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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/10/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa UE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 351 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni (TR), Via Armellini n. 10, presso lo studio dell'avv. Federica Chiaranti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2024, il ricorrente premetteva: - di aver lavorato dal 1996 al deposito del ricorso, alle dipendenze della società
[...]
come addetto alla mansione gruista/montatore (cfr. estratto Controparte_3 contributivo all.to n.1); - di aver osservato turni di n.8 ore giornalieri per n.5 giorni a settimana;
- che le proprie mansioni consistono nella guida, movimentazione e conduzione di gru, nonché nella guida di carrelli elevatori, merlo sollevatore e piattaforma aerea;
- che, in particolare, nello svolgimento delle mansioni deve allestire la gru, calcolandone la stabilità in funzione del vento, del peso e del carico e controllando lo stato del braccio e dei cavi del macchinario;
- verificare il peso del materiale da spostare, che non deve mai superare i valori massimi stabiliti per legge, ed il suo corretto posizionamento, rispettando tutte le misure di sicurezza;
- azionare i comandi per far girare, alzare e scendere il braccio girevole (in questa fase il ricorrente aggancia, solleva, sposta e conduce il carico nella posizione desiderata, seguendo le segnalazioni fornite dal personale del cantiere); - che l'attività lavorativa lo ha esposto ai rischi lavorativi costituita da posture incongrue (la posizione “c” con i gomiti flessi a 90°), ripetuti movimenti, per azionare le leve della gru, di flesso-estensione del polso e pronosupinazione con conseguenti movimenti ripetitivi;
- Di aver contratto, in ragione di tale esposizione, la patologia “deficit neurologico del nervo ulnare a destra e del mediano bilaterale” con postumi permanenti nella misura dell'8% (Cfr. relazione medico legale Dr. ; - Di aver presentato all' domande per il riconoscimento Per_2 CP_1 dell'origine professionale delle malattie professionali “deficit neurologico del nervo ulnare a destra e del mediano bilaterale”; - Che l' respingeva le istanze ritenendo CP_4 insussistente l'esposizione al rischio lavorativo, giudizio confermato anche in sede di opposizione (Cfr. All.ti al ricorso nn.5 e 6). Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare che la stessa è affetta dalle malattie professionali “deficit neurologico del nervo ulnare a destra e del mediano bilaterale”, da cui è derivato un grado di inabilità pari all'8%; - Di condannare l' alla corresponsione, in favore del medesimo istante, dell'indennizzo dalla data CP_4 della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite e compensi di giudizio, da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal ricorrente non CP_1 risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
- che non risulta che le malattie denunciate dal ricorrente (deficit neurologico del nervo ulnare a destra e del mediano bilaterale) abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_4 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza delle malattie denunciate, la loro eziologia ed i postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per
2 il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042).
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della natura professionale delle malattie sofferte dalla parte ricorrente per assenza di esposizione al rischio lavorativo specifico (cfr. documenti citati all.ti ad entrambi i fascicoli). Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza delle patologie professionali “deficit neurologico del nervo ulnare a destra e del mediano bilaterale” e che le stesse debbano ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva dell'8% (Cfr. relazione medico legale di parte dott. – All.ta al ricorso) Persona_3 Dalla documentazione allegata al ricorso, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze delle società Controparte_5 CP_6 e e che presso quest'ultima ha svolto le CP_7 Controparte_3 mansioni di operaio gruista/montatore (Cfr. All.ti al ricorso, estratto contributivo e giudizi di idoneità alla mansione). Il testimone , capocantiere del ricorrente sia con la Testimone_1 CP_6 che con , ha riferito, essendo a conoscenza diretta dei fatti di causa: “ … il signor CP_7
lavora dalla data della sua assunzione, con contratto a tempo Parte_1 indeterminato, con turni di otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre straordinari, alle dipendenze della corrente in 05022 Amelia, Controparte_3 via Roma, 66, come addetto alla mansione gruista/montatore … Premetto di essere legale rappresentante della , ove il sig. venne assunto in Controparte_3 Parte_1 data 1.2.2017 e ha ininterrottamente lavorato prima a tempo determinato poi a tempo indeterminato come gruista-montatore osservando i turni come indicati nel capitolo … Posso dire che il svolgeva in precedenza e in particolare dal 1996 lo stesso Parte_1 lavoro con le società che erano sempre di proprietà della mia famiglia CP_8
… in tale veste, l'attività svolta dal signor consisteva e consiste nella Parte_1 guida della auto gru”. Avendo riguardo alle posture assunte dal ricorrente nello svolgimento delle mansioni, il teste ha confermato che il ricorrente: “… assume durante la guida della gru, la posizione “c” con i gomiti flessi a 90°, effettua movimenti per azionare le leve della gru, di flesso-estensione del polso e prono supinazione con conseguenti movimenti ripetitivi, muove corde e funi di acciaio e/o catene per imbragare i materiali …
“Confermo, sono le posizioni che il lavoratore assume manovrando coi joystick e monitor
3 e in più a terra deve preparare l'imbrago” (Cfr. dichiarazione resa all'udienza del 16/1/2025, in atti).
Anche il secondo teste , collega del ricorrente, ha riferito: “Conosco Tes_2 il ricorrente dal 1996 perché da tale data abbiamo iniziato a lavorare insieme presso la COSEMI S.p.a., poi diventata COSEMI Impianti e da ultimo Controparte_3
. Il ricorrente è gruista e conducente di altri mezzi come muletti e piattaforme aeree presso varie aziende come Alcantara o AST Terni S.p.a., comunque dove serve l'azienda lo manda anche in cantieri fuori regione … L'orario osservato è di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, riposo sabato e domenica”.
Con riferimento alle posture assunte dal ricorrente nello svolgimento delle mansioni il teste ha spiegato che “la posizione assunta dal ricorrente all'interno della cabina di gru e carri ponte (è) a forma di “C” con i gomiti a 90° per azionare i joystick. Prima di salire nella cabina il ricorrente deve posizionare la gru mettendo le piastre di sicurezza sotto gli stabilizzatori e poi deve allungare il braccio della gru salendo in cabina e tramite una leva allunga il braccio della gru e poi da terra con una scala deve posizionare dei perni. Poi deve allungare delle funi che tirano la gru. Tutte queste mansioni sono eseguite dal ricorrente manualmente. Il ricorrente utilizza poi delle catene per imbragare i materiali movimentati dalla gru agganciando le catene al gancio della gru sempre manualmente e da solo” (Cfr. dichiarazione resa all'udienza del 26/06/2025, in atti). A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza delle patologie denunciate, la loro eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza delle stesse. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base degli elementi Persona_4 anamnestici, clinici e strumentali esaminati, che il ricorrente è affetto da: “sindrome del tunnel carpale destro e sindrome del canale cubitale destro”. Il CTU ha, in via preliminare, richiamato il D.M. 10 giugno 2014 nella parte in cui nella Lista 1 («malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità») – Gruppo 2 («malattie da agenti fisici esclusi i tumori») riporta la malattia “sindrome del tunnel carpale” in rapporto a: 1) vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio;
2) microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo. Quindi, il Decreto 10 ottobre 2023 («Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 4 al d.p.r. 1124/65)») voce 72) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO, lettera c), dove vengono riportate le malattie NEUROPATIE PERIFERICHE DEI NERVI MEDIANO E ULNARE) (G56.0) in rapporto a Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio; alla Voce 74) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE, viene riportata la malattia SINDROME DEL TUNNEL CARPALE (G56.0) in rapporto a Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo).
4 Il dott. ha, quindi, verificato, esaminando la documentazione a Per_4 disposizione, che il ricorrente “ 1) … già dal 2019 mostrava segni elettromiografici di neuropatia del mediano destro al polso e dell'ulnare destro al gomito (esame elettromiografico del 15/3/2019: «…CONCLUSIONI: sofferenza distale del nervo mediano destro, bilaterale, prevalente a destra;
sofferenza tronculare del nervo ulnare destro al gomito»), e che credibilmente afferma di aver iniziato ad accusare sintomi sin dal 2016; 2) che tali problematiche erano di livello tale da esser ritenuta necessaria la terapia chirurgica, che fu però attuata solo nel marzo 2022, e nel settembre 2022 un esame elettromiografico/elettroneurografico di controllo evidenziò «…CONCLUSIONI: l'esame EMG-ENG odierno, eseguito agli arti superiori, mette in evidenza sindrome del tunnel carpale a sinistra, di lieve entità, irritativa per le efferenze motorie e deficitaria per le afferenze sensitive. A destra esiti di STC. Non ulteriori reperti»; 3) che lo stesso Istituto Assicuratore richiama la circostanza che l'odierno ricorrente ha svolto sempre la stessa mansione di gruista, per circa il 90% del turno lavorativo quotidiano, ininterrottamente dal 1991 ad oggi, dunque per oltre 35 anni, e che dunque i rischi lavorativi cui era esposto sono stati gli stessi per tutto questo arco di tempo;
4) che il DVR14 prodotto in atti esclude totalmente l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio per la mansione di gruista, ma ammette la ricorrenza del rischio da «movimenti ripetitivi», seppure di livello che rientrava nei limiti di accettabilità (Indice OCRA: 1,34 per l'uso di chiavi manuali per avvitamento/svitamento bulloni;
1,69 per le attività proprie ed esclusive della mansione di gruista, con esclusione delle attività collaterali ma necessarie di preparazione all'impiego del macchinario); 5) che nei giudizi di idoneità del 20/1/2020 e 12/1/2021 … viene pacificamente ammessa la ricorrenza del rischio «movimenti ripetitivi arti superiori», ma non si fa alcun riferimento al fatto che il Sig. , dal 2016 secondo quanto egli stesso afferma, e certamente dal marzo Parte_1 2019 era affetto da sindrome del tunnel carpale e da sindrome del canale cubitale all'arto superiore di destra (dunque non era affatto «sano» dal punto di vista della valutazione del rischio da movimenti ripetitivi), ma nessuna tutela (in forma di prescrizione/limitazione) venne adottata dal medico Competente aziendale né nel 2020 né nel 2021, ed è da ritenere veritiera la dichiarazione del secondo cui nessun provvedimento di tal Parte_1 genere era mai stato adottato neanche in precedenza, pur in presenza di sintomi credibilmente riferiti sin dal 2016. Si era in presenza di uno specifico rischio per le patologie poi concretamente emerse, e delle patologie stesse, per cui i dati di accettabilità dei livelli espositivi non potevano tecnicamente esser ritenuti validi anche per lo specifico caso del Sig. Parte_1 Il CTU, tirando le somme di tutte queste considerazioni, ha concluso che con elevata probabilità sussiste un nesso di derivazione (con)causale tra le malattie denunciate (sindrome del tunnel carpale destro e sindrome del canale cubitale destro) e le lavorazioni disimpegnate dal ricorrente.
Orbene, il Dott. alla luce delle previsioni tabellari ex D.Lgs. n.38/2000 Per_4 n. 163 («Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità: fino a 7%») e n. 165 («Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel/canale di Guyon, canale cubitale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento, a seconda della mono o bilateralità: fino a 6%»), nonché dei dati dell'esame obiettivo e delle risultanze dell'esame elettromiografico/elettroneurografico di controllo del settembre 2022, ha stimato l'invalidità permanente, in termini di danno biologico, nella misura del 6%, considerando
5 il carattere di concorrenza tra le due infermità, entrambe incidenti sull'organo della prensione, medico-legalmente inteso, nel lato dominante. In riscontro al parere del CTU, entrambi i consulenti di parte hanno trasmesso parere concorde. Ritiene, pertanto, il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle conclusioni rassegnate dal CTU ad opera delle parti in causa. Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa fino al soddisfo. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo CP_1 erogato in capitale ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) e b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per malattie professionali consistenti in “sindrome del tunnel carpale destro e sindrome del canale cubitale destro”, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa al saldo oltre accessori di legge;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 2 ottobre 2025
Il giudice
UE RI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa UE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 351 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Terni (TR), Via Armellini n. 10, presso lo studio dell'avv. Federica Chiaranti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2024, il ricorrente premetteva: - di aver lavorato dal 1996 al deposito del ricorso, alle dipendenze della società
[...]
come addetto alla mansione gruista/montatore (cfr. estratto Controparte_3 contributivo all.to n.1); - di aver osservato turni di n.8 ore giornalieri per n.5 giorni a settimana;
- che le proprie mansioni consistono nella guida, movimentazione e conduzione di gru, nonché nella guida di carrelli elevatori, merlo sollevatore e piattaforma aerea;
- che, in particolare, nello svolgimento delle mansioni deve allestire la gru, calcolandone la stabilità in funzione del vento, del peso e del carico e controllando lo stato del braccio e dei cavi del macchinario;
- verificare il peso del materiale da spostare, che non deve mai superare i valori massimi stabiliti per legge, ed il suo corretto posizionamento, rispettando tutte le misure di sicurezza;
- azionare i comandi per far girare, alzare e scendere il braccio girevole (in questa fase il ricorrente aggancia, solleva, sposta e conduce il carico nella posizione desiderata, seguendo le segnalazioni fornite dal personale del cantiere); - che l'attività lavorativa lo ha esposto ai rischi lavorativi costituita da posture incongrue (la posizione “c” con i gomiti flessi a 90°), ripetuti movimenti, per azionare le leve della gru, di flesso-estensione del polso e pronosupinazione con conseguenti movimenti ripetitivi;
- Di aver contratto, in ragione di tale esposizione, la patologia “deficit neurologico del nervo ulnare a destra e del mediano bilaterale” con postumi permanenti nella misura dell'8% (Cfr. relazione medico legale Dr. ; - Di aver presentato all' domande per il riconoscimento Per_2 CP_1 dell'origine professionale delle malattie professionali “deficit neurologico del nervo ulnare a destra e del mediano bilaterale”; - Che l' respingeva le istanze ritenendo CP_4 insussistente l'esposizione al rischio lavorativo, giudizio confermato anche in sede di opposizione (Cfr. All.ti al ricorso nn.5 e 6). Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare che la stessa è affetta dalle malattie professionali “deficit neurologico del nervo ulnare a destra e del mediano bilaterale”, da cui è derivato un grado di inabilità pari all'8%; - Di condannare l' alla corresponsione, in favore del medesimo istante, dell'indennizzo dalla data CP_4 della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite e compensi di giudizio, da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal ricorrente non CP_1 risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alle patologie lamentate;
- che non risulta che le malattie denunciate dal ricorrente (deficit neurologico del nervo ulnare a destra e del mediano bilaterale) abbiano origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_4 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza delle malattie denunciate, la loro eziologia ed i postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.. e successive modifiche ed integrazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per
2 il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042).
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della natura professionale delle malattie sofferte dalla parte ricorrente per assenza di esposizione al rischio lavorativo specifico (cfr. documenti citati all.ti ad entrambi i fascicoli). Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza delle patologie professionali “deficit neurologico del nervo ulnare a destra e del mediano bilaterale” e che le stesse debbano ritenersi produttive di un danno biologico permanente valutabile nella misura complessiva dell'8% (Cfr. relazione medico legale di parte dott. – All.ta al ricorso) Persona_3 Dalla documentazione allegata al ricorso, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze delle società Controparte_5 CP_6 e e che presso quest'ultima ha svolto le CP_7 Controparte_3 mansioni di operaio gruista/montatore (Cfr. All.ti al ricorso, estratto contributivo e giudizi di idoneità alla mansione). Il testimone , capocantiere del ricorrente sia con la Testimone_1 CP_6 che con , ha riferito, essendo a conoscenza diretta dei fatti di causa: “ … il signor CP_7
lavora dalla data della sua assunzione, con contratto a tempo Parte_1 indeterminato, con turni di otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, oltre straordinari, alle dipendenze della corrente in 05022 Amelia, Controparte_3 via Roma, 66, come addetto alla mansione gruista/montatore … Premetto di essere legale rappresentante della , ove il sig. venne assunto in Controparte_3 Parte_1 data 1.2.2017 e ha ininterrottamente lavorato prima a tempo determinato poi a tempo indeterminato come gruista-montatore osservando i turni come indicati nel capitolo … Posso dire che il svolgeva in precedenza e in particolare dal 1996 lo stesso Parte_1 lavoro con le società che erano sempre di proprietà della mia famiglia CP_8
… in tale veste, l'attività svolta dal signor consisteva e consiste nella Parte_1 guida della auto gru”. Avendo riguardo alle posture assunte dal ricorrente nello svolgimento delle mansioni, il teste ha confermato che il ricorrente: “… assume durante la guida della gru, la posizione “c” con i gomiti flessi a 90°, effettua movimenti per azionare le leve della gru, di flesso-estensione del polso e prono supinazione con conseguenti movimenti ripetitivi, muove corde e funi di acciaio e/o catene per imbragare i materiali …
“Confermo, sono le posizioni che il lavoratore assume manovrando coi joystick e monitor
3 e in più a terra deve preparare l'imbrago” (Cfr. dichiarazione resa all'udienza del 16/1/2025, in atti).
Anche il secondo teste , collega del ricorrente, ha riferito: “Conosco Tes_2 il ricorrente dal 1996 perché da tale data abbiamo iniziato a lavorare insieme presso la COSEMI S.p.a., poi diventata COSEMI Impianti e da ultimo Controparte_3
. Il ricorrente è gruista e conducente di altri mezzi come muletti e piattaforme aeree presso varie aziende come Alcantara o AST Terni S.p.a., comunque dove serve l'azienda lo manda anche in cantieri fuori regione … L'orario osservato è di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, riposo sabato e domenica”.
Con riferimento alle posture assunte dal ricorrente nello svolgimento delle mansioni il teste ha spiegato che “la posizione assunta dal ricorrente all'interno della cabina di gru e carri ponte (è) a forma di “C” con i gomiti a 90° per azionare i joystick. Prima di salire nella cabina il ricorrente deve posizionare la gru mettendo le piastre di sicurezza sotto gli stabilizzatori e poi deve allungare il braccio della gru salendo in cabina e tramite una leva allunga il braccio della gru e poi da terra con una scala deve posizionare dei perni. Poi deve allungare delle funi che tirano la gru. Tutte queste mansioni sono eseguite dal ricorrente manualmente. Il ricorrente utilizza poi delle catene per imbragare i materiali movimentati dalla gru agganciando le catene al gancio della gru sempre manualmente e da solo” (Cfr. dichiarazione resa all'udienza del 26/06/2025, in atti). A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza delle patologie denunciate, la loro eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza delle stesse. Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base degli elementi Persona_4 anamnestici, clinici e strumentali esaminati, che il ricorrente è affetto da: “sindrome del tunnel carpale destro e sindrome del canale cubitale destro”. Il CTU ha, in via preliminare, richiamato il D.M. 10 giugno 2014 nella parte in cui nella Lista 1 («malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità») – Gruppo 2 («malattie da agenti fisici esclusi i tumori») riporta la malattia “sindrome del tunnel carpale” in rapporto a: 1) vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio;
2) microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo. Quindi, il Decreto 10 ottobre 2023 («Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria di cui all'art. 3 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni (all. n. 4 al d.p.r. 1124/65)») voce 72) MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO, lettera c), dove vengono riportate le malattie NEUROPATIE PERIFERICHE DEI NERVI MEDIANO E ULNARE) (G56.0) in rapporto a Lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio; alla Voce 74) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE, viene riportata la malattia SINDROME DEL TUNNEL CARPALE (G56.0) in rapporto a Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo).
4 Il dott. ha, quindi, verificato, esaminando la documentazione a Per_4 disposizione, che il ricorrente “ 1) … già dal 2019 mostrava segni elettromiografici di neuropatia del mediano destro al polso e dell'ulnare destro al gomito (esame elettromiografico del 15/3/2019: «…CONCLUSIONI: sofferenza distale del nervo mediano destro, bilaterale, prevalente a destra;
sofferenza tronculare del nervo ulnare destro al gomito»), e che credibilmente afferma di aver iniziato ad accusare sintomi sin dal 2016; 2) che tali problematiche erano di livello tale da esser ritenuta necessaria la terapia chirurgica, che fu però attuata solo nel marzo 2022, e nel settembre 2022 un esame elettromiografico/elettroneurografico di controllo evidenziò «…CONCLUSIONI: l'esame EMG-ENG odierno, eseguito agli arti superiori, mette in evidenza sindrome del tunnel carpale a sinistra, di lieve entità, irritativa per le efferenze motorie e deficitaria per le afferenze sensitive. A destra esiti di STC. Non ulteriori reperti»; 3) che lo stesso Istituto Assicuratore richiama la circostanza che l'odierno ricorrente ha svolto sempre la stessa mansione di gruista, per circa il 90% del turno lavorativo quotidiano, ininterrottamente dal 1991 ad oggi, dunque per oltre 35 anni, e che dunque i rischi lavorativi cui era esposto sono stati gli stessi per tutto questo arco di tempo;
4) che il DVR14 prodotto in atti esclude totalmente l'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio per la mansione di gruista, ma ammette la ricorrenza del rischio da «movimenti ripetitivi», seppure di livello che rientrava nei limiti di accettabilità (Indice OCRA: 1,34 per l'uso di chiavi manuali per avvitamento/svitamento bulloni;
1,69 per le attività proprie ed esclusive della mansione di gruista, con esclusione delle attività collaterali ma necessarie di preparazione all'impiego del macchinario); 5) che nei giudizi di idoneità del 20/1/2020 e 12/1/2021 … viene pacificamente ammessa la ricorrenza del rischio «movimenti ripetitivi arti superiori», ma non si fa alcun riferimento al fatto che il Sig. , dal 2016 secondo quanto egli stesso afferma, e certamente dal marzo Parte_1 2019 era affetto da sindrome del tunnel carpale e da sindrome del canale cubitale all'arto superiore di destra (dunque non era affatto «sano» dal punto di vista della valutazione del rischio da movimenti ripetitivi), ma nessuna tutela (in forma di prescrizione/limitazione) venne adottata dal medico Competente aziendale né nel 2020 né nel 2021, ed è da ritenere veritiera la dichiarazione del secondo cui nessun provvedimento di tal Parte_1 genere era mai stato adottato neanche in precedenza, pur in presenza di sintomi credibilmente riferiti sin dal 2016. Si era in presenza di uno specifico rischio per le patologie poi concretamente emerse, e delle patologie stesse, per cui i dati di accettabilità dei livelli espositivi non potevano tecnicamente esser ritenuti validi anche per lo specifico caso del Sig. Parte_1 Il CTU, tirando le somme di tutte queste considerazioni, ha concluso che con elevata probabilità sussiste un nesso di derivazione (con)causale tra le malattie denunciate (sindrome del tunnel carpale destro e sindrome del canale cubitale destro) e le lavorazioni disimpegnate dal ricorrente.
Orbene, il Dott. alla luce delle previsioni tabellari ex D.Lgs. n.38/2000 Per_4 n. 163 («Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità: fino a 7%») e n. 165 («Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel/canale di Guyon, canale cubitale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento, a seconda della mono o bilateralità: fino a 6%»), nonché dei dati dell'esame obiettivo e delle risultanze dell'esame elettromiografico/elettroneurografico di controllo del settembre 2022, ha stimato l'invalidità permanente, in termini di danno biologico, nella misura del 6%, considerando
5 il carattere di concorrenza tra le due infermità, entrambe incidenti sull'organo della prensione, medico-legalmente inteso, nel lato dominante. In riscontro al parere del CTU, entrambi i consulenti di parte hanno trasmesso parere concorde. Ritiene, pertanto, il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle conclusioni rassegnate dal CTU ad opera delle parti in causa. Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa fino al soddisfo. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo CP_1 erogato in capitale ai sensi dell'art.13, secondo comma, lettera a) e b) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per malattie professionali consistenti in “sindrome del tunnel carpale destro e sindrome del canale cubitale destro”, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 6% con decorrenza dalla domanda amministrativa al saldo oltre accessori di legge;
- Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 2 ottobre 2025
Il giudice
UE RI
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