Trib. Urbino, sentenza 27/12/2025, n. 352
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità ex art. 2051 c.c.

    Il Tribunale ha accertato la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenendo provata l'anomalia della strada (detriti e fango) e il nesso causale con il sinistro, mentre il convenuto non ha provato il caso fortuito. La giurisprudenza costante ritiene le strade comunali 'cose in custodia' e che spetta al custode dimostrare il caso fortuito.

  • Rigettato
    Concorso di colpa ex art. 1227 c.c.

    Il Tribunale ha rigettato la domanda del convenuto, ritenendo che le prove avessero accertato che il tratto presentava una curvatura che riduceva la visibilità, i detriti erano estesi sulla carreggiata, la velocità tenuta dall'attrice era moderata, non vi era alcuna segnalazione e il tentativo di evitare i detriti attesta la diligenza dell'attrice, non un comportamento imprudente. Pertanto, nessun concorso di colpa è ravvisabile.

  • Rigettato
    Responsabilità ex art. 2043 c.c.

    La domanda è stata rigettata in quanto la responsabilità ex art. 2051 c.c. è stata accertata e ritenuta assorbente.

  • Accolto
    Liquidazione del danno

    Il Tribunale ha liquidato il danno sulla base delle Tabelle di Milano 2024, considerando il danno biologico permanente, l'inabilità temporanea, le spese mediche e le spese di CTU, per una complessiva somma ritenuta equa e integralmente recepita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Urbino, sentenza 27/12/2025, n. 352
    Giurisdizione : Trib. Urbino
    Numero : 352
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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