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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/09/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 573 del Ruolo Generale
dell'anno 2023, promossa da
(CF e P.IVA ) con sede a Parte_1 P.IVA_1
Buscoldo di Curtatone (MN) via Del Lavoro 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Eliseo Daolio.
- appellante-
contro
(P.IVA ) con sede in Colorno (PR) via Copermio Ovest 59, CP_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Vanessa Di Bella.
-appellata-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 16/2023 del 4-5 gennaio 2023 del
Tribunale di Parma.
CONCLUSIONI Per come da note scritte depositate il 1giugno Parte_1
2025;
Per come da note scritte depositate il 4 aprile e il 29 maggio 2025. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto, dinanzi al Tribunale di Parma, Parte_2
impugnazione per revocazione per dolo avverso la sentenza n. 594/2019 del Tribunale
di Parma assumendo che il decreto ingiuntivo n. 1054/2015 emesso ad istanza di
, opposto da essa attrice e dichiarato irrevocabile ex art. 647 cpc per CP_1
tardività dell'opposizione, con la sentenza sopra indicata, era stato emesso per effetto di un'attività dolosa di , pienamente consapevole che il credito posto a base CP_1
dell'ingiunzione era stato precedentemente ceduto alla . TE
, nonostante la cessione, aveva azionato il credito in via monitoria. CP_3
ha, quindi, domandato la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo suddetto, con condanna di alla restituzione di tutte le somme CP_1
corrisposte in forza del provvedimento monitorio in questione, pari a €. 6000,00 oltre interessi.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda CP_1
della controparte e la sua infondatezza.
2-Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 16/2023 del 4- 5 gennaio 2023, ha rigettato la domanda di , condannandola, in favore di Parte_1
, al rimborso delle spese processuali, liquidate in 3.100,00 Euro per CP_1
compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge, e al pagamento, ex art. 96 comma pag. 2/7 3 c. p. c., della ulteriore somma di 2.000,00 Euro, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che, in virtù del criterio della ragione più liquida, la domanda poteva essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che fosse necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette;
-che il richiamo al primato della regione più liquida si dimostrava, peraltro, in linea con il recente insegnamento della Cassazione, volto ad assicurare una ragionevole durata del processo e ad evitare comportamenti che costituissero ostacolo ad esso, quali quelli che si traducevano in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue;
-che, nel caso in esame, tale principio poteva trovare applicazione in quanto la domanda di parte attrice risultava comunque infondata nel merito, circostanza questa che esimeva dalla trattazione delle ulteriori questioni, anche di natura processuale, sollevate da
; CP_1
-che risultava, infatti, documentato (doc. 6 di parte convenuta) che, con comunicazione del 18 gennaio 2016, la aveva fatto presente la risoluzione TE
della cessione di credito delle fatture a carico della ditta a Pt_1 Parte_1
fronte degli addebiti effettuati sul conto corrente di dal 17 dicembre 2014 CP_1
al 30 marzo 2015, dichiarando che dalla data degli addebiti il pagamento avrebbe potuto essere effettuato a quest'ultima;
-che poteva, dunque, ritenersi che, nel momento in cui era stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo, era ritornata titolare del credito in precedenza ceduto CP_1
pag. 3/7 alla , con conseguente legittimazione ad azionarlo in via TE
monitoria;
-che non era, quindi, riscontrabile a carico della convenuta alcuna attività dolosa;
-che tale considerazione presentava natura assorbente al fine del rigetto della domanda svolta dall'attrice;
-che l'azione svolta dall'attrice presentava, inoltre, evidenti profili di temerarietà,
essendo stata coltivata in assenza dei minimi presupposti giuridici, con l'evidente finalità di superare la preclusione derivante dalla declaratoria di inammissibilità
dell'opposizione al decreto ingiuntivo suddetto;
-che sussistevano, pertanto, i presupposti per l'adozione di una pronuncia di condanna ex art. 96 ultimo comma cpc in favore della convenuta, per l'importo equitativamente determinato di 2000,00 Euro;
-che secondo la prevalente interpretazione, infatti, l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 96 terzo comma cc presupponeva la sola sussistenza di uno stato soggettivo di mala fede o colpa da parte del soccombente senza che fosse necessario un danno a carico della controparte;
-che le spese processuali dovevano seguire la soccombenza.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
deducendo che il Giudice di prime cure aveva errato ad escludere l'esistenza del dolo in capo a , posto che la nota della , CP_3 TE
portante la data del 18 gennaio 2016, era posteriore di ben cinque mesi alla data di emissione del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che l'appellata, al momento del pag. 4/7 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e della emissione del provvedimento monitorio, non era titolare del credito azionato.
si è costituita in giudizio per resistere all'appello. CP_1
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 2 luglio 2025.
4-Osserva, innanzitutto, la Corte che, nella presente fase processuale, non può trovare applicazione l'art.348 bis c. p. c., invocata dalla appellata . Tale CP_1
disposizione può, infatti, trovare applicazione esclusivamente in sede di udienza di trattazione di cui all'art.350 c. p. c., come è dato desumere dalla disposizione da ultimo citata.
5-Nel merito, l'appello di è infondato e merita, Parte_1
perciò, di essere rigettato.
ha, invero, evidenziato che il Tribunale aveva Controparte_4
errato a ritenere che , nel momento in cui aveva avviato procedimento CP_1
monitorio, nei confronti di essa appellante, fosse ritornata titolare del credito in precedenza ceduto, posto che la nota del 18 gennaio 2016 della TE
, attestante il ritorno della titolarità del credito azionato con ricorso per
[...]
decreto ingiuntivo, in capo alla società appellata, aveva data successiva sia al decreto ingiuntivo n.1054/2015, emesso nel settembre 2015, che al giudizio di opposizione.
Orbene, la tesi della società appellante è frutto di mancata o superficiale lettura del documento formato dalla , sopra menzionato, posto TE
che dalla comunicazione di quest'ultima si evince che la cessione del credito di RI.E.TI.
pag. 5/7 Cont
alla , conseguente alla anticipazione degli importi portati da quattro CP_2
fatture, era definitivamente venuta meno a far data degli addebiti di tali importi sul conto corrente della appellata il 17 dicembre 2014, il 19 gennaio 2015, il 17 febbraio
2015, il 19 e il 30 marzo 2015, vale a dire in epoca antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e alla emissione del decreto ingiuntivo.
6-L'appello di deve, dunque, essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, ai sensi del DM 147/2022 (valore compreso tra 5.200,01 e
26.000,00 Euro), può essere liquidato in 3.966,00 Euro (1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva e 1.911,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
, avendo impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_3
Parma con colpa grave, come si evince dalle ragioni di rigetto del gravame sopra esposte, deve essere condannata al pagamento, ex art. 96 comma 3 c. p. c., di ulteriore somma, equitativamente determinata nella misura di 1/2 di quella liquidata per compenso di avvocato, e, dunque, nell'importo di 1.983,00 Euro.
10- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
pag. 6/7 La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_3
del grado, liquidandole in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Visto l'art. 96 comma 3 c. p. c., condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellata, dell'ulteriore somma di 1.983,00 Euro;
IV- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 9
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 573 del Ruolo Generale
dell'anno 2023, promossa da
(CF e P.IVA ) con sede a Parte_1 P.IVA_1
Buscoldo di Curtatone (MN) via Del Lavoro 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Eliseo Daolio.
- appellante-
contro
(P.IVA ) con sede in Colorno (PR) via Copermio Ovest 59, CP_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. Vanessa Di Bella.
-appellata-
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 16/2023 del 4-5 gennaio 2023 del
Tribunale di Parma.
CONCLUSIONI Per come da note scritte depositate il 1giugno Parte_1
2025;
Per come da note scritte depositate il 4 aprile e il 29 maggio 2025. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto, dinanzi al Tribunale di Parma, Parte_2
impugnazione per revocazione per dolo avverso la sentenza n. 594/2019 del Tribunale
di Parma assumendo che il decreto ingiuntivo n. 1054/2015 emesso ad istanza di
, opposto da essa attrice e dichiarato irrevocabile ex art. 647 cpc per CP_1
tardività dell'opposizione, con la sentenza sopra indicata, era stato emesso per effetto di un'attività dolosa di , pienamente consapevole che il credito posto a base CP_1
dell'ingiunzione era stato precedentemente ceduto alla . TE
, nonostante la cessione, aveva azionato il credito in via monitoria. CP_3
ha, quindi, domandato la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo suddetto, con condanna di alla restituzione di tutte le somme CP_1
corrisposte in forza del provvedimento monitorio in questione, pari a €. 6000,00 oltre interessi.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda CP_1
della controparte e la sua infondatezza.
2-Il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 16/2023 del 4- 5 gennaio 2023, ha rigettato la domanda di , condannandola, in favore di Parte_1
, al rimborso delle spese processuali, liquidate in 3.100,00 Euro per CP_1
compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge, e al pagamento, ex art. 96 comma pag. 2/7 3 c. p. c., della ulteriore somma di 2.000,00 Euro, oltre interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che, in virtù del criterio della ragione più liquida, la domanda poteva essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che fosse necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette;
-che il richiamo al primato della regione più liquida si dimostrava, peraltro, in linea con il recente insegnamento della Cassazione, volto ad assicurare una ragionevole durata del processo e ad evitare comportamenti che costituissero ostacolo ad esso, quali quelli che si traducevano in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue;
-che, nel caso in esame, tale principio poteva trovare applicazione in quanto la domanda di parte attrice risultava comunque infondata nel merito, circostanza questa che esimeva dalla trattazione delle ulteriori questioni, anche di natura processuale, sollevate da
; CP_1
-che risultava, infatti, documentato (doc. 6 di parte convenuta) che, con comunicazione del 18 gennaio 2016, la aveva fatto presente la risoluzione TE
della cessione di credito delle fatture a carico della ditta a Pt_1 Parte_1
fronte degli addebiti effettuati sul conto corrente di dal 17 dicembre 2014 CP_1
al 30 marzo 2015, dichiarando che dalla data degli addebiti il pagamento avrebbe potuto essere effettuato a quest'ultima;
-che poteva, dunque, ritenersi che, nel momento in cui era stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo, era ritornata titolare del credito in precedenza ceduto CP_1
pag. 3/7 alla , con conseguente legittimazione ad azionarlo in via TE
monitoria;
-che non era, quindi, riscontrabile a carico della convenuta alcuna attività dolosa;
-che tale considerazione presentava natura assorbente al fine del rigetto della domanda svolta dall'attrice;
-che l'azione svolta dall'attrice presentava, inoltre, evidenti profili di temerarietà,
essendo stata coltivata in assenza dei minimi presupposti giuridici, con l'evidente finalità di superare la preclusione derivante dalla declaratoria di inammissibilità
dell'opposizione al decreto ingiuntivo suddetto;
-che sussistevano, pertanto, i presupposti per l'adozione di una pronuncia di condanna ex art. 96 ultimo comma cpc in favore della convenuta, per l'importo equitativamente determinato di 2000,00 Euro;
-che secondo la prevalente interpretazione, infatti, l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 96 terzo comma cc presupponeva la sola sussistenza di uno stato soggettivo di mala fede o colpa da parte del soccombente senza che fosse necessario un danno a carico della controparte;
-che le spese processuali dovevano seguire la soccombenza.
3- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
deducendo che il Giudice di prime cure aveva errato ad escludere l'esistenza del dolo in capo a , posto che la nota della , CP_3 TE
portante la data del 18 gennaio 2016, era posteriore di ben cinque mesi alla data di emissione del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che l'appellata, al momento del pag. 4/7 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e della emissione del provvedimento monitorio, non era titolare del credito azionato.
si è costituita in giudizio per resistere all'appello. CP_1
Fissata dal Consigliere Istruttore udienza di rimessione della causa in decisione, ex
art. 352 c. p. c., la causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito
di trattazione cartolare, con ordinanza del 2 luglio 2025.
4-Osserva, innanzitutto, la Corte che, nella presente fase processuale, non può trovare applicazione l'art.348 bis c. p. c., invocata dalla appellata . Tale CP_1
disposizione può, infatti, trovare applicazione esclusivamente in sede di udienza di trattazione di cui all'art.350 c. p. c., come è dato desumere dalla disposizione da ultimo citata.
5-Nel merito, l'appello di è infondato e merita, Parte_1
perciò, di essere rigettato.
ha, invero, evidenziato che il Tribunale aveva Controparte_4
errato a ritenere che , nel momento in cui aveva avviato procedimento CP_1
monitorio, nei confronti di essa appellante, fosse ritornata titolare del credito in precedenza ceduto, posto che la nota del 18 gennaio 2016 della TE
, attestante il ritorno della titolarità del credito azionato con ricorso per
[...]
decreto ingiuntivo, in capo alla società appellata, aveva data successiva sia al decreto ingiuntivo n.1054/2015, emesso nel settembre 2015, che al giudizio di opposizione.
Orbene, la tesi della società appellante è frutto di mancata o superficiale lettura del documento formato dalla , sopra menzionato, posto TE
che dalla comunicazione di quest'ultima si evince che la cessione del credito di RI.E.TI.
pag. 5/7 Cont
alla , conseguente alla anticipazione degli importi portati da quattro CP_2
fatture, era definitivamente venuta meno a far data degli addebiti di tali importi sul conto corrente della appellata il 17 dicembre 2014, il 19 gennaio 2015, il 17 febbraio
2015, il 19 e il 30 marzo 2015, vale a dire in epoca antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e alla emissione del decreto ingiuntivo.
6-L'appello di deve, dunque, essere rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, ai sensi del DM 147/2022 (valore compreso tra 5.200,01 e
26.000,00 Euro), può essere liquidato in 3.966,00 Euro (1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva e 1.911,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
, avendo impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_3
Parma con colpa grave, come si evince dalle ragioni di rigetto del gravame sopra esposte, deve essere condannata al pagamento, ex art. 96 comma 3 c. p. c., di ulteriore somma, equitativamente determinata nella misura di 1/2 di quella liquidata per compenso di avvocato, e, dunque, nell'importo di 1.983,00 Euro.
10- Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
PQM
pag. 6/7 La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II-Condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_3
del grado, liquidandole in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Visto l'art. 96 comma 3 c. p. c., condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellata, dell'ulteriore somma di 1.983,00 Euro;
IV- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di
[...]
, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per l'atto di appello proposto, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 9
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 7/7