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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/10/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV OR all'udienza del 30/10/2025 nella causa n. 190/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. POLONI FABIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 22.2.2024, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-001301891 notificata dall il 29.1.2024, con cui le è stato intimato il CP_1 pagamento di € 275,18, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa irrogata per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, accertata con gli atti di accertamento specificamente indicato con riferimento all'anno 2017 (12/2016).
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione nei suoi confronti, avendo cessato la carica di amministratore il
29.12.2016 e comunque la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto. Ella ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria di spese.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria, e ne ha CP_1 chiesto quindi il rigetto.
All'udienza odierna l ha dato atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta e chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, a spese
1 RGL n. 190/2024
compensate. La parte ricorrente, preso atto del provvedimento in autotutela dell , si è CP_1 associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell'ente resistente alle spese di lite.
Considerato che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in conseguenza dell'avvenuto provvedimento di annullamento in via amministrativa;
tali circostanze evidenziano il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto nelle conclusioni;
- relativamente alle spese processuali, si osserva che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio;
- nel caso di specie, l'istituto ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta in considerazione della previsione dell'art. 14 L. 689/1981, che fissa i termini di notifica della violazione in novanta giorni dall'accertamento della stessa per i soggetti residenti nel territorio della Repubblica e trecentosessanta giorni dal predetto accertamento per i soggetti residenti all'estero, rilevando il mancato rispetto del predetto termine nel caso di specie (v. provvedimento del 24/10/2025); l'annullamento in autotutela
è stato disposto, quindi, senza alcuna condivisione delle ragioni poste a base del ricorso, ma per un motivo diverso rispetto a quello di opposizione sollevato dalla ricorrente;
- la violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 14 cit. è rilevabile d'ufficio (Cass. ord. n. 13039/2025), pertanto, laddove la causa fosse giunta ad una decisione nel merito, la sentenza avrebbe comunque annullato l'ordinanza ingiunzione opposta per la medesima motivazione posta a fondamento del provvedimento in autotutela dell , e ciò anche in CP_1 applicazione del principio della ragione più liquida;
il rilievo d'ufficio della questione di diritto dirimente avrebbe senz'altro comportato la compensazione delle spese di lite;
- pertanto, deve ritenersi sussistano opportune e gravi ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 30.10.2025.
2 RGL n. 190/2024
Il Giudice
LV OR
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV OR all'udienza del 30/10/2025 nella causa n. 190/2024 RGL, promossa da:
, assistita dall'avv. POLONI FABIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Premesso che: con ricorso depositato in data 22.2.2024, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-001301891 notificata dall il 29.1.2024, con cui le è stato intimato il CP_1 pagamento di € 275,18, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa irrogata per la violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 463/1983, conv. in L. 638/1983, accertata con gli atti di accertamento specificamente indicato con riferimento all'anno 2017 (12/2016).
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione nei suoi confronti, avendo cessato la carica di amministratore il
29.12.2016 e comunque la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto. Ella ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria di spese.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria, e ne ha CP_1 chiesto quindi il rigetto.
All'udienza odierna l ha dato atto dell'intervenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza CP_1 ingiunzione opposta e chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, a spese
1 RGL n. 190/2024
compensate. La parte ricorrente, preso atto del provvedimento in autotutela dell , si è CP_1 associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna dell'ente resistente alle spese di lite.
Considerato che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in conseguenza dell'avvenuto provvedimento di annullamento in via amministrativa;
tali circostanze evidenziano il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto nelle conclusioni;
- relativamente alle spese processuali, si osserva che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio;
- nel caso di specie, l'istituto ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta in considerazione della previsione dell'art. 14 L. 689/1981, che fissa i termini di notifica della violazione in novanta giorni dall'accertamento della stessa per i soggetti residenti nel territorio della Repubblica e trecentosessanta giorni dal predetto accertamento per i soggetti residenti all'estero, rilevando il mancato rispetto del predetto termine nel caso di specie (v. provvedimento del 24/10/2025); l'annullamento in autotutela
è stato disposto, quindi, senza alcuna condivisione delle ragioni poste a base del ricorso, ma per un motivo diverso rispetto a quello di opposizione sollevato dalla ricorrente;
- la violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 14 cit. è rilevabile d'ufficio (Cass. ord. n. 13039/2025), pertanto, laddove la causa fosse giunta ad una decisione nel merito, la sentenza avrebbe comunque annullato l'ordinanza ingiunzione opposta per la medesima motivazione posta a fondamento del provvedimento in autotutela dell , e ciò anche in CP_1 applicazione del principio della ragione più liquida;
il rilievo d'ufficio della questione di diritto dirimente avrebbe senz'altro comportato la compensazione delle spese di lite;
- pertanto, deve ritenersi sussistano opportune e gravi ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Alessandria, 30.10.2025.
2 RGL n. 190/2024
Il Giudice
LV OR
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