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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/12/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 378/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. RI ER sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, il ricorrente personalmente, assistito dall'avv. CP_ Accetta e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
RI ER
R.G. 378/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. RI ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 378/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Sara Pilloni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 settembre 2025, il ricorrente, già dirigente presso l' e Direttore Tecnico dell' dal 28.10.2016 al CP_3 Pt_2
30.09.2019, data delle sue dimissioni e di accesso alla pensione anticipata c.d. CP_ quota 100, ha agito in giudizio nei confronti dell' chiedendo d'accertare il diritto a percepire il t.f.s. calcolato sulla base della retribuzione percepita in esecuzione del predetto ultimo incarico lavorativo, con condanna dell'Istituto a pagargli la somma di euro 78.274,25, pari alla differenza tra il t.f.s. dovuto (euro 181.333,33) e quello inferiore erroneamente riconosciutogli (euro 103.059,08). A sostegno della sua pretesa, ha sostenuto che, diversamente da quanto CP_ indicato dall' allorché ha rigettato le sue richieste in sede amministrativa, il suo incarico dovrebbe trovare la propria disciplina, dal lato retributivo e previdenziale, mediante l'applicazione della normativa vigente per i direttori sanitari e amministrativi delle aziende del Ssn, in quanto richiamata dal contratto stipulato con Inoltre, non osterebbe all'accoglimento della sua pretesa Pt_2
l'applicazione dell'art. 1, co. 32, decreto-legge n. 138 del 2011, attinente ad incarichi ab origine di durata inferiore ai 3 anni, laddove l'incarico con fu Pt_2 concepito con una durata superiore. CP_
2. si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. In vista dell'applicazione dell'art. 1, co. 32, decreto-legge n. 138 del 2011, ha sostenuto che occorre fare riferimento alla durata effettiva dell'incarico, a nulla rilevando la durata teorica dello stesso. Ha quindi rilevato che la disciplina dettata per la dirigenza del Ssn non rileverebbe ai fini del governo della fattispecie, in quanto, in ogni caso, alla legge regionale non sarebbe assegnata la competenza legislativa rispetto a profili di natura previdenziale quali quelli coinvolti nel caso di t.f.s..
3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, è pacifico tra le parti che l'incarico dirigenziale assunto da presso non avesse ab origine una durata Pt_1 Pt_2 inferiore ai tre anni, bensì una durata correlata a quella dell'incarico del direttore generale, per il quale l'art. 8, l.r. n. 6 del 1998, prevede una durata massima di cinque anni. È al contempo pacifico che, nei fatti, l'incarico di abbia avuto una Pt_1 durata inferiore al triennio, data la sua decisione di accedere alla pensione anticipata. Da tale circostanza discende la divergenza interpretativa tra le parti. CP_ L' infatti, tanto in sede amministrativa, quanto in questo contesto, ha sostenuto che, ai fini del calcolo del t.f.s., debba farsi riferimento a quanto stabilito dall'art. 19, co. 2, d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, co. 32, d.l. n. 138/2011, il quale, in tema di «Incarichi dirigenziali», dispone che la loro durata «deve essere correlata agli obiettivi prefissati e…, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato». In quest'ultimo caso, «ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni». Diverge da questa prospettazione quella del ricorrente, secondo cui la disciplina in questione non atterrebbe al caso di specie, in cui l'incarico non aveva originariamente una durata inferiore al triennio.
4.1. Chiariti questi aspetti, si ritiene che la tesi del ricorrente colga nel segno. Il tenore letterale dell'art. 19, co.2, e la sua lettura teleologica suggeriscono infatti che la disciplina da esso dettata prenda di mira solo le ipotesi di incarichi aventi ab origine durata inferiore ai tre anni. La norma in questione, infatti, fa specifico riferimento al conferimento di questi incarichi, di per sé vietati, ma eccezionalmente consentiti nell'ipotesi tassativamente contemplata per cui vi sia coincidenza del dies ad quem con il raggiungimento dei limiti d'età. Allo scopo d'evitare che, mercé la deroga, il destinatario di un incarico di durata originariamente contenuta possa beneficiare d'un t.f.s. superiore a quello altrimenti spettante, la norma precisa che, comunque, questa voce andrà calcolata considerando la precedente retribuzione. La finalità della disposizione è quella di evitare che calcoli opportunistici possano condurre a risultati iniqui e gravosi per la finanza pubblica;
viene così paralizzato il rilievo, ai fini del t.f.s., di incarichi ontologicamente temporanei, assunti nella sostanziale imminenza della fine della vita lavorativa e nella prospettiva della sua conclusione. Quanto precede trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione, nell'interpretare questa disposizione, ha preso le mosse dal proprio precedente secondo cui, «nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente»
[Cass., ss.uu., n. 10413/2014]. Ciò perché, secondo la Cassazione, «rapportare la liquidazione dell'indennità di buonuscita alla retribuzione da ultimo percepita in forza delle mansioni dirigenziali espletate in via di reggenza temporanea, anziché alla retribuzione dell'ultima qualifica rivestita, è una soluzione che si traduce in un sostanziale aggiramento del disposto dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, di fatto realizzando lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse regolarmente conseguito il superiore inquadramento nelle forme previste dalla citata normativa» [Cass., n. 16506/2013]”. Nel fare quindi riferimento ad ipotesi di incarichi intrinsecamente precari, la Corte ha chiarito che l'art. 1, co. 32, d.l. n. 138 del 2011, ha valenza interpretativa e la previsione del triennio ha lo scopo di «evitare che un incarico effettivo e formalmente attribuito di dirigenza a persona la cui vita lavorativa residua sia inferiore al triennio possa avere incidenza ai fini del calcolo del t.f.s. (e della base pensionabile), in modo da evitare che l'attribuzione possa finire per valorizzare trattamenti goduti soltanto in limine della vita lavorativa stessa». In altri termini, la finalità della previsione di cui all'art. 19, co. 2, d.lgs. cit., è quella di evitare che «la temporaneità e precarietà dell'incarico – resa ancor più marcata dalla durata infratriennale – consenta nondimeno di valutare l'ultima remunerazione percepita ai fini della determinazione del t.f.s., agganciando quest'ultima ad un trattamento economico che viene a remunerare il temporaneo conferimento di funzioni superiori ma che non è invece corrispondente all'effettivo inquadramento» [Cass., n. 5667/2024]. Da quanto precede deriva la constatazione che il raccordo tra durata dell'incarico e il calcolo del t.f.s. procede dalla durata originaria dell'incarico, tale da connotarlo come precario, vuoi perché assegnato a soggetto dotato di qualifica inferiore, vuoi perché attribuito ad individuo destinato a veder cessare entro il triennio la propria vita lavorativa. Esula dalla fattispecie, invece, la vicenda di chi, già dirigente, sia destinatario d'un incarico di durata astrattamente pari o superiore al triennio e che, per le più disparate ragioni, cessando anticipatamente dall'incarico, finisca per ricoprirlo per meno di tre anni [in termini, in vicende affini, cfr. C. App. Reggio Calabria, n. 87/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 2395/2024]. CP_ D'altra parte, la stessa circ. 16/2011, richiamata dall' a sostegno del suo operato, precisa nitidamente che la disposizione di cui all'art. 19, co. 2, «ha efetti solo per i dirigenti…cui venga conferito ab origine un incarico inferiore a tre anni» CP_
[cfr. doc. 1 .
4.2. Poiché nella presente fattispecie è pacifico che l'incarico di non Pt_1 ebbe ab origine durata infratriennale, è escluso che possa trovare applicazione la disciplina limitatrice di cui all'art. 19, co. 2, d.lgs. n. 165 del 2001. 4.3. Tale constatazione è assorbente ed esonera dall'esame della questione se, come opinato dal ricorrente, il suo incarico presso debba essere attratto Pt_2 nell'orbita disciplina della disciplina di cui al d. lgs. n. 502 del 1992, dedicata al Ssn, giusta il preteso rinvio ad essa compiuto dalla legge regionale FVG n. 6 del CP_ 1998 dedicata all' o se, come sostenuto dall tale rinvio vada escluso, se Pt_2 non altro sotto il profilo della disciplina previdenziale, in considerazione della riserva di legge statale ex art. 117 Cost.. È solo qui il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l'attuale dettato dell'art. 9, co. 5, l.r. n. 6 del 1998, rispetto ai dirigenti dell' non evoca più il trattamento economico previsto per la dirigenza Pt_2 sanitaria, bensì quello per i vicedirettori centrali dell'Amministrazione regionale, con la precisazione che, ad onta di precedenti di legittimità che non hanno apertamente affrontato la questione e che il ricorrente ha richiamato [cfr. Cass., n. 29408/2018 e Cass., n. 7608/2019], l'eventuale rinvio della legge regionale alla disciplina dettata dal d. lgs. n. 502 del 1992 non vale a conferire all'Ente regionale il potere normativo circa il regime previdenziale del dirigente, oggetto piuttosto della potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, co. 2, lett. o), Cost. [Cass., n. 31132/2021].
4.4. Chiariti questi aspetti, la domanda di va accolta e, relativamente al Pt_1 CP_ quantum, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' può senz'altro farsi riferimento ai calcoli prospettati dal ricorrente. L' va dunque condannato a versagli la somma di euro 78.274,25. CP_2
4.5. In ordine agli accessori, va rammentato il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, co. 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c. [cfr., tra le altre, Cass., n. 13624/2020].
* 5. La peculiarità e novità della fattispecie, induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
CP_ Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l' a versare a parte ricorrente la somma di euro 78.274,25, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
RI ER
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 18/12/2025, davanti al giudice monocratico dott. RI ER sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, il ricorrente personalmente, assistito dall'avv. CP_ Accetta e, per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
RI ER
R.G. 378/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. RI ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 378/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Sara Pilloni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 3 settembre 2025, il ricorrente, già dirigente presso l' e Direttore Tecnico dell' dal 28.10.2016 al CP_3 Pt_2
30.09.2019, data delle sue dimissioni e di accesso alla pensione anticipata c.d. CP_ quota 100, ha agito in giudizio nei confronti dell' chiedendo d'accertare il diritto a percepire il t.f.s. calcolato sulla base della retribuzione percepita in esecuzione del predetto ultimo incarico lavorativo, con condanna dell'Istituto a pagargli la somma di euro 78.274,25, pari alla differenza tra il t.f.s. dovuto (euro 181.333,33) e quello inferiore erroneamente riconosciutogli (euro 103.059,08). A sostegno della sua pretesa, ha sostenuto che, diversamente da quanto CP_ indicato dall' allorché ha rigettato le sue richieste in sede amministrativa, il suo incarico dovrebbe trovare la propria disciplina, dal lato retributivo e previdenziale, mediante l'applicazione della normativa vigente per i direttori sanitari e amministrativi delle aziende del Ssn, in quanto richiamata dal contratto stipulato con Inoltre, non osterebbe all'accoglimento della sua pretesa Pt_2
l'applicazione dell'art. 1, co. 32, decreto-legge n. 138 del 2011, attinente ad incarichi ab origine di durata inferiore ai 3 anni, laddove l'incarico con fu Pt_2 concepito con una durata superiore. CP_
2. si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. In vista dell'applicazione dell'art. 1, co. 32, decreto-legge n. 138 del 2011, ha sostenuto che occorre fare riferimento alla durata effettiva dell'incarico, a nulla rilevando la durata teorica dello stesso. Ha quindi rilevato che la disciplina dettata per la dirigenza del Ssn non rileverebbe ai fini del governo della fattispecie, in quanto, in ogni caso, alla legge regionale non sarebbe assegnata la competenza legislativa rispetto a profili di natura previdenziale quali quelli coinvolti nel caso di t.f.s..
3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, è pacifico tra le parti che l'incarico dirigenziale assunto da presso non avesse ab origine una durata Pt_1 Pt_2 inferiore ai tre anni, bensì una durata correlata a quella dell'incarico del direttore generale, per il quale l'art. 8, l.r. n. 6 del 1998, prevede una durata massima di cinque anni. È al contempo pacifico che, nei fatti, l'incarico di abbia avuto una Pt_1 durata inferiore al triennio, data la sua decisione di accedere alla pensione anticipata. Da tale circostanza discende la divergenza interpretativa tra le parti. CP_ L' infatti, tanto in sede amministrativa, quanto in questo contesto, ha sostenuto che, ai fini del calcolo del t.f.s., debba farsi riferimento a quanto stabilito dall'art. 19, co. 2, d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 1, co. 32, d.l. n. 138/2011, il quale, in tema di «Incarichi dirigenziali», dispone che la loro durata «deve essere correlata agli obiettivi prefissati e…, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato». In quest'ultimo caso, «ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni». Diverge da questa prospettazione quella del ricorrente, secondo cui la disciplina in questione non atterrebbe al caso di specie, in cui l'incarico non aveva originariamente una durata inferiore al triennio.
4.1. Chiariti questi aspetti, si ritiene che la tesi del ricorrente colga nel segno. Il tenore letterale dell'art. 19, co.2, e la sua lettura teleologica suggeriscono infatti che la disciplina da esso dettata prenda di mira solo le ipotesi di incarichi aventi ab origine durata inferiore ai tre anni. La norma in questione, infatti, fa specifico riferimento al conferimento di questi incarichi, di per sé vietati, ma eccezionalmente consentiti nell'ipotesi tassativamente contemplata per cui vi sia coincidenza del dies ad quem con il raggiungimento dei limiti d'età. Allo scopo d'evitare che, mercé la deroga, il destinatario di un incarico di durata originariamente contenuta possa beneficiare d'un t.f.s. superiore a quello altrimenti spettante, la norma precisa che, comunque, questa voce andrà calcolata considerando la precedente retribuzione. La finalità della disposizione è quella di evitare che calcoli opportunistici possano condurre a risultati iniqui e gravosi per la finanza pubblica;
viene così paralizzato il rilievo, ai fini del t.f.s., di incarichi ontologicamente temporanei, assunti nella sostanziale imminenza della fine della vita lavorativa e nella prospettiva della sua conclusione. Quanto precede trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità. La Corte di cassazione, nell'interpretare questa disposizione, ha preso le mosse dal proprio precedente secondo cui, «nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente»
[Cass., ss.uu., n. 10413/2014]. Ciò perché, secondo la Cassazione, «rapportare la liquidazione dell'indennità di buonuscita alla retribuzione da ultimo percepita in forza delle mansioni dirigenziali espletate in via di reggenza temporanea, anziché alla retribuzione dell'ultima qualifica rivestita, è una soluzione che si traduce in un sostanziale aggiramento del disposto dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, di fatto realizzando lo stesso effetto che si sarebbe verificato se il dipendente avesse regolarmente conseguito il superiore inquadramento nelle forme previste dalla citata normativa» [Cass., n. 16506/2013]”. Nel fare quindi riferimento ad ipotesi di incarichi intrinsecamente precari, la Corte ha chiarito che l'art. 1, co. 32, d.l. n. 138 del 2011, ha valenza interpretativa e la previsione del triennio ha lo scopo di «evitare che un incarico effettivo e formalmente attribuito di dirigenza a persona la cui vita lavorativa residua sia inferiore al triennio possa avere incidenza ai fini del calcolo del t.f.s. (e della base pensionabile), in modo da evitare che l'attribuzione possa finire per valorizzare trattamenti goduti soltanto in limine della vita lavorativa stessa». In altri termini, la finalità della previsione di cui all'art. 19, co. 2, d.lgs. cit., è quella di evitare che «la temporaneità e precarietà dell'incarico – resa ancor più marcata dalla durata infratriennale – consenta nondimeno di valutare l'ultima remunerazione percepita ai fini della determinazione del t.f.s., agganciando quest'ultima ad un trattamento economico che viene a remunerare il temporaneo conferimento di funzioni superiori ma che non è invece corrispondente all'effettivo inquadramento» [Cass., n. 5667/2024]. Da quanto precede deriva la constatazione che il raccordo tra durata dell'incarico e il calcolo del t.f.s. procede dalla durata originaria dell'incarico, tale da connotarlo come precario, vuoi perché assegnato a soggetto dotato di qualifica inferiore, vuoi perché attribuito ad individuo destinato a veder cessare entro il triennio la propria vita lavorativa. Esula dalla fattispecie, invece, la vicenda di chi, già dirigente, sia destinatario d'un incarico di durata astrattamente pari o superiore al triennio e che, per le più disparate ragioni, cessando anticipatamente dall'incarico, finisca per ricoprirlo per meno di tre anni [in termini, in vicende affini, cfr. C. App. Reggio Calabria, n. 87/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 2395/2024]. CP_ D'altra parte, la stessa circ. 16/2011, richiamata dall' a sostegno del suo operato, precisa nitidamente che la disposizione di cui all'art. 19, co. 2, «ha efetti solo per i dirigenti…cui venga conferito ab origine un incarico inferiore a tre anni» CP_
[cfr. doc. 1 .
4.2. Poiché nella presente fattispecie è pacifico che l'incarico di non Pt_1 ebbe ab origine durata infratriennale, è escluso che possa trovare applicazione la disciplina limitatrice di cui all'art. 19, co. 2, d.lgs. n. 165 del 2001. 4.3. Tale constatazione è assorbente ed esonera dall'esame della questione se, come opinato dal ricorrente, il suo incarico presso debba essere attratto Pt_2 nell'orbita disciplina della disciplina di cui al d. lgs. n. 502 del 1992, dedicata al Ssn, giusta il preteso rinvio ad essa compiuto dalla legge regionale FVG n. 6 del CP_ 1998 dedicata all' o se, come sostenuto dall tale rinvio vada escluso, se Pt_2 non altro sotto il profilo della disciplina previdenziale, in considerazione della riserva di legge statale ex art. 117 Cost.. È solo qui il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, l'attuale dettato dell'art. 9, co. 5, l.r. n. 6 del 1998, rispetto ai dirigenti dell' non evoca più il trattamento economico previsto per la dirigenza Pt_2 sanitaria, bensì quello per i vicedirettori centrali dell'Amministrazione regionale, con la precisazione che, ad onta di precedenti di legittimità che non hanno apertamente affrontato la questione e che il ricorrente ha richiamato [cfr. Cass., n. 29408/2018 e Cass., n. 7608/2019], l'eventuale rinvio della legge regionale alla disciplina dettata dal d. lgs. n. 502 del 1992 non vale a conferire all'Ente regionale il potere normativo circa il regime previdenziale del dirigente, oggetto piuttosto della potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, co. 2, lett. o), Cost. [Cass., n. 31132/2021].
4.4. Chiariti questi aspetti, la domanda di va accolta e, relativamente al Pt_1 CP_ quantum, in assenza di specifiche contestazioni da parte dell' può senz'altro farsi riferimento ai calcoli prospettati dal ricorrente. L' va dunque condannato a versagli la somma di euro 78.274,25. CP_2
4.5. In ordine agli accessori, va rammentato il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, co. 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c. [cfr., tra le altre, Cass., n. 13624/2020].
* 5. La peculiarità e novità della fattispecie, induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
CP_ Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l' a versare a parte ricorrente la somma di euro 78.274,25, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 18 dicembre 2025
Il Giudice
RI ER