Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2025, proposto da SI TT, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Morichi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
Università degli Studi di Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Pasqualetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Previa sospensione dell'efficacia:
- della delibera del Consiglio Unificato delle Classi L36 e LM62 assunta nella seduta del 02.10.2024 (come richiesto dal Consiglio di Dipartimento nella riunione del 25.09.2024), e comunicata via mail al ricorrente il 4/11/2024:
- di tutti gli atti emanati dalla resistente Università degli Studi di Macerata, presupposti e conseguenti ai citati atti, compresa la decisione della riunione straordinaria della Commissione studenti, comunicata al ricorrente in data 11/12/2024, nonché dell’interpretazione del Piano di Studi 2023-2024 “ Governance Europea e Relazioni Euro mediterranee ”, nella parte in cui non prevede che i quattro insegnamenti caratterizzanti l’attività economico-statistica siano, tra di loro, alternativi;
E per il risarcimento del danno;
Con riserva di impugnare e chiedere l’annullamento del diniego di accesso agli atti alla delibera del Consiglio Unificato delle Classi L36 e LM62 pervenuto con R.R. in data 24/12/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Universita' degli Studi di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AB FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame è stato gravato il diniego opposto dall’Università resistente verso l’istanza avanzata il 21 maggio 2024 dal ricorrente, volta alla sostituzione, nell’ambito del proprio piano di studi, dell’esame di “Metodi quantitativi di indagine e valutazione”, con quello di “Metodi e teorie economiche”.
Gli atti in epigrafe sono censurati con un unico motivo di diritto rubricato, “ Violazione del principio del ragionevole affidamento”.
Si dice nel ricorso che nella scheda ‘SUA’ (Scheda unica annuale) afferente al corso di studi in rilievo, non si sia fatta menzione di insegnamenti obbligatori, tanto meno della obbligatorietà e/o vincolatività dell’esame oggetto di richiesta di sostituzione.
Si dice che gli esami di Economia aziendale, Economia del lavoro e delle migrazioni, Economia dell'Unione europea, Metodi e teorie economiche, Metodi quantitativi di indagine e Valutazione, Quantitative Methods for economics , in base alla ridetta Scheda SUA, sarebbero in posizione sostanzialmente paritaria. Tale Scheda, si afferma, elenca le attività formative caratterizzanti il percorso di studi in rilievo, suddivise per settori: storico, economico-statistico, giuridico, sociologico e politologico, a seconda del percorso prescelto dallo studente.
Gli insegnamenti contenuti nella didattica programmata, si afferma, sono i seguenti: Geopolitica e Paesi Mediterranei; Politica Economica; Metodi e Teorie Economiche, Metodi quantitativi di indagine e valutazione. Gli insegnamenti facenti parte della offerta didattica programmata, sono tutti tra loro equivalenti in quanto tutti appartenenti alla stessa area caratterizzante, con l’ulteriore conseguenza che non esiste alcuna pregiudizialità – propedeuticità, né obbligatorietà dell’uno sull’altro, secondo parte ricorrente.
Si deduce che il vizio di difetto di motivazione e illegittimità del rigetto dell’istanza del ricorrente riposa sulla constatazione che se una qualche forma di obbligatorietà di una materia di esame rispetto alle altre fosse stata statutariamente prevista o indicata nella scheda ‘Sua’, tale obbligatorietà avrebbe dovuto essere verosimilmente ed espressamente enunciata nella offerta didattica programmata, in modo che lo studente potesse scegliere il proprio percorso di studi consapevolmente.
Il ricorso era assistito da istanza cautelare.
Si sono costituiti per resistere l’Università di Macerata e il Ministero in epigrafe indicato.
La domanda di sospensiva è stata rigettata con ordinanza cautelare n. 16/2025.
In corso di causa è stata avanzata istanza ex art. 116 c. 2 cpa, definita con ordinanza collegiale n. 278/2025 con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere, essendo stato nelle more assentito l’accesso al documento richiesto.
Sempre in corso di causa è stata, altresì, domandata misura cautelare per motivi sopravvenuti, ai sensi dell’art. 58 cpa, rigettata con ordinanza cautelare n. 254/2025.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
Va esaminata preliminarmente l’eccezione di tardività sollevata dall’Università, per avere il ricorrente impugnato un atto, asseritamente, meramente confermativo di precedente atto lesivo, non tempestivamente gravato.
L’eccezione è infondata, la Commissione studenti ha sì ratificato le sue precedenti proposte, ma con specifico riferimento al ricorrente (e ad un altro studente) ha espressamente integrato la motivazione (cfr. verbale Commissione pratiche studenti del 2 ottobre 2024, deposito del 24 gennaio 2025), quindi la successiva delibera del Consiglio di Dipartimento che ha ratificato la proposta di decisione della Commissione studenti del 2 ottobre 2024, non può dirsi atto meramente confermativo, perché ha inglobato una decisione con motivazione integrata, quindi frutto di nuova istruttoria.
Dunque, il ricorso è ricevibile, ma si presenta, tuttavia, infondato, per le seguenti ragioni.
Va rilevato che c’è incongruenza tra Scheda SUA-CDS (Scheda Unica Annuale del Corso di Studio) depositata in atti dal ricorrente (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e Scheda SUA - CDS depositata dalla P.A. resistente il 24 gennaio 2025. Solo in quest’ultima (a pag. 45) vi è, in corrispondenza dell’esame di “ Metodi quantitativi di indagine e valutazione ”, la dicitura “ obbl. ”, mentre tale dicitura non figura nella Scheda depositata dal ricorrente (cfr. pag. 40 del doc. 2 citato).
Entrambe le parti in udienza hanno sostenuto che la versione depositata era quella pubblicata sul sito di Ateneo e parte ricorrente ha chiesto verificazione sulla versione effettivamente pubblicata dall’Ateneo maceratese.
Il Collegio non ritiene dirimente ai fini del decidere stabilire se la Scheda SUA CDS inerente al corso in rilievo e pubblicata dall’Ateneo, indicasse o meno come obbligatorio l’esame oggetto di richiesta di sostituzione. Ciò in quanto il Piano di Studi 2023/2024, il cui contenuto oggetto di pubblicazione è non controverso tra le parti, prevede l’esame “ Metodi quantitativi di indagine e valutazione ”, come esame non opzionale o alternativo tra opzioni diverse, quindi come necessariamente oggetto di studio e superamento per poter accedere al titolo di laurea previsto al termine del percorso di studi.
È dirimente l’esigenza di parità di trattamento degli studenti iscritti al corso, che si misura alla stregua di un univoco e non variabile Piano di studi, relativamente agli esami obbligatoriamente da sostenersi da parte di tutti gli studenti (salvi gli opzionali ammessi espressamente).
È il Piano di studi che regola il rapporto tra lo studente e l’Università, non la SUA – CDS, che riguarda viceversa il rapporto tra Università e Ministero, ai fini dell’accreditamento del corso di studi e della garanzia degli standard di qualità formativa richiesti.
Qualora il ricorrente avesse ravvisato incongruenze tra Piano di studi disciplinante il proprio percorso universitario e la scheda SUA – CDS presentata al Ministero, avrebbe dovuto chiedere la modifica del Piano di studi ed eventualmente gravare la risposta dell’Università, se ritenuta insoddisfacente. Tuttavia, il ricorrente, iscrivendosi al corso di laurea prescelto, ne ha accettato il relativo Piano di studi, senza contestazione alcuna. Non può dunque sostenersi lesione del legittimo affidamento, perché, al più, avrebbe potuto ravvisarsi, come scritto, incongruenza tra Scheda Sua e Piano di studi, da porre a base di eventuale ricorso giurisdizionale o istanza di autotutela.
Per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Sono ravvisabili ragioni sufficienti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
AB FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB FI | NC Anastasi |
IL SEGRETARIO