Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 725/2020 promossa da
, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to CAVALIERI CARLO Parte_1
SILVANO che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to CASAGRANDA ITALO come da procura resistente
OGGETTO: malattia professionale – infortunio sul lavoro
All'udienza del 29/04/2025 le parti concludevano come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2020, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale di Varese;
ha chiesto al Giudice: CP_1
Voglia il Giudice, disattesa ogni contraria istanza e premesse le declaratorie del caso in rito ed in merito, così giudicare:
1) Accertare e dichiarare che la malattia di cui è affetta la ricorrente, di cui alla certificazione del 23/5/2018, denunciata in data 29/5/2018 e meglio descritta nel ricorso è di origine professionale e che tale malattia configura un danno biologico pari al 7% con riferimento alla tabella di cui al D.Lgs 38/2000 o comunque nella CP_1 misura maggiore o minore che risulterà accertata nel corso di causa;
2) Accertare e dichiarare che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro denunciato in data 23/7/2016 alla ricorrente sono residuati postumi permanenti in misura del 12% o, in subordine, comunque superiori al 10%, con riferimento alla tabella di cui al CP_1
D.Lgs. 38/2000;
3) Accertare e dichiarare che il danno biologico complessivo residuato in capo alla ricorrente, per effetto della malattia professionale del 23/5/2018 e dell'infortunio del
23/7/2016, è pari al 18% o, in subordine, pari alla misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso di causa;
4) Condannare l' a corrispondere alla sig.ra le prestazioni di cui CP_1 Parte_1 all'art. 13 del d.l.vo 38/2000 corrispondenti al grado di menomazione accertato (un indennizzo erogato in capitale nel caso di menomazioni di grado inferiori al 16%; un indennizzo erogato in rendita per menomazioni dal 16%), il tutto nel caso della rendita
o dal momento che risulterà nel corso di causa, oltre agli interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa;
5) con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di aver svolto sin dal 1992
l'attività di ASA e in particolare nel periodo dal 12.01.2001 al 31.01.2018 continuativamente alle dipendenze della di Controparte_2
Malnate; di aver prestato la propria attività lavorativa a tempo pieno, con orario di lavoro articolato su turni;
che l'attività di ASA comportava la movimentazione di carichi e pazienti nell'arco dell'intero turno lavorativo, con un costante sovraccarico degli arti superiori;
di essersi in particolare occupata di “a) Mettere a letto gli ospiti, tutti anziani non autosufficienti, quindi girarli, alzarli, lavarli, vestirli. La ricorrente doveva mettere a letto gli ospiti anche nel pomeriggio per il riposo pomeridiano;
b)
Doveva aiutare gli anziani a sedersi sulla carrozzina e quando arrivavano in salone per il pranzo alcuni dovevano essere alzati dalla carrozzina, collocati sulla sedia e avvicinati al tavolo”; che solo da ultimo la ricorrente veniva esonerata dal medico competente dalla movimentazione dei pazienti e di carichi superiori a 8 kg;
che in data
23.07.2016 provvedeva a denunciare all' l'infortunio sul lavoro patito, CP_1 consistente in un trauma contusivo a carico del polso destro, con riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura dell'8% (pratica n. 514276526), CP_1 poi aumentati al 10% a seguito di ricorso;
di aver inoltre contratto, in relazione all'attività lavorativa esercitata, la malattia “tendinopatia cronica della cuffia dei rotatori, più marcata a carico della spalla destra (in soggetto destrimane)”, denunciata all' in data 29.05.2018; che tuttavia l' respingeva la domanda;
di aver CP_1 CP_1 contestato la misura del riconoscimento del danno biologico relativo all'infortunio ed inoltre il mancato riconoscimento della malattia professionale;
che a seguito di ricorso l' aumentava la valutazione del danno biologico relativo all'infortunio dall'8% al CP_1
10% e confermava di non riconoscere alcuna malattia professionale.
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il CP_1 rigetto del ricorso.
L' ha in particolare eccepito l'insussistenza del nesso causale tra la lavorazione CP_1 svolta e la patologia denunciata e ha contestato in ogni caso la misura del danno biologico.
Con provvedimento 5.07.2022 la causa è stata riassegnata a questo Giudice.
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale ed espletamento di CTU medico-legale.
All'udienza del 29.04.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 di 9 3.Ai sensi dell'art. 13, co. 2 del D.Lgs. 38/2000, “2. In caso di danno biologico,
i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo CP_1 della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
(…)”.
4.Procedendo anzitutto alla verifica in ordine allo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni allegate in ricorso, i testimoni escussi hanno dichiarato quanto segue:
- “sul cap. 3: confermo, si occupava di spostare manualmente i pazienti, igiene, tutto quello che fanno gli operatori sanitari;
sollevava carichi pesanti, gli ospiti sono fragili e bisogna stare attenti. Sul cap. 4: confermo, mi occupavo anch'io di tali mansioni”
(IMPERIALE);
-“sul cap. 3: confermo, si occupava di igiene degli ospiti, imboccare, portare gli ospiti in giro, fare i letti;
doveva sollevare manualmente i pazienti nello svolgimento delle mansioni. Sul cap. 4: confermo” ( ); Tes_1
-“sono stata collega della signora dal 1996 al 2020 presso la Pt_1 Controparte_2
sul cap. 3: sì confermo;
è un lavoro molto fisico quello dell'ausiliaria
[...] dell'OSS; dovevamo occuparci di tante cose quale movimentazione pazienti, alzarli dal letto e dalla carrozzina, portarli in bagno, tante cose erano fatte con braccia, gambe, spalle;
la movimentazione era fondamentale, i movimenti erano tanti per i bisogni quotidiani dei pazienti;
la si occupava come noi tutte di queste attività quando Pt_1 eravamo in turno;
nel nostro piano di lavoro giornaliero dovevamo lavare, alzare, imboccare i pazienti, metterli a letto per il riposino, era la routine. Sul cap. 4: confermo come appena detto;
confermo il punto a); sul punto B) confermo, preciso che alcuni erano autosufficienti mentre altri non potevano mangiare in autonomia;
non tutti erano in carrozzina ma comunque avevano bisogno di aiuto per mangiare;
avevamo direttive particolari indicate dal medico e del fisioterapista per cui dovevamo mantenere le loro autonomie, ad esempio sostituendo con il nostro apporto il loro arto debole;
confermo che alcuni dovevano essere alzati dalla carrozzina e essere avvicinati al tavolo, in quanto la carrozzina ha un ingombro che necessita questo spostamento del paziente per avvicinarlo al tavolo e mangiare. Questo non tutte le carrozzine ma la maggior parte.
Pag. 3 di 9 ADR: le direttive erano scritte, ogni paziente aveva un diario sanitario in cui erano apportate le modifiche ogni due giorni circa, per cui i pazienti erano molto seguiti, se c'erano delle variazioni si cercava di registrare tutto;
C'erano tutte le indicazioni di medici, fisioterapisti e infermieri, lì c'erano anche le direttive per noi sugli spostamenti dei malati, su come spostarli, come posizionare i cuscini degli allettati;
a volte c'erano degli schemi, ad esempio per la movimentazione nel letto ad evitare i decubiti c'erano schemi per la movimentazione nel letto del paziente ogni due ore;
aggiungo che negli ultimi anni i letti erano elettronici, mentre anni fa erano a manovella e bisognava impiegare molta forza per alzare testate e pediere, cosa segnalata a suo tempo anche all'azienda dal RLS” (LUPO);
-“sentito a prova contraria sui cap. del ricorso: conosco la signora , ho lavorato Pt_1
a Malnate al dal 2014 e sono tutt'ora responsabile del personale;
sul cap. CP_2
3: beh non tutta la giornata;
il paziente al mattino deve essere lavato pulito e alzato, forse un paio di ore al mattino;
comunque io in reparto non ci sono mai stato, ma parlando con i coordinatori e i lavoratori ho questa idea che facciano un paio d'ore di attività più pesante, poi attività di spostamento sulle carrozzine, poi c'è la colazione durante la quale si tratta di servire cibo e imboccare;
si trasportano i pazienti nelle attività educative e di animazione, poi arriva il pranzo;
il pranzo è l'attività meno pesante di imboccamento e distribuzione cibo, la movimentazione dei carichi è ridotta;
il turno del mattino finisce con la messa a letto del paziente dopo pranzo;
alcuni non si alzano neanche e si alzano una sola volta al giorno;
rimettere a letto è nelle attività più pesanti;
poi finisce il turno del mattino e c'è il turno del pomeriggio;
nei turni si alternano attività più o meno pesanti;
il più pesante è il turno del mattino, mentre il pomeriggio i pazienti stanno più a letto. Questa attività la l'ha fatta sino al 2014, Pt_1 perché poi nel 2014 il medico le ha messo delle limitazioni e a quel punto è stata estromessa dall'attività diretta di movimentazione carichi;
quindi dal 2014 al 2018 è stata adibita ad attività definite leggere, di supporto, non più di movimentazione carichi, come predisposizione pasti, lavaggio piccole stoviglie, mettere a posto le cose dei pazienti, non più lavori pesanti. Sul cap. 4: sì, ci sono reparti più leggeri e più pesanti, poi basta che peggiori qualche paziente e il reparto diventa più pesante;
non c'era indicazione stretta di lavorare in un reparto;
confermo le mansioni;
ma preciso che i pazienti non erano tutti non autosufficienti, come ho detto dipendeva dal reparto;
probabilmente se la signora già all'epoca lamentava queste difficoltà Pt_1 presumibilmente la caposala può averla messa in un reparto più leggero;
confermo anche che i pazienti dovevano essere alzati dalla carrozzina per mangiare, in genere sono i pazienti più autonomi che vanno aiutati;
mentre chi ha un'inabilità seria rimane in carrozzina. ADR: la struttura è dotata di sollevatori sia mobili che a parete, non so dire se ci siano stati in tutti gli anni, questo non lo so per il pregresso, dal 2014 sicuramente c'erano sollevatori su ruote e a parete che venivano utilizzati;
l'indicazione era di movimentare i pazienti con due operatori e con l'uso del
Pag. 4 di 9 sollevatore;
i sollevatori imbragano il paziente e lo spostano dal letto alla carrozzina e viceversa;
ci sono anche dispositivi di trascinamento per ridurre il peso e facilitare l'uscita dal letto” ( ). Per_1
5.Sulla base dell'istruttoria espletata, ritiene il Giudice che debba ritenersi accertato lo svolgimento da parte della ricorrente delle mansioni descritte in ricorso, con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro presso la Controparte_2 di Malnate.
[...]
Ed infatti, anzitutto occorre evidenziare che tutti i testimoni escussi hanno confermato lo svolgimento da parte dell'attrice delle mansioni indicate in ricorso.
In secondo luogo, le dichiarazioni parzialmente discordi del teste in Tes_2 ordine alla frequenza dello svolgimento delle attività lavorative c.d. “pesanti” da parte della ricorrente, oltre che all'arco temporale di riferimento, non sono reputate valorizzabili da questo Giudice, in quanto a ben vedere consistenti non in fatti ai quali il teste ha riferito di aver assistito direttamente, bensì in valutazioni effettuate dal testimone sulla scorta della documentazione del medico del lavoro (“nel 2014 il medico le ha messo delle limitazioni”) ed inoltre dichiaratamente riferite de relato (“io in reparto non ci sono mai stato, ma parlando con i coordinatori e i lavoratori ho questa idea”).
6.Ciò posto, passando ora alla verifica in ordine alla riconducibilità eziologica della patologia lamentata alle mansioni svolte dalla lavoratrice, nonché in relazione alla quantificazione del danno biologico, si osserva che il CTU nominato ha concluso in prima battuta come segue:
“il 29.5.2018 la inoltrò all' domanda di malattia professionale relativa a Pt_1 CP_1 tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, correlata a sovraccarico funzionale degli arti superiori. In realtà, la documentazione medica prodotta si riferisce unicamente alle conseguenze di un intervento subito a carico di una sola spalla, e cioè la destra, per le sequele di un infortunio lavorativo del 2012 avvenuto durante il sollevamento di un paziente, per il quale non vennero riconosciuti postumi.
Dall'11.9.2013 la fu adibita a mansioni che non comportavano il sollevamento Pt_1 di carichi e il sollevamento diretto di ospiti, con prescrizione di ausilii maggiori e minori per la loro movimentazione. Peraltro, dalla documentazione sul rischio presente in atti e richiesta al datore di lavoro non risulta un rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, poiché l'attività di ASA di fatto non prevede ritmi continuativi e numericamente elevati. Lo stesso documento individua un indice di rischio a carico prevalente del rachide dorsolombare. Sulla scorta di tali argomentazioni non si ritiene giustificato il riconoscimento di malattia professionale.
Relativamente ai postumi dell'infortunio del 23.7.2016 (…) Allo stato attuale la
, in esito al Pt_1 trauma iniziale e all'intervento chirurgico complesso subito in data 23.6.2017 – che interessò, tra l'altro, anche la cartilagine triangolare – presenta postumi caratterizzati
Pag. 5 di 9 da una alterazione anatomica e da una obiettiva limitazione di funzionalità del polso.
Tali alterazioni devono essere necessariamente valutate alla luce dei valori tabellari previsti dal DM 38/2000, che prevedono, per l'anchilosi del polso in estensione rettilinea senza limitazione della pronosupinazione una percentuale del 10% a destra in destrimane e per esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente a seconda del grado dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale, una percentuale di invalidità fino a 4%. Sulla scorta di tali premesse, alla luce del deficit articolare descritto e di quanto emerso dalla RNM al polso destro eseguita il 29.5.2020, che documenta un'alterata intensità di segnale di aspetto distrofico del semilunare, la presenza di device di stabilizzazione per la ricostruzione della fibrocartilagine triangolare ridotta di spessore e in parte non visualizzabile, e alla luce altresì degli esiti della ricostruzione del legamento scafo- lunato, si ritiene giustificato il riconoscimento di una permanente invalidità nella misura del 12% (dodici percento) circa, con decorrenza 29.5.2020”.
6.1A seguito di disposizione da parte del Giudice di un'integrazione dell'elaborato peritale al fine di meglio chiarire la sussistenza del nesso eziologico tra le mansioni in concreto svolte dall'attrice e la patologia riscontrata dal CTU, la dott.ssa svolto un supplemento di indagine, ha rettificato le proprie conclusioni nei Persona_2 seguenti termini:
“la sottoscritta, con l'Ausilio informale di uno Specialista di Medicina del Lavoro, ha nuovamente visionato la documentazione agli atti, con particolare riferimento alla storia lavorativa della , poiché all'udienza del 12.12.2023 l'Avvocato di Parte Pt_1 ricorrente affermava che: “la Consulente non ha tenuto conto delle mansioni come emerse all'istruttoria nella propria valutazione, a p. 8 ha tenuto conto esclusivamente del DVR di provenienza aziendale…”. Preliminarmente è necessario ricordare che nata nel 1953, ha svolto l'attività di ASA presso la 'Cooperativa Sociale Parte_1
Valceresio', dal 1991 al 1995, e di ASA presso la ' per 25 anni, dal Controparte_2
1995 al 2020 (quindi dall'età di 42 a 67 anni). La accudiva 30 malati di cui il Pt_1
70% non collaboranti, mansione quindi più pesante rispetto a quella di un ASA ospedialiero, sia per il carico di lavoro (30 letti), sia per l'elevata percentuale di pazienti totalmente passivi. Il 29.3.2013 il Medico competente “esentò" la lavoratrice dal sollevamento diretto dei pazienti, con prescrizione di ausilii maggiori, cioè del sollevatore, che era uno solo e che è utile per sollevare e trasportare il malato, ma non per l'igiene personale: non si tratta quindi di una prescrizione che elimina veramente il carico dalle spalle. In effetti l'anno successivo il Medico Competente prescrisse di
“evitare attività di assistenza diretta su ospiti”. Da un'analisi documentale più approfondita, eseguita sempre con l'Ausilio informale di uno Specialista di Medicina del Lavoro, si rileva che la valutazione dei rischi da MMC e TS dell'1.3.16 (allegato n.
22 agli atti) è insufficiente: e' costituita da un documento di 23 pagine complessive, di cui le prime 5 contenenti aspetti generici non riferiti alla struttura;
le successive fino
Pag. 6 di 9 alla 13 contenenti riferimenti a traino e spinta e le ultime, dalla pagina 14 alla pagina
23, riferite al sollevamento di carichi della lavanderia e dei servizi manutentivi. La mansione ASA non è nemmeno esaminata: diverse le imprecisioni osservate ma nessun accenno di interesse alla mansione della ricorrente (risulta inutile quindi la consultazione di questo documento relativamente alla MMC). La valutazione dei rischi da MMC del 21.8.18 (allegati n. 23 e 24 agli atti) - successiva alla denuncia di malattia professionale della - riguarda in realtà la movimentazione di pazienti, non di Pt_1 carichi, ed è correttamente eseguita con metodica MAPO. Il numero degli ASA/OSS conteggiato sembra superiore a quello raccolto in anamnesi. Le considerazioni conclusive sono: “i rischi di movimentazione dei pazienti sono sotto controllo e ad un livello trascurabile”. Questa affermazione contrasta in modo netto sia con conoscenze generiche sulla pesante mansione di ASA, sia con l'anamnesi lavorativa (70% non autosufficienti, 30 letti, 9 addetti suddivisi sui turni). Sulla scorta di quanto sopra esposto, si ritiene che la sia da considerare esposta a rischio di MMC e di Pt_1 sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Per quanto concerne la bilateralità della patologia della CDR- sottolineando ancora una volta che non vi è rilievo strumentale a carico della spalla sinistra - si evidenziano i seguenti aspetti:
- nella mansione di ASA i compiti lavorativi sono tali da non determinare una prevalenza destra. La manovra tipica sul malato è movimentarlo dalle braccia utilizzando entrambi gli arti.
- la era portatrice di un danno alla CDR destra, apparentemente con una Pt_1 discreta guarigione post-chirurgica e di un danno al polso destro, con esiti permanenti,quindi una certa funzione vicariante con relativa sovraesposizione del braccio sinistro è ipotizzabile. In considerazione di quanto esposto, ci si riporta al quesito iniziale “… se la malattia della ricorrente di cui alla denuncia del 29.05.2018 sia di natura professionale;
dica altresì quale sia il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica della ricorrente in esito all'infortunio denunciato in data
23.07.2016 ed alla malattia professionale denunciata il 29.05.2018, da valutarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs 23.02.2000 n. 38 e del DM 12 luglio 2000, indicandone altresì la decorrenza…”. E' quindi necessario riferirsi al codice 227 che per per 'esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale' prevede il riconoscimento di una permanente invalidità nella misura del 4% (quattro percento), che nella fattispecie coincide con la data di presentazione della domanda di malattia professionale (29.5.2018). Atteso che nella relazione di Consulenza depositata il 9.12.2023 si era già valutato il grado di menomazione relativo alle conseguenze dell'infortunio del 23.7.2016 nella misura del 12% con decorrenza 29.5.2020, il grado complessivo della menomazione di cui la è portatrice puo' essere valutato Pt_1 nella misura del 15% (quindici percento). Si dà atto che le Parti, messe a conoscenza
Pag. 7 di 9 delle conclusioni dell'integrazione della consulenza adottate dalla sottoscritta, non fecero pervenire osservazioni.”.
7.Ritiene il Giudice di condividere integralmente le più recenti conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nominato, in quanto esaustivamente argomentate, metodologicamente corrette ed immuni da vizi logici, oltre che coerenti con le risultanze dell'istruttoria espletata, dalla quale – come sopra già esposto – è inequivocabilmente emersa la conferma dello svolgimento abituale da parte della ricorrente di attività di sollevamento e ausilio fisico al paziente nelle attività della vita quotidiana (igiene, vestizione, coricamento, sollevamento dalla carrozzina, consumazione dei pasti), in quanto tali comportanti il sovraccarico degli arti superiori.
8.Deve dunque ritenersi positivamente accertata la sussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte dalla ricorrente e l'insorgenza della patologia di cui è causa, da qualificarsi dunque come malattia professionale;
il relativo danno biologico ex D.lgs.
38/2000 è riconosciuto e accertato nella misura del 4%, come da conclusioni rese dal
CTU.
9.Si condividono altresì le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU con riferimento all'ulteriore e differente profilo della quantificazione del danno biologico relativo all'infortunio sul lavoro denunciato dalla lavoratrice all' il 23.07.2016, CP_1 conclusioni frutto dell'attenta disamina dei postumi riscontrati nella ricorrente;
il relativo danno biologico è pertanto da quantificarsi nella misura del 12%.
10.Il complessivo danno biologico della ricorrente va dunque quantificato nella misura del 15%, come evidenziato nelle più recenti conclusioni del CTU, fatte proprie da questo Giudice per le ragioni sopra illustrate.
11.Stante la complessiva percentuale del danno biologico accertato, la ricorrente ha pertanto diritto alla corresponsione del relativo indennizzo in capitale (detratto quanto già liquidato dall' ), oltre interessi legali dal dovuto al saldo. CP_1
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda accolta e dell'attività difensiva espletata. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara che la malattia da cui è affetta la ricorrente, di cui alla denuncia all' del CP_1
29.05.2018, è di origine professionale e che dalla medesima è derivato in capo all'attrice un danno biologico del 4%;
2.dichiara che in conseguenza all'infortunio sul lavoro denunciato dalla ricorrente in data 23.07.2016 è derivato in capo alla medesima un danno biologico del 12%;
Pag. 8 di 9 3.dichiara che il danno biologico complessivamente derivato in capo alla ricorrente è pari al 15%;
4.per l'effetto, condanna l' resistente a corrispondere alla ricorrente il relativo CP_3 indennizzo in capitale, detratto quanto già corrisposto dall' , maggiorato degli CP_1 interessi legali dal dovuto al saldo;
5.condanna l' a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate in €3.500,00 CP_1 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
6.pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' ; CP_1
7.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Varese, 29.04.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 9 di 9