diceva che a causa dei costi aumentati anche gli elementi ordinati avrebbero subito un aumento. Ciò mi fu comunicato telefonicamente dal ricorrente. Ciò mi allarmò ulteriormente non solo per l'aumento del prezzo, ma perché a quel punto ho capito che non avrebbero potuto rispettare i termini di consegna che per noi erano essenziali. A quel punto ho allertato i nostri fornitori abituali in modo da non incorrere a penali per le consegne. Io comunicai al ricorrente telefonicamente che aderivo all'aumento del prezzo, ma che avevo ordinato il materiale da altro fornitore ma avrei ugualmente ritirato il materiale della qualora me lo avessero consegnato. Io mi rivolsi ai nuovi fornitori CP_2 all'inizio di marzo 2022. Dopo il periodo di malattia ricevetti delle visite dal ricorrente e ricordo che venne con la stampella;
parlammo di lavoro e della fornitura della CP_2 dalla quale non mi arrivò nessuna comunicazione formale”.
Per come riferito dai testi il rapporto tra le parti corrisponde, quindi, a quanto effettivamente tra le stesse pattuito con il contratto di consulenza dd. 21.01.21 ossia un rapporto autonomo di prestazione professionale di carattere intellettuale avente ad oggetto la consulenza commerciale finalizzata a ricevere da le indicazioni su Pt_1 come potenziare la commercializzazione di grigliati in acciaio (di cui Controparte_2 aveva la produzione presso una unità locale in Bosnia) e su come redigere i preventivi per i propri clienti.
Questo sulla base della “comprovata esperienza e capacità tecnico-professionale” del ricorrente in quel particolare settore maturata durante gli anni in cui egli stesso aveva operato come imprenditore.
La ha, dunque, affidato a “lo svolgimento dell'attività di Controparte_2 Pt_1 consulenza per la organizzazione della rete commerciale, vale a dire l'incarico: di elaborare un progetto di organizzazione della rete commerciale della committente sul mercato italiano ed estero;
di indicare un piano di sviluppo tenendo conto delle particolari condizioni di mercato”.
L'attività svolta in piena e totale autonomia organizzativa esclude la subordinazione.
La qualificazione del rapporto come autonomo comporta il rigetto di tutte le domande proposte in via principale dal ricorrente.
11 5. Quanto alla domanda subordinata del ricorrente, la stessa aveva come oggetto la condanna al pagamento della somma di € 26.800 oltre accessori quale corrispettivo per l'attività svolta in favore della resistente per i mesi di novembre e dicembre 2021 nonché da gennaio a giugno 2022 come pattuito nel contratto di consulenza del 21.01.2021.
A questo proposito va premesso che data la sostanziale diversità tra il recesso e la risoluzione consensuale del contratto, la prescrizione dell'uso della forma scritta pattuita per l'esercizio del recesso dal rapporto di consulenza non è estensibile - in mancanza di un'espressa previsione contrattuale - all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, che può quindi desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche (Cass.
3245/12 e n. 15959/04).
La tesi di parte ricorrente si fonda sul presupposto - come si è detto inapplicabile al caso di specie - della impossibilità di un qualsiasi momento risolutivo del contratto di consulenza senza una espressa manifestazione per iscritto di volontà negoziale delle parti in tal senso.
Va da sè, pertanto, che l'intero impianto critico attoreo risente dell'equivoco di fondo appena indicato.
A ciò basterà aggiungere che entrambi i testi di parte resistente hanno confermato - senza alcuna incertezza, né contraddizione interna o reciproca – che, dopo il periodo di assenza per malattia e riabilitazione di tra le parti si è concordemente deciso di Pt_1 risolvere il contratto di consulenza anticipatamente rispetto alla scadenza prevista e di ciò vi è conferma documentale nel fatto che il ricorrente ha inviato la fattura per il pagamento delle prestazioni svolte nei 10 giorni di novembre anteriori al suo ricovero, ricevendo il relativo pagamento.
Successivamente il rapporto tra le parti non è mai ripreso, non avendo la società accettato la proposta di un nuovo contratto di collaborazione ed i testi hanno dichiarato che da quel momento on si era più fatto vivo sino a quando il 31 maggio 2022 Pt_1 era pervenuta la fattura di € 17.502,00 per “servizi di consulenza tecnico commerciale relativi ai mesi da gennaio a maggio 2022”.
I testi hanno dichiarato che, in quella occasione, l'impiegata amministrativa della resistente aveva chiamato il ricorrente chiedendogli a cosa si riferisse quella fattura data l'assenza di qualsiasi prestazione da parte sua in quei mesi, ottenendo una risposta del tutto inconferente.
12 La domanda subordinata del ricorrente deve, quindi, essere rigettata, essendosi il contratto risolto per mutuo consenso e non avendo il ricorrente comunque svolto alcun genere di prestazione dopo il 10.11.21.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del valore indeterminato della causa per ciascuna fase, essendo state affrontate e risolte questioni giuridiche e fattuali di ordinaria complessità.
7. Non è invece accoglibile la domanda di condanna ex art. 94 c.p.c. proposta dalla parte resistente nelle note conclusive.
L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma;
tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.
Nei casi, peraltro non frequenti, nei quali la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'esatta portata dell'art. 94 c.p.c., essa ha sempre ribadito che la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente;
è consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, nè potevano assumere, veste di parte (Sez. 3, sentenza n. 10332 del
13/05/2014; sentenza 19 settembre 2003, n. 13898 e 19 dicembre 2005, n. 27941).
Solo nell'ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura
"ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è
13 speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cassazione civile,
Sez. Un., 10/05/2006, n.10706).
In tale ipotesi, infatti, l'attività del difensore resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura (Cassazione civile, sez. VI,
10/10/2019, n. 25435).
Nel caso di specie, non ricorrendo questi specifici presupposti, deve, pertanto, escludersi la possibilità di una condanna in solido del difensore e della parte rappresentata.
Quanto alla responsabilità del ricorrente, va aggiunto che la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione per l'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno dei contendenti è tenuto, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, non rappresentando le stesse un comportamento sleale o fraudolento atto ad ingannare chi è chiamato a giudicare (cfr. Cass. sent. n.1316/85).
Occorre invece, trattandosi pur sempre di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che la parte che propone tale istanza deduca fatti ed offra elementi di prova idonei ad accertare sia l'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave della controparte, consistente nella consapevolezza, oppure nell'ignoranza dipendente, però, dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi o del carattere irrituale e fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio), sia l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Ancorché sia effettuabile anche d'ufficio, la liquidazione dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c., postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o, almeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. sent.
n.117/93).
Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, il giudice non può procedere alla liquidazione dello stesso neppure equitativamente (cfr. Cass. sent. n.6637/92,
n.12422/95).
Nella fattispecie in esame difetta la prova della sussistenza sia dell'elemento soggettivo dell'illecito, sia soprattutto dell'entità del danno, di cui la parte convenuta non ha neppure allegato l'esistenza.
In base alla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c. il giudice può procedere, anche d'ufficio, alla liquidazione a favore della parte soccombente di una somma
14 equitativamente determinata a prescindere dalla prova dell'effettiva sussistenza di un pregiudizio economico subito dalla parte vittoriosa.
Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad esercitare il proprio diritto di azione, così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e sulla base di titoli e prospettazioni giuridiche che, a prescindere dalla fondatezza o meno, non denotavano con certezza temerarietà ed erano state in qualche modo determinate dall'incapacità di comprendere l'effettiva portata del contratto sottoscritto tra le parti e dal fraintendimento in ordine alla messa a disposizione di alcuni strumenti aziendali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
Parte_1
2) rigetta la domanda ex art. 94 c.p.c. proposta dalla società resistente
[...]
Controparte_2
3) condanna il ricorrente all'integrale rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio sostenute dalla società resistente spese che liquida Controparte_2 in € 9500,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 08/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 18/01/2023 al n. 34 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza
Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 08/07/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Mladovan Nicola Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con l'avv. Nicolì Mattia e l'avv. Nodale Manuela
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione reiette;
previo ogni accertamento e declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge: accertarsi e dichiararsi che tra il Sig. la è intercorso Parte_1 Controparte_2 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, o in subordine parziale, dal 01.01.2021 alla data odierna o in subordine al 22.06.2022, o da quelle diverse date che risulteranno di giustizia;
o, comunque convertirsi il contratto di lavoro a collaborazione d.d.
21.01.2021 di cui è causa in un contratto di lavoro a tempo pieno, o in subordine parziale, dal 01.01.2021; dichiararsi costituito o costituirsi per l'effetto – in ogni caso - un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato tra il Sig. e la Parte_1 dall'01.01.2021 alla data odierna o in subordine al Controparte_2
22.06.2022 o a quelle diverse date che risulteranno di giustizia;
in aggiunta a quanto sopra, accertarsi e dichiararsi che il Sig. ha diritto, nell'ambito del Parte_1 rapporto di lavoro così accertato e/o dichiarato e/o costituito alla applicazione del
C.C.N.L. Edilizia Artigianato, con inquadramento del ricorrente al 6° livello del medesimo
1 CCNL, o a quel diverso livello, di quel diverso CCNL, che sarà ritenuto di giustizia;
in aggiunta a quanto sopra accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato oralmente in data 31.05.2022, o quel diverso licenziamento che risulterà intimato, e, per l'effetto, condannare la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pertegada di
Latisana (UD), Via Lignano Sabbiadoro n. 82, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015, a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro ed a corrispondergli il risarcimento del danno ai sensi del comma 2 della stessa norma sulla base di un'indennità pari ad € 4.180,55 lordi, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in subordine, in caso di ritenuta assenza di licenziamento, accertarsi la perduranza del rapporto di lavoro subordinato alla data odierna, e condannarsi la società convenuta al ripristino del rapporto, con condanna all'esecuzione del rapporto di lavoro così come accertato o costituito;
dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi, la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tutte le somme
[...]
e retribuzioni dal ricorrente maturate nel corso di rapporto di lavoro intercorso con la stessa e non corrisposte – anche in relazione al periodo da novembre 2021 al periodo in cui è disposta la reintegrazione o il ripristino del rapporto - e in particolare per retribuzioni ordinarie, lavoro straordinario, 13a e 14a mensilità, ferie, ferie non godute, permessi, permessi non goduti, r.o.l., ex festività, indennità sostituiva del preavviso, scatti di anzianità, t.f.r., per complessivi € 50.421,43 (di cui € 5.482,24 per TFR) quantificati al 22.06.2022 e successive retribuzioni maturate e maturande sino all'effettiva riammissione in servizio;
o quella somma, anche diversa, che sarà ritenuta di giustizia anche per effetto della valutazione equitativa, ed anche ai sensi dell'art. 36
Costituzione; o, in subordine, per il periodo da novembre 2021 in avanti, condannarsi la
Società – in persona del suo r.l. pro tempore – al risarcimento Controparte_2 del danno in favore del ricorrente, pari alle retribuzione non percepite;
previa se del caso integrazione del contraddittorio con l , dichiararsi tenuta e per l'effetto condannarsi, CP_3 la Società – in persona del suo r.l. pro tempore - al versamento Controparte_2 dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra la stessa ed il Sig. in relazione ad un contratto a tempo Parte_1 pieno e quantificati nell'importo di € 28.885,55, o quella somma, anche diversa, che sarà ritenuta di giustizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venisse ritenuto essersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, condannare la Società
[...]
[...
[...] – in persona del suo r.l. pro tempore – a corrispondere al Sig. Controparte_4 Parte_1 la somma di € 26.800,00 oltre accessori quale corrispettivo per l'attività svolta
[...] nei mesi di novembre (ad eccezione dell'acconto di € 1.200,00) e dicembre 2021, nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022, così come pattuito (€
3.500,00 mensili) all'art. 7 del contratto di consulenza d.d. 21.01.2021. In ogni caso: tutte le somme con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali. In via istruttoria: come in ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: rigettare le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Dichiarare risolto il contratto dd. 21.01.2021 a far data dal 20.12.2021, accertare che dal 10.11.2021 al 20.12.2021 il ricorrente non ha svolto alcuna prestazione per e, per l'effetto, dichiarare che nulla Controparte_2
è dovuto dalla resistente al ricorrente in forza di tale contratto e/o per ogni altra causa.
Condannare il ricorrente in solido con il suo procuratore legale ai sensi dell'art. 94 cpc a rifondere alla resistente le spese processuali per il procedimento nella misura che sarà liquidata dal G.I. come da nota spese già depositata. In via istruttoria: come in memoria di costituzione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17/01/2023 esponeva di aver svolto Parte_1 attività lavorativa dall'01.01.2021 per la Società agenzia Controparte_2 immobiliare ed impresa di costruzioni, la quale gli aveva messo a disposizione un biglietto da visita aziendale (dal quale risultava il suo ruolo di Responsabile Tecnico
Commerciale ed i recapiti aziendali), nonché un telefono cellulare aziendale con sim e gli aveva, inoltre, consentito l'utilizzo del veicolo aziendale, con relativo telepass aziendale.
Specificava che, sin dai primissimi giorni del mese di gennaio 2021, nella sua qualità di
Responsabile Tecnico Commerciale, egli aveva cominciato a seguire la rete commerciale della società resistente, la quale in Bosnia aveva un'attività di produzione di grigliato metallico a misura ed intendeva commercializzarlo in Italia.
In particolare, il ricorrente si era occupato delle attività prodromiche e accessorie alla creazione della rete commerciale per i grigliati in territorio italiano, prendendo contatti con la società DPM Dalla Mora a cui aveva presentato i prodotti di CP_2 CP_2
organizzando incontri preliminari con una lunga lista di potenziali clienti;
reperendo
[...] sul mercato alcuni prodotti abbinabili al grigliato e trovando nella società UR S.r.l.
3 di Cornedo IN (VI) il fornitore adatto;
individuando, per lo stoccaggio per i grigliati provenienti dalla Bosnia e da commercializzare in Italia, il magazzino sito in Gorgo di
Latisana (UD), via Lignano Nord n. 132, utilizzato anche per lo stoccaggio dei materiali acquistati da UR;
creando una rete di fornitori per l'attività delle società bosniache
I.B. Metal Grate e Immobiliare Beganovic d.o.o., entrambe società facenti riferimento a
, legale rappresentante di . Controparte_5 Controparte_2
Il ricorrente si era anche occupato della progettazione di un impianto semiautomatico per la produzione di grigliato pressato, previa ricerca dei macchinari e degli stampi necessari per la linea di produzione e di ogni altro accessorio.
A far data dal 06.04.2021 e fino al 20.10.2021, il ricorrente era stato inviato in Bosnia per provvedere all'assemblaggio ed all'avviamento di un impianto per la produzione del grigliato pressato e per la formazione dei dipendenti delle società bosniache I.B. Metal
Grate e Immobiliare Beganovic d.o.o. ed ogni tre settimane di lavoro aveva fatto rientro in Italia per una settimana, durante la quale si era occupato della creazione e dello sviluppo della rete commerciale italiana.
Il ricorrente, inoltre, si era occupato della preparazione di “preventivi” e “calcoli di portata” dei grigliati, nonchè della creazione di alcuni cataloghi di prodotti.
Solamente in data 21.01.2021 la resistente aveva fatto sottoscrivere al ricorrente un
“contratto di consulenza per organizzazione della rete commerciale” con decorrenza dal
01.01.2021 al 31.05.2022, per un corrispettivo mensile dell'importo di € 3.500,00 per il quale il ricorrente aveva spiccato fatture, con cadenza mensile, aventi causale:
“consulenza tecnico commerciale”.
In data 12.11.2021 il ricorrente si era dovuto sottoporre ad un intervento di “artroprotesi all'anca sinistra”, rimanendo ricoverato dall'11.11.2021 al 24.11.2021 e poi in convalescenza fino al 31.12.2021.
Durante questi mesi aveva sospeso ogni tipo di pagamento, Controparte_2 nonostante il ricorrente avesse continuato a svolgere attività “di ufficio”, occupandosi da casa di ordini, preparazione di preventivi, calcoli di portata.
Dall'01.01.2022 fino al 31.10.2022, il ricorrente aveva ripreso ad occuparsi di tutte le attività già svolte per conto di Controparte_2
La fattura per il corrispettivo inerente alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2022 non era stata saldata.
La difesa attorea sosteneva la natura di lavoro subordinato del rapporto intercorso tra le parti, specificando gli orari di lavoro di e rimarcando che NA OS Pt_1
4 s.r.l. imponeva gli stessi unilateralmente ed ordinava al ricorrente tempi e modi di esecuzione delle attività, decidendo le singole attività quotidiane del ricorrente, con ordini quotidiani o comunque periodici impartiti da , amministratore Controparte_5 unico della società resistente e, saltuariamente, da figlio CP_6 dell'amministratore.
Il ricorrente era privo, quindi, di qualsivoglia autonomia nello svolgimento del rapporto lavorativo e, quando aveva necessità di assentarsi da lavoro per esigenze personali, aveva l'obbligo di chiedere l'autorizzazione a , al quale doveva Controparte_5 rivolgersi anche per ferie e permessi.
In più occasioni il ricorrente aveva chiesto la formale regolarizzazione del rapporto ed il pagamento delle prestazioni che, pur svolte, non erano state saldate.
Dal mese di novembre 2021 al ricorrente era stata tolta la disponibilità dell'auto aziendale.
In data 31.05.2022 il ricorrente aveva telefonato a il quale gli aveva Controparte_5 comunicato che il rapporto di lavoro era cessato e che, quindi, non voleva più vederlo, né sentirlo.
Fallite le trattative stragiudiziali, il ricorrente radicava il presente giudizio, richiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dall'inizio del rapporto
(01.01.2021) al recesso comunicato in data 22.06.2022, le conseguenti differenze salariali e la regolarizzazione previdenziale ed il risarcimento del danno patito per effetto del licenziamento, di cui sosteneva l'illegittimità, chiedendo anche la reintegrazione.
In subordine, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del corrispettivo (€ 3.500,00 al mese) pattuito con il contratto di consulenza d.d. 21.01.2021 e ciò fino al recesso del
22.06.2022 o, quantomeno, sino alla scadenza contrattualmente prevista per il
31.05.2022.
2. Si costituiva in giudizio la società resistente, contestando le allegazioni avversarie con particolare riferimento alla sussistenza degli indici tipici della subordinazione ed offrendo una diversa ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti, che era stato liberamente e correttamente qualificato come autonomo e si era risolto per mutuo consenso.
La parte resistente insisteva, pertanto, per il rigetto delle domande del ricorrente e, all'esito dell'istruttoria, concludeva anche per la condanna per lite temeraria ex art. 94
c.p.c..
5 3. La causa era istruita sia documentalmente, sia mediante l'assunzione di testimoni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 08/07/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che le domande di parte ricorrente siano infondate e non possano trovare accoglimento.
La pretesa articolata in via principale da parte ricorrente poggia sul presupposto giuridico della sussunzione del rapporto intercorso tra le parti nel tipo legale della subordinazione.
La prospettazione di parte ricorrente non ha, tuttavia, trovato riscontro probatorio.
Si evidenzia, infatti, che gli indici imprescindibili per poter qualificare come subordinato un rapporto di lavoro sono ravvisabili, secondo costante e uniforme orientamento della
Corte di Cassazione, nella soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, nella limitazione dell'autonomia del lavoratore e nella stabilità dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (v. ex multis Cass. n. 2728/2010).
Ai fini della corretta qualificazione del rapporto è, infatti, necessario tenere presente che, secondo costante e uniforme orientamento della Corte di Cassazione, “l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus). (…) L'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi – come l'assenza del rischio economico, il
6 luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso” (ex multis, Cass. ord. n.18943/2021).
Con riferimento a prestazioni di carattere intellettuale che non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale nè postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, il criterio fondamentale per l'accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro è costituito dall'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione di lavoro, abbia un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentirgli di disporre, in maniera piena, della stessa nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva.
I caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione di autonomia e tali caratteri sono i medesimi per qualunque tipo di lavoro, pur potendo assumere aspetti ed intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni esercitate o al contenuto (più o meno intellettuale o creativo) della prestazione pattuita.
Pertanto, alla luce di tali consolidati principi giurisprudenziali, risulta di tutta evidenza come ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sia pur in presenza di prestazioni intellettuali, non sia possibile prescindere dalla prova della soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro.
Nel caso di specie l'istruttoria svolta non ha affatto dimostrato la sussistenza di tali presupposti della subordinazione.
Il teste , figlio del legale rappresentante della resistente, ha riferito: “…il CP_6 nostro ufficio è costituito da una stanza in cui ci sono tre postazioni di lavoro occupate da me, da un'impiegata e da mio padre quindi tutti sappiamo tutto quello che accade all'interno dell'ufficio. La società ha solo quell'ufficio. Mi risulta quindi l'acquisto di materiale per oltre €. 50.000,00 da UR…il ricorrente si è interfacciato direttamente con il tecnico che ha prodotto i cataloghi e li ha fatti predisporre per
[...]
a suo piacimento;
confermo che si tratta dei documenti 14-15-17 di parte CP_2 ricorrente che mi sono rammostrati mentre il catalogo 16 è di provenienza diretta del ricorrente quando aveva la sua attività in questo settore e non è di
[...]
[...
[...] Col ci ha mandato questi biglietti da visita che erano di clienti suoi Controparte_7 quando lui in precedenza aveva la sua società e siccome erano potenziali clienti che potevano comperare materiale da ci aveva detto di applicare loro Controparte_2 degli sconti. Ero solo io all'interno della società che mi occupavo di predisporre i preventivi per la clientela…Con ero soprattutto io a relazionarmi per avere Pt_1 consulenze perchè era stato un personaggio molto affermato in quel settore e quindi io mi relazionavo con lui per avere informazioni per la redazione dei preventivi e le visite ai clienti le andavamo a fare assieme con il furgoncino della ve erano Controparte_2 caricati dei campioni che noi mostravamo ai clienti che andavamo a visitare…lui era un maestro nel settore e sapeva dove si poteva risparmiare ad esempio su come utilizzare lo scarto per non buttarlo via…Il programma è stato realizzato dalla nostra impiegata da sola con un programmatore anche perché il ricorrente non era esperto di Pt_2 informatica e quindi non aveva queste competenze però era stato il ricorrente a dire che tipo di programma era necessario ossia uno in cui si evidenziassero il carico e scarico della merce e la relativa bolla di trasporto e quindi abbiamo dovuto sostenere questa ulteriore spesa per questo tipo di programma. Io andavo assieme al ricorrente a fare le visite e lui, se si trattava di un suo vecchio cliente, mi diceva di applicargli una scontistica maggiore rispetto agli altri. Confermo che lui mi aveva spiegato che a seconda della potenzialità di acquisto dei suoi vecchi clienti si doveva applicare uno sconto differente.
È vero confermo che circa due volte al mese veniva in uando voleva Controparte_2 lui, senza vincoli di giorno o orario, semplicemente avvisando il giorno prima che sarebbe passato da noi e in quelle occasioni mi dava consulenze per la mia formazione nell'applicazione dei prezzi e degli sconti. Mi ha dato formazione anche sulla produzione di lamierati e grigliati e su come calcolare i costi di produzione. In certe occasioni il ricorrente veniva da noi insieme a che era quello che inizialmente ci aveva Parte_3 messo in contatto con il ricorrente che lui conosceva per aver lavorato alle sue dipendenze…solo io ero autorizzato a sottoscrivere i preventivi da mandare ai clienti, li controllavo, li firmavo e poi li spedivo…lui non aveva orari né giornate fisse di presenza presso la Era lui a dirci quando sarebbe venuto e per quanto tempo Controparte_2 si sarebbe fermato ed eravamo noi che dovevamo adattarci ai suoi comodi… Lui presso la non aveva una postazione di lavoro né disponeva della chiave per Controparte_2 entrare. Aveva un pc di sua proprietà che però usava poco perché a causa dell'età era abituato a utilizzare carta e penna … a mio papà interessava che i conti della società fossero in attivo perché c'erano stati dei costi per attivare l'attività e non entravano ricavi,
8 allora il ricorrente si è proposto di andare in Bosnia ove c'era la produzione per vedere se si potevano sistemare le cose e nelle occasioni in cui ci è andato io l'ho sempre accompagnato anche perché io conoscevo la lingua e lui no…Saranno state in tutto una due volte al mese tranne agosto perché noi chiudiamo. Ogni volta ci fermavamo in
Bosnia per due o tre giorni… non ci ha mai mandato alcun certificato medico, né a noi interessava…ricordo questo incontro ma preciso che la non era presente e S_ rammento bene che i rapporti tra di noi quella sera sono stati chiusi in armonia tra le parti tanto è vero che poi siamo andati alla cena natalizia della ed Controparte_2 anche è venuto con noi… questa proposta è stata fatta dal ricorrente ma mio Pt_1 padre non l'ha accettata perché avevamo già dovuto svendere il materiale che era rimasto in capannone e che era stato acquistato su indicazioni del ricorrente;
inoltre anche il preventivo che ci aveva sottoposto per quel cliente non mi pareva che potesse portare alcun utile”.
Le dichiarazioni collimano perfettamente con quanto riferito anche dalla teste ES
, impiegata presso la quale ha dichiarato: “… io mi
[...] Controparte_2 occupo della parte amministrativa della società…riconosco i cataloghi che mi vengono mostrati e preciso che il ricorrente si è fatto dare i cataloghi dalla UR e ce li ha consegnati e poi noi sulla base di quelli li abbiamo fatti fare da un tecnico di fiducia della
In seguito li abbiamo utilizzati ma adesso non li usiamo più perché Controparte_2 non commerciamo più i grigliati…AL era l'unico autorizzato a fare i preventivi, nessun altro li faceva nemmeno io. Il ricorrente ci aveva trasmesso i bigliettini da visita di quelli che erano stati i suoi clienti quando lui aveva avuto la sua ditta… lui era un consulente e noi non sapevamo cosa facesse durante la sua giornata, lo interpellavamo solo quando avevamo bisogno di qualcosa … se aveva qualche dubbio chiamava il CP_6 ricorrente e lui lo aiutava per queste questioni … lui mi ha chiamato e mi ha detto quale tipo di programma per la contabilità avrei dovuto acquistare perché quello che già avevo era adatto ad un'impresa edile e quindi mi ha spiegato come gestire il magazzino, gli ordini ai clienti e ai fornitori e basta. Io non mi ricordo che il ricorrente andasse dai clienti e con me non parlava delle questioni inerenti agli sconti;
io mi interfacciavo solo con
. Lui veniva circa una volta al mese nel pomeriggio e parlava con , io però non CP_6 CP_6 ero presente;
immagino che gli desse informazione su come gestire i rapporti con i clienti. È vero che veniva assieme a AN EL. Solo predisponeva Pt_1 CP_6 firmava e inviava le offerte ai clienti… lui non aveva un orario fisso di lavoro né per giornate né per numero di ore, veniva quando voleva lui;
chiamava e diceva oggi
9 pomeriggio arrivo…eravamo noi che cercavamo di adattarci ed essere presenti quando lui ci avvisava che sarebbe venuto…lui non aveva una postazione di lavoro in
[...] né aveva le chiavi per entrare, disponeva di un suo PC personale che però CP_2 non usava perché preferiva carta e penna… è stato lui a proporsi di andare in Bosnia per valutare la produzione poiché il titolare non era contento di come stavano andando le cose. Io all'incontro non ero presente me ne ha riferito egale rappresentato Tes_3 aveva accettato questa proposta e anche questo mi è stato detto da , noi infatti CP_6 abbiamo la scrivania uno di fronte all'altra… gli faceva da interprete perché il CP_6 ricorrente non conosce la lingua bosniaca…lui non era obbligato a farlo perché era un consulente non un dipendente…era la sera della cena aziendale, io non ero presente all'incontro ma poi una volta a cena mi è stato detto sia da e suo padre sia CP_6 direttamente anche da he avevano deciso di chiudere tutti i rapporti tra loro…”. Pt_1
Nemmeno l'unico teste intimato dalla difesa attorea, ha riferito nulla che Tes_4 possa ritenersi decisivo ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato.
Egli ha infatti dichiarato: “Il ricorrente mi disse che era un rappresentante e referente commerciale della io e il ricorrente ci sentivamo spesso anche solo Controparte_2 per salutarci ed egli mi fece presente che faceva parte di questa rete commerciale e ciò all'inizio del 2021… La UR noi la conoscevamo da prima ma non avevamo un referente in zona;
tale ditta ha dei prodotti specifici che possono integrarsi nei nostri prodotti;
non so se la UR mandò i listini prezzi e le scontistiche al ricorrente e non so poi i rapporti tra la UR e la NA OS… Posso dire che lui veniva presso la nostra azienda e quando ha capito cosa ci serviva si propose per fornirci questo particolare materiale;
si tratta di materiali che servono per il taglio delle mattonelle in gres. Noi avevamo già diversi fornitori di tali materiali ma il ricorrente si propose di procurarcene e in diverse occasioni in mia presenza egli interloquì al telefono con la per chiedere delle conferme perché questo tipo di materiale Controparte_2 necessitava di uno stampo particolare che dovevano ancora costruire. Poi mi diede conferma perché aveva capito che la gli aveva dato l'ok. Preciso che Controparte_2 io feci un ordine alla perché mi fidavo del ricorrente, posto che non Controparte_2 ricorriamo di solito a fornitori così lontani, non possiamo permetterci ritardi lavorando con l'estero… quando veniva da noi mi telefonava qualche giorno prima per preannunciarsi… io e il ricorrente ci sentivamo telefonicamente anche per sapere come stava e anche per sapere a che punto era il materiale che avevo ordinato;
lui non lo
10 sapeva e mi disse che avrebbe fatto una telefonata, poi mi richiamò dicendo che stavano ancora allestendo lo stampo e quindi il materiale non era pronto. All'inizio di marzo 2022 ero preoccupato ed egli mi disse che lo stampo doveva essere a posto. Nel frattempo, però, mi arrivò una comunicazione da parte del ricorrente che proveniva dalla e CP_2 che diceva che a causa dei costi aumentati anche gli elementi ordinati avrebbero subito un aumento. Ciò mi fu comunicato telefonicamente dal ricorrente. Ciò mi allarmò ulteriormente non solo per l'aumento del prezzo, ma perché a quel punto ho capito che non avrebbero potuto rispettare i termini di consegna che per noi erano essenziali. A quel punto ho allertato i nostri fornitori abituali in modo da non incorrere a penali per le consegne. Io comunicai al ricorrente telefonicamente che aderivo all'aumento del prezzo, ma che avevo ordinato il materiale da altro fornitore ma avrei ugualmente ritirato il materiale della qualora me lo avessero consegnato. Io mi rivolsi ai nuovi fornitori CP_2 all'inizio di marzo 2022. Dopo il periodo di malattia ricevetti delle visite dal ricorrente e ricordo che venne con la stampella;
parlammo di lavoro e della fornitura della CP_2 dalla quale non mi arrivò nessuna comunicazione formale”.
Per come riferito dai testi il rapporto tra le parti corrisponde, quindi, a quanto effettivamente tra le stesse pattuito con il contratto di consulenza dd. 21.01.21 ossia un rapporto autonomo di prestazione professionale di carattere intellettuale avente ad oggetto la consulenza commerciale finalizzata a ricevere da le indicazioni su Pt_1 come potenziare la commercializzazione di grigliati in acciaio (di cui Controparte_2 aveva la produzione presso una unità locale in Bosnia) e su come redigere i preventivi per i propri clienti.
Questo sulla base della “comprovata esperienza e capacità tecnico-professionale” del ricorrente in quel particolare settore maturata durante gli anni in cui egli stesso aveva operato come imprenditore.
La ha, dunque, affidato a “lo svolgimento dell'attività di Controparte_2 Pt_1 consulenza per la organizzazione della rete commerciale, vale a dire l'incarico: di elaborare un progetto di organizzazione della rete commerciale della committente sul mercato italiano ed estero;
di indicare un piano di sviluppo tenendo conto delle particolari condizioni di mercato”.
L'attività svolta in piena e totale autonomia organizzativa esclude la subordinazione.
La qualificazione del rapporto come autonomo comporta il rigetto di tutte le domande proposte in via principale dal ricorrente.
11 5. Quanto alla domanda subordinata del ricorrente, la stessa aveva come oggetto la condanna al pagamento della somma di € 26.800 oltre accessori quale corrispettivo per l'attività svolta in favore della resistente per i mesi di novembre e dicembre 2021 nonché da gennaio a giugno 2022 come pattuito nel contratto di consulenza del 21.01.2021.
A questo proposito va premesso che data la sostanziale diversità tra il recesso e la risoluzione consensuale del contratto, la prescrizione dell'uso della forma scritta pattuita per l'esercizio del recesso dal rapporto di consulenza non è estensibile - in mancanza di un'espressa previsione contrattuale - all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, che può quindi desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche (Cass.
3245/12 e n. 15959/04).
La tesi di parte ricorrente si fonda sul presupposto - come si è detto inapplicabile al caso di specie - della impossibilità di un qualsiasi momento risolutivo del contratto di consulenza senza una espressa manifestazione per iscritto di volontà negoziale delle parti in tal senso.
Va da sè, pertanto, che l'intero impianto critico attoreo risente dell'equivoco di fondo appena indicato.
A ciò basterà aggiungere che entrambi i testi di parte resistente hanno confermato - senza alcuna incertezza, né contraddizione interna o reciproca – che, dopo il periodo di assenza per malattia e riabilitazione di tra le parti si è concordemente deciso di Pt_1 risolvere il contratto di consulenza anticipatamente rispetto alla scadenza prevista e di ciò vi è conferma documentale nel fatto che il ricorrente ha inviato la fattura per il pagamento delle prestazioni svolte nei 10 giorni di novembre anteriori al suo ricovero, ricevendo il relativo pagamento.
Successivamente il rapporto tra le parti non è mai ripreso, non avendo la società accettato la proposta di un nuovo contratto di collaborazione ed i testi hanno dichiarato che da quel momento on si era più fatto vivo sino a quando il 31 maggio 2022 Pt_1 era pervenuta la fattura di € 17.502,00 per “servizi di consulenza tecnico commerciale relativi ai mesi da gennaio a maggio 2022”.
I testi hanno dichiarato che, in quella occasione, l'impiegata amministrativa della resistente aveva chiamato il ricorrente chiedendogli a cosa si riferisse quella fattura data l'assenza di qualsiasi prestazione da parte sua in quei mesi, ottenendo una risposta del tutto inconferente.
12 La domanda subordinata del ricorrente deve, quindi, essere rigettata, essendosi il contratto risolto per mutuo consenso e non avendo il ricorrente comunque svolto alcun genere di prestazione dopo il 10.11.21.
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del valore indeterminato della causa per ciascuna fase, essendo state affrontate e risolte questioni giuridiche e fattuali di ordinaria complessità.
7. Non è invece accoglibile la domanda di condanna ex art. 94 c.p.c. proposta dalla parte resistente nelle note conclusive.
L'art. 94 c.p.c. prevedendo la condanna alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma;
tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal giudice, quali la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c.
Nei casi, peraltro non frequenti, nei quali la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'esatta portata dell'art. 94 c.p.c., essa ha sempre ribadito che la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente;
è consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, nè potevano assumere, veste di parte (Sez. 3, sentenza n. 10332 del
13/05/2014; sentenza 19 settembre 2003, n. 13898 e 19 dicembre 2005, n. 27941).
Solo nell'ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura
"ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è
13 speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cassazione civile,
Sez. Un., 10/05/2006, n.10706).
In tale ipotesi, infatti, l'attività del difensore resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura (Cassazione civile, sez. VI,
10/10/2019, n. 25435).
Nel caso di specie, non ricorrendo questi specifici presupposti, deve, pertanto, escludersi la possibilità di una condanna in solido del difensore e della parte rappresentata.
Quanto alla responsabilità del ricorrente, va aggiunto che la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione per l'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno dei contendenti è tenuto, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, non rappresentando le stesse un comportamento sleale o fraudolento atto ad ingannare chi è chiamato a giudicare (cfr. Cass. sent. n.1316/85).
Occorre invece, trattandosi pur sempre di una particolare ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che la parte che propone tale istanza deduca fatti ed offra elementi di prova idonei ad accertare sia l'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave della controparte, consistente nella consapevolezza, oppure nell'ignoranza dipendente, però, dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi o del carattere irrituale e fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio), sia l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).
Ancorché sia effettuabile anche d'ufficio, la liquidazione dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96 c.p.c., postula pur sempre la prova sia dell'an sia del quantum o, almeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. sent.
n.117/93).
Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, il giudice non può procedere alla liquidazione dello stesso neppure equitativamente (cfr. Cass. sent. n.6637/92,
n.12422/95).
Nella fattispecie in esame difetta la prova della sussistenza sia dell'elemento soggettivo dell'illecito, sia soprattutto dell'entità del danno, di cui la parte convenuta non ha neppure allegato l'esistenza.
In base alla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c. il giudice può procedere, anche d'ufficio, alla liquidazione a favore della parte soccombente di una somma
14 equitativamente determinata a prescindere dalla prova dell'effettiva sussistenza di un pregiudizio economico subito dalla parte vittoriosa.
Nel caso di specie, l'attore si è limitato ad esercitare il proprio diritto di azione, così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e sulla base di titoli e prospettazioni giuridiche che, a prescindere dalla fondatezza o meno, non denotavano con certezza temerarietà ed erano state in qualche modo determinate dall'incapacità di comprendere l'effettiva portata del contratto sottoscritto tra le parti e dal fraintendimento in ordine alla messa a disposizione di alcuni strumenti aziendali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta le domande proposte dal ricorrente;
Parte_1
2) rigetta la domanda ex art. 94 c.p.c. proposta dalla società resistente
[...]
Controparte_2
3) condanna il ricorrente all'integrale rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio sostenute dalla società resistente spese che liquida Controparte_2 in € 9500,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 08/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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