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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 947/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Maria
Paratore
Appellante- appellata incidentale
CONTRO
( ) n.q. di erede Controparte_1 C.F._1
di , ( ) n.q. di Persona_1 Parte_2 C.F._2
erede di , , Persona_2 Parte_3 C.F._3
( ) n.q. di erede di Parte_4 C.F._4 [...]
, n.q. di erede di Per_3 Parte_5 C.F._5
, ( ), Persona_4 Parte_6 C.F._6 Pt_7
( ) e
[...] C.F._7 Parte_8
( ), n.q di eredi di e di C.F._8 Persona_5 Persona_6
(quest'ultima già ricorrente nel giudizio di primo grado quale coerede di
[...] ), ( ) e Per_7 Controparte_2 C.F._9
( ) n.q. di eredi di Controparte_3 C.F._10 [...]
e Per_8 Persona_9 Parte_9
( ) n.q. di erede di C.F._11 Persona_10 [...]
), CP_4 C.F._12 Controparte_5
( n.q. di erede di (titolare
[...] C.F._13 Persona_11
della pensione di Sossio), CP_5 Parte_10
( ) n.q. di erede di , C.F._14 Persona_12 Parte_11
( ),
[...] C.F._15 Parte_12
( ) n.q. di erede di , C.F._16 Persona_13 Parte_13
( ), ( ),
[...] C.F._17 Parte_14 C.F._18
), Parte_15 C.F._19 Parte_16
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Cinnirella C.F._20
Appellati – appellanti incidentali
OGGETTO: riliquidazione trattamento pensionistico
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3033/2022 del 16.09.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva il ricorso proposto dagli appellati in epigrafe nei confronti della Camera di Commercio, volto all'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico loro spettante nel periodo compreso dall'1.1.1998 al
31.12.2000 ai sensi dell'art. 36 L.R. n.6/1997 e al conseguente aggiornamento e riliquidazione del trattamento pensionistico per il periodo decorrente dall'1.1.2001 in avanti e fino alla definizione del giudizio, nonché al pagamento delle differenze pensionistiche maturate oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Il primo giudice, preliminarmente, rigettava, ritenendola infondata, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione resistente, sul presupposto dell'assunzione dei ricorrenti, già titolari del trattamento pensionistico alla data del 1.1.1997, anteriormente all'entrata in vigore della L. n.
29/95; richiamava al riguardo la pronuncia delle Sezioni Unite (Ord. n.
18263/2019) secondo cui, per i dipendenti delle Camere di commercio assunti precedentemente all'entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 29 del 1995, il trattamento pensionistico e previdenziale gravava unicamente sui bilanci delle predette
Camere, che sono tenute alla relativa corresponsione - come si evinceva anche dalla disposizione di cui all'art. 22, comma 9, della l. regionale 8 maggio 2018, n.
8, che poneva l'onere del trattamento pensionistico a carico di un "Fondo unico", una volta costituito dalle Camere in questione -, sicché non poteva trovare applicazione l'art. 3, comma 1, n. 1, del d.lgs. n. 655 del 1948, sulla istituzione di
Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, che riservava, tra l'altro, alla
Sezione giurisdizionale i giudizi sui ricorsi e sulle istanze degli impiegati della
Regione concernenti pensioni, assegni e indennità a carico totale o parziale dello
Stato o di altri enti pubblici previsti dalla legge;
ne traeva la conseguenza che le controversia era stata correttamente incardinata davanti al giudice ordinario, concernendo fatti successivi al 30 giugno 1998, momento che - ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - segnava il discrimine per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione in materia di pubblico impiego.
Dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande formulate da attesa la conciliazione della Controparte_6
controversia intervenuta con la parte resistente. Accoglieva invece le domande degli altri ricorrenti, ritenendo applicabili alle pensioni dei dipendenti delle camere di commercio, in virtù dell'art. 19 della L. n. 29/95, le medesime disposizioni vigenti in materia di personale della Regione Sicilia e richiamando consolidati arresti della giurisprudenza contabile (Sezioni Riunite n. 5/2008 e
9/2010) e di legittimità (Cass. n. 19786/2017), relativi alla perdurante applicabilità dell'art.36 della L. reg. n.6/1997 in materia di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita pur nella vigenza della più restrittiva previsione dell'art. 59 L. n.449/1997.
Rigettava, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in quanto inammissibile, stante la tardiva costituzione della Camera di Commercio nel giudizio;
compensava le spese di lite tra e parte resistente, Controparte_6
in ragione della declaratoria della cessazione della materia del contendere;
condannava parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore degli altri ricorrenti.
Avverso la sentenza proponeva appello la parte soccombente con ricorso depositato in data 21.10.2022; resistevano al gravame gli appellati.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione sul presupposto della sua tardiva costituzione in giudizio, senza pronunciarsi su di essa. Rileva che tale eccezione
è rilevabile d'ufficio e in ogni caso è stata rilevata non soltanto in comparsa di costituzione, ma anche in sede conciliativa. Aggiunge che sebbene il diritto alla pensione sia imprescrittibile, il diritto alla riscossione degli arretrati, liquidati a seguito di riliquidazione è soggetto alla prescrizione quinquennale a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e che, nel caso in esame, i pensionati hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione, iniziato con la liquidazione dei ratei pensionistici, solo in data 30.12.2014, ossia nel momento in cui hanno formalmente richiesto al datore di lavoro la ricostruzione del trattamento pensionistico in applicazione della normativa regionale. Insiste pertanto nella prescrizione delle differenze pensionistiche maturate per il periodo
1.1.1998 -1.1.2009. Assume che è del tutto irrilevante la circostanza dedotta dagli appellati secondo cui nel periodo 1.1.1998-1.1.2001 essi non sarebbero stati posti nelle condizioni di conoscere che l'amministrazione stava applicando la normativa nazionale, circostanza che invece era facilmente rilevabile dalla mera consultazione del cedolino. Conclude ribadendo che il trattamento pensionistico derivante dall'obbligo contributivo è sottratto alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che la prescrizione, operando di diritto, deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.
2. Censura poi la statuizione sulle spese e chiede la condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Con l'appello incidentale gli appellati lamentano la violazione dell'art. 112
c.p.c. per l'omessa pronuncia del giudice sulle richieste istruttorie avanzate in primo grado: ordine di esibizione di documenti, interrogatorio formale e CTU contabile.
4. Lamentano in particolare la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice pronunciato una condanna generica e non specifica, come da loro espressamente richiesto. Proprio a tal fine era stata sollecitata apposita perizia contabile.
5. Censurano altresì la statuizione sulle spese e rilevano che il giudice ha sottovalutato la complessità della causa, qualificandola come causa dalla complessità bassa senza addurre una motivazione specifica.
6. Con le note di trattazione depositate il 27.2.2023 la difesa degli appellati ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'appello per l'omessa notifica agli eredi di già ricorrente in primo grado e deceduta nelle more del Persona_14
deposito della sentenza ma dopo l'udienza di discussione.
7. Tale ultima eccezione è infondata, non vertendosi in materia di litisconsorzio necessario, ma di litisconsorzio meramente processuale, che, come tale, non fa venire meno l'autonomia delle singole domande proposte da ciascuna delle parti appellate. Deve quindi prendersi atto che l'appello principale è stato proposto unicamente nei confronti degli appellati (a loro volta appellanti incidentali) indicati in epigrafe.
8. Tanto premesso, nel merito l'appello principale è infondato. Innanzitutto si osserva che la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948,
n. 4, c.c. richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, mentre, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, come nel caso in esame, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
La prescrizione dei crediti oggetto di domanda (riliquidazione del trattamento pensionistico, differenze e arretrati), poi, non è rilevabile d'ufficio, ma richiede sempre l'eccezione di parte, che va sollevata, a pena di decadenza, con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti.
È incontroverso che l'odierna appellante si è costituita tardivamente nel primo grado di giudizio, con memoria depositata in data 11/06/2019, nonostante la rituale notifica (in data 25.6.2018) da parte degli odierni ricorrenti del decreto di anticipazione dell'udienza al 13/06/2019, con conseguente decadenza dall'eccezione di prescrizione.
Nessuna rilevanza può poi assumere nel processo l'allegazione del fatto che la questione di prescrizione era stata sollevata nel corso delle trattative per addivenire alla conciliazione stragiudiziale della controversia.
Da tali premesse consegue anche l'infondatezza del motivo di gravame attinente alla regolamentazione delle spese processali.
9. L'appello incidentale invece è fondato nei limiti di seguito precisati.
Va premesso, in astratto diritto e sul piano processuale, che nel rito del lavoro
è ammissibile una sentenza di condanna generica, con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e successivo onere della parte interessata di introdurre ex art. 414 c.p.c. un autonomo giudizio per la liquidazione del quantum, solo ove l'attore abbia limitato la propria domanda all'an debeatur, mentre qualora, come nel caso di specie, abbia chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (cd. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, limitare la condanna all'an debeatur (cd. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur, accogliendo la domanda, ovvero respingendola in difetto di adempimento dell'onere di allegazione e prova (cfr. Cass. L. 23855/2024 e n. 9952/2022; Cass.
n. 8581/2022; 4051/2011; C. 11460/2007).
Nel caso di specie la domanda proposta dagli odierni appellanti incidentali deve essere interpretata come domanda di condanna specifica, avendo essi richiesto, fin dal ricorso introduttivo, la nomina di un consulente tecnico cui affidare la riliquidazione del trattamento pensionistico contestato e la liquidazione di quanto non corrisposto e da corrispondersi a titolo di differenze maturate e dovendo escludersi la natura esplorativa della ctu in ragione dell'adempimento degli istanti ai propri oneri di allegazione - dei fatti e delle norme di diritto applicabili - e di produzione, avendo versato in atti i cedolini pensionistici, le determine e le deliberazioni che hanno determinato il trattamento pensionistico di ciascuno di essi e chiesto l'esibizione degli altri documenti nella disponibilità della Camera di Commercio non ottenuti in via stragiudiziale.
Disposta, quindi, la consulenza tecnica nel presente grado di giudizio, il consulente nominato è risalito al trattamento pensionistico in godimento nel 1997, analizzando i documenti acquisiti al processo;
ha poi proceduto al ricalcolo del trattamento dovuto, sulla base della legge regionale n. 6/1997 (art. 36) e delle disposizioni della perequazione automatica dettate dall'art. 69 co. 1 l. 388/2000 e ss. mm.; è pervenuto quindi all'indicazione degli importi dovuti a ciascuna delle parti appellanti incidentali per differenze pensionistiche, interessi e rivalutazione elaborando singoli prospetti di calcolo - cui si rinvia per il dettaglio - e un prospetto riepilogativo nei termini riportati in dispositivo.
9. In definitiva, mentre l'appello principale deve essere rigettato, va accolto invece l'appello incidentale e per l'effetto la sentenza appellata va modificata unicamente con la specificazione degli importi spettanti a titolo di differenze pensionistiche, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione, a ciascuno degli appellanti incidentali o ai loro eredi costituitisi in prosecuzione in corso di causa. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore del decisum.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
Il rigetto dell'impugnazione principale determina, a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 il raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale, condanna la
[...]
a pagare, a titolo di Controparte_7
differenze pensionistiche, oltre accessori nel limite del maggior importo tra interessi e rivalutazione, a:
, n.q. di erede di , € 20.244,50; Controparte_1 Persona_1
n.q. di erede di , € 14.990.48; Parte_2 Persona_2
€ 22.027,63; Parte_3
, n.q. di erede di , € 6533,09; Parte_4 Persona_3
, n.q. di erede di , € 28.622,17; Parte_5 Persona_4
, e , n.q di eredi di Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e di , € 50.490,52; Per_5 Persona_6
e , n.q. di eredi di CP_2 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , € 54.988,51; Per_8 Persona_15
n.q. di erede di , € 50.472,55; Parte_9 Persona_10
€ 27.197,18; Controparte_4
n.q. di erede di e Controparte_5 Persona_11 Per_16
, € 26.913,20;
[...]
, n.q. di erede di , € 25.162,01; Parte_10 Persona_12
€ 45.181,95; Parte_11 , n.q. di erede di , € 19.195,06; Parte_12 Persona_13
€ 40.655,80; Parte_13
€ 2299,20; Parte_14
€ 16.484,26; Parte_15
€ 3596,67. Parte_16
Condanna la del Parte_1 [...]
al pagamento delle spese processuali, che liquida per il primo grado in CP_7
€ 11.327,00 e per il presente grado in € 12.000,00, oltre spese generali (15%),
IVA e CPA.
Pone definitivamente a carico della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia le spese relative alla CTU, liquidate con separato decreto.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese