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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/12/2024, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3217/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 3217/2024 promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 04/07/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Marco
Vocaturo (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv. Chiara Testa (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Padova;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da proposta conciliativa di cui al verbale del 12/11/2024.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3217/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 04/07/2024 rappresentava che nel corso degli anni Parte_1
2006 e 2007 conosceva e iniziava a frequentare seguendo entrambi il programma CP_1
Erasmus in Spagna;
che la coppia si trasferiva in Italia, dove in data 06/08/2015 nasceva il primo
PE figlio e in data 20/06/2018 il secondo che in data 11/09/2020 le parti contraevano Per_1
matrimonio civile;
che tuttavia nella seconda metà del 2023 il rapporto affettivo tra i coniugi iniziava ad incrinarsi.
Ampiamente illustrate le rispettive posizioni personali e patrimoniali delle parti, la ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Si costituiva il resistente con atto depositato in data 10/10/2024 non opponendosi alla CP_1
richiesta di separazione personale dei coniugi, contestando tuttavia quanto dedotto dalla ricorrente in quanto non corrispondente al vero.
Esposta quindi la propria versione dei fatti, concludeva chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti del 12/11/2024 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona e il Giudice esperiva tentativo di conciliazione che dava esito positivo.
Le parti, quindi, accettando la proposta, rassegnavano le conclusioni congiunte e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
1. Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, posto che vi è la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia.
Difatti le parti hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione e nel corso del procedimento è emerso le medesime vivono in abitazioni separate e dunque la crisi coniugale è
ormai irreversibile.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ.
per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale e, infine, le condizioni accettate dai coniugi
PE rispondono all'interesse dei figli minori e non presentano profili di illegittimità. Per_1
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3217/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - UNGHERIA il Parte_1
29/05/1984 e nato a [...] il [...], matrimonio CP_1
contratto il 11/09/2020 e trascritto al n. 68, Parte I, Anno 2020, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1- I figli rimangono collocati in via prevalente presso la madre nella attuale casa familiare che viene pertanto assegnata alla signora Parte_1
2- I figli trascorreranno weekend lunghi, a settimane alterne, con il padre, dal giovedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
3- Nella settimana successiva saranno affidati al padre, il giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola.
4- Dal 1.4.2025 nelle settimane in cui il weekend è di competenza della mamma, iL padre terrà i figli con sé dal mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola.
5- Per il Natale 2024 i figli trascorreranno una settimana con la mamma, tendenzialmente a partire dal 23 dicembre al 30 dicembre;
la settimana successiva con il papà sino al riaccompagnamento per il rientro a scuola.
6- La settimana di Pasqua 2025 con la mamma;
l'anno successivo con il papà.
7- I figli trascorreranno le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive con il papà, da concordarsi entro il 30 aprile, fermo restando che il giorno di Ferragosto sarà possibilmente alternato di anno in anno tra i due genitori.
8- Il giorno del compleanno, i genitori si impegnano, compatibilmente con i propri impegni, a trascorrerlo insieme con i figli.
9- Le telefonate e le videochiamate (a scelta) con l'altro genitore saranno eseguite ogni giorno tra le
19 e le 20.
10- Viene stabilito un assegno di mantenimento dei figli a carico del padre, pari ad euro 275.00 per ciascun figlio, con decorrenza dal dicembre 2024.
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3217/2024 11- L'assegno unico spetterà interamente alla mamma con decorrenza dal dicembre 2024.
12- La proprietà dell'auto FIESTA, ora già utilizzata in via esclusiva dalla ricorrente, sarà trasferita senza corrispettivo alla stessa. Le spese di trasferimento saranno sostenute da entrambi i coniugi,
ciascuno per la metà.
13- Le spese straordinarie, individuate come da protocollo del Tribunale Di Treviso, sono poste,
con decorrenza dalla omologa del presente accordo, per il 70% a carico dal padre e per il 30% a carico della madre.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 04/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3217/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3217/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. n. 3217/2024 promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 04/07/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Marco
Vocaturo (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv. Chiara Testa (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4
studio in Padova;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da proposta conciliativa di cui al verbale del 12/11/2024.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3217/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 04/07/2024 rappresentava che nel corso degli anni Parte_1
2006 e 2007 conosceva e iniziava a frequentare seguendo entrambi il programma CP_1
Erasmus in Spagna;
che la coppia si trasferiva in Italia, dove in data 06/08/2015 nasceva il primo
PE figlio e in data 20/06/2018 il secondo che in data 11/09/2020 le parti contraevano Per_1
matrimonio civile;
che tuttavia nella seconda metà del 2023 il rapporto affettivo tra i coniugi iniziava ad incrinarsi.
Ampiamente illustrate le rispettive posizioni personali e patrimoniali delle parti, la ricorrente chiedeva la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Si costituiva il resistente con atto depositato in data 10/10/2024 non opponendosi alla CP_1
richiesta di separazione personale dei coniugi, contestando tuttavia quanto dedotto dalla ricorrente in quanto non corrispondente al vero.
Esposta quindi la propria versione dei fatti, concludeva chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza di comparizione delle parti del 12/11/2024 erano presenti i procuratori delle parti e le parti in persona e il Giudice esperiva tentativo di conciliazione che dava esito positivo.
Le parti, quindi, accettando la proposta, rassegnavano le conclusioni congiunte e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
1. Nel merito, la domanda è fondata e meritevole di accoglimento, posto che vi è la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia.
Difatti le parti hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione e nel corso del procedimento è emerso le medesime vivono in abitazioni separate e dunque la crisi coniugale è
ormai irreversibile.
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ.
per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale e, infine, le condizioni accettate dai coniugi
PE rispondono all'interesse dei figli minori e non presentano profili di illegittimità. Per_1
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3217/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - UNGHERIA il Parte_1
29/05/1984 e nato a [...] il [...], matrimonio CP_1
contratto il 11/09/2020 e trascritto al n. 68, Parte I, Anno 2020, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1- I figli rimangono collocati in via prevalente presso la madre nella attuale casa familiare che viene pertanto assegnata alla signora Parte_1
2- I figli trascorreranno weekend lunghi, a settimane alterne, con il padre, dal giovedì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
3- Nella settimana successiva saranno affidati al padre, il giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola.
4- Dal 1.4.2025 nelle settimane in cui il weekend è di competenza della mamma, iL padre terrà i figli con sé dal mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola.
5- Per il Natale 2024 i figli trascorreranno una settimana con la mamma, tendenzialmente a partire dal 23 dicembre al 30 dicembre;
la settimana successiva con il papà sino al riaccompagnamento per il rientro a scuola.
6- La settimana di Pasqua 2025 con la mamma;
l'anno successivo con il papà.
7- I figli trascorreranno le vacanze estive per tre settimane anche non consecutive con il papà, da concordarsi entro il 30 aprile, fermo restando che il giorno di Ferragosto sarà possibilmente alternato di anno in anno tra i due genitori.
8- Il giorno del compleanno, i genitori si impegnano, compatibilmente con i propri impegni, a trascorrerlo insieme con i figli.
9- Le telefonate e le videochiamate (a scelta) con l'altro genitore saranno eseguite ogni giorno tra le
19 e le 20.
10- Viene stabilito un assegno di mantenimento dei figli a carico del padre, pari ad euro 275.00 per ciascun figlio, con decorrenza dal dicembre 2024.
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3217/2024 11- L'assegno unico spetterà interamente alla mamma con decorrenza dal dicembre 2024.
12- La proprietà dell'auto FIESTA, ora già utilizzata in via esclusiva dalla ricorrente, sarà trasferita senza corrispettivo alla stessa. Le spese di trasferimento saranno sostenute da entrambi i coniugi,
ciascuno per la metà.
13- Le spese straordinarie, individuate come da protocollo del Tribunale Di Treviso, sono poste,
con decorrenza dalla omologa del presente accordo, per il 70% a carico dal padre e per il 30% a carico della madre.
Spese di lite interamente compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 04/12/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3217/2024