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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/07/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 283/25 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo Parte_1 studio dell'avv. Rosadele Giugliano che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Domenico Salvatore che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da conclusioni rese all'udienza del 05.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 04.02.2025 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in Potenza il 05.09.1998 e che, con decreto n. CP_1
49/2018 (cron n. 5025/18) del 30.03.2018, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non
è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli e che entrambe le parti sono economicamente indipendenti.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che il ricorrente non ha rispettato la condizioni di separazione in ordine al trasferimento in suo favore della metà dell'immobile, attualmente abitato dal ricorrente, acquistato in costanza di matrimonio;
che essa resistente ha 58 anni e dal 2022 lavora con mansioni di operaia alle dipendenze della Controparte_2 con retribuzione annua di circa 7.000 euro e mensile di
500,00 euro.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 05.06.2025, le parti hanno concluso congiuntamente come da accordo sottoscritto dai coniugi e dai difensori e depositato il 28.05.2025 e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n. 49/2018 (cron n. 5025/18) del
30.03.2018, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. 3.11.2000
n. 396.
L'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori è riportato nelle note di parte resistente del 28.05.2025, come di seguito trascritto:
“…Nelle more le parti sono avvenuti all'intento di procedere consensualmente al divorzio non avendo la procedura in atto giudiziale alcun elemento di discussione in contrasto tra le stesse così che con il presente atto i signori e Parte_1 avendo interesse alla definizione conciliativa della CP_1 vertenza e quindi alla contestuale declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi più riconciliate non avendo ripreso la convivenza in quanto palesemente cessata l'affectio coniugalis, sussistendone i presupposti di legge e dato atto che le stesse dichiarano sin
d'ora di non volersi riconciliare e, per l'effetto, che l'udienza di prima attraverso il deposito di note scritte, come sopra rappresentati e difesi chiedono
All'Autorità adita che previa trasformazione del procedimento di divorzio in atto da giudiziale in consensuale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
5 settembre 1998 con ogni conseguenza di legge e compensazione delle spese di giudizio disponendo nel contempo per la trattazione scritta dell'udienza di prima comparizione già fissata per il 5 giugno 2025 con contestuale autorizzazione al deposito delle relative note affinché le stese parti siano esentate dal presenziare personalmente”.
Esso, pertanto, non contempla alcuna condizione accessoria rispetto alla pronuncia sullo status, ma soltanto l'accordo sulla compensazione delle spese processuali, al quale può darsi seguito in considerazione dell'oggetto della pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso del 04.02.2025, ogni diversa istanza, CP_1 deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Potenza il 05.09.1998 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 1998, Parte II, Serie A, n. 199;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 30.06.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 283/25 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo Parte_1 studio dell'avv. Rosadele Giugliano che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Domenico Salvatore che la rappresenta e difende per mandato in calce alla memoria di costituzione.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da conclusioni rese all'udienza del 05.06.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 04.02.2025 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in Potenza il 05.09.1998 e che, con decreto n. CP_1
49/2018 (cron n. 5025/18) del 30.03.2018, questo Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non
è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli e che entrambe le parti sono economicamente indipendenti.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, ha dedotto che il ricorrente non ha rispettato la condizioni di separazione in ordine al trasferimento in suo favore della metà dell'immobile, attualmente abitato dal ricorrente, acquistato in costanza di matrimonio;
che essa resistente ha 58 anni e dal 2022 lavora con mansioni di operaia alle dipendenze della Controparte_2 con retribuzione annua di circa 7.000 euro e mensile di
500,00 euro.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 05.06.2025, le parti hanno concluso congiuntamente come da accordo sottoscritto dai coniugi e dai difensori e depositato il 28.05.2025 e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n. 49/2018 (cron n. 5025/18) del
30.03.2018, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. 3.11.2000
n. 396.
L'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori è riportato nelle note di parte resistente del 28.05.2025, come di seguito trascritto:
“…Nelle more le parti sono avvenuti all'intento di procedere consensualmente al divorzio non avendo la procedura in atto giudiziale alcun elemento di discussione in contrasto tra le stesse così che con il presente atto i signori e Parte_1 avendo interesse alla definizione conciliativa della CP_1 vertenza e quindi alla contestuale declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendosi più riconciliate non avendo ripreso la convivenza in quanto palesemente cessata l'affectio coniugalis, sussistendone i presupposti di legge e dato atto che le stesse dichiarano sin
d'ora di non volersi riconciliare e, per l'effetto, che l'udienza di prima attraverso il deposito di note scritte, come sopra rappresentati e difesi chiedono
All'Autorità adita che previa trasformazione del procedimento di divorzio in atto da giudiziale in consensuale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
5 settembre 1998 con ogni conseguenza di legge e compensazione delle spese di giudizio disponendo nel contempo per la trattazione scritta dell'udienza di prima comparizione già fissata per il 5 giugno 2025 con contestuale autorizzazione al deposito delle relative note affinché le stese parti siano esentate dal presenziare personalmente”.
Esso, pertanto, non contempla alcuna condizione accessoria rispetto alla pronuncia sullo status, ma soltanto l'accordo sulla compensazione delle spese processuali, al quale può darsi seguito in considerazione dell'oggetto della pronuncia.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso del 04.02.2025, ogni diversa istanza, CP_1 deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Potenza il 05.09.1998 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 1998, Parte II, Serie A, n. 199;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 30.06.2025
La Presidente est.