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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. IO TI Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. FR UC Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3230 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2021, promosso da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. MARCELLO SERRA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Torre del Greco, presso lo studio dell'Avv. CIRO PASQUA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pagina 1 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito così decidere:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
A) Si concorda di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso Per_1
il padre, in Dolianova via Monsignor LL n.39.
B) La casa coniugale resta assegnata al sig. . Parte_1
C) La madre potrà incontrare il figlio minore due pomeriggi a settimana giovedì e martedì dalle 16.00
alle 20.00; a settimane alternate in fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
nei giorni del 25 e 31 dicembre e del 6 gennaio dalle 16 alle 20:00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì
dalle 16:00 alle 20:00.
D) Ciascuno dei genitori provvederà direttamente a proprie spese al mantenimento dei figli nei periodi di convivenza con gli stessi per le esigenze ordinarie nonché per tutte le esigenze scolastiche, le attività
ludico sportive e gli apparecchi per la salute. Le ulteriori spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate.
E) Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire il figlio minore sul proprio passaporto.
F) Compensazione delle spese del giudizio.”
Il curatore speciale: “dichiara di non opporsi alla reintegrazione della convenuta nella responsabilità
genitoriale del minore ”. Persona_2
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra e Parte_1
”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio contratto in Yevpatoriia (Ucraina) tra
Pagina 2 e , con ricorso depositato dal GIUA in data Parte_1 Controparte_1
8/05/2021, e costituzione in giudizio della in data 29/10/2021, assunti i CP_1
provvedimenti provvisori ed urgenti in data 24/11/2021 e mutato il rito, respinte con ordinanza del
25/11/2022 le istanze istruttorie delle parti, con domanda congiunta formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, le parti hanno chiesto che la resistente sia reintegrata nella responsabilità genitoriale dei figli e , nati dall'unione coniugale il 10/04/2006 e il Per_3 Per_1
16/04/2008.
Con ordinanza 13/02/2025 è stato quindi nominato un curatore speciale dei minori.
Sentite le parti, comparse personalmente, e preso atto dell'accordo fra loro per la definizione del giudizio, assunte le conclusioni del curatore speciale e del pubblico ministero, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
. Controparte_1
***
Le condizioni concordate devono essere recepite integralmente.
Con riguardo alla richiesta reintegrazione della resistente nella responsabilità genitoriale dei figli,
occorre osservare che il Tribunale per i minorenni di Cagliari ne dispose la decadenza, con provvedimento assunto in data 29 settembre 2016, in ragione delle condotte di grave pregiudizio dei
Pagina 3 rapporti fra i figli e il padre, dapprima dalla madre ostacolati - ragione per la quale fu inizialmente sospesa dalla responsabilità genitoriale - e poi nel mese di agosto 2016 interrotti per la violazione del divieto di espatrio e il trasferimento della madre e dei figli in Crimea, giustificato -a dire della donna- dall'inadempimento del padre all'obbligo del mantenimento.
La situazione nel tempo è profondamente cambiata.
Risulta dagli atti che entrambi i figli sono rientrati in Italia ormai da più di un anno e vivono con il padre.
Il ricorrente ha dichiarato che in precedenza, sin dalla separazione, i figli hanno vissuto in Crimea
con la madre, progressivamente riallacciando i rapporti col padre a distanza fino a decidere,
d'accordo con la madre, di tornare stabilmente presso di lui in Italia.
Le parti hanno riferito di avere recuperato rapporti civili nell'interesse dei figli, e di supportarsi a vicenda.
La figlia frequenta il liceo artistico e il figlio l'istituto di ragioneria. Per_4 Per_1
La resistente ha dichiarato di vivere in Crimea e di avere intenzione di tornarvi, ma che i figli resteranno con il padre in Italia. Ha affermato che in Russia, a poche centinaia di chilometri, c'è la guerra, e che sia giusto che i figli stiano anche con il padre.
Entrambe le parti sono dotate di redditi propri adeguati.
Il curatore speciale avv. ha evidenziato di avere ascoltato il minore Controparte_2
, il quale ha confermato la situazione descritta dai genitori, precisando che durante la Per_5
permanenza in Ucraina aveva regolari contatti telefonici con il padre, che la madre non ha ostacolato tale frequentazione, e che il padre ha incontrato alcune volte i figli all'estero. Il padre ha sempre contribuito, dall'Italia, al loro mantenimento con invio di denaro e di quanto ritenuto necessario;
anche la madre ha provveduto, in quegli anni, a soddisfare le loro esigenze di vita,
sebbene nei limiti delle proprie possibilità economiche. Il minore ha riferito inoltre che il loro trasferimento in Sardegna, risalente al luglio 2024, è stato condiviso con il padre e favorito dai rapporti certamente più sereni tra i genitori, oltre che dalla situazione di degrado e pericolo
Pagina 4 conseguenti al conflitto bellico. Ha inoltre riferito di trovarsi bene a Dolianova, dove ha stretto alcune amicizie e frequenta regolarmente la squadra di calcio del paese;
dal settembre 2024
frequenta l'Istituto Tecnico Economico “Pietro Martini” a Monserrato;
riferisce di avere complessivamente un buon rapporto con i propri compagni di classe sebbene riconosca di avere ancora delle difficoltà di comprensione ed espressione nei dialoghi in italiano.
Ha confermato l'impegno costante e quotidiano del padre che “non ci fa mancare nulla”, riferendo anche di avere un buon rapporto con la madre, che confida di poter riabbracciare presto, essendo intenzione di quest'ultima quella di trasferirsi a breve in Sardegna.
Il curatore speciale ha quindi concluso, nell'interesse del minore, per la revoca del provvedimento di decadenza.
Ebbene, alla luce della positiva evoluzione dei rapporti familiari, considerata la lontananza delle condotte che avevano giustificato il provvedimento ablativo e rilevato che la resistente, nel tempo trascorso in Crimea con i figli, ha comunque agevolato la conservazione di rapporti e contatti quotidiani fra i minori e il padre fino a rendere possibile il loro rientro in Italia presso di lui,
mantenendo entrambi i genitori un atteggiamento collaborativo e comunicativo nell'interesse dei figli, ritiene il Collegio che deve disporsi la revoca del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre non più conforme all'interesse dei figli né giustificato da condotte pregiudizievoli attuali del genitore.
L'ulteriore disciplina dei rapporti familiari concordata dalle parti deve essere recepita in quanto conforme all'interesse della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Yevpatoriia (Ucraina) il 29/11/2006
tra , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(Ucraina) il 22/08/1972, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile di Cagliari per
Pagina 5 l'annotazione della presente sentenza (atto n. 13, parte II, serie C, anno 2006);
2. revoca la decadenza dalla responsabilità genitoriale di , disposta con Controparte_1
provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Cagliari in data 29 settembre 2016;
3. affida il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso il padre, in Per_1
Dolianova via Monsignor LL n.39;
4. assegna ad la casa coniugale;
Parte_1
5. dispone che la madre possa incontrare il minore due pomeriggi a settimana, giovedì e martedì, dalle
16.00 alle 20.00; a settimane alternate, nel fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
nei giorni del 25 e 31 dicembre, e del 6 gennaio dalle 16 alle 20:00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dalle 16:00 alle 20:00;
6. dispone che ciascuno dei genitori provveda direttamente al mantenimento dei figli nei rispettivi periodi di convivenza sia per le esigenze ordinarie sia per tutte le esigenze scolastiche, le attività ludico sportive e gli apparecchi per la salute. Le ulteriori spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50%, e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate;
7. ad ogni effetto di legge le parti si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento per l'espatrio, e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti consentendo altresì che ciascuno di essi possa inserire il figlio minore sul proprio passaporto;
8. compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 4/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
FR UC IO TI
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