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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 27/12/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 799/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa AN ME ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 799/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISTURA LUCIA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BENELLI CRISTIANA
CONVENUTO/I
OGGETTO: Responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c.
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
• In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
ex art. 2051 c.c. in relazione al sinistro occorso alla SI.ra in data
[...] Parte_1 8.11.2016 e ciò per tutti i motivi sopra esposti;
• Per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_1 dalla SI.ra ali quantificabili in Euro 47.675,90 Parte_1 (danno biologico per IP pari a Euro 21.936,00, danno biologico temporaneo pari a Euro 11.632,50, personalizzazione al 30% del biologico per € 6.580,80, danno morale per € 6.142,00, oltre spese mediche per € 1.384,60), o nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
• In via subordinata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
ex art. 2043 c.c. in relazione al sinistro occorso alla SI.ra
[...] Parte_1 8.11.2016 e ciò per tutti i motivi sopra esposti;
pagina 1 di 10 • Per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_1 dalla SI.ra , non patrimoniali e patrimoniali quantificabili in Euro 47.675,90 Parte_1 (danno biologico per IP pari a Euro 21.936,00, danno biologico temporaneo pari a Euro 11.632,50, personalizzazione al 30% del biologico per € 6.580,80, danno morale per € 6.142,00, oltre spese mediche per € 1.384,60), o nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis
-Respingere la domanda attrice, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e, comunque, priva di supporto probatorio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
-In via subordinata, qualora accertata la verificazione dell'evento nell'esatto luogo indicato, e ritenuta la sussistenza del nesso causale tra il danno e la strada de qua, accertata e dichiarata la esclusiva colpa della in ordine alla verificazione del fatto per le ragioni esposte in narrativa, Parte_1 respingere comunque la sua domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto e priva di supporto probatorio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
-In via di ulteriore subordine, qualora accertata la verificazione dell'evento nell'esatto luogo indicato, e ritenuta la sussistenza del nesso causale tra il danno e la strada de qua, dichiarare la maggioritaria compartecipazione colposa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., procedendo alla liquidazione del danno previo accertamento della sua sussistenza e, in caso positivo dellaa sua esatta entità, sulla base del dichiarato concorso colposo, reietta ogni altra domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto e priva di supporto probatorio.
Con vittoria o compensazione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 6 dicembre 2021, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il , per il riconoscimento della responsabilità Controparte_1
civile a seguito dei danni cagionati da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., riportati in conseguenza del sinistro occorso in data 8 novembre 2016. L'attrice esponeva che, in tale data, mentre percorreva in bicicletta la strada comunale Vocabolo Gonfalone del
Comune di (ovvero la strada a senso unico che dal Cimitero locale si immette Controparte_1
sulla s.s. 73 bis), cadeva improvvisamente a causa della presenza di detriti e fango, che ostruivano il passaggio stradale. L'evento comportava conseguenze lesive di notevole gravità, con frattura pagina 2 di 10 metacarpale della mano sinistra, trauma contusivo al piede sinistro, lesioni al mento ed escoriazioni della mano, determinando un danno biologico permanente del 12% oltre a significative limitazioni temporanee che compromettevano l'attività lavorativa della danneggiata, professoressa di educazione fisica. La presenza di detriti e fango sulla carreggiata, conseguente alle precipitazioni atmosferiche dei giorni 5 e 6 novembre 2016, aveva creato una situazione di obiettiva pericolosità che il aveva CP_1
l'obbligo di rimuovere tempestivamente. Particolarmente significativo è il dato temporale che emerge dalla documentazione meteorologica : nei giorni 7 e 8 novembre non si erano verificate CP_2
precipitazioni, dimostrando che l'ente aveva avuto il tempo necessario per intervenire ma ometteva di farlo, violando i propri obblighi di custodia e manutenzione. L'attrice esponeva di essere una ciclista esperta e che stava percorrendo la strada a velocità moderata quando si è trovata improvvisamente di fronte all'insidia costituita dai detriti. A suffragio dell'entità dei danni riportati, allegava la documentazione medica. Il percorso terapeutico è durato diversi mesi ed è stato caratterizzato da molteplici accessi ospedalieri e visite specialistiche. Specificatamente, l'attrice riportava un danno biologico permanente del 12%, valutato dal consulente medico-legale Dott. pari ad euro Per_1
21.936,00 ed un danno biologico temporaneo di euro 11.632,50, oltre alla richiesta personalizzazione del danno biologico (euro 6.580,80), danno morale (euro 6.142,00) e le spese mediche sostenute (euro
1.384,60), per un totale complessivo di euro 47.675,90.
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava integralmente la Controparte_1
ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice. L'ente deduceva, in primo luogo, l'assenza di prova certa circa la dinamica dell'incidente, osservando come, sin dalle prime richieste risarcitorie formulate negli anni 2017-2019, la non avesse mai indicato la presenza di testimoni oculari dell'accaduto, Pt_1
limitandosi a produrre dichiarazioni di soggetti che avevano visto lo stato della strada nei giorni precedenti o successivi al presunto sinistro. Solo nel 2019, a distanza di circa tre anni dall'evento, era stata prodotta una dichiarazione resa dalla signora indicata quale testimone oculare;
Pt_2
circostanza che il Comune evidenziava come tardiva e non coerente con le precedenti comunicazioni, nelle quali non vi era mai menzione di tale presenza. Il contestava inoltre l'esistenza del nesso CP_1
causale tra la caduta e la condizione della strada, rilevando che la via Vocabolo Gonfalone, nel tratto interessato, si presenta sostanzialmente rettilinea, con piena visibilità anche nell'area in cui l'attrice pagina 3 di 10 riferisce di essere transitata. Essendo l'evento avvenuto in orario diurno, eventuali detriti presenti sulla carreggiata sarebbero stati agevolmente avvistabili ed evitabili, anche mediante la semplice condotta prudenziale di arrestare la marcia e procedere a piedi. Il osservava, altresì, che l'attrice, CP_1
residente nel territorio comunale, conosceva le condizioni dei luoghi e che nei giorni immediatamente precedenti si erano verificate precipitazioni di carattere eccezionale, tali da rendere prevedibile la presenza di fango o ristagni d'acqua nelle strade vicinali. Veniva anche evidenziata la presenza, nelle immediate vicinanze, di un percorso alternativo (via Monte della Giustizia), più ampio e a doppio senso, che avrebbe consentito di raggiungere il medesimo luogo in condizioni di maggiore sicurezza.
Sulla base di tali elementi, il negava qualsiasi responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 CP_1
c.c., evidenziando che il pericolo, quand'anche presente, non poteva considerarsi imprevedibile né inevitabile e che l'evento doveva essere ricondotto alla condotta imprudente della stessa attrice.
Contestava infine anche la quantificazione del danno formulata in citazione, ritenuta priva di adeguato supporto medico-legale e sproporzionata rispetto alle risultanze documentali.
Con decreto del 23 marzo 2022, il Giudice disponeva che l'udienza già fissata per il 15 aprile
2022 fosse trattata in forma scritta, ai sensi della normativa emergenziale allora vigente, assegnando alle parti termine sino a tre giorni prima per il deposito delle relative note. In esecuzione di tale provvedimento, l'attrice depositava le proprie note di trattazione, con le quali contestava integralmente il contenuto della comparsa di costituzione del e chiedeva la concessione dei termini di cui CP_1
all'art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza cartolare del 15 aprile 2022 il fascicolo veniva trattenuto per il prosieguo ed il giudizio proseguiva nelle successive scansioni processuali, con scambio delle memorie istruttorie e delle produzioni documentali delle parti. Il ribadiva le proprie contestazioni sulla insussistenza CP_1
della responsabilità, mentre l'attrice confermava le proprie allegazioni circa la dinamica del sinistro, la presenza dei detriti sul manto stradale e la riferibilità del danno all'omessa manutenzione della via comunale. Il Giudice concedeva alle parti i termini richiesti ex art. 183 co. VI cpc n. 1, 2 e 3 e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 02 settembre 2022.
In tale sede, il Giudice, esaminate le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, viste le memorie ex art. 183 co VI cpc depositate dalle stesse, ammetteva parte attrice alla pagina 4 di 10 prova per testi così come indicata nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, riservando all'esito della prova orale ogni decisione sulla necessità di assumere consulenza medico-legale. SA
l'udienza del 18.11.2022 per l'assunzione della prova, limitando a n. 2 i testi.
Alla successiva udienza del 18 novembre 2022, si dava inizio all'escussione testimoniale.
Veniva introdotto il primo teste , la quale affermava di ricordare che, nel giorno Testimone_1
dell'occorso, si stava recando a piedi al cimitero percorrendo la strada statale per poi immettersi sulla via Gonfalone. La teste ricordava la presenza di più detriti rispetto al solito;
in particolare, di rami secchi e di bastoncini delle piante che si trovavano sulla strada in alcuni punti. Ricordava, altresì, di aver visto l'attrice andare in bicicletta, nello specifico, una mountain bike e che, malgrado avesse cercato di evitare i rami, cadeva a terra. La teste, posta a circa 4 – 5 metri dal luogo dell'occorso, prestava prontamente i soccorsi e raccoglieva il cellulare dell'attrice, su richiesta di quest'ultima, affinchè potesse chiamare una sua amica. La teste precisava, inoltre, di aver atteso l'arrivo dell'amica della per lasciare il luogo del sinistro. Il teste , amico della parte attrice, Pt_1 Testimone_2
affermava che in data 7 novembre 2016 verso le ore 15,00 di ritorno da una visita al Cimitero, transitava con la propria autovettura in , nella strada di via Vocabolo Gonfalone, Controparte_1
quando notava sul manto stradale la presenza di molti rami spezzati e detriti. Ricordava che nei giorni precedenti vi era stato un forte temporale e, data la presenza di un fosso a fianco della strada, rilevava la possibilità che lo stesso fosse tracimato. Il Giudice rinviava per l'esaurimento della prova orale all'udienza del 10 febbraio 2023, sede nella quale veniva escussa la teste Testimone_3
amica della sig.ra La teste confermava di essere stata contattata telefonicamente Parte_1
dall'attrice in data 8 novembre 2016 verso le ore 16,30, affinchè potesse prestarle soccorso, siccome la riferiva che si trovava in via Vocabolo Gonfalone distesa a terra dopo Pt_1 Controparte_1
essere caduta dalla bicicletta, a causa della presenza sul manto stradale di rami e detriti. Pertanto, la teste si recava con la sua autovettura sul luogo della caduta, in Via Vocabolo Controparte_1
Gonfalone, ove constatava che la SI.ra era distesa a terra con accanto la bicicletta;
notava Pt_1
altresì, la presenza di una signora in loco. La pertanto, faceva salire la SI.ra Testimone_3 Pt_1
sull'autovettura per portarla al pronto Soccorso di Urbino. La teste confermava inoltre la presenza di detriti e rami spezzati sul posto e sul manto stradale. Veniva introdotto il successivo teste, Tes_4
pagina 5 di 10 amico della sig.ra il quale confermava che in data 13 novembre 2016 di ritorno da Tes_5 Pt_1
una visita al Cimitero, transitava con la Sua autovettura in nella strada di via Controparte_1
Vocabolo Gonfalone, quando notava che sul manto stradale erano presenti molti rami spezzati e detriti.
Precisava, altresì, che i fossetti adiacenti alla strada di via Vocabolo Gonfalone avevano tracimato, con conseguente riversamento sul manto stradale di rami spezzati, detriti e fango.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, con ordinanza del 28 aprile
2023, ritenuta la necessità di assumere consulenza medico legale, affinchè il ctu rispondesse al seguente quesito: “Dica il CTU visitata la sig.ra , esaminata la documentazione Parte_1
prodotta, la natura e l'entità delle lesioni dalla stessa subite, determini la durata dell'inabilità temporanea, totale e parziale nonché l'esistenza o meno di postumi permanenti invalidanti, di danno biologico e loro grado. Dica altresì se le spese sostenute e in atti sono pertinenti e congrue all'evento riportato”, nominava a tal fine, il dott. cui mandava di comparire per il conferimento Persona_2
dell'incarico all'udienza del 23 giugno 2023.
In siffatta sede, il CTU accettava l'incarico, prestava il giuramento di rito ed illustrava le modalità della consulenza. Il Giudice preso atto, rinviava per esame della CTU all'udienza del 01 dicembre 2023.
Il CTU depositava la relazione medico-legale e supplemento peritale volto a rispondere ai chiarimenti richiesti dal Il CTU, sulla base degli elementi documentali e dei rilievi obiettivi emersi alle CP_1
operazioni, evidenziava che la lesività riportata dalla sig.ra a seguito degli eventi di cui è causa, Pt_1
era rappresentata da: ferita lacero contusa sottomentoniera, frattura V metacarpo mano sinistra (non dominante), distrazione basso grado di caviglia sinistra e abrasioni/contusioni multifocali. La stabilizzazione degli esiti, secondo comune evoluzione di casi consimili, veniva calcolata in giorni 90, ripartiti come segue: - ITT: giorni 5 - ITP 75%: giorni 25 - ITP 50%: giorni 30 - ITP 25%: giorni 30. Le menomazioni venivano indicate in esiti inestetici di cicatrice sottomentoniera, esiti algodisfunzionali di frattura V metacarpo mano sinistra (non dominante) e sfumati esiti disfunzionali di distrazione legamentosa alla caviglia sinistra, con conseguente danno biologico permanente valutato nella misura del 4.5 % (quattro e mezzo per cento). Attesa la natura e l'entità, peraltro modesta, degli esiti permanenti, il Ctu escludeva l'incidenza in modo significativo sulle attività lavorative quotidiane
(professoressa di ginnastica) tali da renderle usuranti o comunque maggiormente faticose. Confermava
pagina 6 di 10 la congruità delle spese per complessive euro 1.384,60.
Alla successiva udienza del 1 dicembre 2023, le parti presenti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava per siffatto incombente all'udienza del 05 luglio
2024.
All'udienza del 5 luglio 2024, le parti precisavano le conclusioni mediante fogli separati allegati al verbale. L'attrice, sulla base delle risultanze della CTU, rideterminava la propria domanda economica in € 14.241,35, riepilogando il danno secondo le Tabelle di Milano 2024 (4,5% di IP, 90 giorni di IT, spese mediche e spese di CTU). Il insisteva per il rigetto della domanda, deducendo CP_1
l'insussistenza della responsabilità e contestando anche la quantificazione del danno. Il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti depositavano regolarmente.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dinamica del sinistro e sull'anomalia della strada
Le deposizioni dei testi escussi sono coerenti, attendibili e convergenti nell'affermare che il tratto di strada, luogo dell'occorso, presentava una significativa quantità di rami, detriti e fango, tali da rendere la carreggiata scivolosa e insidiosa.
La circostanza che la teste abbia dichiarato che la SI.ra “ha cercato di evitare i rami” Pt_2 Pt_1
non dimostra affatto la piena evitabilità del pericolo, ma conferma la presenza di detriti estesi sulla carreggiata: in altre parole, la danneggiata, procedendo a velocità moderata, tentava una manovra di evitamento, rivelatasi impossibile a causa dell'insidia non segnalata.
Le risultanze meteorologiche documentano precipitazioni intense nei giorni 5 e 6 novembre, CP_2
ma assenza totale di pioggia nei giorni 7 e 8 novembre, ossia nei due giorni precedenti il sinistro.
L'ente aveva quindi un lasso temporale adeguato per ripristinare la sicurezza del tratto o, quantomeno, per segnalare il pericolo. Il non ha provato di aver svolto attività di controllo, di manutenzione CP_1
o di segnalazione, né di aver adottato misure alternative quali l'interdizione temporanea del transito.
pagina 7 di 10
2. Responsabilità ex art. 2051 c.c.
La giurisprudenza costante ritiene che le strade comunali siano “cose in custodia” e che per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è sufficiente che il danneggiato provi l'anomalia e il nesso causale, gravando invece sul custode la prova del caso fortuito. Con sentenza n. 19610/2021, la Cass. civ., sez.
III conferma che il proprietario o gestore della strada può essere responsabile in quanto “custode”, e che l'attore deve provare nesso causale e rapporto di custodia;
spetta all'ente dimostrare il caso fortuito.
Con sent. n. 15761/2016, la Cass. civ., sez. III, afferma che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile … ex art. 2051 c.c.” e che il comportamento del danneggiato può escludere la responsabilità solo se abnorme.
Nel caso in esame, l'anomalia (detriti e fango) è provata;
l'insidia era in concreto non visibile in tempo utile;
nessun caso fortuito è stato dimostrato dal Le precipitazioni, pur significative, erano CP_1
cessate da giorni e non possono integrare caso fortuito in assenza di un intervento tempestivo dell'ente.
3. Concorso di colpa
Il ha invocato l'art. 1227 c.c., sostenendo che l'attrice conosceva i luoghi, che il tratto era CP_1
rettilineo e che avrebbe potuto scegliere un percorso alternativo.
Le prove hanno invece accertato che il tratto presenta una curvatura che riduce la visibilità, i detriti erano estesi su tutta la carreggiata, la velocità tenuta dall'attrice era moderata, non vi era alcuna segnalazione. Il tentativo di evitare i detriti attesta la diligenza dell'attrice, non già un comportamento imprudente. Di guisa, nessun concorso di colpa è ravvisabile.
4. CTU medico-legale
La CTU del Dott. è dettagliata, coerente e fondata su criteri medico-legali consolidati. Non Per_2
risulta efficacemente contestata dai CTP. Il CTU ha accertato:
IP del 4,5%, 90 giorni di inabilità temporanea (5 giorni ITT, 25 giorni al 75%, 30 giorni al 50%, 30 giorni al 25%), la congruità del percorso terapeutico e delle spese mediche;
da ultimo, l'assenza di incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica di docente di educazione fisica.
pagina 8 di 10 Il Giudice condivide integralmente le conclusioni della CTU.
5. Liquidazione del danno
Alla luce delle Tabelle di Milano 2024, il danno riportato dall'attrice si concretizza in:
Danno biologico permanente 4,5%: € 4.832,90
ITT 5 gg: € 280,90
ITP 75% 25 gg: € 1.053,38
ITP 50% 30 gg: € 842,70
ITP 25% 30 gg: € 421,35
Spese mediche: € 1.384,60 per la complessiva somma di € 8.815,83, da ritenersi equa e integralmente recepita.
6. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo motivi per la compensazione e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 per cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00, valori medi, per tutte le fasi.
Il è altresì tenuto a rifondere le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Urbino, in persona della dott.ssa AN ME, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 799/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità del , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per il sinistro occorso a in data 8 novembre Parte_1
2016;
pagina 9 di 10
2. RIGETTA la domanda del volta al riconoscimento di un concorso di colpa dell'attrice CP_1
ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo emersa alcuna condotta colposa imputabile alla danneggiata idonea a diminuire o elidere la responsabilità dell'ente custode;
3. AN il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare a € 8.815,83, oltre interessi legali dal giorno dell'occorso al Parte_1
saldo effettivo;
4. AN il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per
Legge.
5. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Urbino, lì 27.12.2025
IL GIUDICE on.
Dott.ssa AN ME
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa AN ME ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 799/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MISTURA LUCIA Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 BENELLI CRISTIANA
CONVENUTO/I
OGGETTO: Responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c.
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
• In via principale, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
ex art. 2051 c.c. in relazione al sinistro occorso alla SI.ra in data
[...] Parte_1 8.11.2016 e ciò per tutti i motivi sopra esposti;
• Per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_1 dalla SI.ra ali quantificabili in Euro 47.675,90 Parte_1 (danno biologico per IP pari a Euro 21.936,00, danno biologico temporaneo pari a Euro 11.632,50, personalizzazione al 30% del biologico per € 6.580,80, danno morale per € 6.142,00, oltre spese mediche per € 1.384,60), o nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
• In via subordinata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
ex art. 2043 c.c. in relazione al sinistro occorso alla SI.ra
[...] Parte_1 8.11.2016 e ciò per tutti i motivi sopra esposti;
pagina 1 di 10 • Per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_1 dalla SI.ra , non patrimoniali e patrimoniali quantificabili in Euro 47.675,90 Parte_1 (danno biologico per IP pari a Euro 21.936,00, danno biologico temporaneo pari a Euro 11.632,50, personalizzazione al 30% del biologico per € 6.580,80, danno morale per € 6.142,00, oltre spese mediche per € 1.384,60), o nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis
-Respingere la domanda attrice, siccome totalmente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e, comunque, priva di supporto probatorio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
-In via subordinata, qualora accertata la verificazione dell'evento nell'esatto luogo indicato, e ritenuta la sussistenza del nesso causale tra il danno e la strada de qua, accertata e dichiarata la esclusiva colpa della in ordine alla verificazione del fatto per le ragioni esposte in narrativa, Parte_1 respingere comunque la sua domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto e priva di supporto probatorio.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
-In via di ulteriore subordine, qualora accertata la verificazione dell'evento nell'esatto luogo indicato, e ritenuta la sussistenza del nesso causale tra il danno e la strada de qua, dichiarare la maggioritaria compartecipazione colposa dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., procedendo alla liquidazione del danno previo accertamento della sua sussistenza e, in caso positivo dellaa sua esatta entità, sulla base del dichiarato concorso colposo, reietta ogni altra domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto e priva di supporto probatorio.
Con vittoria o compensazione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 6 dicembre 2021, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il , per il riconoscimento della responsabilità Controparte_1
civile a seguito dei danni cagionati da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., riportati in conseguenza del sinistro occorso in data 8 novembre 2016. L'attrice esponeva che, in tale data, mentre percorreva in bicicletta la strada comunale Vocabolo Gonfalone del
Comune di (ovvero la strada a senso unico che dal Cimitero locale si immette Controparte_1
sulla s.s. 73 bis), cadeva improvvisamente a causa della presenza di detriti e fango, che ostruivano il passaggio stradale. L'evento comportava conseguenze lesive di notevole gravità, con frattura pagina 2 di 10 metacarpale della mano sinistra, trauma contusivo al piede sinistro, lesioni al mento ed escoriazioni della mano, determinando un danno biologico permanente del 12% oltre a significative limitazioni temporanee che compromettevano l'attività lavorativa della danneggiata, professoressa di educazione fisica. La presenza di detriti e fango sulla carreggiata, conseguente alle precipitazioni atmosferiche dei giorni 5 e 6 novembre 2016, aveva creato una situazione di obiettiva pericolosità che il aveva CP_1
l'obbligo di rimuovere tempestivamente. Particolarmente significativo è il dato temporale che emerge dalla documentazione meteorologica : nei giorni 7 e 8 novembre non si erano verificate CP_2
precipitazioni, dimostrando che l'ente aveva avuto il tempo necessario per intervenire ma ometteva di farlo, violando i propri obblighi di custodia e manutenzione. L'attrice esponeva di essere una ciclista esperta e che stava percorrendo la strada a velocità moderata quando si è trovata improvvisamente di fronte all'insidia costituita dai detriti. A suffragio dell'entità dei danni riportati, allegava la documentazione medica. Il percorso terapeutico è durato diversi mesi ed è stato caratterizzato da molteplici accessi ospedalieri e visite specialistiche. Specificatamente, l'attrice riportava un danno biologico permanente del 12%, valutato dal consulente medico-legale Dott. pari ad euro Per_1
21.936,00 ed un danno biologico temporaneo di euro 11.632,50, oltre alla richiesta personalizzazione del danno biologico (euro 6.580,80), danno morale (euro 6.142,00) e le spese mediche sostenute (euro
1.384,60), per un totale complessivo di euro 47.675,90.
Si costituiva in giudizio il , il quale contestava integralmente la Controparte_1
ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice. L'ente deduceva, in primo luogo, l'assenza di prova certa circa la dinamica dell'incidente, osservando come, sin dalle prime richieste risarcitorie formulate negli anni 2017-2019, la non avesse mai indicato la presenza di testimoni oculari dell'accaduto, Pt_1
limitandosi a produrre dichiarazioni di soggetti che avevano visto lo stato della strada nei giorni precedenti o successivi al presunto sinistro. Solo nel 2019, a distanza di circa tre anni dall'evento, era stata prodotta una dichiarazione resa dalla signora indicata quale testimone oculare;
Pt_2
circostanza che il Comune evidenziava come tardiva e non coerente con le precedenti comunicazioni, nelle quali non vi era mai menzione di tale presenza. Il contestava inoltre l'esistenza del nesso CP_1
causale tra la caduta e la condizione della strada, rilevando che la via Vocabolo Gonfalone, nel tratto interessato, si presenta sostanzialmente rettilinea, con piena visibilità anche nell'area in cui l'attrice pagina 3 di 10 riferisce di essere transitata. Essendo l'evento avvenuto in orario diurno, eventuali detriti presenti sulla carreggiata sarebbero stati agevolmente avvistabili ed evitabili, anche mediante la semplice condotta prudenziale di arrestare la marcia e procedere a piedi. Il osservava, altresì, che l'attrice, CP_1
residente nel territorio comunale, conosceva le condizioni dei luoghi e che nei giorni immediatamente precedenti si erano verificate precipitazioni di carattere eccezionale, tali da rendere prevedibile la presenza di fango o ristagni d'acqua nelle strade vicinali. Veniva anche evidenziata la presenza, nelle immediate vicinanze, di un percorso alternativo (via Monte della Giustizia), più ampio e a doppio senso, che avrebbe consentito di raggiungere il medesimo luogo in condizioni di maggiore sicurezza.
Sulla base di tali elementi, il negava qualsiasi responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 CP_1
c.c., evidenziando che il pericolo, quand'anche presente, non poteva considerarsi imprevedibile né inevitabile e che l'evento doveva essere ricondotto alla condotta imprudente della stessa attrice.
Contestava infine anche la quantificazione del danno formulata in citazione, ritenuta priva di adeguato supporto medico-legale e sproporzionata rispetto alle risultanze documentali.
Con decreto del 23 marzo 2022, il Giudice disponeva che l'udienza già fissata per il 15 aprile
2022 fosse trattata in forma scritta, ai sensi della normativa emergenziale allora vigente, assegnando alle parti termine sino a tre giorni prima per il deposito delle relative note. In esecuzione di tale provvedimento, l'attrice depositava le proprie note di trattazione, con le quali contestava integralmente il contenuto della comparsa di costituzione del e chiedeva la concessione dei termini di cui CP_1
all'art. 183, comma VI, c.p.c.
All'udienza cartolare del 15 aprile 2022 il fascicolo veniva trattenuto per il prosieguo ed il giudizio proseguiva nelle successive scansioni processuali, con scambio delle memorie istruttorie e delle produzioni documentali delle parti. Il ribadiva le proprie contestazioni sulla insussistenza CP_1
della responsabilità, mentre l'attrice confermava le proprie allegazioni circa la dinamica del sinistro, la presenza dei detriti sul manto stradale e la riferibilità del danno all'omessa manutenzione della via comunale. Il Giudice concedeva alle parti i termini richiesti ex art. 183 co. VI cpc n. 1, 2 e 3 e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 02 settembre 2022.
In tale sede, il Giudice, esaminate le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, viste le memorie ex art. 183 co VI cpc depositate dalle stesse, ammetteva parte attrice alla pagina 4 di 10 prova per testi così come indicata nella seconda memoria ex art. 183 co. VI cpc, riservando all'esito della prova orale ogni decisione sulla necessità di assumere consulenza medico-legale. SA
l'udienza del 18.11.2022 per l'assunzione della prova, limitando a n. 2 i testi.
Alla successiva udienza del 18 novembre 2022, si dava inizio all'escussione testimoniale.
Veniva introdotto il primo teste , la quale affermava di ricordare che, nel giorno Testimone_1
dell'occorso, si stava recando a piedi al cimitero percorrendo la strada statale per poi immettersi sulla via Gonfalone. La teste ricordava la presenza di più detriti rispetto al solito;
in particolare, di rami secchi e di bastoncini delle piante che si trovavano sulla strada in alcuni punti. Ricordava, altresì, di aver visto l'attrice andare in bicicletta, nello specifico, una mountain bike e che, malgrado avesse cercato di evitare i rami, cadeva a terra. La teste, posta a circa 4 – 5 metri dal luogo dell'occorso, prestava prontamente i soccorsi e raccoglieva il cellulare dell'attrice, su richiesta di quest'ultima, affinchè potesse chiamare una sua amica. La teste precisava, inoltre, di aver atteso l'arrivo dell'amica della per lasciare il luogo del sinistro. Il teste , amico della parte attrice, Pt_1 Testimone_2
affermava che in data 7 novembre 2016 verso le ore 15,00 di ritorno da una visita al Cimitero, transitava con la propria autovettura in , nella strada di via Vocabolo Gonfalone, Controparte_1
quando notava sul manto stradale la presenza di molti rami spezzati e detriti. Ricordava che nei giorni precedenti vi era stato un forte temporale e, data la presenza di un fosso a fianco della strada, rilevava la possibilità che lo stesso fosse tracimato. Il Giudice rinviava per l'esaurimento della prova orale all'udienza del 10 febbraio 2023, sede nella quale veniva escussa la teste Testimone_3
amica della sig.ra La teste confermava di essere stata contattata telefonicamente Parte_1
dall'attrice in data 8 novembre 2016 verso le ore 16,30, affinchè potesse prestarle soccorso, siccome la riferiva che si trovava in via Vocabolo Gonfalone distesa a terra dopo Pt_1 Controparte_1
essere caduta dalla bicicletta, a causa della presenza sul manto stradale di rami e detriti. Pertanto, la teste si recava con la sua autovettura sul luogo della caduta, in Via Vocabolo Controparte_1
Gonfalone, ove constatava che la SI.ra era distesa a terra con accanto la bicicletta;
notava Pt_1
altresì, la presenza di una signora in loco. La pertanto, faceva salire la SI.ra Testimone_3 Pt_1
sull'autovettura per portarla al pronto Soccorso di Urbino. La teste confermava inoltre la presenza di detriti e rami spezzati sul posto e sul manto stradale. Veniva introdotto il successivo teste, Tes_4
pagina 5 di 10 amico della sig.ra il quale confermava che in data 13 novembre 2016 di ritorno da Tes_5 Pt_1
una visita al Cimitero, transitava con la Sua autovettura in nella strada di via Controparte_1
Vocabolo Gonfalone, quando notava che sul manto stradale erano presenti molti rami spezzati e detriti.
Precisava, altresì, che i fossetti adiacenti alla strada di via Vocabolo Gonfalone avevano tracimato, con conseguente riversamento sul manto stradale di rami spezzati, detriti e fango.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, con ordinanza del 28 aprile
2023, ritenuta la necessità di assumere consulenza medico legale, affinchè il ctu rispondesse al seguente quesito: “Dica il CTU visitata la sig.ra , esaminata la documentazione Parte_1
prodotta, la natura e l'entità delle lesioni dalla stessa subite, determini la durata dell'inabilità temporanea, totale e parziale nonché l'esistenza o meno di postumi permanenti invalidanti, di danno biologico e loro grado. Dica altresì se le spese sostenute e in atti sono pertinenti e congrue all'evento riportato”, nominava a tal fine, il dott. cui mandava di comparire per il conferimento Persona_2
dell'incarico all'udienza del 23 giugno 2023.
In siffatta sede, il CTU accettava l'incarico, prestava il giuramento di rito ed illustrava le modalità della consulenza. Il Giudice preso atto, rinviava per esame della CTU all'udienza del 01 dicembre 2023.
Il CTU depositava la relazione medico-legale e supplemento peritale volto a rispondere ai chiarimenti richiesti dal Il CTU, sulla base degli elementi documentali e dei rilievi obiettivi emersi alle CP_1
operazioni, evidenziava che la lesività riportata dalla sig.ra a seguito degli eventi di cui è causa, Pt_1
era rappresentata da: ferita lacero contusa sottomentoniera, frattura V metacarpo mano sinistra (non dominante), distrazione basso grado di caviglia sinistra e abrasioni/contusioni multifocali. La stabilizzazione degli esiti, secondo comune evoluzione di casi consimili, veniva calcolata in giorni 90, ripartiti come segue: - ITT: giorni 5 - ITP 75%: giorni 25 - ITP 50%: giorni 30 - ITP 25%: giorni 30. Le menomazioni venivano indicate in esiti inestetici di cicatrice sottomentoniera, esiti algodisfunzionali di frattura V metacarpo mano sinistra (non dominante) e sfumati esiti disfunzionali di distrazione legamentosa alla caviglia sinistra, con conseguente danno biologico permanente valutato nella misura del 4.5 % (quattro e mezzo per cento). Attesa la natura e l'entità, peraltro modesta, degli esiti permanenti, il Ctu escludeva l'incidenza in modo significativo sulle attività lavorative quotidiane
(professoressa di ginnastica) tali da renderle usuranti o comunque maggiormente faticose. Confermava
pagina 6 di 10 la congruità delle spese per complessive euro 1.384,60.
Alla successiva udienza del 1 dicembre 2023, le parti presenti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava per siffatto incombente all'udienza del 05 luglio
2024.
All'udienza del 5 luglio 2024, le parti precisavano le conclusioni mediante fogli separati allegati al verbale. L'attrice, sulla base delle risultanze della CTU, rideterminava la propria domanda economica in € 14.241,35, riepilogando il danno secondo le Tabelle di Milano 2024 (4,5% di IP, 90 giorni di IT, spese mediche e spese di CTU). Il insisteva per il rigetto della domanda, deducendo CP_1
l'insussistenza della responsabilità e contestando anche la quantificazione del danno. Il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti depositavano regolarmente.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dinamica del sinistro e sull'anomalia della strada
Le deposizioni dei testi escussi sono coerenti, attendibili e convergenti nell'affermare che il tratto di strada, luogo dell'occorso, presentava una significativa quantità di rami, detriti e fango, tali da rendere la carreggiata scivolosa e insidiosa.
La circostanza che la teste abbia dichiarato che la SI.ra “ha cercato di evitare i rami” Pt_2 Pt_1
non dimostra affatto la piena evitabilità del pericolo, ma conferma la presenza di detriti estesi sulla carreggiata: in altre parole, la danneggiata, procedendo a velocità moderata, tentava una manovra di evitamento, rivelatasi impossibile a causa dell'insidia non segnalata.
Le risultanze meteorologiche documentano precipitazioni intense nei giorni 5 e 6 novembre, CP_2
ma assenza totale di pioggia nei giorni 7 e 8 novembre, ossia nei due giorni precedenti il sinistro.
L'ente aveva quindi un lasso temporale adeguato per ripristinare la sicurezza del tratto o, quantomeno, per segnalare il pericolo. Il non ha provato di aver svolto attività di controllo, di manutenzione CP_1
o di segnalazione, né di aver adottato misure alternative quali l'interdizione temporanea del transito.
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2. Responsabilità ex art. 2051 c.c.
La giurisprudenza costante ritiene che le strade comunali siano “cose in custodia” e che per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è sufficiente che il danneggiato provi l'anomalia e il nesso causale, gravando invece sul custode la prova del caso fortuito. Con sentenza n. 19610/2021, la Cass. civ., sez.
III conferma che il proprietario o gestore della strada può essere responsabile in quanto “custode”, e che l'attore deve provare nesso causale e rapporto di custodia;
spetta all'ente dimostrare il caso fortuito.
Con sent. n. 15761/2016, la Cass. civ., sez. III, afferma che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile … ex art. 2051 c.c.” e che il comportamento del danneggiato può escludere la responsabilità solo se abnorme.
Nel caso in esame, l'anomalia (detriti e fango) è provata;
l'insidia era in concreto non visibile in tempo utile;
nessun caso fortuito è stato dimostrato dal Le precipitazioni, pur significative, erano CP_1
cessate da giorni e non possono integrare caso fortuito in assenza di un intervento tempestivo dell'ente.
3. Concorso di colpa
Il ha invocato l'art. 1227 c.c., sostenendo che l'attrice conosceva i luoghi, che il tratto era CP_1
rettilineo e che avrebbe potuto scegliere un percorso alternativo.
Le prove hanno invece accertato che il tratto presenta una curvatura che riduce la visibilità, i detriti erano estesi su tutta la carreggiata, la velocità tenuta dall'attrice era moderata, non vi era alcuna segnalazione. Il tentativo di evitare i detriti attesta la diligenza dell'attrice, non già un comportamento imprudente. Di guisa, nessun concorso di colpa è ravvisabile.
4. CTU medico-legale
La CTU del Dott. è dettagliata, coerente e fondata su criteri medico-legali consolidati. Non Per_2
risulta efficacemente contestata dai CTP. Il CTU ha accertato:
IP del 4,5%, 90 giorni di inabilità temporanea (5 giorni ITT, 25 giorni al 75%, 30 giorni al 50%, 30 giorni al 25%), la congruità del percorso terapeutico e delle spese mediche;
da ultimo, l'assenza di incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica di docente di educazione fisica.
pagina 8 di 10 Il Giudice condivide integralmente le conclusioni della CTU.
5. Liquidazione del danno
Alla luce delle Tabelle di Milano 2024, il danno riportato dall'attrice si concretizza in:
Danno biologico permanente 4,5%: € 4.832,90
ITT 5 gg: € 280,90
ITP 75% 25 gg: € 1.053,38
ITP 50% 30 gg: € 842,70
ITP 25% 30 gg: € 421,35
Spese mediche: € 1.384,60 per la complessiva somma di € 8.815,83, da ritenersi equa e integralmente recepita.
6. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo motivi per la compensazione e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 per cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00, valori medi, per tutte le fasi.
Il è altresì tenuto a rifondere le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Urbino, in persona della dott.ssa AN ME, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 799/2021 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità del , in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per il sinistro occorso a in data 8 novembre Parte_1
2016;
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2. RIGETTA la domanda del volta al riconoscimento di un concorso di colpa dell'attrice CP_1
ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo emersa alcuna condotta colposa imputabile alla danneggiata idonea a diminuire o elidere la responsabilità dell'ente custode;
3. AN il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a pagare a € 8.815,83, oltre interessi legali dal giorno dell'occorso al Parte_1
saldo effettivo;
4. AN il in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per
Legge.
5. Pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Urbino, lì 27.12.2025
IL GIUDICE on.
Dott.ssa AN ME
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