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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/11/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 171/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi tramite collegamento da remoto l'avvocato EL RO per parte ricorrente e l'avvocato GENNARI LORENZO per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avv. Morriello eccepisce la tardività della richiesta di ordine di esibizione delle buste paghe formulata da controparte nelle note conclusive alla quale comunque si oppone e si riporta alle note.
L'avv. Gennari si riporta alla propria memoria e alle note conclusive.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
pagina 1 di 10 dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 171/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL RO, elettivamente domiciliato in VIA RENATO SERRA 15 47023 CESENA presso il difensore avv. EL RO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENNARI Controparte_1 P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA CRISPI N 53 33100 UDINE presso il difensore avv. GENNARI LORENZO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art 414 c.p.c. ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio la società Aster in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
pagina 3 di 10 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale accertare e dichiarare che, nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, la illegittimità/nullità/invalidità/sproporzione della delibera/provvedimento di esclusione da socio del ricorrente dalla cooperativa e accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi di una giusta causa o di un Controparte_1
giustificato motivo soggettivo di licenziamento e, conseguentemente, condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legali in Via Oderzo 1 33100 Udine p.i: , ai sensi di P.IVA_1
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015, alla reintegrazione del signor nel posto Parte_1
di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto prevista dalla citata norma. in via subordinata: accertata l'insussistenza degli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di una indennità nella misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, visto quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 194 del 2018.
Con interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo su ogni somma che risulterà dovuta.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è tempestivamente costituita in giudizio in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, contestando la pretesa di parte ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via principale di merito: respingersi le domande proposte dal ricorrente perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
Spese di causa integralmente refuse”.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione di testimoni ed all'esito della pagina 4 di 10 discussione all'udienza del 12/11/2025 è stata posta in decisione e decisa con motivazione contestuale.
2.
Con lettera datata 11.11.2024, consegnata al lavoratore in data 14.11.2024, l' resistente ha CP_4
contestato al ricorrente - assunto alle dipendenze della in qualità di socio lavoratore a CP_2
far data dal 1.8.2023 - di avere posto in essere le seguenti condotte:
“Il SI. Suo collega, ha riferito di essere stato oggetto di insulti da parte Sua e del Suo Parte_2
collega, SI. , nonché di un comportamento ostile che ha impedito lo svolgimento regolare delle Persona_1
attività lavorative.
In particolare, in data 28 ottobre 2024, verso le ore 10.00, il SI. mentre si occupava Parte_2
della preparazione dell'ordine di bibite destinato al negozio Nova Bologna, si è trovato nell'impossibilità di accedere all'ubicazione C19-07-1, per prelevare il materiale necessario.
La via d'accesso risultava bloccata da Lei e dal Suo collega, SI. , entrambi sui rispettivi Persona_1
mezzi di movimentazione e intenti a conversare nella corsia CI9-11-1, durante l'orario lavorativo, impedendo così al
SI. di proseguire nel suo lavoro. Pt_2
Per_ Il SI. ha chiesto a Lei e al sig.re di spostarvi con i vostri mezzi per permettere l'accesso alla corsia. Pt_2
In risposta, il Suo collega, il SI. , ha reagito con un atteggiamento minaccioso, rivolgendosi al Persona_1
SI. con le seguenti parole: "sei scemo? Vai piano chi cazzo ti fa lavorare, schiavo negro di merda?" Pt_2
Per_ Lei, invece, ha risposto al SI. dicendo "lascialo stare a sto pezzo di merda" aggiungendo che il SI. Pt_2
avrebbe dovuto parlare solo con Lei riguardo alla situazione.
Come non bastasse, Lei urlava al SI.re "vaffanculo negro di merda, tornatene al tuo Parte_2
paese, negro schiavo".
Tali affermazioni sono di natura offensive, minacciose e, soprattutto, discriminatorie, e violano i principi fondamentali di rispetto e dignità che l'azienda promuove per garantire un ambiente di lavoro sano e rispettoso per tutti i dipendenti.
Inoltre, in data 11 novembre 2024, alle ore 06:26 circa, dopo aver iniziato l'orario lavorativo alle ore 6:00, Il suo
Capo Turno Mitev, la sorprendeva in una pausa non autorizzata nell'area ristoro, presso il distributore di bevande, pagina 5 di 10 intento a conversare con il suo collega , interrompendo di fatto l'attività lavorativa senza alcuna Persona_1
autorizzazione.
Le contestiamo, pertanto, oltre a quanto sopra, il comportamento irrispettoso e discriminatorio nei confronti del suo collega di lavoro che ha sconvolto il sig. ed ha impedito lo svolgimento della regolare attività lavorativa, la Pt_2
negligenza, il non rispetto dell'orario di lavoro e del regolamento che non permette pause non autorizzate soprattutto durante l'utilizzo dei mezzi di movimentazione all 'interno delle corsie del reparto”.
A fronte di tali contestazioni, il lavoratore ha presentato le proprie giustificazioni alla datrice di lavoro che tuttavia, ritenendole invalide e insufficienti, ne ha disposto il licenziamento e la contestuale esclusione da socio.
3.
All'esito del giudizio, i fatti oggetto delle due contestazioni disciplinari mosse al lavoratore odierno ricorrente risultano confermati.
Il primo episodio oggetto di contestazione, verificatosi sul luogo di lavoro il 28.10.2024, è stato pacificamente confermato dal collega di lavoro , destinatario degli insulti, il quale, escusso Pt_2
in giudizio come teste ha riferito che nel frangente il collega lo ha apostrofato con Parte_1
“schiavo di merda” ed anche “un negro di merda, uno schiavo” ed anche con altre “brutte parole” proferite in dialetto napoletano (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 25.09.2025: “Il 28 Pt_2
ottobre 2024 quel giorno si era fermato nella corsia lui a destra io a sinistra, lui era fermo e chiacchierava Parte_1
Per_ con io dovevo prendere un prodotto in quella corsia e l'ho picchiato con il muletto piano nel suo muletto, lui ha detto “mamma mia mi hai fatto male, mi hai picchia-to la schiena” e io gli ho detto non ti ho sbattuto forte e dopo Per_
è venuto con il suo carrello perché lui guida un carrello più grande e lui ha detto che era testimone di quello che era successo. Io gli ho detto che non avevo fatto niente e che quella corsia non era per chiacchierare ma che per chiacchierare c'era la sala mensa, lui si è arrabbiato e ha detto che così non si lavorava, che dovevo lavorare piano e mi ha detto che ero uno schiavo di merda. Quando ha iniziato a dire così mi ha detto che ero un negro di Parte_1
merda, uno schiavo e dopo mi parlavano in napoletano e nella sua lingua d'origine ma io non capisco quella lingua, ma ho capito dal tono che erano brutte parole. Dopo loro sono andati via, io dopo sono andato in ufficio a parlare Per_ con il capo turno e ma mi ha bloccato che mi ha parlato molto vicino per provocarmi così lo Per_3 Parte_1 pagina 6 di 10 picchiavo e mandavano via me. Mi ha detto nero di merda torna al tuo paese. Io sono andato dal capo perché Per_ piangevo. Io non avevo mai avuto discussioni con , solo con che mi diceva che dovevo andare a fare lo Parte_1
sciopero, lavorare piano. Io lavoro troppe ore e loro lavorano solo 8 ore, io faccio straordinario. A loro non piace questo.”).
Le dichiarazioni rese dal collega destinatario degli insulti del ricorrente, della cui attendibilità non vi
è motivo di dubitare, non essendo emerse e nemmeno allegate circostanze idonee a metterne in discussione la veridicità, hanno trovato riscontro anche in quanto riferito dal capo turno Tes_1
Sentito come teste, ha confermato che si era effettivamente recato presso di lui Tes_1 Pt_2
dopo l'accaduto, nell'Ufficio di Coordinamento, specificando di averlo visto arrivare mentre
“piangeva, aveva gli occhi rossi e lacrimoni”; segnatamente, ha riferito di aver ascoltato il Tes_1 Pt_2
quale gli ha raccontato cosa era avvenuto nella corsia C18; dinnanzi a il sig. ha Tes_1 Pt_2
confermato di aver trovato in corsia i sigg.ri e “che chiacchieravano affiancati fermi ed Parte_1 Per_1
inoperosi”.
Il teste ha confermato che il sig. gli avrebbe riferito che i sigg.ri e Tes_1 Pt_2 Parte_1 Per_1
“hanno iniziato ad insultarlo”, prima dicendogli “schiavo di merda, lavora piano che fretta hai, negro” Per_1
poi “ha iniziato a dirgli le stesse cose, negro di merda e schiavo” (cfr. dichiarazioni teste Parte_1 Tes_1
all'udienza del 25.09.2025: “Io ero nell'ufficio coordinamento dove gestisci tutto quello che succede, vedo dal computer il flusso che mi arriva e so come smistare le persone. Vedo arrivare piangendo e mi ha detto cosa Per_4
era successo nella corsia c18. Mi disse che lui aveva fatto una corsia e doveva fare la curva e entrare nella corsia Per_ parallela, entra e mi di-ce che trova e che chiacchieravano affiancati fermi e inoperosi, la corsia è a Parte_1
senso unico per i preparatori e non poteva andare indietro, dovevo andare dritto, ha aspettato un po' e poi è Per_4
passato e si è appoggiato al muletto di uno dei due. Loro hanno iniziato ad insultarlo dicendogli schiavo di merda, lavora piano che fretta hai, negro questo Poi anche mi ha detto che ha iniziato a dirgli le stesse Per_1 Parte_1
cose, negro di merda e schiavo. Lui quando è venuta da me piangeva, poco dopo, piangeva aveva gli occhi rossi e Per_ lacrimoni. Che io sappia non c'erano state altre discussioni tra di loro. in passato aveva avuto altre discussioni con i ragazzi di colore, era un lavoratore interinale, diceva mangia banane, schiavo. è un ragazzo Per_4
tranquillo, educato e disponibile. Fa straordinario, se lo chiediamo lui lavora. Ha l'immagine di uno che lavora, che pagina 7 di 10 si impegna e fa il suo. Con e sima non ho mai avuto problemi”). Parte_1
Le risultanze probatorie riportate non possono essere smentite e messe in discussione dalle dichiarazioni rese dal teste il quale, poiché portatore di un personale interesse ad una diversa Per_1
ricostruzione processuale della vicenda in quanto anch'egli destinatario di provvedimento disciplinare espulsivo per gli stessi fatti di causa - ma oggetto di separato ed autonomo giudizio di impugnazione ancora pendente in una diversa fase rispetto al presente procedimento - non può essere considerato attendibile.
Il comportamento contestato al ricorrente e posto a base del licenziamento impugnato è stato infatti realizzato unitamente al collega il quale parimenti ha proferito nei confronti del sig. Per_1
le medesime offese – anche di stampo razziale – che ne hanno determinato la sua Pt_2
esclusione da socio ed il suo licenziamento;
la posizione del sig. è quindi sostanzialmente la Per_1
medesima del sig. (ed infatti significativamente anche le organizzazioni sindacali hanno Parte_1
inoltrato alla società resistente un'unica richiesta di audizione sia a nome di che di Parte_1 Per_1
al fine di poter rendere le giustificazioni in merito a quanto accaduto, addirittura in un unico incontro) e tale identità di posizioni – unitamente alla pendenza di un procedimento analogo che vede parte ricorrente il teste in questione – è di per sé sola idonea a mettere in discussione l'attendibilità della testimonianza, peraltro rimasta priva di riscontri terzi ed ulteriori.
Al contempo, dalle dichiarazioni di è emerso come il collega oggetto di insulti fosse inviso Pt_2
sia che al ricorrente in quanto a loro dire lavorava “troppe ore”, mentre “loro lavorano solo 8 ore, io Per_1
faccio straordinario. A loro non piace questo” (cfr. dichiarazioni teste all'udienza del 24.09.2025). Pt_2
Gli elementi soggettivi ed oggettivi emersi minano quindi la genuinità delle dichiarazioni rese dal teste, che devono quindi essere ritenute inattendibili.
La gravità del comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti del collega il giorno Pt_2
28.10.2024 è di per sé sola sufficiente a giustificare il licenziamento intimatogli, che risulta quindi del tutto proporzionato ai fatti contestati e perciò legittimo, stante la gravità delle offese di stampo razziale rivolte al Collega sul luogo di lavoro.
4. pagina 8 di 10 In ogni caso, l'istruttoria svolta ha confermato anche i fatti oggetti del secondo episodio contestato al dipendente.
Segnatamente, il capo turno sig. , sentito come teste, ha confermato di avere sorpreso il Tes_2
ricorrente – del tutto inoperoso ed intento a chiacchierare con il sig. – presso il distributore Per_1
delle bevande: “È successo che ho sorpreso parecchie volte che parlava il cellulare, usava il cellulare Parte_1
durante l'orario di lavoro e l'ho ripreso in quanto capo turno. Le telecamere in magazzino non so se registrino solo le Per_ immagini o anche l'audio. Io ricordo che davanti alla macchinetta del caffè li ho richiamati e Parte_1
durante l'orario di lavoro, fuori dall'orario della pausa, loro non mi ricordo cosa mi hanno detto, mi hanno guardato in un modo che gli ha dato fastidio ma dopo sono andati a lavorare.”
Adr avv. ricorrente: “stavano chiacchierando, non mi sembra che bevessero, era mattina dopo l'inizio turno dopo le 6 abbondanti”. “quando si inizia il turno alle 6, la pausa di 10 min si fa alle 8:45 e quella di 30 minuti si fa dopo le 11 con degli orari specificati per ogni sin-golo lavoratore”.
In definitiva, all'esito della ricostruzione dei fatti in contestazione, apprezzatane la gravità specialmente con riferimento all'atteggiamento tenuto nei confronti del collega, il licenziamento intimato al ricorrente deve essere confermato in quanto legittimo e proporzionato alla gravità della condotta e delle violazioni poste in essere, sia allo Statuto, regolamento Interno e Codice etico della cooperativa, sia alle regole della comune e civile convivenza, con conseguente rigetto del ricorso.
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
pagina 9 di 10 2) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 2.109,00 per compenso, oltre a I.V.A. e C.N.P.A.
Sentenza resa con motivazione contestuale provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 12/11/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 171/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 12 novembre 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi tramite collegamento da remoto l'avvocato EL RO per parte ricorrente e l'avvocato GENNARI LORENZO per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
L'avv. Morriello eccepisce la tardività della richiesta di ordine di esibizione delle buste paghe formulata da controparte nelle note conclusive alla quale comunque si oppone e si riporta alle note.
L'avv. Gennari si riporta alla propria memoria e alle note conclusive.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
pagina 1 di 10 dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 171/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL RO, elettivamente domiciliato in VIA RENATO SERRA 15 47023 CESENA presso il difensore avv. EL RO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENNARI Controparte_1 P.IVA_1
LORENZO, elettivamente domiciliato in VIA CRISPI N 53 33100 UDINE presso il difensore avv. GENNARI LORENZO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ex art 414 c.p.c. ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio la società Aster in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
pagina 3 di 10 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito, in via principale accertare e dichiarare che, nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, la illegittimità/nullità/invalidità/sproporzione della delibera/provvedimento di esclusione da socio del ricorrente dalla cooperativa e accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi di una giusta causa o di un Controparte_1
giustificato motivo soggettivo di licenziamento e, conseguentemente, condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legali in Via Oderzo 1 33100 Udine p.i: , ai sensi di P.IVA_1
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015, alla reintegrazione del signor nel posto Parte_1
di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto prevista dalla citata norma. in via subordinata: accertata l'insussistenza degli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di una indennità nella misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, visto quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 194 del 2018.
Con interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo su ogni somma che risulterà dovuta.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è tempestivamente costituita in giudizio in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, contestando la pretesa di parte ricorrente, rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via principale di merito: respingersi le domande proposte dal ricorrente perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
Spese di causa integralmente refuse”.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione di testimoni ed all'esito della pagina 4 di 10 discussione all'udienza del 12/11/2025 è stata posta in decisione e decisa con motivazione contestuale.
2.
Con lettera datata 11.11.2024, consegnata al lavoratore in data 14.11.2024, l' resistente ha CP_4
contestato al ricorrente - assunto alle dipendenze della in qualità di socio lavoratore a CP_2
far data dal 1.8.2023 - di avere posto in essere le seguenti condotte:
“Il SI. Suo collega, ha riferito di essere stato oggetto di insulti da parte Sua e del Suo Parte_2
collega, SI. , nonché di un comportamento ostile che ha impedito lo svolgimento regolare delle Persona_1
attività lavorative.
In particolare, in data 28 ottobre 2024, verso le ore 10.00, il SI. mentre si occupava Parte_2
della preparazione dell'ordine di bibite destinato al negozio Nova Bologna, si è trovato nell'impossibilità di accedere all'ubicazione C19-07-1, per prelevare il materiale necessario.
La via d'accesso risultava bloccata da Lei e dal Suo collega, SI. , entrambi sui rispettivi Persona_1
mezzi di movimentazione e intenti a conversare nella corsia CI9-11-1, durante l'orario lavorativo, impedendo così al
SI. di proseguire nel suo lavoro. Pt_2
Per_ Il SI. ha chiesto a Lei e al sig.re di spostarvi con i vostri mezzi per permettere l'accesso alla corsia. Pt_2
In risposta, il Suo collega, il SI. , ha reagito con un atteggiamento minaccioso, rivolgendosi al Persona_1
SI. con le seguenti parole: "sei scemo? Vai piano chi cazzo ti fa lavorare, schiavo negro di merda?" Pt_2
Per_ Lei, invece, ha risposto al SI. dicendo "lascialo stare a sto pezzo di merda" aggiungendo che il SI. Pt_2
avrebbe dovuto parlare solo con Lei riguardo alla situazione.
Come non bastasse, Lei urlava al SI.re "vaffanculo negro di merda, tornatene al tuo Parte_2
paese, negro schiavo".
Tali affermazioni sono di natura offensive, minacciose e, soprattutto, discriminatorie, e violano i principi fondamentali di rispetto e dignità che l'azienda promuove per garantire un ambiente di lavoro sano e rispettoso per tutti i dipendenti.
Inoltre, in data 11 novembre 2024, alle ore 06:26 circa, dopo aver iniziato l'orario lavorativo alle ore 6:00, Il suo
Capo Turno Mitev, la sorprendeva in una pausa non autorizzata nell'area ristoro, presso il distributore di bevande, pagina 5 di 10 intento a conversare con il suo collega , interrompendo di fatto l'attività lavorativa senza alcuna Persona_1
autorizzazione.
Le contestiamo, pertanto, oltre a quanto sopra, il comportamento irrispettoso e discriminatorio nei confronti del suo collega di lavoro che ha sconvolto il sig. ed ha impedito lo svolgimento della regolare attività lavorativa, la Pt_2
negligenza, il non rispetto dell'orario di lavoro e del regolamento che non permette pause non autorizzate soprattutto durante l'utilizzo dei mezzi di movimentazione all 'interno delle corsie del reparto”.
A fronte di tali contestazioni, il lavoratore ha presentato le proprie giustificazioni alla datrice di lavoro che tuttavia, ritenendole invalide e insufficienti, ne ha disposto il licenziamento e la contestuale esclusione da socio.
3.
All'esito del giudizio, i fatti oggetto delle due contestazioni disciplinari mosse al lavoratore odierno ricorrente risultano confermati.
Il primo episodio oggetto di contestazione, verificatosi sul luogo di lavoro il 28.10.2024, è stato pacificamente confermato dal collega di lavoro , destinatario degli insulti, il quale, escusso Pt_2
in giudizio come teste ha riferito che nel frangente il collega lo ha apostrofato con Parte_1
“schiavo di merda” ed anche “un negro di merda, uno schiavo” ed anche con altre “brutte parole” proferite in dialetto napoletano (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 25.09.2025: “Il 28 Pt_2
ottobre 2024 quel giorno si era fermato nella corsia lui a destra io a sinistra, lui era fermo e chiacchierava Parte_1
Per_ con io dovevo prendere un prodotto in quella corsia e l'ho picchiato con il muletto piano nel suo muletto, lui ha detto “mamma mia mi hai fatto male, mi hai picchia-to la schiena” e io gli ho detto non ti ho sbattuto forte e dopo Per_
è venuto con il suo carrello perché lui guida un carrello più grande e lui ha detto che era testimone di quello che era successo. Io gli ho detto che non avevo fatto niente e che quella corsia non era per chiacchierare ma che per chiacchierare c'era la sala mensa, lui si è arrabbiato e ha detto che così non si lavorava, che dovevo lavorare piano e mi ha detto che ero uno schiavo di merda. Quando ha iniziato a dire così mi ha detto che ero un negro di Parte_1
merda, uno schiavo e dopo mi parlavano in napoletano e nella sua lingua d'origine ma io non capisco quella lingua, ma ho capito dal tono che erano brutte parole. Dopo loro sono andati via, io dopo sono andato in ufficio a parlare Per_ con il capo turno e ma mi ha bloccato che mi ha parlato molto vicino per provocarmi così lo Per_3 Parte_1 pagina 6 di 10 picchiavo e mandavano via me. Mi ha detto nero di merda torna al tuo paese. Io sono andato dal capo perché Per_ piangevo. Io non avevo mai avuto discussioni con , solo con che mi diceva che dovevo andare a fare lo Parte_1
sciopero, lavorare piano. Io lavoro troppe ore e loro lavorano solo 8 ore, io faccio straordinario. A loro non piace questo.”).
Le dichiarazioni rese dal collega destinatario degli insulti del ricorrente, della cui attendibilità non vi
è motivo di dubitare, non essendo emerse e nemmeno allegate circostanze idonee a metterne in discussione la veridicità, hanno trovato riscontro anche in quanto riferito dal capo turno Tes_1
Sentito come teste, ha confermato che si era effettivamente recato presso di lui Tes_1 Pt_2
dopo l'accaduto, nell'Ufficio di Coordinamento, specificando di averlo visto arrivare mentre
“piangeva, aveva gli occhi rossi e lacrimoni”; segnatamente, ha riferito di aver ascoltato il Tes_1 Pt_2
quale gli ha raccontato cosa era avvenuto nella corsia C18; dinnanzi a il sig. ha Tes_1 Pt_2
confermato di aver trovato in corsia i sigg.ri e “che chiacchieravano affiancati fermi ed Parte_1 Per_1
inoperosi”.
Il teste ha confermato che il sig. gli avrebbe riferito che i sigg.ri e Tes_1 Pt_2 Parte_1 Per_1
“hanno iniziato ad insultarlo”, prima dicendogli “schiavo di merda, lavora piano che fretta hai, negro” Per_1
poi “ha iniziato a dirgli le stesse cose, negro di merda e schiavo” (cfr. dichiarazioni teste Parte_1 Tes_1
all'udienza del 25.09.2025: “Io ero nell'ufficio coordinamento dove gestisci tutto quello che succede, vedo dal computer il flusso che mi arriva e so come smistare le persone. Vedo arrivare piangendo e mi ha detto cosa Per_4
era successo nella corsia c18. Mi disse che lui aveva fatto una corsia e doveva fare la curva e entrare nella corsia Per_ parallela, entra e mi di-ce che trova e che chiacchieravano affiancati fermi e inoperosi, la corsia è a Parte_1
senso unico per i preparatori e non poteva andare indietro, dovevo andare dritto, ha aspettato un po' e poi è Per_4
passato e si è appoggiato al muletto di uno dei due. Loro hanno iniziato ad insultarlo dicendogli schiavo di merda, lavora piano che fretta hai, negro questo Poi anche mi ha detto che ha iniziato a dirgli le stesse Per_1 Parte_1
cose, negro di merda e schiavo. Lui quando è venuta da me piangeva, poco dopo, piangeva aveva gli occhi rossi e Per_ lacrimoni. Che io sappia non c'erano state altre discussioni tra di loro. in passato aveva avuto altre discussioni con i ragazzi di colore, era un lavoratore interinale, diceva mangia banane, schiavo. è un ragazzo Per_4
tranquillo, educato e disponibile. Fa straordinario, se lo chiediamo lui lavora. Ha l'immagine di uno che lavora, che pagina 7 di 10 si impegna e fa il suo. Con e sima non ho mai avuto problemi”). Parte_1
Le risultanze probatorie riportate non possono essere smentite e messe in discussione dalle dichiarazioni rese dal teste il quale, poiché portatore di un personale interesse ad una diversa Per_1
ricostruzione processuale della vicenda in quanto anch'egli destinatario di provvedimento disciplinare espulsivo per gli stessi fatti di causa - ma oggetto di separato ed autonomo giudizio di impugnazione ancora pendente in una diversa fase rispetto al presente procedimento - non può essere considerato attendibile.
Il comportamento contestato al ricorrente e posto a base del licenziamento impugnato è stato infatti realizzato unitamente al collega il quale parimenti ha proferito nei confronti del sig. Per_1
le medesime offese – anche di stampo razziale – che ne hanno determinato la sua Pt_2
esclusione da socio ed il suo licenziamento;
la posizione del sig. è quindi sostanzialmente la Per_1
medesima del sig. (ed infatti significativamente anche le organizzazioni sindacali hanno Parte_1
inoltrato alla società resistente un'unica richiesta di audizione sia a nome di che di Parte_1 Per_1
al fine di poter rendere le giustificazioni in merito a quanto accaduto, addirittura in un unico incontro) e tale identità di posizioni – unitamente alla pendenza di un procedimento analogo che vede parte ricorrente il teste in questione – è di per sé sola idonea a mettere in discussione l'attendibilità della testimonianza, peraltro rimasta priva di riscontri terzi ed ulteriori.
Al contempo, dalle dichiarazioni di è emerso come il collega oggetto di insulti fosse inviso Pt_2
sia che al ricorrente in quanto a loro dire lavorava “troppe ore”, mentre “loro lavorano solo 8 ore, io Per_1
faccio straordinario. A loro non piace questo” (cfr. dichiarazioni teste all'udienza del 24.09.2025). Pt_2
Gli elementi soggettivi ed oggettivi emersi minano quindi la genuinità delle dichiarazioni rese dal teste, che devono quindi essere ritenute inattendibili.
La gravità del comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti del collega il giorno Pt_2
28.10.2024 è di per sé sola sufficiente a giustificare il licenziamento intimatogli, che risulta quindi del tutto proporzionato ai fatti contestati e perciò legittimo, stante la gravità delle offese di stampo razziale rivolte al Collega sul luogo di lavoro.
4. pagina 8 di 10 In ogni caso, l'istruttoria svolta ha confermato anche i fatti oggetti del secondo episodio contestato al dipendente.
Segnatamente, il capo turno sig. , sentito come teste, ha confermato di avere sorpreso il Tes_2
ricorrente – del tutto inoperoso ed intento a chiacchierare con il sig. – presso il distributore Per_1
delle bevande: “È successo che ho sorpreso parecchie volte che parlava il cellulare, usava il cellulare Parte_1
durante l'orario di lavoro e l'ho ripreso in quanto capo turno. Le telecamere in magazzino non so se registrino solo le Per_ immagini o anche l'audio. Io ricordo che davanti alla macchinetta del caffè li ho richiamati e Parte_1
durante l'orario di lavoro, fuori dall'orario della pausa, loro non mi ricordo cosa mi hanno detto, mi hanno guardato in un modo che gli ha dato fastidio ma dopo sono andati a lavorare.”
Adr avv. ricorrente: “stavano chiacchierando, non mi sembra che bevessero, era mattina dopo l'inizio turno dopo le 6 abbondanti”. “quando si inizia il turno alle 6, la pausa di 10 min si fa alle 8:45 e quella di 30 minuti si fa dopo le 11 con degli orari specificati per ogni sin-golo lavoratore”.
In definitiva, all'esito della ricostruzione dei fatti in contestazione, apprezzatane la gravità specialmente con riferimento all'atteggiamento tenuto nei confronti del collega, il licenziamento intimato al ricorrente deve essere confermato in quanto legittimo e proporzionato alla gravità della condotta e delle violazioni poste in essere, sia allo Statuto, regolamento Interno e Codice etico della cooperativa, sia alle regole della comune e civile convivenza, con conseguente rigetto del ricorso.
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo
D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte resistente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
pagina 9 di 10 2) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 2.109,00 per compenso, oltre a I.V.A. e C.N.P.A.
Sentenza resa con motivazione contestuale provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 12/11/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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