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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/12/2025, n. 4327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4327 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 18/12/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1503/2023
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Parte_1
AN LO, presso il cui studio sito in Napoli, al vico Latilla 18, è elettivamente domiciliato;
Appellante
E
, con sede legale in Napoli, Via dei Fiorentini, n. 21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Castiglione e Maria Rosaria Messina, presso lo studio dei quali elegge domicilio in Napoli, alla via Giosuè Carducci n. 42.; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.6.2021 innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro rappresentava di essere dipendente della con mansioni di Parte_1 Controparte_1 operaio e successivamente di impiegato, da ultimo di 3° livello del C.C.N.L. Trasporto Aereo – Sezione Handlers;
di essere stato assunto con decorrenza dal 10.11.1999 dalla con CP_2 contratto datato 5.11.1999 di formazione e lavoro part-time di 24 mesi (10.11.1999-9.11.2001), trasformato con lettera del 14.12.2000, a decorrere dal 16.12.2000, in contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e convertito alla scadenza, dal 9.11.2001, in contratto a tempo indeterminato;
di essere transitato a far data dal 01.7.2000, in seguito a cessione di ramo d'azienda, alle dipendenze della poi alla quale Controparte_3 Controparte_1 venivano trasferiti gli importi maturati alla data della cessione (mensilità supplementari, ferie, TFR); che conservava l'intero trattamento normativo e retributivo goduto presso la società
1 cedente che non era stato correttamente retribuito, avendo ricevuto in misura CP_2 parziale i premi di produzione relativi agli accordi del 15.07.1986 e del 26.03.1990, premio produzione sett., premio produzione di marzo e il premio presenze;
che in particolare l'accordo del 15.7.1986 prevedeva per il personale assunto un premio di produzione e una maggiorazione dello stesso per esposizione agli agenti nocivi;
l'accordo del 26.3.1990 prevedeva un ulteriore premio di produzione erogato secondo modalità ivi stabilite;
i restanti premi erano connessi per lo più al numero di giornate lavorate come statuito dagli accordi del 4.5.1989 e del 15.6.1996.
Esponeva poi che il C.C.N.L. del 16.03.1999 aveva previsto che tutte le voci retributive continuative e consolidate corrisposte a titolo di premio di produzione o altro, originate dalla contrattazione aziendale, continuavano a essere erogate al personale in forza alla data di sottoscrizione dei successivi accordi aziendali, mentre, per il personale assunto successivamente alla data di firma degli accordi di secondo livello, si sarebbe proceduto alla riduzione nella misura del 25% del relativo valore economico, previo accorpamento in un'unica voce (EDA). Pertanto, la linea di confine tra vecchio e nuovo trattamento in relazione ai premi aziendali era determinata dall'essere o meno tra il personale in forza alla data di sottoscrizione degli accordi di secondo livello.
Aggiungeva che con l'accordo di secondo livello, stipulato in data 17.12.1999, si stabiliva per gli assunti in data successiva al 17.12.1999, che tutte le voci retributive fino a quel momento consolidate a titolo di premio di produzione o altro analogo sarebbero state erogate nella misura del 25% del relativo valore economico;
che la propria assunzione si era verificata con contratto stipulato il 05.11.1999, con decorrenza dal 10.11.1999, per cui non poteva essergli applicato un accordo i cui effetti riguardavano, per interpretazione letterale, solo gli assunti in data successiva al 17.12.1999; che i premi di produzione dovevano essergli corrisposti per intero e non nella misura minore del 25%, come aveva fatto il datore di lavoro.
Precisava che aveva percepito, sebbene in misura ridotta, il premio oggetto di causa durante il contratto di formazione e lavoro, quindi non poteva sussistere alcuna contestazione in ordine al diritto alla percezione di tale emolumento per gli assunti con contratto di formazione e lavoro, e che il successivo accordo aziendale del 17.12.1999, oltre a statuire in ordine alla misura del premio per gli assunti successivamente alla data del 17.12.1999, non avrebbe mai potuto eliminare un diritto già entrato nella sua sfera giuridica.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire i trattamenti retributivi di cui agli accordi del 15.07.1986, del 26.03.1990, del 04.05.1989 e del
15.06.1996 (richiamati nel verbale di riunione del 17.12.1999) nella misura del 100%, con conseguente condanna della convenuta a corrispondergli le differenze retributive, pari a euro
16.323,28, relative al periodo indicato in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , che eccepiva la prescrizione del CP_1 diritto a percepire l'EDA in misura integrale, alla luce della data in cui il ricorso era stato notificato e tenuto conto del regime di stabilità reale;
precisava in ogni caso che la corresponsione dell'EDA al ricorrente nella misura del 25% (dal novembre 2001 e non prima) era stata frutto di un errore, atteso che il ricorrente - alla data dell'accordo del 17.12.1999 - non possedeva nessuno dei requisiti richiesti per poter percepire il premio di produzione;
che di fatto il ricorrente aveva beneficiato mensilmente di un importo che non gli competeva;
rilevava inoltre la nullità del ricorso, mancando l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto.
2 Nel merito, la resistente sosteneva l'infondatezza delle pretese attoree e la legittimità del proprio comportamento alla luce della previsione di cui al C.C.N.L. del 16.03.1999, art. 3, CP_4 lettera B), le cui linee guida erano state recepite con il Verbale di Riunione del 17.12.1999; che ai sensi dell'art. 11, Allegato 1 1 (“Regolamentazione del contratto di formazione e lavoro”) della Parte specifica B del C.C.N.L. del 13.03.1988, per il personale dipendente dalle CP_4 aziende di gestione aeroportuale aderenti all' l'istante dall'assunzione con CFL CP_4
(10.11.1999) sino alla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato (10.11.2001) non aveva mai percepito alcun premio di produzione;
che l'EDA gli era stato corrisposto all'atto della trasformazione, per mero errore, nella misura del 25%, parificandolo ad un nuovo assunto;
che l'emolumento richiesto (EDA) non costituiva una “progressione economica legata all'anzianità di servizio”, bensì un elemento che non era mai entrato a far parte del patrimonio del ricorrente durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro. In via di estremo subordine, la contestava i conteggi allegati al ricorso, elaborati sulla previsione della CP_1 percezione dell'EDA in misura integrale, senza fornire elementi specifici in fatto e non depositando neanche tutte le buste paga relative agli ultimi cinque anni (rispetto ai quali si chiedevano le differenze retributive).
Con sentenza n. 191/2023 del 13.1.2023 il primo Giudice rigettava il ricorso, rilevando che l'eccezione di nullità del ricorso era infondata, che l'eccezione di prescrizione era solo in parte fondata, risultando coperte da prescrizione tutte quelle pretese di tipo economico anteriori al quinquennio antecedente il primo atto interruttivo (rappresentato dalla lettera di messa in mora inoltrata con missiva pec consegnata alla il 25.3.2021), e ritenendo che la domanda, CP_1 quanto a tutto il periodo non coperto dalla prescrizione, era infondata.
Il Tribunale osservava anzitutto che non risultava dimostrata la circostanza secondo la quale la datrice di lavoro aveva “sempre” corrisposto le voci oggetto di causa denominate EDA nella misura ridotta del 25%, anche nel periodo di vigenza del contratto di formazione e lavoro, mancando un riscontro documentale di tale circostanza. Risultava, invece, dimostrata la corresponsione dell'emolumento EDA in favore del ricorrente, nella misura del 25%, a decorrere dal novembre 2001, vale a dire dall'assunzione a tempo pieno e indeterminato. Rappresentava che l'assunzione del ricorrente con contratto a tempo indeterminato risaliva al 2001, cioè ad una data successiva all'accordo del 17.12.1999, per cui già sotto questo aspetto conseguiva l'infondatezza della domanda. In ogni caso, evidenziava il GL, la domanda risultava infondata anche aderendo all'impostazione del ricorrente secondo cui il concetto di “personale assunto”, di cui al verbale di riunione del 17.12.1999, considerata la sua genericità, non poteva che comprendere anche gli assunti prima di tale data con contratto di formazione e lavoro.
Invero, il verbale di riunione del 17.12.1999 stabiliva che “…al personale assunto in data successiva al presente, tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti, verranno erogate nella misura del 25% del relativo valore economico previo accorpamento in un'unica voce (EDA)”. L'unico significato possibile da attribuire all'espressione “voci retributive fin qui consolidate” era che si trattasse, in primo luogo, di voci retributive previste dalla contrattazione aziendale in vigore all'atto della assunzione, in modo che il diritto alla relativa percezione fosse stato, quanto meno, acquisito (prima ancora che consolidato) all'atto dell'assunzione stessa. Ebbene, concludeva il G.L., non risultava in alcun modo dimostrato che i premi di produzione di cui si componeva l'unica voce retributiva denominata EDA erano stati previsti e/o riconfermati dal C.C.N.L. del 16.3.1999 che disciplinava il contratto di assunzione del ricorrente.
3 Rigettata la domanda, il Tribunale poi compensava le spese di lite in misura pari alla metà per l'oggettiva difficoltà interpretativa delle fonti costituenti il presupposto giuridico del diritto azionato e la particolarità della materia trattata, accedendo la differenza, così come liquidata nel dispositivo, a carico della parte soccombente.
Con ricorso depositato in data 24.6.2023 il proponeva appello censurando, con il primo Pt_1 motivo, l'interpretazione della disciplina contrattuale e normativa applicabile al caso di specie offerta dal Giudice di prime cure e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo. Con il secondo motivo, contestava la compensazione solo parziale delle spese di lite e la violazione dell'art. 92 c.p.c. osservando che, anche nella ipotesi di rigetto del ricorso, le spese di lite potevano essere compensate per intero sia per la natura interpretativa della questione decisa sia per la delicatezza della vicenda in esame, la diversa qualità delle parti e la esistenza di numerosi precedenti favorevoli alle ragioni dei ricorrenti su identiche fattispecie resi dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
L'appellante chiedeva quindi la riforma integrale della impugnata sentenza con accoglimento dele conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo con condanna della società resistente alla rifusione integrale delle spese e compensi del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, in riforma della sentenza di primo grado sul governo delle spese di lite, dichiarare la compensazione integrale di esse.
Si costituiva anche nel presente grado la chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è parzialmente fondato limitatamente al motivo di gravame inerente al governo delle spese del primo grado.
1.Va anzitutto respinto il primo motivo di appello relativo alla spettanza dei premi di produzione richiamati nel verbale di riunione del 17.12.1999 nella misura del 100%.
La questione ha contenuto esattamente sovrapponibile a giudizi analoghi già esaminati da questa Corte e decisi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo interamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (cfr. Corte di Appello Napoli sent. n. 3796/2022 del 28.10.2022; sent. n. 3797/2022 del 31.10.2022; sent. n. 4839/2022 del 29.12.2022; sent. n. 4484/2024 del 17.12.2024; sent. n. 3196/2024 del 17.9.2024; sent. n. 489/2025 del 12.3.2025; sent. n. 491/2025 del 12.3.2025). Del resto sulla questione è intervenuta di recente la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19848/2024 e n. 19853/2024 del 18.7.2024).
Occorre preliminarmente ricostruire la vicenda oggetto del giudizio sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
Il veniva assunto in data 05.11.1999 dalla con contratto di formazione e Pt_1 CP_2 lavoro di mesi 24 (dal 10.11.1999 al 09.11.2001) part-time, trasformato con comunicazione del 14.12.2000 e decorrenza dal 16.11.2000 in contratto di formazione e lavoro full time. Con lettera dell'08.11.2001 la (poi , alle cui dipendenze l'appellato Controparte_3 Controparte_1 era transitato a far data dal 01.7.2000 in seguito a cessione di ramo d'azienda, comunicava al 4 che a far data dal 9.11.2001 il rapporto veniva convertito in rapporto di lavoro a tempo Pt_1 indeterminato (cfr. doc. fasc. di primo grado). Pt_1
Con il C.C.N.L. del 16.3.1999, art. 3 lett. B) “Le parti condividendo la necessità che CP_4 le aziende perseguano l'obiettivo di una riduzione dei costi del lavoro, al fine di consentire loro di affrontare le problematiche connesse con l'apertura dei mercati, indicano alle proprie strutture a livello aziendale di seguire nella contrattazione di 2° livello le seguenti linee guida: tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come
“Elemento distinto”; tale Elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data senza alcun trascinamento e riflesso rispetto agli altri istituti retributivi, fatto salvo quanto già previsto per gli stessi istituti dalla contrattazione aziendale in atto;
per il personale assunto successivamente alla data della firma delle intese raggiunte in sede locale si procederà sulla base di quanto concordato”.
Con il verbale di riunione del 17.12.1999 i rappresentanti aziendali e dei lavoratori, dando attuazione alla suddetta previsione contenuta nell'art. 3 lett. B) del C.C.N.L. del 16.3.1999, stabilivano: “Secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 marzo 99, si conviene che al personale assunto in data successiva al presente, tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti, verranno erogate nella misura del 25% del relativo valore economico, previo accorpamento in unica voce (EDA). In particolare, fatta salva la più approfondita verifica in sede tecnica, in tale elemento rientreranno le voci: PP 1986, PP 1990, PP sett., PP marzo, P. pres.; e l'erogazione sarà mensilizzata e legata alla presenza...”.
I prospetti paga prodotti dall'appellante riguardano in parte un rapporto e periodo di lavoro precedente al novembre 1999 (mese in cui il è stato assunto dalla con contratto di Pt_1 CP_2 formazione e lavoro;
cfr. buste paga da luglio 1997 a settembre 1999) e sono perciò ininfluenti ai fini del decidere. Per quanto riguarda le buste paga riferibili al periodo in cui l'istante risultava assunto in virtù del contratto di formazione e lavoro, prodotte sia dal lavoratore sia dalla
[...]
(cfr. buste paga da gennaio 2000 in poi, in atti), da queste si evince che solo a CP_1 partire dal novembre 2001 - mensilità coincidente con la conversione del CFL in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - il ha cominciato a percepito l'EDA, sia pure nella misura Pt_1 ridotta del 25%.
La domanda formulata dal lavoratore ha ad oggetto il pagamento in misura piena della voce
“EDA” sull'assunto che la sua assunzione sia risalente ad un'epoca precedente al verbale aziendale del 17.12.1999, che ha limitato la erogazione delle voci retributive premiali confluite nella voce EDA nella misura del 25% al solo personale assunto a partire dal 18.12.1999.
Osserva la Corte che la data di assunzione del è pacificamente quella del 5 novembre Pt_1
1999. Tuttavia, tale assunzione è avvenuta con un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi che alla scadenza, ossia in data 9 novembre 2001, è stato convertito in contratto a tempo indeterminato. E' ugualmente indubbio che il verbale del 17.12.1999, nell'individuare i lavoratori ai quali “tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti”, accorpate 5 nell'unica voce EDA, sarebbero state “erogate nella misura del 25% del relativo valore economico”, fa un generico riferimento “al personale assunto in data successiva al presente”, senza alcuna ulteriore specificazione.
Va osservato però che il C.C.N.L. del 16.3.1999, del quale il verbale aziendale del 17.12.1999 è attuazione, all'art. 3 lett. B prevede specificamente che “tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come “Elemento distinto”; tale Elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data … per il personale assunto successivamente alla data della firma delle intese raggiunte in sede locale si procederà sulla base di quanto concordato”.
Il C.C.N.L. del marzo 1999, quindi, limita espressamente il riconoscimento delle voci retributive, continuative e consolidate previste a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo dalla contrattazione aziendale, nella misura vigente all'epoca della stipula delle “intese raggiunte in sede locale”, al solo “personale in forza a tempo indeterminato” al momento della sottoscrizione delle intese locali.
Così ricostruita la normativa contrattuale, il alla data di stipula dell'intesa in sede locale Pt_1
(17.12.1999) certamente non poteva considerarsi ricompreso tra il personale “in forza a tempo indeterminato” in quanto il contratto da lui stipulato era un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, quindi pacificamente un contratto a tempo determinato.
Non vi è dubbio che il lavoratore assunto con CFL è da considerarsi lavoratore dipendente della società che lo ha assunto, ma è ugualmente pacifico che non si tratta di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato ma a tempo determinato. Ed infatti il contratto di formazione e lavoro appartiene al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista per la combinazione di formazione e lavoro (Cass. 4935/1995; Cass. 2822/1997).
Il fatto che, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l'acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all'anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma “per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo- assunto” (Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015).
L'appellante fonda la sua pretesa sulla norma dettata dall'art. 3 del D.L. n. 726/1984 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, attinente al contratto di formazione e lavoro, che al comma 5 stabilisce: “Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro…”.
In merito a tale disciplina, la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento consolidato secondo cui “La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv., con 6 modif., dalla l. n. 863 del 1984, secondo la quale, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8590 del 03/04/2017; Sez. L, Sentenza n. 13496 del 13/06/2014; Sez. L, Sentenza n. 3207 del 18/02/2016).
Tali principi vanno mantenuti fermi;
tuttavia, nel caso in esame la norma dettata dall'art. 3 lett. B) del C.C.N.L. 16.3.1999 non riconosce un nuovo emolumento fondato sull'anzianità maturata dal lavoratore dipendente, negando quella maturata in costanza di un contratto di formazione e lavoro. Se così fosse la norma contrattuale avrebbe violato l'art. 3 del D.L. n. 726/1984 conv. dalla L. n. 863/1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio del dipendente. La norma del C.C.N.L. del marzo 1999, invece, modifica la disciplina di alcune voci retributive, già previste dalla contrattazione collettiva, non solo facendole confluire in una sola voce denominata “Elemento distinto” (che in sede di accordo locale diventa “EDA”), ma stabilendo che, al fine di limitare i costi dell'impresa, tali voci retributive, a partire dalla stipula delle intese in sede locale, saranno riconosciute nella misura del 25% del relativo valore economico;
detta riduzione, statuisce la norma, non si applica ai dipendenti “in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa”, nei cui confronti la voce retributiva in discorso continuerà ad essere corrisposta con le modalità e nella misura previgente.
Appare evidente che la modifica introdotta con il C.C.N.L. 16.3.1999 non nega in alcun modo l'anzianità maturata in corso di CFL, non essendo il discrimine tra i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a termine fondato in alcun modo sul riconoscimento o meno dell'anzianità maturata dai primi e sulla negazione dell'anzianità maturata dai secondi. Il discrimine, invece, è determinato dal fatto storico della data di assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Va ancora evidenziato che tanto il C.C.N.L. di marzo 1999 quanto l'accordo in sede locale del 17.12.1999 prevedono una norma provvisoria proprio al fine di non discriminare coloro che all'epoca della riforma godevano già di tali voci retributive confluite nell'EDA, ma risultavano assunti con contratto a termine. Con tale norma le parti collettive hanno stabilito che “il personale con contratto a tempo determinato, in forza…alla data della sottoscrizione delle intese aziendali…le voci retributive relative ai pregressi premi di produzione, qualora spettanti, continueranno ad essere corrisposte con le precedenti modalità fino alla scadenza dei singoli rapporti di lavoro a termine”.
In virtù di tale norma, se l'istante all'epoca dell'accordo del 17.12.1999 avesse già avuto in godimento le voci retributive confluite nell'EDA, avrebbe avuto diritto di percepirle nella misura intera fino alla scadenza del contratto di formazione e lavoro, ma una volta convertito il rapporto a tempo indeterminato, essendo la sua assunzione a tempo indeterminato successiva al 17.12.1999, avrebbe avuto diritto di ricevere tali voci retributive secondo la disciplina dettata dall'accordo del 17.12.1999 per i nuovi assunti a tempo indeterminato, quindi nella misura del 25% del relativo valore economico.
Per chiarezza, appare necessario sottolineare che non risulta affatto che l'appellante all'epoca del contratto di formazione e lavoro godesse delle voci poi confluite nell'EDA; anzi, dalle buste paga in atti (relative al periodo di lavoro oggetto di causa, ossia dal novembre 1999) risulta che solo dal mese di novembre 2001, ossia dalla data di conversione del contratto di formazione e lavoro 7 in rapporto a tempo indeterminato, egli ha ottenuto il riconoscimento della voce EDA ma, naturalmente, secondo la disciplina dettata per i neoassunti.
Su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Corte di Cassazione (Sentenza n. 23330 del 24.08.2021) statuendo che “Non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio”. Già in precedenza, inoltre, la Corte di Cassazione aveva affermato (Cass. n. 12321/2008 e Cass. n. 11206/2009) che l'autonomia contrattuale può escludere, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, specifici elementi retributivi e che possa essere corrisposta una retribuzione inferiore rispetto a quella degli altri dipendenti anche al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto (Cass. n. 4475/12; Cass. n. 19028/15; Cass. n. 13617/20).
Del resto, con pronunce recentissime (Corte Cassazione n. 19848/2024 e 19853/2024 del 18.7.2024), la Suprema Corte si è pronunciata proprio su fattispecie identica a quella in esame, confermando la ricostruzione qui operata, ribadendo l'appartenenza del contratto di formazione e lavoro al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista per la combinazione di formazione e lavoro (Cass. 4935/1995; Cass. 2822/1997).
La S.C. ha rilevato che la circostanza per cui, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l'acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all'anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione ma “per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto” (Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015), e ciò in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza. n. 20074/2010).
E' stato inoltre chiarito che non è configurabile una violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, che potesse dare luogo a trattamento discriminatorio, il fatto che le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguessero i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio (Cass. n. 23330 del 2021 cit.).
Alla luce dei principi enunciati e della ricostruzione operata, la domanda proposta da Pt_1 con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado va rigettata, dovendosi
[...] confermare sul punto la sentenza di primo grado.
2. Si condivide invece il secondo motivo di censura formulato dal dipendente relativo al regolamento delle spese di lite che, in forza dell'art. 92 del c.p.c., andrebbero secondo l'appellante compensate per intero, e non solo nella misura della metà come disposto dal primo giudice. 8 In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
9 Ebbene nella specie si ritiene che ricorrano le condizioni appena enunciate idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese processuali, ossia per un verso l'assoluta novità delle questioni di diritto trattate e per l'altro l'evidente incertezza dovuta alla esistenza di pronunce giurisprudenziali di segno contrario.
L'appello va dunque accolto limitatamente al secondo motivo di gravame e, in riforma parziale della sentenza impugnata che nel resto si conferma, va disposta l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
La complessità della materia trattata ed il contrasto giurisprudenziale per lungo tempo sussistente anche in questa sede di appello giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali anche del grado di appello.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della gravata sentenza che nel resto conferma, compensa interamente le spese del giudizio di primo grado;
-compensa le spese del grado di appello.
Napoli, 18/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
10
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 18/12/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1503/2023
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Parte_1
AN LO, presso il cui studio sito in Napoli, al vico Latilla 18, è elettivamente domiciliato;
Appellante
E
, con sede legale in Napoli, Via dei Fiorentini, n. 21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Castiglione e Maria Rosaria Messina, presso lo studio dei quali elegge domicilio in Napoli, alla via Giosuè Carducci n. 42.; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.6.2021 innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro rappresentava di essere dipendente della con mansioni di Parte_1 Controparte_1 operaio e successivamente di impiegato, da ultimo di 3° livello del C.C.N.L. Trasporto Aereo – Sezione Handlers;
di essere stato assunto con decorrenza dal 10.11.1999 dalla con CP_2 contratto datato 5.11.1999 di formazione e lavoro part-time di 24 mesi (10.11.1999-9.11.2001), trasformato con lettera del 14.12.2000, a decorrere dal 16.12.2000, in contratto di formazione e lavoro a tempo pieno e convertito alla scadenza, dal 9.11.2001, in contratto a tempo indeterminato;
di essere transitato a far data dal 01.7.2000, in seguito a cessione di ramo d'azienda, alle dipendenze della poi alla quale Controparte_3 Controparte_1 venivano trasferiti gli importi maturati alla data della cessione (mensilità supplementari, ferie, TFR); che conservava l'intero trattamento normativo e retributivo goduto presso la società
1 cedente che non era stato correttamente retribuito, avendo ricevuto in misura CP_2 parziale i premi di produzione relativi agli accordi del 15.07.1986 e del 26.03.1990, premio produzione sett., premio produzione di marzo e il premio presenze;
che in particolare l'accordo del 15.7.1986 prevedeva per il personale assunto un premio di produzione e una maggiorazione dello stesso per esposizione agli agenti nocivi;
l'accordo del 26.3.1990 prevedeva un ulteriore premio di produzione erogato secondo modalità ivi stabilite;
i restanti premi erano connessi per lo più al numero di giornate lavorate come statuito dagli accordi del 4.5.1989 e del 15.6.1996.
Esponeva poi che il C.C.N.L. del 16.03.1999 aveva previsto che tutte le voci retributive continuative e consolidate corrisposte a titolo di premio di produzione o altro, originate dalla contrattazione aziendale, continuavano a essere erogate al personale in forza alla data di sottoscrizione dei successivi accordi aziendali, mentre, per il personale assunto successivamente alla data di firma degli accordi di secondo livello, si sarebbe proceduto alla riduzione nella misura del 25% del relativo valore economico, previo accorpamento in un'unica voce (EDA). Pertanto, la linea di confine tra vecchio e nuovo trattamento in relazione ai premi aziendali era determinata dall'essere o meno tra il personale in forza alla data di sottoscrizione degli accordi di secondo livello.
Aggiungeva che con l'accordo di secondo livello, stipulato in data 17.12.1999, si stabiliva per gli assunti in data successiva al 17.12.1999, che tutte le voci retributive fino a quel momento consolidate a titolo di premio di produzione o altro analogo sarebbero state erogate nella misura del 25% del relativo valore economico;
che la propria assunzione si era verificata con contratto stipulato il 05.11.1999, con decorrenza dal 10.11.1999, per cui non poteva essergli applicato un accordo i cui effetti riguardavano, per interpretazione letterale, solo gli assunti in data successiva al 17.12.1999; che i premi di produzione dovevano essergli corrisposti per intero e non nella misura minore del 25%, come aveva fatto il datore di lavoro.
Precisava che aveva percepito, sebbene in misura ridotta, il premio oggetto di causa durante il contratto di formazione e lavoro, quindi non poteva sussistere alcuna contestazione in ordine al diritto alla percezione di tale emolumento per gli assunti con contratto di formazione e lavoro, e che il successivo accordo aziendale del 17.12.1999, oltre a statuire in ordine alla misura del premio per gli assunti successivamente alla data del 17.12.1999, non avrebbe mai potuto eliminare un diritto già entrato nella sua sfera giuridica.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire i trattamenti retributivi di cui agli accordi del 15.07.1986, del 26.03.1990, del 04.05.1989 e del
15.06.1996 (richiamati nel verbale di riunione del 17.12.1999) nella misura del 100%, con conseguente condanna della convenuta a corrispondergli le differenze retributive, pari a euro
16.323,28, relative al periodo indicato in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la , che eccepiva la prescrizione del CP_1 diritto a percepire l'EDA in misura integrale, alla luce della data in cui il ricorso era stato notificato e tenuto conto del regime di stabilità reale;
precisava in ogni caso che la corresponsione dell'EDA al ricorrente nella misura del 25% (dal novembre 2001 e non prima) era stata frutto di un errore, atteso che il ricorrente - alla data dell'accordo del 17.12.1999 - non possedeva nessuno dei requisiti richiesti per poter percepire il premio di produzione;
che di fatto il ricorrente aveva beneficiato mensilmente di un importo che non gli competeva;
rilevava inoltre la nullità del ricorso, mancando l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto.
2 Nel merito, la resistente sosteneva l'infondatezza delle pretese attoree e la legittimità del proprio comportamento alla luce della previsione di cui al C.C.N.L. del 16.03.1999, art. 3, CP_4 lettera B), le cui linee guida erano state recepite con il Verbale di Riunione del 17.12.1999; che ai sensi dell'art. 11, Allegato 1 1 (“Regolamentazione del contratto di formazione e lavoro”) della Parte specifica B del C.C.N.L. del 13.03.1988, per il personale dipendente dalle CP_4 aziende di gestione aeroportuale aderenti all' l'istante dall'assunzione con CFL CP_4
(10.11.1999) sino alla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato (10.11.2001) non aveva mai percepito alcun premio di produzione;
che l'EDA gli era stato corrisposto all'atto della trasformazione, per mero errore, nella misura del 25%, parificandolo ad un nuovo assunto;
che l'emolumento richiesto (EDA) non costituiva una “progressione economica legata all'anzianità di servizio”, bensì un elemento che non era mai entrato a far parte del patrimonio del ricorrente durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro. In via di estremo subordine, la contestava i conteggi allegati al ricorso, elaborati sulla previsione della CP_1 percezione dell'EDA in misura integrale, senza fornire elementi specifici in fatto e non depositando neanche tutte le buste paga relative agli ultimi cinque anni (rispetto ai quali si chiedevano le differenze retributive).
Con sentenza n. 191/2023 del 13.1.2023 il primo Giudice rigettava il ricorso, rilevando che l'eccezione di nullità del ricorso era infondata, che l'eccezione di prescrizione era solo in parte fondata, risultando coperte da prescrizione tutte quelle pretese di tipo economico anteriori al quinquennio antecedente il primo atto interruttivo (rappresentato dalla lettera di messa in mora inoltrata con missiva pec consegnata alla il 25.3.2021), e ritenendo che la domanda, CP_1 quanto a tutto il periodo non coperto dalla prescrizione, era infondata.
Il Tribunale osservava anzitutto che non risultava dimostrata la circostanza secondo la quale la datrice di lavoro aveva “sempre” corrisposto le voci oggetto di causa denominate EDA nella misura ridotta del 25%, anche nel periodo di vigenza del contratto di formazione e lavoro, mancando un riscontro documentale di tale circostanza. Risultava, invece, dimostrata la corresponsione dell'emolumento EDA in favore del ricorrente, nella misura del 25%, a decorrere dal novembre 2001, vale a dire dall'assunzione a tempo pieno e indeterminato. Rappresentava che l'assunzione del ricorrente con contratto a tempo indeterminato risaliva al 2001, cioè ad una data successiva all'accordo del 17.12.1999, per cui già sotto questo aspetto conseguiva l'infondatezza della domanda. In ogni caso, evidenziava il GL, la domanda risultava infondata anche aderendo all'impostazione del ricorrente secondo cui il concetto di “personale assunto”, di cui al verbale di riunione del 17.12.1999, considerata la sua genericità, non poteva che comprendere anche gli assunti prima di tale data con contratto di formazione e lavoro.
Invero, il verbale di riunione del 17.12.1999 stabiliva che “…al personale assunto in data successiva al presente, tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti, verranno erogate nella misura del 25% del relativo valore economico previo accorpamento in un'unica voce (EDA)”. L'unico significato possibile da attribuire all'espressione “voci retributive fin qui consolidate” era che si trattasse, in primo luogo, di voci retributive previste dalla contrattazione aziendale in vigore all'atto della assunzione, in modo che il diritto alla relativa percezione fosse stato, quanto meno, acquisito (prima ancora che consolidato) all'atto dell'assunzione stessa. Ebbene, concludeva il G.L., non risultava in alcun modo dimostrato che i premi di produzione di cui si componeva l'unica voce retributiva denominata EDA erano stati previsti e/o riconfermati dal C.C.N.L. del 16.3.1999 che disciplinava il contratto di assunzione del ricorrente.
3 Rigettata la domanda, il Tribunale poi compensava le spese di lite in misura pari alla metà per l'oggettiva difficoltà interpretativa delle fonti costituenti il presupposto giuridico del diritto azionato e la particolarità della materia trattata, accedendo la differenza, così come liquidata nel dispositivo, a carico della parte soccombente.
Con ricorso depositato in data 24.6.2023 il proponeva appello censurando, con il primo Pt_1 motivo, l'interpretazione della disciplina contrattuale e normativa applicabile al caso di specie offerta dal Giudice di prime cure e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo. Con il secondo motivo, contestava la compensazione solo parziale delle spese di lite e la violazione dell'art. 92 c.p.c. osservando che, anche nella ipotesi di rigetto del ricorso, le spese di lite potevano essere compensate per intero sia per la natura interpretativa della questione decisa sia per la delicatezza della vicenda in esame, la diversa qualità delle parti e la esistenza di numerosi precedenti favorevoli alle ragioni dei ricorrenti su identiche fattispecie resi dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
L'appellante chiedeva quindi la riforma integrale della impugnata sentenza con accoglimento dele conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo con condanna della società resistente alla rifusione integrale delle spese e compensi del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, in riforma della sentenza di primo grado sul governo delle spese di lite, dichiarare la compensazione integrale di esse.
Si costituiva anche nel presente grado la chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata, con vittoria di spese.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è parzialmente fondato limitatamente al motivo di gravame inerente al governo delle spese del primo grado.
1.Va anzitutto respinto il primo motivo di appello relativo alla spettanza dei premi di produzione richiamati nel verbale di riunione del 17.12.1999 nella misura del 100%.
La questione ha contenuto esattamente sovrapponibile a giudizi analoghi già esaminati da questa Corte e decisi con sentenze che possono essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., essendo interamente condivisibili nei percorsi motivazionali e negli esiti decisori (cfr. Corte di Appello Napoli sent. n. 3796/2022 del 28.10.2022; sent. n. 3797/2022 del 31.10.2022; sent. n. 4839/2022 del 29.12.2022; sent. n. 4484/2024 del 17.12.2024; sent. n. 3196/2024 del 17.9.2024; sent. n. 489/2025 del 12.3.2025; sent. n. 491/2025 del 12.3.2025). Del resto sulla questione è intervenuta di recente la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19848/2024 e n. 19853/2024 del 18.7.2024).
Occorre preliminarmente ricostruire la vicenda oggetto del giudizio sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
Il veniva assunto in data 05.11.1999 dalla con contratto di formazione e Pt_1 CP_2 lavoro di mesi 24 (dal 10.11.1999 al 09.11.2001) part-time, trasformato con comunicazione del 14.12.2000 e decorrenza dal 16.11.2000 in contratto di formazione e lavoro full time. Con lettera dell'08.11.2001 la (poi , alle cui dipendenze l'appellato Controparte_3 Controparte_1 era transitato a far data dal 01.7.2000 in seguito a cessione di ramo d'azienda, comunicava al 4 che a far data dal 9.11.2001 il rapporto veniva convertito in rapporto di lavoro a tempo Pt_1 indeterminato (cfr. doc. fasc. di primo grado). Pt_1
Con il C.C.N.L. del 16.3.1999, art. 3 lett. B) “Le parti condividendo la necessità che CP_4 le aziende perseguano l'obiettivo di una riduzione dei costi del lavoro, al fine di consentire loro di affrontare le problematiche connesse con l'apertura dei mercati, indicano alle proprie strutture a livello aziendale di seguire nella contrattazione di 2° livello le seguenti linee guida: tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come
“Elemento distinto”; tale Elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data senza alcun trascinamento e riflesso rispetto agli altri istituti retributivi, fatto salvo quanto già previsto per gli stessi istituti dalla contrattazione aziendale in atto;
per il personale assunto successivamente alla data della firma delle intese raggiunte in sede locale si procederà sulla base di quanto concordato”.
Con il verbale di riunione del 17.12.1999 i rappresentanti aziendali e dei lavoratori, dando attuazione alla suddetta previsione contenuta nell'art. 3 lett. B) del C.C.N.L. del 16.3.1999, stabilivano: “Secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 marzo 99, si conviene che al personale assunto in data successiva al presente, tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti, verranno erogate nella misura del 25% del relativo valore economico, previo accorpamento in unica voce (EDA). In particolare, fatta salva la più approfondita verifica in sede tecnica, in tale elemento rientreranno le voci: PP 1986, PP 1990, PP sett., PP marzo, P. pres.; e l'erogazione sarà mensilizzata e legata alla presenza...”.
I prospetti paga prodotti dall'appellante riguardano in parte un rapporto e periodo di lavoro precedente al novembre 1999 (mese in cui il è stato assunto dalla con contratto di Pt_1 CP_2 formazione e lavoro;
cfr. buste paga da luglio 1997 a settembre 1999) e sono perciò ininfluenti ai fini del decidere. Per quanto riguarda le buste paga riferibili al periodo in cui l'istante risultava assunto in virtù del contratto di formazione e lavoro, prodotte sia dal lavoratore sia dalla
[...]
(cfr. buste paga da gennaio 2000 in poi, in atti), da queste si evince che solo a CP_1 partire dal novembre 2001 - mensilità coincidente con la conversione del CFL in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - il ha cominciato a percepito l'EDA, sia pure nella misura Pt_1 ridotta del 25%.
La domanda formulata dal lavoratore ha ad oggetto il pagamento in misura piena della voce
“EDA” sull'assunto che la sua assunzione sia risalente ad un'epoca precedente al verbale aziendale del 17.12.1999, che ha limitato la erogazione delle voci retributive premiali confluite nella voce EDA nella misura del 25% al solo personale assunto a partire dal 18.12.1999.
Osserva la Corte che la data di assunzione del è pacificamente quella del 5 novembre Pt_1
1999. Tuttavia, tale assunzione è avvenuta con un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi che alla scadenza, ossia in data 9 novembre 2001, è stato convertito in contratto a tempo indeterminato. E' ugualmente indubbio che il verbale del 17.12.1999, nell'individuare i lavoratori ai quali “tutte le voci retributive fin qui consolidate a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate dalla contrattazione aziendale, qualora spettanti”, accorpate 5 nell'unica voce EDA, sarebbero state “erogate nella misura del 25% del relativo valore economico”, fa un generico riferimento “al personale assunto in data successiva al presente”, senza alcuna ulteriore specificazione.
Va osservato però che il C.C.N.L. del 16.3.1999, del quale il verbale aziendale del 17.12.1999 è attuazione, all'art. 3 lett. B prevede specificamente che “tutte le voci retributive continuative fin qui consolidate, corrisposte a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo, originate a tale fine dalla contrattazione aziendale, verranno erogate come “Elemento distinto”; tale Elemento è determinato secondo i criteri attualmente vigenti per gli istituti retributivi che nel medesimo sono confluiti e sarà corrisposto con le modalità attualmente previste in ogni singola Azienda al solo personale in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa negli importi individualmente vigenti alla medesima data … per il personale assunto successivamente alla data della firma delle intese raggiunte in sede locale si procederà sulla base di quanto concordato”.
Il C.C.N.L. del marzo 1999, quindi, limita espressamente il riconoscimento delle voci retributive, continuative e consolidate previste a titolo di premio di produzione o altro titolo analogo dalla contrattazione aziendale, nella misura vigente all'epoca della stipula delle “intese raggiunte in sede locale”, al solo “personale in forza a tempo indeterminato” al momento della sottoscrizione delle intese locali.
Così ricostruita la normativa contrattuale, il alla data di stipula dell'intesa in sede locale Pt_1
(17.12.1999) certamente non poteva considerarsi ricompreso tra il personale “in forza a tempo indeterminato” in quanto il contratto da lui stipulato era un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, quindi pacificamente un contratto a tempo determinato.
Non vi è dubbio che il lavoratore assunto con CFL è da considerarsi lavoratore dipendente della società che lo ha assunto, ma è ugualmente pacifico che non si tratta di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato ma a tempo determinato. Ed infatti il contratto di formazione e lavoro appartiene al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista per la combinazione di formazione e lavoro (Cass. 4935/1995; Cass. 2822/1997).
Il fatto che, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l'acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all'anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma “per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo- assunto” (Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015).
L'appellante fonda la sua pretesa sulla norma dettata dall'art. 3 del D.L. n. 726/1984 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, attinente al contratto di formazione e lavoro, che al comma 5 stabilisce: “Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro…”.
In merito a tale disciplina, la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento consolidato secondo cui “La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726 del 1984, conv., con 6 modif., dalla l. n. 863 del 1984, secondo la quale, in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 8590 del 03/04/2017; Sez. L, Sentenza n. 13496 del 13/06/2014; Sez. L, Sentenza n. 3207 del 18/02/2016).
Tali principi vanno mantenuti fermi;
tuttavia, nel caso in esame la norma dettata dall'art. 3 lett. B) del C.C.N.L. 16.3.1999 non riconosce un nuovo emolumento fondato sull'anzianità maturata dal lavoratore dipendente, negando quella maturata in costanza di un contratto di formazione e lavoro. Se così fosse la norma contrattuale avrebbe violato l'art. 3 del D.L. n. 726/1984 conv. dalla L. n. 863/1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio del dipendente. La norma del C.C.N.L. del marzo 1999, invece, modifica la disciplina di alcune voci retributive, già previste dalla contrattazione collettiva, non solo facendole confluire in una sola voce denominata “Elemento distinto” (che in sede di accordo locale diventa “EDA”), ma stabilendo che, al fine di limitare i costi dell'impresa, tali voci retributive, a partire dalla stipula delle intese in sede locale, saranno riconosciute nella misura del 25% del relativo valore economico;
detta riduzione, statuisce la norma, non si applica ai dipendenti “in forza a tempo indeterminato al momento della sottoscrizione dell'intesa”, nei cui confronti la voce retributiva in discorso continuerà ad essere corrisposta con le modalità e nella misura previgente.
Appare evidente che la modifica introdotta con il C.C.N.L. 16.3.1999 non nega in alcun modo l'anzianità maturata in corso di CFL, non essendo il discrimine tra i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a termine fondato in alcun modo sul riconoscimento o meno dell'anzianità maturata dai primi e sulla negazione dell'anzianità maturata dai secondi. Il discrimine, invece, è determinato dal fatto storico della data di assunzione con contratto a tempo indeterminato.
Va ancora evidenziato che tanto il C.C.N.L. di marzo 1999 quanto l'accordo in sede locale del 17.12.1999 prevedono una norma provvisoria proprio al fine di non discriminare coloro che all'epoca della riforma godevano già di tali voci retributive confluite nell'EDA, ma risultavano assunti con contratto a termine. Con tale norma le parti collettive hanno stabilito che “il personale con contratto a tempo determinato, in forza…alla data della sottoscrizione delle intese aziendali…le voci retributive relative ai pregressi premi di produzione, qualora spettanti, continueranno ad essere corrisposte con le precedenti modalità fino alla scadenza dei singoli rapporti di lavoro a termine”.
In virtù di tale norma, se l'istante all'epoca dell'accordo del 17.12.1999 avesse già avuto in godimento le voci retributive confluite nell'EDA, avrebbe avuto diritto di percepirle nella misura intera fino alla scadenza del contratto di formazione e lavoro, ma una volta convertito il rapporto a tempo indeterminato, essendo la sua assunzione a tempo indeterminato successiva al 17.12.1999, avrebbe avuto diritto di ricevere tali voci retributive secondo la disciplina dettata dall'accordo del 17.12.1999 per i nuovi assunti a tempo indeterminato, quindi nella misura del 25% del relativo valore economico.
Per chiarezza, appare necessario sottolineare che non risulta affatto che l'appellante all'epoca del contratto di formazione e lavoro godesse delle voci poi confluite nell'EDA; anzi, dalle buste paga in atti (relative al periodo di lavoro oggetto di causa, ossia dal novembre 1999) risulta che solo dal mese di novembre 2001, ossia dalla data di conversione del contratto di formazione e lavoro 7 in rapporto a tempo indeterminato, egli ha ottenuto il riconoscimento della voce EDA ma, naturalmente, secondo la disciplina dettata per i neoassunti.
Su una questione analoga a quella oggetto del presente giudizio si è pronunciata la Corte di Cassazione (Sentenza n. 23330 del 24.08.2021) statuendo che “Non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio”. Già in precedenza, inoltre, la Corte di Cassazione aveva affermato (Cass. n. 12321/2008 e Cass. n. 11206/2009) che l'autonomia contrattuale può escludere, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, specifici elementi retributivi e che possa essere corrisposta una retribuzione inferiore rispetto a quella degli altri dipendenti anche al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto (Cass. n. 4475/12; Cass. n. 19028/15; Cass. n. 13617/20).
Del resto, con pronunce recentissime (Corte Cassazione n. 19848/2024 e 19853/2024 del 18.7.2024), la Suprema Corte si è pronunciata proprio su fattispecie identica a quella in esame, confermando la ricostruzione qui operata, ribadendo l'appartenenza del contratto di formazione e lavoro al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista per la combinazione di formazione e lavoro (Cass. 4935/1995; Cass. 2822/1997).
La S.C. ha rilevato che la circostanza per cui, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l'acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all'anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione ma “per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto” (Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015), e ciò in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza. n. 20074/2010).
E' stato inoltre chiarito che non è configurabile una violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, che potesse dare luogo a trattamento discriminatorio, il fatto che le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguessero i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio (Cass. n. 23330 del 2021 cit.).
Alla luce dei principi enunciati e della ricostruzione operata, la domanda proposta da Pt_1 con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado va rigettata, dovendosi
[...] confermare sul punto la sentenza di primo grado.
2. Si condivide invece il secondo motivo di censura formulato dal dipendente relativo al regolamento delle spese di lite che, in forza dell'art. 92 del c.p.c., andrebbero secondo l'appellante compensate per intero, e non solo nella misura della metà come disposto dal primo giudice. 8 In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio che la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati …”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
9 Ebbene nella specie si ritiene che ricorrano le condizioni appena enunciate idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese processuali, ossia per un verso l'assoluta novità delle questioni di diritto trattate e per l'altro l'evidente incertezza dovuta alla esistenza di pronunce giurisprudenziali di segno contrario.
L'appello va dunque accolto limitatamente al secondo motivo di gravame e, in riforma parziale della sentenza impugnata che nel resto si conferma, va disposta l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
La complessità della materia trattata ed il contrasto giurisprudenziale per lungo tempo sussistente anche in questa sede di appello giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali anche del grado di appello.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma parziale della gravata sentenza che nel resto conferma, compensa interamente le spese del giudizio di primo grado;
-compensa le spese del grado di appello.
Napoli, 18/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
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