TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1950/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 1950/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 19.11.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avvocato
AN ZZ giusta procura in atti e
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15.1.1988, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Laurettini, che giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 17.11.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato telematicamente in data 2.7.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento) alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 19.3.2011 nel Comune di Floridia (atto trascritto nel
Comune di Solarino al n. 2, parte II, serie C, anno 2011);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 4.8.2011) e (il 10.12.2014). Per_1 Per_2
All'udienza del 18.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo di mutuo e reciproco rispetto;
2) Nell'abitazione di Via Vittorio Veneto n.114, in cui i coniugi hanno costituito la casa familiare, continuerà a vivere la sig.ra con i figli e Parte_1 Per_1 Per_2
3) Il sig. trasferirà la propria residenza presso altro indirizzo anche Parte_2 in ragione della nuova situazione lavorativa;
4) I coniugi, consapevoli delle loro responsabilità nei confronti della prole, optano per il regime di affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre;
in merito alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre, i coniugi stabiliscono che, considerando la prossima necessità per ragioni lavorative del sig. di Parte_2 trasferirsi in altra città ad una distanza tale da rendere logisticamente difficoltoso il diritto di visita settimanale dei figli minori, comunque concordano che il padre potrà vedere i figli ogni qual volta che rientrerà in Sicilia, ovvero ogni qual volta la madre potrà raggiungere lo stesso nella città in cui si andrà a trasferire, così da far trascorrere ai minori del tempo con il padre, ovvero ogni qualvolta il padre, d'accordo con la madre, porterà con se i figli minori, in ogni caso nelle modalità che gli stessi concorderanno di volta in volta, anche relativamente alle festività. Qualora il padre dovesse rientrare stabilmente in Sicilia i coniugi determinano, sin da ora, le modalità di esercizio del diritto di visita del padre, stabilendo che i figli trascorreranno con lo stesso, tutti i fine settimana dal venerdì alla domenica e dal lunedì al venerdì i minori staranno con la madre presso la quale sono prevalentemente collocati. Sulle festività, rispettando sempre l'interesse esclusivo dei figli,
pagina 2 di 5 si opterà per il criterio alternato, ossia la giornata con la notte del 24 dicembre con un genitore e la giornata del 25 e 26 dicembre con l'altro, i giorni 31/12, compresa la notte, con uno e 01/1 con l'altro. Ciò da valere sempre in difetto di altro e migliore accordo fra i genitori e ad annualità alternate fra gli stessi;
il giorno della Santa Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Durante la stagione estiva e precisamente nel mese di agosto, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, previo accordo tra i coniugi che dovrà tener conto delle loro rispettive esigenze lavorative e, altresì, delle necessità e desideri degli stessi minori;
Qualora possibile i coniugi opteranno per trascorrere le festività insieme ai propri figli;
5) La responsabilità genitoriale sui figli verrà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitarla separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative ai minori come l'istruzione, l'educazione e la salute degli stessi saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
6) I coniugi, al fine di una serena ed equilibrata crescita dei figli minori ed anche allo scopo di mantenere un rapporto armonioso e di adeguata frequentazione con i nonni, riconoscono a questi il diritto di visita nei confronti dei nipoti, da esercitarsi liberamente;
7) I figli, inoltre, avranno il diritto di partecipare alle ricorrenze familiari del padre e della madre onde mantenere un rapporto significativo con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
8) I coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento reciproco;
9) Il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento Parte_2 indiretto dei figli e la somma mensile di € 150,00 p.c. (tot. 300,00 €), tali Per_1 Per_2 importi a titolo di mantenimento, che dovranno essere versati dal suddetto entro il 10 di ogni mese, saranno aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT.
10) Tutte le spese straordinarie riguardanti i figli compresi libri ed il materiale scolastico, verranno ripartiti tra i coniugi nella misura del 50% previo accordo tra i medesimi;
11) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei minori;
12) Il contributo per l'assegno unico universale verrà percepito al 50% dalla sig.ra
[...]
ed al 50% dal sig. ; Pt_1 Parte_2
13) I coniugi stabiliscono che dalla firma della presente separazione, il sig. Parte_2
pagina 3 di 5 lascerà la residenza coniugale e si impegnerà a trasferire la propria residenza in Parte_2 altro immobile entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Con provvedimento del 19.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al loro mantenimento, cura ed istruzione.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1950/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2 omologa le condizioni sopra riportate e provvede in conformità alle stesse, qui da intendersi trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Solarino per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda congiunta di divorzio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 25.11.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5