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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT LE EU, a seguito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la data del 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1910/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Boccetti Parte_1
-ricorrente- contro
, e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.08.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, collaboratore scolastico a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente con decorrenza CP_1 giuridica dall'01.09.2000 ed economica dall'11.05.2001, premesso di aver prestato, a partire dall'anno scolastico 1997/1998, una serie di servizi lavorativi a tempo determinato per l'Istituzione scolastica statale, chiedeva accertarsi il diritto alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate. A tal fine, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento delle Cont differenze stipendiali a far data 1 settembre 2000; 2) Per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della sua anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della
1 corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS Cont dovuto. 3) Condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente, tutte le differenze retributive spettanti, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico del ricorrente da versarsi direttamente all' (ex gestione , oltre CP_4 CP_5 ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente, che contestava la fondatezza CP_1 della domanda chiedendone il rigetto, eccependo, inoltre, la prescrizione delle pretese vantate dalla controparte.
* * *
Il ricorso è infondato.
L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 570, comma 1, D.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea che quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, EL RO
2 Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL RO Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento Persona_1 ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-
302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, BE); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore
a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 BE).
La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31150/2019), dal canto suo, ha evidenziato che, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale
ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 3 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del
T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere
i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si
è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute” (Cassazione civile, sez. lav.,
28/11/2019, n. 31150).
Stante la peculiarità del sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA, che preclude ogni possibilità di paventata “discriminazione alla rovescia” atteso che, come già accennato, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può applicarsi la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, la Cassazione ha evidenziato “quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento … che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi Per_2 4 e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
E' stato, quindi, enunciato il principio di diritto in virtù del quale “il D.lgs. n. 297 del 1994, art.
569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n.
31150).
In linea generale, pertanto, non risultano sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Pertanto, laddove in concreto al lavoratore a termine, in sede di ricostruzione di carriera, non venga riconosciuta pienamente l' anzianità di servizio “pre-ruolo”, le disposizioni in parola devono essere disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE.
Tuttavia, nel caso di specie, nessuna discriminazione vi è stata in concreto, dal momento che le giornate lavorative prestate in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato sono state correttamente valutate e riconosciute in sede di ricostruzione di carriera.
Ed invero, dall'esame della documentazione in atti (ed in particolare del certificato di servizio di cui all'all. 1 del ricorso e dello stato matricolare di cui all'all. 4 della memoria costitutiva)
5 emerge che il ricorrente ha lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, per un totale di 956 giorni, pari a 2 anni, 7 mesi e 16 giorni.
Ebbene, nel decreto di ricostruzione di carriera del 28.01.2004 (all. 2 della memoria costitutiva) risulta che sia stata attribuita al sig. un'anzianità “pre-ruolo” di Pt_1 esattamente 2 anni, 7 mesi e 16 giorni, mentre nel decreto rilasciato dall'Istituto Scolastico
“B. Chimirri” del 24.02.2021 è stata riconosciuta un'anzianità complessiva (comprensiva dell'anzianità “pre-ruolo” e “di ruolo” fino a quel momento maturata) pari a 3 anni, 11 mesi e 17 giorni all'01.01.2002, che corrisponde esattamente al periodo lavorativo del ricorrente fino a quella data (2 anni, 7 mesi e 16 giorni all'01.09.2000 a cui si aggiungono 1 anno, 4 mesi e 1 giorno dal 01.09.2000 al 01.01.2002, per un totale di 3 anni, 11 mesi e 17 giorni).
Pertanto, alcuna discriminazione è ravvisabile in danno del ricorrente, avendo egli prestato un servizio effettivo esattamente corrispondente a quello riconosciutogli dal in CP_1 applicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 297/1994.
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della qualità delle parti e della peculiarità della vicenda.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, li 09.12.2025
Il giudice del lavoro
TT LE EU
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato con Persona_3
D.M. 22/10/2024.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT LE EU, a seguito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c., fissata per la data del 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1910/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Boccetti Parte_1
-ricorrente- contro
, e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Davide Serrao
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.08.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, collaboratore scolastico a tempo indeterminato alle dipendenze del resistente con decorrenza CP_1 giuridica dall'01.09.2000 ed economica dall'11.05.2001, premesso di aver prestato, a partire dall'anno scolastico 1997/1998, una serie di servizi lavorativi a tempo determinato per l'Istituzione scolastica statale, chiedeva accertarsi il diritto alla ricostruzione integrale della carriera con pieno computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi non di ruolo utilmente svolti, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate. A tal fine, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento delle Cont differenze stipendiali a far data 1 settembre 2000; 2) Per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della sua anzianità di servizio, sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della
1 corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS Cont dovuto. 3) Condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente, tutte le differenze retributive spettanti, nella misura che sarà quantificata in corso di causa, al netto delle ritenute previdenziali a carico del ricorrente da versarsi direttamente all' (ex gestione , oltre CP_4 CP_5 ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente, che contestava la fondatezza CP_1 della domanda chiedendone il rigetto, eccependo, inoltre, la prescrizione delle pretese vantate dalla controparte.
* * *
Il ricorso è infondato.
L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994 prevede che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29”.
Detta disposizione deve essere letta unitamente a quella recata dall'art. 570, comma 1, D.lgs. cit., secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sulla esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo, sono intervenute sia la giurisprudenza europea che quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato ed ha avuto modo di affermare che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, EL RO
2 Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL RO Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento Persona_1 ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-
302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, BE); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore
a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 BE).
La giurisprudenza nazionale (in particolare, Cass. n. 31150/2019), dal canto suo, ha evidenziato che, “la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale
ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 3 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del
T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
7. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. La norma non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento, che questa Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), che per il personale ATA della quarta qualifica funzionale prevedeva, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere
i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo. In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perchè quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica. E' noto, però, e della circostanza si è dato atto nelle plurime pronunce della Corte di Giustizia, della Corte Costituzionale e di questa Corte che hanno riguardato la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato, quale conseguenza, che il personale "stabilizzato", sia per effetto di interventi normativi che hanno previsto piani straordinari di reclutamento sia nel rispetto delle norme dettate dal T.U., la cui efficacia non è mai stata del tutto sospesa, si
è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute” (Cassazione civile, sez. lav.,
28/11/2019, n. 31150).
Stante la peculiarità del sistema di riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA, che preclude ogni possibilità di paventata “discriminazione alla rovescia” atteso che, come già accennato, al personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può applicarsi la fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, L. n. 124 del 1999, la Cassazione ha evidenziato “quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento … che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perchè, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi precisi Per_2 4 e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che "possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”
(Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n. 31150).
E' stato, quindi, enunciato il principio di diritto in virtù del quale “il D.lgs. n. 297 del 1994, art.
569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n.
31150).
In linea generale, pertanto, non risultano sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto eurounitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Pertanto, laddove in concreto al lavoratore a termine, in sede di ricostruzione di carriera, non venga riconosciuta pienamente l' anzianità di servizio “pre-ruolo”, le disposizioni in parola devono essere disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE.
Tuttavia, nel caso di specie, nessuna discriminazione vi è stata in concreto, dal momento che le giornate lavorative prestate in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato sono state correttamente valutate e riconosciute in sede di ricostruzione di carriera.
Ed invero, dall'esame della documentazione in atti (ed in particolare del certificato di servizio di cui all'all. 1 del ricorso e dello stato matricolare di cui all'all. 4 della memoria costitutiva)
5 emerge che il ricorrente ha lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, per un totale di 956 giorni, pari a 2 anni, 7 mesi e 16 giorni.
Ebbene, nel decreto di ricostruzione di carriera del 28.01.2004 (all. 2 della memoria costitutiva) risulta che sia stata attribuita al sig. un'anzianità “pre-ruolo” di Pt_1 esattamente 2 anni, 7 mesi e 16 giorni, mentre nel decreto rilasciato dall'Istituto Scolastico
“B. Chimirri” del 24.02.2021 è stata riconosciuta un'anzianità complessiva (comprensiva dell'anzianità “pre-ruolo” e “di ruolo” fino a quel momento maturata) pari a 3 anni, 11 mesi e 17 giorni all'01.01.2002, che corrisponde esattamente al periodo lavorativo del ricorrente fino a quella data (2 anni, 7 mesi e 16 giorni all'01.09.2000 a cui si aggiungono 1 anno, 4 mesi e 1 giorno dal 01.09.2000 al 01.01.2002, per un totale di 3 anni, 11 mesi e 17 giorni).
Pertanto, alcuna discriminazione è ravvisabile in danno del ricorrente, avendo egli prestato un servizio effettivo esattamente corrispondente a quello riconosciutogli dal in CP_1 applicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 297/1994.
Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della qualità delle parti e della peculiarità della vicenda.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, li 09.12.2025
Il giudice del lavoro
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Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. M.O.T. nominato con Persona_3
D.M. 22/10/2024.
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