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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/07/2025, n. 6226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6226 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29684/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice Carmela NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29684/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 UMBERTO I N. 74 26025 PANDINO presso l'Avvocato BENATTI MARIKA, che la/lo rappresenta e difende
Ricorrente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2 presso l'Avvocato
Resistente
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come segue :
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale: accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto di mutuo stipulato tra il sig. e la sig.ra e la conseguente obbligazione Parte_1 Controparte_1 restitutoria in capo a quest'ultima, condannare la resistente sig.ra , nata a [...]
ZO (Polonia), l'11 dicembre 1971 e residente OR (MI) alla via Guglielmo Oberdan n. 2,
Codice Fiscale , all'immediata restituzione in favore del ricorrente della C.F._2 somma di euro 42.000,00 ricevuta in prestito in data 26 maggio 2021, oltre agli interessi corrispettivi maturati al saggio legale sul mutuo fruttifero dalla corresponsione della somma mutuata alla sua
pagina 1 di 4 restituzione, ed agli interessi legali dal giorno della mora, da calcolarsi nella misura prevista dall'art.
1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
In via subordinata: accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto di mutuo stipulato tra il sig. e la sig.ra Parte_1
e la conseguente obbligazione restitutoria in capo a quest'ultima, previa Controparte_1 fissazione giudiziale ex art. 1817, comma 1, c.c. del termine restitutorio della somma mutuata, condannare la resistente alla restituzione in favore del ricorrente, nel predetto termine fissato ex art.
1817 c.c. dal Giudice, della somma di euro 42.000,00 ricevuta in prestito in data 26 maggio 2021, oltre agli interessi corrispettivi maturati al saggio legale sul mutuo fruttifero dalla corresponsione della somma mutuata alla sua restituzione, ed agli interessi legali dal giorno della mora, da calcolarsi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
In via di ulteriore subordine: previa ogni opportuna declaratoria e accertamento incidentale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, accertata l'insussistenza di causa giustificatrice del versamento dedotto in giudizio e del corrispondente trattenimento della somma da parte della resistente, condannare la sig.ra alla ripetizione ex art. 2033 Controparte_2
c.c. in favore del sig. della somma di euro 42.000 indebitamente percepita, oltre Parte_1 agli interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data di ricezione della somma sino al saldo effettivo;
In via di estremo subordine: previa ogni opportuna declaratoria e accertamento incidentale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, accertata
l'insussistenza di causa giustificatrice del versamento dedotto in giudizio e del corrispondente trattenimento della somma da parte della resistente, condannare la sig.ra Controparte_2
ad indennizzare il ricorrente della relativa diminuzione patrimoniale subìta pari
[...] all'importo di euro 42.000,00, oltre agli interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data di ricezione della somma sino al saldo effettivo;
In ogni caso: con il favore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, aumentati nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1bis, DM 10 marzo 2014 n. 55, oltre ad IVA, Cpa e rimborso forfetario al
15% ex art. 2 DM 10 marzo 2014 n. 55, e successive occorrende.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per sentirla condannare Parte_1 Controparte_1
alla restituzione dell'importo pari ad € 42.000 oltre interessi assumendo l'avvenuta dazione della somma a titolo di prestito e l'omessa restituzione della stessa.
pagina 2 di 4 A riscontro di quanto allegato ha prodotto sia i messaggi scambiati via whatsapp con la resistente – attraverso i quali quest'ultima ha dichiarato di non poter procedere a richiedere un finanziamento al fine di restituire quanto dovuto al ricorrente – sia copia dell'estratto conto recante menzione dell'operazione identificata per cronologia, importo ed imputazione sia, infine, il sollecito del legale diretto ad ottenere la restituzione della somma nonché l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita cui la resistente non ha prestato adesione.
Quest'ultima, pur ritualmente citata, non si è costituita.
La domanda è fondata.
La Suprema Corte – con orientamento consolidato – ha stabilito che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo di restituzione. Ciò in quanto la datio di una somma di denaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause non tutte implicanti l'obbligo di restituzione (cfr. ex multiis ordinanza Sez. II civile nr. 27372/21).
Tale onere probatorio risulta assolto avendo il ricorrente allegato copia dell'estratto del proprio conto corrente ove è rendicontata l'operazione: risulta riscontrata non soltanto la cronologia (26.5.21) e l'importo (€ 42.000) ma, per quel che rileva ai fini che interessano, la specifica imputazione del pagamento in termini di prestito.
D'altro canto, considerato che la resistente non ha fornito riscontro al sollecito, ritualmente ricevuto, indirizzatole dal legale del ricorrente né ha mostrato interesse a prendere parte al procedimento quantomeno nel senso di presenziare all'udienza del 13.3.25 per rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferitole, non vi sono elementi atti a delineare una diversa situazione ricostruzione degli accadimenti.
Ciò porta a concludere nel senso dell'impegno assunto dalla stessa ai fini della restituzione di quanto conseguito attesa la chiara dizione utilizzata all'atto dell'erogazione della somma.
Pertanto, la resistente deve essere condannata a restituire al ricorrente la somma pari ad € 42.000 oltre interessi legali corrispettivi maturati dalla dazione - avvenuta in data 26.5.21 – al saldo ed interessi legali di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso avvenuto in data 7.8.24 al saldo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento considerata la tipologia sommaria del procedimento. Il compenso liquidato al procuratore del ricorrente deve essere aumentato, come richiesto, del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 in quanto il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione sesta civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
NA così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna a restituire al ricorrente Controparte_1
per il titolo indicato in narrativa la somma di € 42.000 oltre interessi Parte_1
legali corrispettivi dal 26.5.21 al saldo ed interessi legali di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
7.8.24 al saldo;
2. condanna la resistente a rifondere al ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente procedimento liquidate in € 4951,7 per compensi ed € 545
[...]
per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Iva e Cpa.
Milano, 25 luglio 2025
Il giudice Carmela NA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice Carmela NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29684/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1 UMBERTO I N. 74 26025 PANDINO presso l'Avvocato BENATTI MARIKA, che la/lo rappresenta e difende
Ricorrente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2 presso l'Avvocato
Resistente
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come segue :
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale: accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto di mutuo stipulato tra il sig. e la sig.ra e la conseguente obbligazione Parte_1 Controparte_1 restitutoria in capo a quest'ultima, condannare la resistente sig.ra , nata a [...]
ZO (Polonia), l'11 dicembre 1971 e residente OR (MI) alla via Guglielmo Oberdan n. 2,
Codice Fiscale , all'immediata restituzione in favore del ricorrente della C.F._2 somma di euro 42.000,00 ricevuta in prestito in data 26 maggio 2021, oltre agli interessi corrispettivi maturati al saggio legale sul mutuo fruttifero dalla corresponsione della somma mutuata alla sua
pagina 1 di 4 restituzione, ed agli interessi legali dal giorno della mora, da calcolarsi nella misura prevista dall'art.
1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
In via subordinata: accertata e dichiarata la sussistenza di un contratto di mutuo stipulato tra il sig. e la sig.ra Parte_1
e la conseguente obbligazione restitutoria in capo a quest'ultima, previa Controparte_1 fissazione giudiziale ex art. 1817, comma 1, c.c. del termine restitutorio della somma mutuata, condannare la resistente alla restituzione in favore del ricorrente, nel predetto termine fissato ex art.
1817 c.c. dal Giudice, della somma di euro 42.000,00 ricevuta in prestito in data 26 maggio 2021, oltre agli interessi corrispettivi maturati al saggio legale sul mutuo fruttifero dalla corresponsione della somma mutuata alla sua restituzione, ed agli interessi legali dal giorno della mora, da calcolarsi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
In via di ulteriore subordine: previa ogni opportuna declaratoria e accertamento incidentale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, accertata l'insussistenza di causa giustificatrice del versamento dedotto in giudizio e del corrispondente trattenimento della somma da parte della resistente, condannare la sig.ra alla ripetizione ex art. 2033 Controparte_2
c.c. in favore del sig. della somma di euro 42.000 indebitamente percepita, oltre Parte_1 agli interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data di ricezione della somma sino al saldo effettivo;
In via di estremo subordine: previa ogni opportuna declaratoria e accertamento incidentale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, accertata
l'insussistenza di causa giustificatrice del versamento dedotto in giudizio e del corrispondente trattenimento della somma da parte della resistente, condannare la sig.ra Controparte_2
ad indennizzare il ricorrente della relativa diminuzione patrimoniale subìta pari
[...] all'importo di euro 42.000,00, oltre agli interessi moratori e rivalutazione monetaria, dalla data di ricezione della somma sino al saldo effettivo;
In ogni caso: con il favore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, aumentati nella misura del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4, comma 1bis, DM 10 marzo 2014 n. 55, oltre ad IVA, Cpa e rimborso forfetario al
15% ex art. 2 DM 10 marzo 2014 n. 55, e successive occorrende.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio per sentirla condannare Parte_1 Controparte_1
alla restituzione dell'importo pari ad € 42.000 oltre interessi assumendo l'avvenuta dazione della somma a titolo di prestito e l'omessa restituzione della stessa.
pagina 2 di 4 A riscontro di quanto allegato ha prodotto sia i messaggi scambiati via whatsapp con la resistente – attraverso i quali quest'ultima ha dichiarato di non poter procedere a richiedere un finanziamento al fine di restituire quanto dovuto al ricorrente – sia copia dell'estratto conto recante menzione dell'operazione identificata per cronologia, importo ed imputazione sia, infine, il sollecito del legale diretto ad ottenere la restituzione della somma nonché l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita cui la resistente non ha prestato adesione.
Quest'ultima, pur ritualmente citata, non si è costituita.
La domanda è fondata.
La Suprema Corte – con orientamento consolidato – ha stabilito che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo di restituzione. Ciò in quanto la datio di una somma di denaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause non tutte implicanti l'obbligo di restituzione (cfr. ex multiis ordinanza Sez. II civile nr. 27372/21).
Tale onere probatorio risulta assolto avendo il ricorrente allegato copia dell'estratto del proprio conto corrente ove è rendicontata l'operazione: risulta riscontrata non soltanto la cronologia (26.5.21) e l'importo (€ 42.000) ma, per quel che rileva ai fini che interessano, la specifica imputazione del pagamento in termini di prestito.
D'altro canto, considerato che la resistente non ha fornito riscontro al sollecito, ritualmente ricevuto, indirizzatole dal legale del ricorrente né ha mostrato interesse a prendere parte al procedimento quantomeno nel senso di presenziare all'udienza del 13.3.25 per rendere l'interrogatorio formale ritualmente deferitole, non vi sono elementi atti a delineare una diversa situazione ricostruzione degli accadimenti.
Ciò porta a concludere nel senso dell'impegno assunto dalla stessa ai fini della restituzione di quanto conseguito attesa la chiara dizione utilizzata all'atto dell'erogazione della somma.
Pertanto, la resistente deve essere condannata a restituire al ricorrente la somma pari ad € 42.000 oltre interessi legali corrispettivi maturati dalla dazione - avvenuta in data 26.5.21 – al saldo ed interessi legali di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dal deposito del ricorso avvenuto in data 7.8.24 al saldo.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento considerata la tipologia sommaria del procedimento. Il compenso liquidato al procuratore del ricorrente deve essere aumentato, come richiesto, del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 in quanto il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione sesta civile in funzione monocratica in persona del giudice Carmela
NA così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna a restituire al ricorrente Controparte_1
per il titolo indicato in narrativa la somma di € 42.000 oltre interessi Parte_1
legali corrispettivi dal 26.5.21 al saldo ed interessi legali di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
7.8.24 al saldo;
2. condanna la resistente a rifondere al ricorrente Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente procedimento liquidate in € 4951,7 per compensi ed € 545
[...]
per esborsi oltre al rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Iva e Cpa.
Milano, 25 luglio 2025
Il giudice Carmela NA
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