Articolo 24 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 gennaio 1992
Art. 24. (Comparse conclusionali e memorie) 1. L' articolo 190 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 190. - (Comparse conclusionali e memorie). - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, puo' fissare un termine piu' breve, comunque non inferiore a venti giorni".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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