TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 07/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 158 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. , (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (c.f. e (c.f. C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
) elettivamente domiciliati in Tertenia, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria C.F._8
Sotgia, che li rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attori contro fu vedova , fu (vedova Controparte_1 Pt_5 Per_1 Controparte_2 Pt_5
, (c.f. ), (c.f. e Per_1 CP_3 C.F._9 CP_4 C.F._10
(c.f. ), CP_5 C.F._11
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare
NEL MERITO
In particolare, accertare e dichiarare che: nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], CF;
nata a [...]F._1 Parte_2
LA (NU) il 12.11.1965 e residente in [...] Loc. Marosini n.1, ; C.F._2
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] e residente in [...] Località Migheli Parte_3
n.11/a CF;
, nata a [...] il [...] e residente C.F._3 Parte_4
in Tertenia (NU) loc. Marosini n.3, CF;
nato a [...]F._4 Parte_5
LA (NU) il 22.12.1971 e residente in [...] Loc. Migheli CF;
C.F._5
nato a [...] il [...] e residente in [...] Loc. Sarcu de Parte_6
Sogliastru CF;
nata a [...] il [...] e residente in C.F._6 Parte_7
ER (NU) Via Vittorio Emanuele n.18 CF nata a [...] il C.F._7 Parte_8
10.08.1978 ed ivi residente, Via Vittorio Emanuele II n.92 CF sono C.F._8
proprietaria esclusivi per intervenuta usucapione del fabbricato sito nel Comune di Tertenia destinato
a civile abitazione e distinto in catasto fabbricati al fg 15 mappale 5289 cat.A/3 classe 2 consistenza 9 vani rendita € 511,29 e del terreno su cui è stato edificato il fabbricato, distinti in catasto terreni al fg
15 mappale 5289 di mq 5289 classificato come “ente urbano”, unendo il loro possesso a quello dei loro genitori.
Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione, il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
, , , , e hanno Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7 Parte_8 adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione, del fabbricato destinato a civile abitazione distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Tertenia al foglio 15 particella 5289 e del terreno su cui lo stesso è stato edificato, distinto al Catasto Terreni al foglio 15 particella 5289 (ente urbano), per avere unito il loro possesso a quello dei genitori.
In particolare, gli attori hanno assunto che e erano nel possesso TE Controparte_7
pacifico, pubblico ed ininterrotto del suddetto terreno sito in Tertenia, a decorrere dall'anno 1981 fino al loro decesso, avvenuto rispettivamente in data 23 dicembre 2012 e 12 maggio 2019. Questi ultimi avevano acquistato il terreno in questione con scrittura privata dell'8 marzo 1981 da Persona_2
, la quale gli aveva ceduto, altresì, la concessione edilizia rilasciatale dal Comune di Tertenia.
[...]
Nel 1982, i coniugi avevano edificato sul terreno il fabbricato, oggetto di usucapione Parte_9
nel presente giudizio, nel quale, ultimati i lavori, avevano trasferito la residenza di tutta la famiglia.
Gli attori hanno assunto che i coniugi si sono occupati della manutenzione ordinaria e Parte_9
straordinaria del fabbricato in parola, in particolare provvedendo alla tinteggiatura delle pareti nell'anno 2009, alla ristrutturazione del bagno ed al rifacimento del caminetto nell'anno 2011. Inoltre,
pagina 2 di 7 gli stessi si sono occupati della cura e della manutenzione di quella che attualmente costituisce area cortilizia del fabbricato, ponendovi a dimora piante ornamentali e da frutto e l'orto stagionale.
Gli attori hanno assunto di avere continuato a possedere in modo esclusivo i suddetti immobili dal decesso dei loro genitori fino ad oggi e di avere provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, in particolare alla tinteggiatura degli interni e all'isolamento del solaio dalle infiltrazioni d'acqua, nonché alla cura del terreno circostante, provvedendo alla pulizia dalle sterpaglie ed alla cura degli alberi e delle piante ornamentali.
Quindi, hanno concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1146, comma 1 c.c.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, con ordinanza del 4 dicembre 2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Le domande proposte dagli attori meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
pagina 3 di 7 Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intende avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Nel caso di specie gli attori hanno prodotto lo stato di famiglia storico da cui risulta la qualità di eredi e il decesso dei genitori.
Gli attori hanno assunto di essere divenuti proprietari per intervenuta usucapione di un fabbricato sito nel Comune di Tertenia in via Lanusei nn. 12-14-16 e individuato catastalmente al foglio 15 particella
5289 e della relativa area di sedime, distinta catastalmente al foglio 15 particella 5289, classificata come ente urbano, in parte costituente attualmente area cortilizia del fabbricato, in forza della successione nel possesso esercitato su detto immobile sin dall'anno 1981 dai genitori e TE
, deceduti rispettivamente il 23 dicembre 2012 e 12 maggio 2019. Essi hanno assunto di Controparte_7
avere posseduto in via esclusiva l'immobile oggetto di causa da tali date, invocando così una pronuncia ex art. 1146, primo comma, c.c.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti degli attori.
Questi ultimi hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità di eredi dei coniugi Per_3
con la produzione del certificato storico di famiglia di , nel quale è attestato il
[...] TE
rapporto di parentela tra e e gli attori, rispettivamente padre, madre e TE Controparte_7
pagina 4 di 7 figli, nonché la data del decesso dei primi (doc. 8 atto di citazione).
Gli attori hanno prodotto, altresì, la scrittura privata dell'8 marzo 1981, con la quale i coniugi Per_3
hanno acquistato il terreno di cui alla particella 5289 da
[...] Persona_2
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni oggetto di causa, per un periodo di oltre vent'anni, prima in capo ai coniugi dall'anno 1981 e poi in capo agli attori. Parte_9
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini del fabbricato e della relativa area di sedime oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nella planimetria esibitagli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 5 novembre Testimone_1 Testimone_2
2024).
e hanno riferito che, dai primi anni Ottanta fino alla loro morte, i Testimone_1 Testimone_2 coniugi hanno utilizzato il fabbricato sito in via Lanusei dell'abitato di Tertenia come Parte_9
abitazione familiare, dai testi conosciuto già edificato, e composto da un piano seminterrato e un piano terra, con circostante area cortilizia, che hanno riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza
(doc. 10 atto di citazione).
I testi hanno saputo riferire che il piano seminterrato del fabbricato era adibito dai coniugi a garage- cantina-magazzino e che all'esterno è presente tutt'ora un piccolo vano adibito a forno per il pane. Gli stessi hanno precisato che tramite una scala esterna si accede ad una terrazza che conduce all'interno dell'abitazione, della quale hanno saputo riferire anche la suddivisione interna degli spazi.
I testi hanno confermato che i coniugi hanno abitato il suddetto fabbricato dapprima Parte_9
con i loro figli, i quali, col tempo hanno costituito le rispettive famiglie, e che gli stessi ne hanno curato la manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, il teste ha detto di ricordare Testimone_1
che inizialmente il fabbricato non fosse intonacato e non vi fosse neppure il portone, ma si entrava direttamente dal garage e che, nell'anno 2009, è stato sistemato il portone scorrevole, che riconosce nelle fotografie già esibite. Inoltre, lo stesso ha riferito che, nello stesso anno, i coniugi hanno tinteggiato le pareti esterne del fabbricato. Il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza dei lavori di manutenzione eseguiti internamente, ma di avere visto le maestranze che entravano ed uscivano dalla casa con materiali edili e macerie.
Il teste , invece, ha riferito di essere stato incaricato dai coniugi di Testimone_2 Parte_9
realizzare gli intonaci interni, in quanto la famiglia doveva trasferirsi ad abitare nella casa, di avervi eseguito, nell'anno 2010, il rifacimento del bagno e che, talvolta, veniva contattato per aggiustare i tubi di scolo dell'acqua. Il teste ha riferito che intorno al 2011 i coniugi hanno tinteggiato le pareti esterne del fabbricato di colore rosa salmone.
pagina 5 di 7 Gli stessi testi hanno confermato che, dagli anni fino al loro decesso, i coniugi Per_4 Parte_9 hanno utilizzato l'area cortilizia che circonda il fabbricato mettendo a dimora piante da frutto (limoni, fichi, ulivi), piante ornamentali, un pergolato d'uva e coltivato l'orto. Gli stessi hanno riferito anche della presenza di un piccolo recinto con una tettoia fatiscente, in cui erano ricoverati galline e conigli.
Inoltre, i testi e hanno riferito di avere visto, dalla morte dei suddetti coniugi, gli attori Tes_1 Tes_2 loro figli recarsi nell'immobile, per curare il giardino e la manutenzione della casa, pur non abitando nello stesso. Il teste ha dichiarato che gli attori hanno sistemato la guaina del tetto e i Testimone_1
pluviali e che gli stessi usano il garage per ricoverare le proprie autovetture.
Il teste ha riferito di avere sistemato personalmente la guaina del tetto a causa della Testimone_2 presenza di infiltrazioni d'acqua e i pluviali e che gli attori hanno di recente posizionato un portone in ferro scorrevole. Entrambi i testi hanno confermato che gli attori hanno potato le piante, raccolto le olive e l'uva e tagliato l'erba e che il giardino si presenta ben curato e pulito e hanno riferito di avere visto gli attori aprire le finestre per fare arieggiare la casa.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili per cui è causa, prima da parte dei coniugi e dopo da parte dei Parte_9
figli, odierni attori e di aver sempre visto solo loro utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come gli unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza sia con gli attori (teste che con i loro danti causa Testimone_1
e (testi e ) e per essere proprietari di TE Controparte_7 Testimone_1 Testimone_2
terreni limitrofi (teste il quale è confinante dal 1992), oltre che per avere svolto Testimone_1 personalmente dei lavori nell'immobile su incarico dei coniugi (teste , il Parte_9 Testimone_2 quale nel 1981/1982 è stato incaricato di realizzare gli intonaci interni dell'abitazione e nel 2009/2010 di provvedere al rifacimento del bagno e l'impermeabilizzazione del tetto).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c., nonché la loro qualità di eredi di e TE [...]
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere CP_7
dichiarato che , , , , e Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7
hanno acquistato la proprietà per usucapione del fabbricato sito in Tertenia in via Lanusei Parte_8
(foglio 15 particella 5289) e del terreno che ne costituisce area di sedime e area cortilizia (foglio 15 particella 5289, ente urbano), in forza di successione nel possesso dei danti causa e TE
(art. 1146, comma 1 c.c.). Controparte_7
pagina 6 di 7 Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
), (c.f. ), (c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
e (c.f. ) proprietari del fabbricato C.F._7 Parte_8 C.F._8
distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 5289 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 15, particella 5289, ente urbano;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 158 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. , (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f. ), (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (c.f. e (c.f. C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
) elettivamente domiciliati in Tertenia, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria C.F._8
Sotgia, che li rappresenta e difende come da procura speciale in calce all'atto di citazione, attori contro fu vedova , fu (vedova Controparte_1 Pt_5 Per_1 Controparte_2 Pt_5
, (c.f. ), (c.f. e Per_1 CP_3 C.F._9 CP_4 C.F._10
(c.f. ), CP_5 C.F._11
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali accertamento di acquisto per intervenuta usucapione
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare
NEL MERITO
In particolare, accertare e dichiarare che: nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], CF;
nata a [...]F._1 Parte_2
LA (NU) il 12.11.1965 e residente in [...] Loc. Marosini n.1, ; C.F._2
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] e residente in [...] Località Migheli Parte_3
n.11/a CF;
, nata a [...] il [...] e residente C.F._3 Parte_4
in Tertenia (NU) loc. Marosini n.3, CF;
nato a [...]F._4 Parte_5
LA (NU) il 22.12.1971 e residente in [...] Loc. Migheli CF;
C.F._5
nato a [...] il [...] e residente in [...] Loc. Sarcu de Parte_6
Sogliastru CF;
nata a [...] il [...] e residente in C.F._6 Parte_7
ER (NU) Via Vittorio Emanuele n.18 CF nata a [...] il C.F._7 Parte_8
10.08.1978 ed ivi residente, Via Vittorio Emanuele II n.92 CF sono C.F._8
proprietaria esclusivi per intervenuta usucapione del fabbricato sito nel Comune di Tertenia destinato
a civile abitazione e distinto in catasto fabbricati al fg 15 mappale 5289 cat.A/3 classe 2 consistenza 9 vani rendita € 511,29 e del terreno su cui è stato edificato il fabbricato, distinti in catasto terreni al fg
15 mappale 5289 di mq 5289 classificato come “ente urbano”, unendo il loro possesso a quello dei loro genitori.
Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione, il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
, , , , e hanno Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7 Parte_8 adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietari esclusivi, per intervenuta usucapione, del fabbricato destinato a civile abitazione distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Tertenia al foglio 15 particella 5289 e del terreno su cui lo stesso è stato edificato, distinto al Catasto Terreni al foglio 15 particella 5289 (ente urbano), per avere unito il loro possesso a quello dei genitori.
In particolare, gli attori hanno assunto che e erano nel possesso TE Controparte_7
pacifico, pubblico ed ininterrotto del suddetto terreno sito in Tertenia, a decorrere dall'anno 1981 fino al loro decesso, avvenuto rispettivamente in data 23 dicembre 2012 e 12 maggio 2019. Questi ultimi avevano acquistato il terreno in questione con scrittura privata dell'8 marzo 1981 da Persona_2
, la quale gli aveva ceduto, altresì, la concessione edilizia rilasciatale dal Comune di Tertenia.
[...]
Nel 1982, i coniugi avevano edificato sul terreno il fabbricato, oggetto di usucapione Parte_9
nel presente giudizio, nel quale, ultimati i lavori, avevano trasferito la residenza di tutta la famiglia.
Gli attori hanno assunto che i coniugi si sono occupati della manutenzione ordinaria e Parte_9
straordinaria del fabbricato in parola, in particolare provvedendo alla tinteggiatura delle pareti nell'anno 2009, alla ristrutturazione del bagno ed al rifacimento del caminetto nell'anno 2011. Inoltre,
pagina 2 di 7 gli stessi si sono occupati della cura e della manutenzione di quella che attualmente costituisce area cortilizia del fabbricato, ponendovi a dimora piante ornamentali e da frutto e l'orto stagionale.
Gli attori hanno assunto di avere continuato a possedere in modo esclusivo i suddetti immobili dal decesso dei loro genitori fino ad oggi e di avere provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, in particolare alla tinteggiatura degli interni e all'isolamento del solaio dalle infiltrazioni d'acqua, nonché alla cura del terreno circostante, provvedendo alla pulizia dalle sterpaglie ed alla cura degli alberi e delle piante ornamentali.
Quindi, hanno concluso chiedendo l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell'art. 1146, comma 1 c.c.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, con ordinanza del 4 dicembre 2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Le domande proposte dagli attori meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
pagina 3 di 7 Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II - 18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intende avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez.
III, 14/03/2024, n.6930).
Nel caso di specie gli attori hanno prodotto lo stato di famiglia storico da cui risulta la qualità di eredi e il decesso dei genitori.
Gli attori hanno assunto di essere divenuti proprietari per intervenuta usucapione di un fabbricato sito nel Comune di Tertenia in via Lanusei nn. 12-14-16 e individuato catastalmente al foglio 15 particella
5289 e della relativa area di sedime, distinta catastalmente al foglio 15 particella 5289, classificata come ente urbano, in parte costituente attualmente area cortilizia del fabbricato, in forza della successione nel possesso esercitato su detto immobile sin dall'anno 1981 dai genitori e TE
, deceduti rispettivamente il 23 dicembre 2012 e 12 maggio 2019. Essi hanno assunto di Controparte_7
avere posseduto in via esclusiva l'immobile oggetto di causa da tali date, invocando così una pronuncia ex art. 1146, primo comma, c.c.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti degli attori.
Questi ultimi hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità di eredi dei coniugi Per_3
con la produzione del certificato storico di famiglia di , nel quale è attestato il
[...] TE
rapporto di parentela tra e e gli attori, rispettivamente padre, madre e TE Controparte_7
pagina 4 di 7 figli, nonché la data del decesso dei primi (doc. 8 atto di citazione).
Gli attori hanno prodotto, altresì, la scrittura privata dell'8 marzo 1981, con la quale i coniugi Per_3
hanno acquistato il terreno di cui alla particella 5289 da
[...] Persona_2
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni oggetto di causa, per un periodo di oltre vent'anni, prima in capo ai coniugi dall'anno 1981 e poi in capo agli attori. Parte_9
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini del fabbricato e della relativa area di sedime oggetto della domanda, di cui hanno fornito riscontro anche nella planimetria esibitagli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 5 novembre Testimone_1 Testimone_2
2024).
e hanno riferito che, dai primi anni Ottanta fino alla loro morte, i Testimone_1 Testimone_2 coniugi hanno utilizzato il fabbricato sito in via Lanusei dell'abitato di Tertenia come Parte_9
abitazione familiare, dai testi conosciuto già edificato, e composto da un piano seminterrato e un piano terra, con circostante area cortilizia, che hanno riconosciuto nelle fotografie mostrate loro in udienza
(doc. 10 atto di citazione).
I testi hanno saputo riferire che il piano seminterrato del fabbricato era adibito dai coniugi a garage- cantina-magazzino e che all'esterno è presente tutt'ora un piccolo vano adibito a forno per il pane. Gli stessi hanno precisato che tramite una scala esterna si accede ad una terrazza che conduce all'interno dell'abitazione, della quale hanno saputo riferire anche la suddivisione interna degli spazi.
I testi hanno confermato che i coniugi hanno abitato il suddetto fabbricato dapprima Parte_9
con i loro figli, i quali, col tempo hanno costituito le rispettive famiglie, e che gli stessi ne hanno curato la manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, il teste ha detto di ricordare Testimone_1
che inizialmente il fabbricato non fosse intonacato e non vi fosse neppure il portone, ma si entrava direttamente dal garage e che, nell'anno 2009, è stato sistemato il portone scorrevole, che riconosce nelle fotografie già esibite. Inoltre, lo stesso ha riferito che, nello stesso anno, i coniugi hanno tinteggiato le pareti esterne del fabbricato. Il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza dei lavori di manutenzione eseguiti internamente, ma di avere visto le maestranze che entravano ed uscivano dalla casa con materiali edili e macerie.
Il teste , invece, ha riferito di essere stato incaricato dai coniugi di Testimone_2 Parte_9
realizzare gli intonaci interni, in quanto la famiglia doveva trasferirsi ad abitare nella casa, di avervi eseguito, nell'anno 2010, il rifacimento del bagno e che, talvolta, veniva contattato per aggiustare i tubi di scolo dell'acqua. Il teste ha riferito che intorno al 2011 i coniugi hanno tinteggiato le pareti esterne del fabbricato di colore rosa salmone.
pagina 5 di 7 Gli stessi testi hanno confermato che, dagli anni fino al loro decesso, i coniugi Per_4 Parte_9 hanno utilizzato l'area cortilizia che circonda il fabbricato mettendo a dimora piante da frutto (limoni, fichi, ulivi), piante ornamentali, un pergolato d'uva e coltivato l'orto. Gli stessi hanno riferito anche della presenza di un piccolo recinto con una tettoia fatiscente, in cui erano ricoverati galline e conigli.
Inoltre, i testi e hanno riferito di avere visto, dalla morte dei suddetti coniugi, gli attori Tes_1 Tes_2 loro figli recarsi nell'immobile, per curare il giardino e la manutenzione della casa, pur non abitando nello stesso. Il teste ha dichiarato che gli attori hanno sistemato la guaina del tetto e i Testimone_1
pluviali e che gli stessi usano il garage per ricoverare le proprie autovetture.
Il teste ha riferito di avere sistemato personalmente la guaina del tetto a causa della Testimone_2 presenza di infiltrazioni d'acqua e i pluviali e che gli attori hanno di recente posizionato un portone in ferro scorrevole. Entrambi i testi hanno confermato che gli attori hanno potato le piante, raccolto le olive e l'uva e tagliato l'erba e che il giardino si presenta ben curato e pulito e hanno riferito di avere visto gli attori aprire le finestre per fare arieggiare la casa.
Infine, gli stessi testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili per cui è causa, prima da parte dei coniugi e dopo da parte dei Parte_9
figli, odierni attori e di aver sempre visto solo loro utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come gli unici proprietari e di averli sempre considerati tali.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza sia con gli attori (teste che con i loro danti causa Testimone_1
e (testi e ) e per essere proprietari di TE Controparte_7 Testimone_1 Testimone_2
terreni limitrofi (teste il quale è confinante dal 1992), oltre che per avere svolto Testimone_1 personalmente dei lavori nell'immobile su incarico dei coniugi (teste , il Parte_9 Testimone_2 quale nel 1981/1982 è stato incaricato di realizzare gli intonaci interni dell'abitazione e nel 2009/2010 di provvedere al rifacimento del bagno e l'impermeabilizzazione del tetto).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c., nonché la loro qualità di eredi di e TE [...]
attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere CP_7
dichiarato che , , , , e Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7
hanno acquistato la proprietà per usucapione del fabbricato sito in Tertenia in via Lanusei Parte_8
(foglio 15 particella 5289) e del terreno che ne costituisce area di sedime e area cortilizia (foglio 15 particella 5289, ente urbano), in forza di successione nel possesso dei danti causa e TE
(art. 1146, comma 1 c.c.). Controparte_7
pagina 6 di 7 Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
), (c.f. ), (c.f. C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
, (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
e (c.f. ) proprietari del fabbricato C.F._7 Parte_8 C.F._8
distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia al foglio 15, particella 5289 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 15, particella 5289, ente urbano;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 7 di 7