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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 446 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 17/09/2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 21/08/2024, avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia depositata in data 1.3.2022, vertente
TRA
(cod. fisc. ), quale procuratrice generale ad Parte_1 C.F._1
negotia, in virtù di atto per Notar del 23.7.2020, repertorio 919, Persona_1
raccolta 533, di (cod. fisc. Persona_2
) e (cod. fisc. C.F._2 Parte_2
), rappresentata e difesa, in virtù di procura da intendersi C.F._3
rilasciata in calce all'appello, dagli avv.ti Francesco Scaglione e Giuseppe Cosentino, nello studio del quale, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
-APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc. , rappresentato e difeso, come da _1 C.F._4
1 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti
Sandro Franzè e Nazzareno Franzè, nello studio dei quali, in Vibo Valentia, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
NEL CONTRADDITTORIO CON
(cod. fisc. ) e (cod. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
fisc. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura da intendersi C.F._6 rilasciata in calce all'atto di intervento depositato il 12.9.2024, dall'avv. Francesco
Scaglione, nel cui studio, in Locri, hanno eletto domicilio;
-TERZI INTERVENUTI EX ART. 111 C.P.C. =
Sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante nella qualità, rassegnate nell'istanza depositata in Parte_1
data 12.9.2024: “... estrometta dal processo, a norma dell'articolo 111, terzo comma,
c.p.c., gli Appellanti ..., salva opposizione della Controparte, in maniera che la Corte pronunzi, in nome degli Interventori, quanto chiesto dagli Appellanti originari con
l'atto d'appello, compreso il regolamento delle spese e competenze per le due fasi del giudizio”;
Per gli intervenuti e , come rassegnate nell'appello, al Controparte_2 Controparte_3 quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “...in totale accoglimento dell'appello,
condannare il signor a rilasciare, agli Istanti, la porzione della _1 particella 880, estesa mq. 4.800, che occupa e che ha recintato e l'intera particella 1028, entrambe al foglio 37 del Catasto di Vibo Valentia, beni dei quali egli assume d'essere divenuto proprietario a titolo usucapitivo.
Condannarlo, altresì, al rimborso di spese e competenze per la procedura di mediazione e
per il doppio grado del giudizio”
Per rassegnate nella comparsa di costituzione, alla quale la parte si è _1 riportata nelle note di trattazione: "... rigettare l'atto di appello proposto dalla signora
in nome e per conto dei signori e Parte_1 Persona_2 [...]
conseguentemente, condannare gli appellanti al pagamento delle Parte_2 spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario
per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti
procuratori che se ne dichiarano antistatari.”
2 PREMESSA IN FATTO
Le difese e istanze articolate dalle parti in primo grado sono così sunteggiate nella pronuncia gravata:
“
1.Con ricorso depositato ex art. 702 bis cpc, e Persona_2 [...]
convenivano in giudizio al fine di sentir accogliere Parte_2 _1 le seguenti conclusioni: “condanni il signor a rilasciare agli Istanti _1 la porzione della particella 880, estesa mq. 4.800, che occupa ed ha recintato e l'intera particella 1028; beni dei quali assume essere divenuto proprietario.”
A tal fine i ricorrenti premettevano di essere proprietari, in Vibo Valentia, di un terreno, in Catasto Terreni al foglio 37, particella 880, estesa mq.
6.500 e particella
1028, estesa mq. 1.624, confinanti con la particella 827 e limitrofa alla particella 200 dello stesso foglio, già di proprietà dei signori e , Parte_3 Controparte_4
oggi in testa a , figlia di;
che così le particelle 880 e CP_5 _1
1028 di proprietà degli Istanti, come le particelle 827 e 200, oggi di proprietà della signora , figlia di , nipote di e CP_5 _1 Parte_3
e all'epoca intestate ai genitori di , erano coinvolte Controparte_4 _1
in una procedura ablatoria promossa dal Comune di Vibo Valentia, per la costruzione di un teatro;
che con determina 29.10.2007, protocollo 44003, era pronunziata
l'espropriazione dei detti terreni ed il provvedimento era trascritto;
che con nota
6.11.2007 si avvisavano gli espropriati dell'immissione in possesso e contestuale verbale di consistenza, fissata per il 26.11.2007; che il verbale di immissione in possesso era stilato alla data fissata;
che i provvedimenti di approvazione del progetto
e quello finale di espropriazione, impugnati da alcuni degli espropriati avanti al
Giudice Amministrativo, erano annullati;
che la rinunzia al progetto e la retrocessione erano comunicati agli Istanti con raccomandata di pari data, rispetto alla delibera di cui sopra e, con successiva raccomandata del 21.6.2013, protocollo9 28557, era loro comunicata la trascrizione della retrocessione, con allegata copia della relativa nota;
che gli Istanti rientravano, anche materialmente, nel possesso dei beni retrocessi;
che i proprietari ripulivano detti terreni, ad anni alterni, dalla vegetazione spontanea, con trinciatura e fresatura;
che avendo omesso tale operazione nell'anno 2016, erano sanzionati dal Vibo Valentia con verbale notificato il 29.6.2017 e ne CP_6 pagavano l'importo di € 333,33; procedevano, quindi, all'eliminazione della
3 vegetazione spontanea;
che nuova intimazione a provvedere alla pulizia, che avevano omesso nel 2020, ricevevano con raccomandata 6.6.2020; che le persone da loro incaricate per eseguirla, il giorno 8.7.2021, trovavano porzione della particella 880, estesa mq. 4.800, recintata con rete metallica;
che la recinzione è estesa al fronte strada della particella 1028; che detta recinzione non può che essere stata apposta successivamente all'ottobre dell'anno 2018, perché non se ne rileva l'esistenza nelle foto datate estratte da Google, che attestano la situazione del luogo in quel mese ed in quell'anno; che gli addetti effettuavano, comunque, la pulizia, aprendo un varco nella recinzione della porzione della particella 880 di cui sopra, per far passare il trattore;
che si presentava sul posto e si dichiarava autore della recinzione e _1 manifestava l'intenzione di presentarsi, in seguito, nell'ufficio aziendale della procuratrice generale degli Istanti, per proporle di acquistare il terreno recintato: che poiché l'intenzione manifestata non aveva attuazione, con raccomandata a/r 27.1.2021, ricevuta l'1.2.2021, del legale degli Istanti, veniva invitato a rimuovere la recinzione, nella quale, intanto, aveva richiuso anche il varco, che era stato aperto per l'accesso del trattore che ha eseguito la pulizia in ottemperanza alla diffida del TE
; che restata la diffida senza riscontro, quale presupposto abilitante all'azione
[...]
giudiziale, era richiesta la procedura di mediazione;
che vi aderiva, _1 assistito dall'avv. Sandro Franzè ed assumeva d'essere proprietario del terreno recintato, per averlo usucapito in seguito a possesso ultratrentennale;
che da ciò nasce la necessità della presente domanda giudiziale e l'impossibilità degli Istanti di ottemperare all'ennesima ingiunzione del di effettuare la TE
pulizia del terreno, sul quale il ha, ormai, inequivocabilmente, _1 manifestato che la recinzione dello stesso è stata effettuata con l'animus sibi habendi;
onde, l'accesso dei proprietari deve essere consentito dall'esito di questo giudizio;
che il titolo di proprietà degli Istanti è costituito dal provvedimento di retrocessione, essendo, evidentemente, inutile la ricerca di quello pregresso all'espropriazione, che aveva trasferito la proprietà all'espropriante; che da quella data, il ventennio usucapitivo non è trascorso e, peraltro, le operazioni di pulizia effettuate medio tempore dai proprietari avrebbero interrotto il possesso;
che il possesso che si è manifestato con la recinzione, che, nell'ottobre 2018, non c'era ancora;
che l'eventuale possesso anteriore al provvedimento di espropriazione sarebbe ininfluente, perché reso
4 vano dal trasferimento della proprietà all'espropriante e, peraltro, è anche, di fatto, documentalmente smentito dal verbale di immissione in possesso, nel quale, CP
, presente, non rivendica il possesso sulle particelle appartenenti ai germani
[...]
ma, soltanto, sulle due di proprietà dei suoi genitori, dichiarando Parte_4
che sugli stessi esercitava attività imprenditoriale.
1.1 Si costituiva il resistente, il quale contestava le avverse deduzioni e chiedeva
l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Dichiarare infondata e, comunque, respingere la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti del signor CP
con l'atto introduttivo del presente giudizio perché infondata in fatto e in diritto;
[...]
In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare che la proprietà dei terreni siti nel comune di Vibo Valentia e censiti in catasto terreni del predetto comune al foglio mappale 37, particelle nn. 880 e 1028, tipo seminativo, classe 2, mq.
6.500 e mq. 1.624, appartiene al sig. per sopravvenuta usucapione ventennale _1
decorrente dal 1980 e/o, comunque, dal diverso dato temporale che risulterà acclarato in corso di causa;
Conseguentemente, ordinare all'Ufficio Conservatoria dei Registri
Immobiliari della Provincia di Vibo Valentia di provvedere alle relative trascrizioni dei suindicati terreni.”
A tal fine il resistente premetteva di aver posseduto e che possiede, uti dominus, a far data dal 1980, e comunque da oltre 40 anni, in modo pubblico, pacifico, ininterrotto, indisturbato ed esclusivo, i terreni siti in Comune di Vibo Valentia (VV) oggi censiti al catasto terreni del Comune medesimo al foglio mappale n. 37, particelle nn. 880 e
1028, tipo seminativo, classe 2, di mq.
6.500 e mq. 1.624; che il resistente ha vissuto e goduto dei cespiti rurali in oggetto sin dall'età giovanile, quando li possedeva unitamente alla propria famiglia di origine, quest'ultima proprietaria illo tempore di fondi limitrofi, e ciò senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del loro possesso con azioni giudiziarie, né alcuno ha mai rivendicato la proprietà sui terreni de quibus;
che
a tutt' oggi egli gode dei suddetti beni in via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare per cui è causa, dimostrandosi, pertanto, pubblicamente e pacificamente quale unico, vero ed esclusivo proprietario;
che detti terreni catastalmente risultano intestati agli odierni ricorrenti;
a fronte dell'inerzia della proprietà, nel corso degli anni, _1 ha provveduto, anche avvalendosi dell'opera di terzi, ad effettuare opere di
5 manutenzione e di coltivazione dei prefati beni;
che egli, difatti, ha provveduto alla pulizia periodica del terreno, alla concimazione e potatura delle piante un tempo ivi esistenti, ha coltivato detti terreni provvedendo alla loro aratura e mettendovi a dimora anche ortaggi vari;
che il resistente, a far data dal 1980 e sino al 1998 circa, ha dunque sostenuto in via esclusiva tutte le spese all'uopo necessarie, comportandosi nel godimento di tali cespiti come esclusivo proprietario, tale atteggiandosi nei confronti dell'intera collettività senza incontrare ostacoli ed opposizioni da parte di alcuno e senza rendere conto a terzi, né corrispondere alcunché per il relativo godimento;
che
l'odierno convenuto, pertanto, fin dal 1980, ha posseduto i terreni sopra descritti, esercitando su di essi una signoria di fatto, corrispondente ad un potere come quello di proprietario: gli investimenti ivi effettuati dimostrano ampiamente tale volontà; che il resistente nel corso degli anni ha realizzato quattro strade di accesso sui terreni oggetto di causa (il primo, da via Sandro Pertini;
il secondo, da viale Papa Paolo
Giovanni II;
il terzo, dalla cosiddetta ex strada ferrata;
e, il quarto, da contrada
“Conturella”, confinante con le proprietà e “ ”); che Per_3 Per_4 successivamente alla dismissione delle coltivazioni, e cioè all'anno 1998, CP
ha continuato ininterrottamente ad usare detti terreni, uti dominus, come
[...]
rimessa e deposito di materiale vario, asservendoli alle esigenze della di lui attività di impresa;
che risulta documentalmente provato come nel 1998 e sino all'anno 2012 circa che ha utilizzato le aree usucapende come deposito di materiale _1
vario, tante è che il piano di calpestio delle stesse è stato elevato per oltre un metro circa;
che nel periodo temporale suddetto gli stessi terreni sono stati dal resistente anche adibiti ad area idonea per il parcheggio, il ricovero e la manutenzione ordinaria dei mezzi e delle attrezzature della di lui attività di impresa;
che da ultimo nell'anno
2021 il resistente ha recintato gli appezzamenti di terreno usucapendi, conglobandoli all'interno degli altri che, nel frattempo, sono divenuti di proprietà della di lui figlia,
, con i quali attualmente costituiscono un unico lotto fisico.” Controparte_8
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con ordinanza emessa e depositata in data
1.3.2022, rigettava sia la domanda formulata dagli attori sia la riconvenzionale avanzata da parte convenuta e compensava le spese processuali.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure riteneva che:
- la domanda proposta dai ricorrenti andava qualificata siccome azione di
6 rivendicazione, con conseguente onere, per gli attori, di dimostrare il proprio titolo attraverso una serie continua di trasferimenti a ritroso sino a giungere ad un acquisto a titolo originario, non essendo, tale probatio diabolica, attenuata dall'avvenuta proposizione, ad opera del convenuto, di domanda riconvenzionale di usucapione, la quale, alla luce dell'atteggiamento processuale da questi assunto e delle contestazioni sollevate, non aveva influenza sul rigore dell'onere probatorio gravante sulla controparte;
- nella fattispecie, i ricorrenti non avevano fornito la prova della continuità degli atti di trasferimento sino a risalire al titolo originario di acquisto né avevano dedotto il compimento dell'usucapione; infatti, la prova della proprietà dei beni, trattandosi di beni immobili, avrebbe richiesto la produzione dei titoli di proprietà nonché della documentazione ipo-catastale completa ovvero di relazione notarile sostitutiva, mentre, al contrario, i ricorrenti si erano “limitati a depositare l'atto di retrocessione e le visure catastali, che, per la loro natura meramente indiziaria, non hanno rilievo decisivo in materia di rivendica, considerata la prova rigorosa richiesta ex art. 948 c.c.”;
- anche i presupposti dell'usucapione in favore della parte convenuta erano rimasti indimostrati.
Avverso la pronuncia e hanno Parte_5 Parte_6
interposto appello per il tramite della loro procuratrice, , affidando il Parte_1
mezzo a due motivi.
Con il primo motivo si censura l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dimostrato il titolo di proprietà in capo agli attori: il giudice di prime cure, più nel dettaglio, avrebbe omesso di considerare che essi attori avevano riacquistato i beni tramite retrocessione dal di Vibo Valentia, il quale, avendo espropriato i beni, CP_7 era divenuto proprietario indipendentemente dall'anteriore titolarità della proprietà, sicché essi, acquistando dall'Ente, avevano dimostrato di avere acquistato certamente a domino e, quindi, avevano dato prova del proprio titolo.
Con il secondo motivo, accompagnato dalla produzione di nuova documentazione, per la quale si invoca l'applicazione dell'art. 702 quater c.p.c., gli appellanti deducono di avere dato dimostrazione della proprietà, comunque, attraverso la documentazione prodotta in primo grado, nonché attraverso la documentazione – dichiarazione di
7 successione in morte della propria dante causa del 1975 e divisione del 1966, da intendersi quale titolo di acquisto della propria dante causa – allegata all'appello, da ritenersi indispensabile ai fini della decisione. Concludono nei termini sopra riportati.
Costituitosi in giudizio, ha instato per il rigetto del gravame, _1 argomentando in ordine alla sua infondatezza ed eccependo l'inammissibilità della documentazione tardivamente prodotta solo nel giudizio di appello;
ha concluso in conformità.
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata in data 12.9.2024, sono intervenuti, ex art. 111 c.p.c., e , quali terzi acquirenti del terreno Controparte_2 Controparte_3
oggetto di contesa, i quali, assumendo su di sé gli effetti del giudizio, hanno fatto propria la domanda avanzata dai germani dei quali hanno domandato Persona_2
l'estromissione, che veniva richiesta anche dagli originari appellanti. Anche parte appellata, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.9.2024, ha espresso il consenso all'estromissione dei germani Per_2
All'esito dell'udienza del 17.9.2024 la causa, con ordinanza del 30.9.2024, depositata in data 2.10.2024, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.c., l'estromissione dal giudizio degli originari attori, e , Parte_5 Parte_6
rappresentati dalla procuratrice essendo intervenuti i successori a Parte_1
titolo particolare nel diritto controverso ed essendo stato manifestato da tutte le parti il consenso all'estromissione.
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di gravame, la parte appellante deduce l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grado, nella parte in cui, pur avendo, il Tribunale, ritenuto che la retrocessione dal Comune di Vibo Valentia ai germani costituisca un acquisto a titolo derivativo, ha concluso che Persona_2
gli attori non abbiano offerto idonea prova del loro titolo di acquisto, non avendo le risultanze catastali valore probatorio della proprietà.
L'argomentazione a sostegno della censura è la seguente: a monte della retrocessione vi era l'acquisto degli immobili da parte del Comune di Vibo Valentia per il tramite di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, la quale “si consuma legittimamente nei
8 confronti degli intestatari catastali e produce l'acquisto del diritto in capo all'espropriante, indipendentemente dal fatto che gli espropriati fossero o meno proprietari del bene. Pertanto, essendo l'espropriante divenuto pieno ed assoluto proprietario del bene espropriato, la retrocessione dello stesso trasferisce la proprietà
a domino ai destinatari del provvedimento ablatorio. [...] E, dunque, il provvedimento di retrocessione trascritto nei registri immobiliari costituiva prova piena del diritto di proprietà degli Istanti al momento della domanda giudiziale, acquisita, comunque, attraverso quel provvedimento traslativo “a domino”, indipendentemente da quale fosse la situazione giuridica prima della pronunzia del decreto di espropriazione”.
La doglianza, tuttavia, non coglie e non attinge il cuore della motivazione della sentenza gravata, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “I ricorrenti, dunque, non hanno fornito la prova della continuità degli atti di trasferimento e non sono riusciti a risalire al titolo originario di acquisto né hanno dedotto il compimento della usucapione;
ed infatti, dall'esame degli atti prodotti in giudizio da parte attrice, non è possibile, pena lo stravolgimento delle regole sopra enunciate, risalire attraverso la catena degli acquisti, fino ad un acquisto a titolo originario”: è a tale lacuna che va, all'evidenza, riferita la conclusione per cui “i ricorrenti non hanno provato l'esistenza di un titolo in forza del quale assumono di essere proprietari”.
In altri termini, il giudizio del Tribunale non si fonda sullo scrutinio circa la connotazione di acquisto a domino o a non domino degli attori: quand'anche l'acquisto derivativo per retrocessione fosse del tutto valido ed efficace, esso non basterebbe per ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in rivendica, che deve offrire la dimostrazione di una serie ininterrotta di acquisti, risalendo a ritroso sino ad un acquisto a titolo originario.
Dunque, il motivo, come articolato, non coglie nel segno.
E, tuttavia, nonostante l'appellante non faccia alcun cenno ai profili che si andranno ad esaminare, la motivazione della sentenza gravata va corretta relativamente ad alcuni passaggi in punto di diritto.
Infatti, deve rammentarsi che il provvedimento ablatorio determina, in capo all'ente espropriante, un acquisto a titolo originario, sicché, se si assume dimostrata, nella fattispecie, la retrocessione in senso tecnico dei terreni dal ai proprietari CP_7
espropriati, dovrebbe concludersi che gli attori hanno adempiuto al loro onere
9 probatorio, avendo dimostrato a ritroso l'acquisto a titolo derivativo preceduto da quello originario: essi, in sostanza, avrebbero assolto alla c.d. probatio diabolica risalendo, a ritroso, sino ad un acquisto a titolo originario.
La retrocessione, tuttavia, per come disciplinata normativamente (artt. 60 e ss. L.
2359/1965; attuali artt. 46, 47 e 48 del D.p.r. 327/2001, c.d. T.U.E.), è predicabile, in conformità all'univoco orientamento della Suprema Corte, solo in presenza di alcuni presupposti. Essa, infatti:
- presuppone la validità e la perdurante efficacia del decreto di espropriazione (Cass.
n. 16904 del 11/11/2003; Cass. n. 25825 del 23/09/2021);
- costituisce l'effetto dell'esercizio del diritto potestativo – attribuito al proprietario dell'immobile espropriato ma non utilizzato per la realizzazione dell'opera pubblica a causa di un fatto verificatosi "ex post" – di ottenere che gli sia ritrasferito il bene o mediante accordo con la Pubblica Amministrazione espropriante (che implica uno scambio di consensi, al pari di qualsiasi trasferimento) o adendo l'autorità giudiziaria per ottenere la pronuncia di una sentenza che non dà luogo alla caducazione del precedente acquisto avvenuto tramite il decreto di espropriazione ma attua un nuovo trasferimento a titolo derivativo con effetto "ex nunc" (Cass. n. 25825 del 23/09/2021; Cass. n. 8301 del
21/08/1998)
- in entrambi i casi si realizza un nuovo trasferimento della proprietà, che implica anche il pagamento di un prezzo, da parte del proprietario acquirente, che va commisurato al valore del bene al momento della retrocessione (Cass. S.U. Sez. U,
Sentenza n. 5619 del 08/06/1998; Cass. n. n. 9899 del 24/05/2004; Cass. n. 5574 del 08/03/2018);
- l'Amministrazione, quindi, non può procedere alla retrocessione unilateralmente e autonomamente avendo sempre bisogno dell'esercizio del diritto potestativo dell'espropriato (Cass. n. 10843 del 04/04/2022).
Nella fattispecie, invece, emerge che, con determina n. 91 del 26.10.2007, il
[...]
procedeva all'espropriazione definitiva di una serie di immobili, tra cui CP_7
quelli oggetto di causa, per la realizzazione di un teatro comunale.
Con successiva determinazione n. 83 del 17.10.2012 il premetteva che:
1. il CP_7
Tar Calabria, con sentenza n. 1501/2008, aveva annullato tutti gli atti relativi
10 all'approvazione dell'opera pubblica e anche la determina n. 91 del 26.10.2007 di espropriazione definitiva e che l'appello promosso dal avverso detta pronuncia CP_7 era stato oggetto di rinuncia;
2. di conseguenza “...a seguito dell'annullamento degli atti
e in particolare della determina n. 91 del 26.10.2007 viene meno il titolo di appartenenza degli immobili al Comune e si ripristina l'originario diritto di proprietà del privato, con la conseguenza che l'amministrazione è tenuta a restituire al proprietario il bene, detenuto ormai senza titolo”. Sulla scorta di simili premesse il quindi, prendeva atto del giudicato e determinava il rientro degli immobili CP_7
nella disponibilità degli originari proprietari.
Ebbene, è evidente che, nel caso in esame, non si sia realizzata alcuna retrocessione – intesa in senso tecnico e, quindi, intesa come nuovo trasferimento del bene dall'amministrazione proprietaria al soggetto espropriato – bensì una mera restituzione degli immobili che, in conseguenza del giudicato di annullamento dell'atto generale di espropriazione, ha travolto l'acquisto originario della pubblica amministrazione, producendo effetti demolitori sul provvedimento nella sua interezza, indipendentemente dal soggetto che lo abbia impugnato.
Dunque, con la determina n. 83 del 17.10.2012, l'amministrazione si è solo conformata al giudicato e non vi è alcun nuovo trasferimento con effetto ex nunc, nei termini sopra evidenziati.
Ne consegue che l'annullamento del provvedimento di espropriazione definitiva (e degli atti a monte) ha determinato il ripristino della situazione proprietaria precedentemente vigente, come se l'esproprio non si fosse mai verificato ed è proprio su tale profilo che la pronuncia di primo grado va rettificata.
Ne consegue che – venuto meno l'acquisto a titolo originario da parte del
[...]
– gli attori in primo grado avrebbero dovuto offrire la prova del proprio CP_7
diritto, risalendo attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che loro stessi o alcuno dei loro danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Sul punto è opportuno chiarire che “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del
11 rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante
o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui
"dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (cfr. Cass. n. 28865 del 19/10/2021, alla quale si rifanno Cass. 30828/2023
e Cass. 18059/2023).
Dalla lettura della motivazione dell'arresto in esame e dai precedenti di legittimità ivi passati in rassegna, si trae la considerazione per cui, in linea generale, il convenuto in rivendica può beneficiare del commudus possessionis fondato sulla difesa possideo quia possideo, anche quando abbia, a suo volta, formulato eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione, che non esonera il rivendicante dal provare il proprio diritto, risalendo, se del caso attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario;
simile rigore probatorio è attenuato, in rapporto all'atteggiarsi della difesa del convenuto, solo quando quest'ultima si fondi sul riconoscimento, esplicito o implicito, dell'appartenenza del bene, al momento dell'inizio del proprio dedotto possesso, al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa ovvero quando detta appartenenza possa considerarsi fatto pacifico tra le parti. In altri termini, la difesa del convenuto, per alleggerire l'onere della prova, deve essere significativa non già di una mera e passiva non contestazione (che sarebbe solo espressione del proprio diritto di difendersi attraverso la mera affermazione possideo quia possideo), bensì di una ricostruzione delle vicende incompatibile con la contestazione di uno o più passaggi derivativi della proprietà indicati dall'attore, come nel caso in cui il convenuto opponga
12 un titolo di acquisto che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante, ovvero quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione, ovvero, ancora, quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore e contrapponga un proprio titolo derivativo che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante e così via.
Nella fattispecie, invece, il convenuto ha espressamente contestato il diritto degli attori, opponendo semplicemente il proprio possesso sin dal 1980, senza che traspaia dalle sue difese alcun riconoscimento dell'efficacia di uno o più titoli derivativi del rivendicante.
Non si riscontra, nelle difese del convenuto, alcun riconoscimento, neppure implicito, della proprietà di uno o più danti causa degli attori né di questi ultimi, i quali, quindi, non possono limitarsi a dimostrare esclusivamente il proprio titolo di acquisto (sul presupposto del riconoscimento della proprietà in capo ai precedenti danti causa, con conseguente esonero dall'onere di offrire la relativa prova) ma devono dare prova di tutti gli acquisti, a ritroso, sino ad un acquisto a titolo originario.
Detta prova non è stata offerta, avendo gli attori in primo grado prodotto esclusivamente visure catastali, certamente inidonee, come ritenuto correttamente dal Tribunale, a fornire prova dei passaggi di proprietà sino a pervenire ad un acquisto a titolo originario
(cfr. tra le tante Cass. n. 11605 del 21/11/1997) e non essendo mai stato invocato un acquisto per usucapione.
Sotto questo profilo, la documentazione prodotta in appello – veicolata tramite il secondo motivo di gravame – è tardiva e, quindi, inammissibile.
Difatti, ancorché l'art. 702 quater c.p.c. consenta la produzione di nuovi documenti
(che, peraltro, nella fattispecie, la parte ben avrebbe potuto depositare tempestivamente) ove il collegio li ritenga indispensabili, manca, nel caso in esame, proprio il requisito dell'indispensabilità, trattandosi di documentazione inidonea a soddisfare l'onere gravante sugli attori. Infatti, sono state prodotte solo due note di trascrizione: una relativa ad una divisione del 1966 e l'altra relativa ad una dichiarazione di successione del 1975, ossia mera documentazione amministrativa e non i titoli ai quali la
13 trascrizione si riferisce [cfr. Cass. n. 11605 del 21/11/1997: “l'attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente fornendo la prova (anche risalendo i propri danti causa) dell'acquisto a titolo originario della
“res” oggetto della controversia, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa (nella specie, nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto
“dominus”, dati ricavati dai registri catastali), ovvero la assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato”].
Peraltro, la denuncia di successione del 1975 (quale documento che, secondo l'ordito difensivo, costituirebbe il titolo di acquisto dei germani Capialbi) è documento che ha mero valore fiscale (cfr. Cass. n. 15716 del 08/11/2002) e l'atto di divisione (che, a dire degli appellanti, costituirebbe il titolo di acquisto della dante causa degli appellanti) – a prescindere dalla dubbia configurabilità come titolo di acquisto o mero negozio dichiarativo – non prova il titolo da cui si è originata la comunione che è stata sciolta con quell'atto di divisione e, comunque, non consente di pervenire ad un acquisto a titolo originario.
L'appello va, quindi, rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli intervenuti e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2024 e succ. mod., secondo il valore indeterminabile (complessità bassa) della causa, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi, attesa l'estrema semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di giudizio, con distrazione in favore dei difensori, che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante (cui sono subentrati gli intervenuti ex art. 111 c.p.c.) di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento
(cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo
14 sull'appello proposto da nella qualità di mandataria come in atti, Parte_1 avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia pronunciata nel giudizio iscritto al ruolo contenzioso n. 1083/2021, depositata in data in data 1.3.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. visto l'art. 111 co. 3 c.p.c., estromette dal giudizio e Parte_5
, rappresentati dalla loro procuratrice Parte_6 Pt_1
;
[...]
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata,
per le ragioni di cui in motivazione;
3. condanna gli intervenuti e alla rifusione, in Controparte_2 Controparte_3
favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.996,00 oltre rimb. forf. spese generali, c.f. e Iva, con distrazione in favore dei difensori, che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico degli intervenuti ex art. 111 c.p.c., CP_2
e , l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato,
[...] Controparte_3 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della
Corte d'Appello di Catanzaro del 5.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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