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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO AM Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN LO Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 635/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LOI CRISTIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favoreole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in COLLEGNO il 10/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 106 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli in Torino il 30 novembre 1999 e in Torino il 9 Per_1 Per_2 dicembre 2006.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 7.10.2011, omologato dal Tribunale di Torino in data 12.10.2011. Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di riconoscere che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere contributo al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e percettori di redditi propri.
DISPONE che il sig. corrisponda a mani della sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Pt_1 mese, quale contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non Per_2 economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di euro 150.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti convengono che, per ogni singolo capitolo di spesa straordinarie superiore ai euro 500,00, il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso.
DÀ ATTO che le parti dichiarano reciprocamente che, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, non vi sono altri rapporti patrimoniali da regolare fra di essi. DÀ ATTO che le parti concordano che le spese legali del presente procedimento siano a carico di entrambe nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN LO TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO AM Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. AN LO Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 635/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LOI CRISTIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favoreole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in COLLEGNO il 10/09/1995.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO (atto n. 106 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati i figli in Torino il 30 novembre 1999 e in Torino il 9 Per_1 Per_2 dicembre 2006.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 7.10.2011, omologato dal Tribunale di Torino in data 12.10.2011. Con ricorso depositato il 14/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COLLEGNO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di riconoscere che non ricorrono i presupposti per poter reciprocamente pretendere contributo al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e percettori di redditi propri.
DISPONE che il sig. corrisponda a mani della sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Pt_1 mese, quale contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne, ma non Per_2 economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di euro 150.
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che le parti convengono che, per ogni singolo capitolo di spesa straordinarie superiore ai euro 500,00, il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso.
DÀ ATTO che le parti dichiarano reciprocamente che, con l'esatto adempimento degli obblighi di cui sopra, non vi sono altri rapporti patrimoniali da regolare fra di essi. DÀ ATTO che le parti concordano che le spese legali del presente procedimento siano a carico di entrambe nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
AN LO TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.