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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Lucia CANNELLA Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 452/2021
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 452/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2021 in via telematica dall'avv.
Vincenzo Giangiacomo ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14 giugno 2023
d a OGGETTO:
(p. iva: E_ P.IVA_1 vendita di cose mobili rappresentata e difesa dagli avv.ti GIANGIACOMO VINCENZO
codice: 140012 (c.f.: ) e (c.f.: C.F._1 Parte_1
) elettivamente domiciliata in BRESCIA C.F._2
VIA GRAMSCI n. 30, presso l' avv. Parte_1
come da procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado pagina 1 di 22 APPELLANTE
c o n t r o
(c.f. e p. iva: rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dagli avv.ti GIEBELMANN ANGELA (c.f.:
) e SALVONI GIEBELMANN MICHELE C.F._3
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in C.F._4
BRESCIA VIA SOLFERINO n. 10 presso gli avv.ti
GIEBELMANN ANGELA e SALVONI GIEBELMANN
MICHELE come da procura allegata all' atto di citazione in primo grado
APPELLATA
(c.f.: Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti GANGEMI ANDREA (c.f.:
) e LI NO (c.f.: C.F._5
del Foro di Roma elettivamente C.F._6
domiciliata in BRESCIA VIA MORETTO n. 67 presso l' avv.
GORIO FEDERICA (c.f.: ) come da C.F._7
procura datata 26.10.2017 autenticata dal notaio Persona_1
di Berlino allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, in data 10 / 15 marzo 2021 n. 707/2021.
CONCLUSIONI
dell' appellante
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni avversa domanda, pagina 2 di 22 difesa od eccezione, in accoglimento del presente appello e previa riforma della sentenza n. 707/2021 emessa dal Tribunale di Brescia, sez. II Civile nella causa avente RG n. 11701/2017, pubblicata il 15.03.2021 e notificata in data 23 marzo 2021, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e dunque: in via preliminare e pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di ex artt. CP_2
38 e 39 CISG dal diritto di denunziare i vizi del prodotto acquistato per le ragioni esposte e dunque dichiarare inammissibili e rigettare tutte le domande formulate nei confronti di CP_1 accertare e dichiarare l'intervenuta rinuncia alla garanzia per vizi da parte di per le ragioni esposte e dunque rigettare la domanda di CP_3 manleva formulata da quest'ultima nei confronti di CP_1
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_2 in relazione alla domanda di danno emergente per le ragioni e nei limiti specificati in narrativa;
• in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate da e nei CP_2 CP_3 confronti di poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque CP_1 non provate;
• in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie, accertare l'effettivo apporto causale di CP_1 nella causazione dell'evento anche in relazione alla fase del trasporto effettuato da e limitare di conseguenza l'eventuale condanna CP_3 al risarcimento.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. dell' appellata CP_2
pagina 3 di 22 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in rito
- in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale di
, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e dell'appello Parte_2 incidentale di , ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o Controparte_3 dell'art. 334 c.p.c., per l'effetto confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 707/2021 d'ordine, pubblicata il 15.03.2021, del Tribunale di
Brescia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite;
nel merito in via subordinata
- rigettare, se del caso anche ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., ognuna delle domande svolte da e da , E_ Controparte_3 in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 707/2021 d'ordine, pubblicata il
15.03.2021, del Tribunale di Brescia;
- sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite. dell' appellata – appellante incidentale CP_3
- in via preliminare, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili o rigettare le domande avanzate dalla in virtù CP_2 delle decadenze maturate, per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate dalla in quanto infondate in fatto e in diritto e CP_2 comunque non provate per i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado sui precedenti punti, rigettare l'appello della E_ nella parte relativa ai rapporti interni con la e Controparte_3 confermare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la a manlevare e tenere indenne la E_ Controparte_3
e a rimborsarle gli importi che questa sia tenuta a pagare alla
[...] per i fatti e le causali del presente giudizio;
CP_2
pagina 4 di 22 - con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, CPA,
IVA e oneri come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una compravendita internazionale.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
è una società di diritto tedesco E_
produttrice di latte in polvere.
, anch'essa società di diritto tedesco, ha Controparte_4
acquistato dalla suddetta un certo quantitativo di CP_1
prodotto che ha poi rivenduto alla società italiana CP_2
che lo ha a sua volta rivenduto a Controparte_5
Quest'ultima intendeva utilizzare il latte in polvere acquistato per la produzione dei suoi prodotti dolciari, in particolare i wafers.
Subito dopo la produzione di una prima partita di quest'ultimi prodotti, eseguita utilizzando il latte in polvere acquistato dalla in sede di verifica della loro qualità prima di immetterli CP_2
in commercio è stato rilevato che i wafers avevano un odore del tutto sgradevole.
Eseguite ulteriori verifiche ha accertato che la Controparte_5
causa di ciò era riconducibile all'utilizzo del latte in polvere acquistato dalla che risultava essere ammalorato. CP_2
pagina 5 di 22 ha, quindi, in data 12 maggio 2016 immediatamente CP_5
contestato l'accaduto alla venditrice la quale, a sua CP_2
volta, il giorno successivo (13 maggio 2016) ha subito portato a conoscenza dei fatti la dalla quale aveva a sua volta CP_3
acquistato il prodotto.
Non avendo ricevuto riscontro alle richieste di risarcimento del danno causato, ha presentato ricorso per CP_2
accertamento tecnico preventivo avanti il tribunale di Brescia in data 21 luglio 2016 (procedimento rubricato al n. 12659/2016
r.g.).
All'esito delle verifiche eseguite il c.t.u. ha concluso che il latte in polvere giunto a dopo il passaggio – CP_5 CP_1
– era ammalorato sin dall'origine. CP_3 CP_2
Su tali presupposti ha evocato in giudizio la sua CP_2
venditrice chiedendone la condanna al risarcimento CP_3
del danno subìto, la quale ha chiamato in causa in manleva la produttrice CP_1
Entrambe le società convenute hanno chiesto il rigetto della domanda formulata nei loro confronti sostenendo che l'attrice era decaduta dall'azione in forza degli artt. 38 e 39 della
Convenzione di Vienna sul commercio internazionale nonché contestando le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nell'a.t.p..
Il giudizio introdotto, istruito solo documentalmente e con acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per pagina 6 di 22 accertamento tecnico preventivo promosso dalla è CP_2
stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha parzialmente accolto la domanda attorea condannando
[...]
al risarcimento del danno subìto dalla CP_4 CP_2
quantificato in €. *138.494,87* e con condanna di
[...]
a tenere manlevata dalle conseguenze CP_1 CP_3
pregiudizievoli ad essa derivanti dalla decisione del tribunale;
condannato alla rifusione delle spese di lite in favore CP_3
di condannato alla rifusione delle spese CP_2 CP_1
di lite in favore di;
posto definitivamente a carico di CP_3
e le spese della c.t.u. svolta nel CP_3 CP_1
procedimento per a.t.p. in ragione di metà ciascuna.
Nel motivare la decisione il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza trattandosi di vizi occulti tempestivamente denunciati da non appena ne CP_2
aveva avuto notizia da Controparte_5
Quanto all'origine dei vizi riscontrati nel prodotto il giudice ha ritenuto di fare proprie le valutazioni del c.t.u. anche in ordine alla natura ed alla quantificazione dei danni.
Avverso la decisione è stato proposto appello da E_
con atto di citazione articolato in otto motivi
[...]
d'impugnazione.
Costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame;
CP_2
ha proposto appello incidentale. CP_3
pagina 7 di 22 All'udienza del 14 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni quaranta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (“violazione dell'art. 132, c.2, n. 4 c.p.c. – motivazione apparente ed irriducibilmente contraddittoria in relazione alle risultanze della Consulenza Tecnica d'ufficio”)
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il tribunale ha indicato che il vizio da cui era affetto il latte in polvere venduto dalla fosse occulto. CP_1
Sostiene, quindi, che esso era immediatamente percepibile, come risulta anche dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dal c.t.u..
Secondo motivo (“violazione ed erronea applicazione e/o interpretazione dell'articolo 38, 1 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CIGS) – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”)
Con il secondo motivo si contesta la decisione nella parte in cui, non considerando come dies a quo per la tempestiva denuncia dei vizi da parte di il giorno in cui essa ha ricevuto da CP_2
la partita di latte in polvere poi rivenduta a , CP_3 CP_5
avrebbe erroneamente applicato l'art. 38 della CIGS che prevede l'obbligo per l'acquirente della merce di denunciare eventuali vizi della stessa nel più breve tempo possibile.
Terzo motivo (“violazione ed erronea applicazione e/o interpretazione pagina 8 di 22 dell'articolo 39 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CIGS)”)
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, avendo ritenuto che si trattasse di vizio occulto, ha considerato tempestiva la denunzia dello stesso avvenuta dopo oltre 100 giorni dalla vendita iniziale eseguita da a . CP_1 CP_3
Ciò sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 39 della CIGS, da considerare unitamente al 38, che prevede l'obbligo di denunciare il vizio nel più breve tempo possibile o comunque entro un termine ragionevole;
cosa che, secondo l'appellante, non sarebbe stata volutamente fatta da che avrebbe CP_2
omesso di eseguire alcun controllo sulla merce ricevuta da e rivenduta a . CP_3 CP_5
Quarto motivo (“violazione dell'art. 132, c.2, n. 4 c.p.c. – omessa motivazione in ordine alla prova dell'esistenza del vizio;
violazione o erronea applicazione dell'art. 2697 cod. civ.”)
Con il quarto motivo si contesta la decisione nella parte in cui il
Tribunale, aderendo alle considerazioni ed agli accertamenti eseguiti dal c.t.u. in sede di a.t.p., ha ritenuto provata l'esistenza del vizio da cui era in parte affetta la partita di latte venduta da senza dare conto delle ragioni per cui non ha tenuto CP_1
in considerazione le osservazioni e le ragioni esposte dal c.t.p. di
CP_1
Quinto motivo (“violazione dell'art. 132, c.2, n. 4 c.p.c. – motivazione pagina 9 di 22 omessa o apparente in ordine alla quantificazione dei danni patiti da
) CP_2
Con il quinto motivo l'appellante contesta la parte di sentenza in cui è stata parzialmente accolta la domanda risarcitoria formulata da sostenendo l'erroneità della sua CP_2
quantificazione eseguita esclusivamente sulla scorta delle indicazioni contenute nella c.t.u. svolta nell'a.t.p..
Sesto motivo (“violazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia e/o valutazione di fatto decisivo;
violazione dell'art. 132, c.2, n. 4 c.p.c. – motivazione apparente e/o omessa sulla rinuncia alla garanzia per vizi”)
Con il sesto motivo si censura la decisione nella parte in cui il
Tribunale, non argomentando in ordine all'eventuale accettazione della merce asseritamente fatta da CP_3
quando ha ricevuto la merce acquistata da , sarebbe CP_1
incorso nel vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia avendo poi accolto la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_3 CP_1
Settimo motivo (“violazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire d in relazione CP_2
a parte del danno”)
Con il settimo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui è stata ritenuta esistente la legittimazione attiva di a chiedere il risarcimento del danno ad essa causato CP_2
dall'intervenuto accordo transattivo concluso con . CP_5
Sostiene al riguardo che non avrebbe agito in nome CP_2 pagina 10 di 22 proprio bensì avrebbe fatto valere un diritto eventualmente spettante a . CP_5
Contesta, inoltre, che abbia fornito la prova di avere CP_2
corrisposto a l'importo di cui chiede la restituzione. CP_5
Poiché il giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccezione svolta da vi sarebbe vizio di omessa motivazione su un punto CP_1
decisivo della controversia.
Ottavo motivo (“violazione dell'art. 132, c.2, n. 4 c.p.c. – motivazione apparente o assente in relazione alla decisione di conservare la merce oggetto del giudizio”)
Con l'ottavo e ultimo motivo di doglianza la sentenza viene censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto di di restituire a la partita di latte CP_2 CP_1
ancora giacente nei suoi magazzini.
Ciò sarebbe avvenuto senza alcuna indicazione, da parte del giudice, delle ragioni per cui il comportamento della on CP_2
sarebbe stato illegittimo, dando perciò luogo a vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, nella fattispecie la quantificazione del danno subìto dalla CP_2
* * *
L'appello incidentale d Controparte_4
costituendosi ha in principalità chiesto
[...]
il rigetto delle domande formulate in primo grado dalla CP_2
con ciò sostanzialmente aderendo alla richiesta di riforma
[...]
pagina 11 di 22 dell'impugnata decisione già formulata da E_
, opponendosi tuttavia alla istanza di riforma della
[...]
sentenza nella parte in cui è stata disposta la condanna di a tenere manlevata E_ Controparte_4
da tutte le conseguenze pregiudizievoli ad essa derivanti
[...]
dalla decisione assunta dal tribunale.
Per quanto riguarda la sostanziale adesione alle richieste di riforma della sentenza già formulata dall'appellante principale ripropone tesi in buona parte sovrapponibili a quelle CP_3
già esposte dalla suddetta CP_1
Insiste in particolare nel sostenere la tesi della decadenza dal diritto di far valere un difetto di conformità del prodotto acquistato ove la parte che lo ha ricevuto non ne abbia fatto denuncia al venditore entro il termine, qualificato “ragionevole” dall'art. 39 della Convenzione di Vienna del 1980 sul commercio internazionale, nonché nel ricordare l'obbligo gravante sull'acquirente ai sensi dell'art. 38 di “esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile”.
Quanto ai rapporti fra essa e la argomenta CP_3 CP_1
formulando due ipotesi alternative sulle cause di ammaloramento del latte in polvere, per poi sostenere che in alcuna delle due ipotesi può essere ravvisata una sua responsabilità, in quanto mera acquirente e rivenditrice del prodotto, che invece dovrebbe essere riconosciuta esclusivamente in capo alla produttrice CP_1
pagina 12 di 22 Al che ha fatto seguito la richiesta di rigetto della domanda di riforma dell'impugnata decisione formulata da nella CP_1
parte in cui ha disposto la condanna di quest'ultima alla manleva in favore di . CP_3
* * *
Si ritiene di svolgere una trattazione unitaria e complessiva di tutte le doglianze formulate da entrambe le società appellanti, in via principale ed in via incidentale, trattandosi di vicende ed aspetti connessi fra loro.
Risulta dagli atti del giudizio di primo grado che CP_5
in data 12 maggio 2016, ha inviato una comunicazione
[...]
alla con la quale ha segnalato di avere riscontrato CP_2
“una difettosità organolettica su un campione di wafer…riconducibile ad una forte nota aromatica estranea, percepibile nell'odore e nel gusto del prodotto, che risultavano sgradevoli e molto diversi nello standard. La stessa grave difettosità è stata accertata anche su altri campioni di wafer prodotti…sulla base degli approfondimenti svolti, la causa deve essere ricondotta alla Vostra materia prima utilizzata all'interno della crema del wafer, che presenta lo stesso tipo di difetto nell'odore e nel gusto”.
Ricevuta la segnalazione si è immediatamente CP_2
attivata, inviando al proprio fornitore una prima mail CP_3
in data 13 maggio 2016, cui hanno fatto seguito missive in data
17 maggio, 15 e 28 giugno, 11 luglio. pagina 13 di 22 Il latte in polvere oggetto della fornitura si trovava avvolto in sacchi di politene che erano a loro volta contenuti in sacchi esterni di carta.
Detto stato di cose risulta essere pacifico fra le parti in causa, non essendo contestato da alcuna di esse.
La fornitura, inoltre, era accompagnata da una bolla di consegna proveniente dalla venditrice nella quale in lingua CP_3
tedesca era indicata la dicitura “merce in condizioni prive di vizi e perfettamente conservata” e da un certificato di analisi del prodotto che era stata svolta dalla produttrice e che CP_1
attestava la bontà ed assenza di vizi della merce.
L'art. 38 della Convenzione di Vienna, più volte richiamato nelle proprie difese sia da che da , prevede che CP_1 CP_3
l'acquirente deve esaminare la merce o farle esaminare nel più breve tempo possibile, considerate le circostanze.
Entrambe le suddette società, nel fare richiamo a detta norma, sottolineano l'obbligo di svolgere degli accertamenti sulla merce ricevuta, ma omettono di ricordare che il rispetto o meno di detto obbligo deve essere valutato “considerate le circostanze”.
Nel caso in esame aveva ricevuto la fornitura in CP_2
pacchi sigillati, contenenti un prodotto che aveva una scadenza posteriore di circa nove mesi dalla data di sua ricezione e che era accompagnato da certificazioni attestanti l'assenza di vizi.
Si consideri, inoltre, che non era l'utilizzatrice CP_2
pagina 14 di 22 finale del prodotto, bensì un'intermediaria nella filiera di vendita fra produttore e consumatore finale.
Non può, perciò, ritenersi che da parte di sia stato CP_2
violato il canone comportamentale previsto dall'art. 38 della
Convenzione di Vienna in quanto le circostanze in cui si sono svolti i fatti fanno ritenere che alcun obbligo di verifica del prodotto gravasse su CP_2
Da quanto sopra deriva anche che i vizi del prodotto di cui successivamente è stata riscontrata la presenza erano occulti fino a quando esso non è stato rivenduto a Controparte_5
Ne consegue che alcuna censura può essere mossa nei confronti del comportamento tenuto da e che non si è CP_2
verificata alcuna decadenza o prescrizione del diritto di agire per ottenere il risarcimento del danno, non ravvisandosi violazione di quanto previsto dall'art. 38 della C.I.G.S..
Se, invero, la prima segnalazione dei vizi è stata compiuta da a distanza di quasi 100 giorni da quando il prodotto era CP_2
giunto al suo stabilimento deve dirsi che, come dianzi ricordato, esso era contenuto in confezioni che non consentivano di percepire immediatamente l'esistenza di eventuali suoi difetti e la necessità di svolgere eventuali verifiche era stata ritenuta inesistente alla luce dei documenti che ne attestavano l'integrità.
Si aggiunga inoltre che tutta la giurisprudenza citata pagina 15 di 22 dall'appellante si riferisce a verifiche da farsi su merce di rapida deperibilità (pesce fresco, pollame, uova, verdura, ecc.) mentre nel caso di specie si trattava di prodotto per sua natura destinato ad avere tempi di conservazione e scadenza molto lunghi.
Quanto all'accertamento dei vizi osserva la Corte che essi sono stati ritenuti esistenti da parte del tribunale sulla scorta delle indagini e delle valutazioni compiute dal perito in sede di a.t.p..
Esse risultano essere condivisibili non essendo ravvisabili in esse illogicità logico – argomentative risultando anzi del tutto plausibile che i vizi del prodotto fossero esistenti sin dall'origine, cioè da quando esso è stato preparato negli stabilimenti della
Hochwald Food Gmbh essendo risultato, senza che sul punto vi sia contrasto fra le parti, che esso è transitato fra le varie società coinvolte nella vicenda in confezioni sigillate;
ragione per cui, non essendo stato fatto oggetto di alcuna trasformazione da quando è uscito dallo stabilimento iniziale sino a quando è giunto in quello della , non può che concludersi, come CP_5
ha già fatto il c.t.u., che il vizio esistesse ab origine.
Né dette conclusioni possono venire superate dalle obiezioni che sono state sollevate dai periti di parte nonché dalle rispettive difese nei vari atti di causa.
In sostanza esse si sostanziano nelle formulazione di mere ipotesi su quelle che avrebbero potuto essere le cause che hanno provocato l'ammaloramento di parte del prodotto, indicando la possibilità di una sua cattiva conservazione nel periodo pagina 16 di 22 intercorso dalla sua uscita dallo stabilimento del produttore iniziale a quello di arrivo a destinazione presso la . CP_5
Nessuna prova di tale assunto è stata tuttavia fornita, ragione per cui non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u..
Dalla lettura dell'elaborato peritale ed in particolare dal verbale redatto presso lo stabilimento della in Cosio CP_5
Valtellino il 29 novembre 2016 risulta che da parte dei consulenti tecnici della e della presenti in CP_1 CP_2
loco è stata condivisa la modalità operativa proposta dal c.t.u. consistente nell'apertura a campione di alcuni sacchi di prodotto e di prelievo di parte del loro contenuto per farlo esaminare dal laboratorio d'analisi.
Nessuna osservazione risulta essere stata eseguita sulle modalità con le quali dette operazioni di prelievo sono state eseguite, né in ordine allo stato in cui sono stati rinvenuti i sacchi che, quindi, deve ritenersi essere stati tutti ancora chiusi ed integri.
Il c.t.p. della ha fatto verbalizzare che all'apertura dei CP_2
sacchi “si è evidenziato un odore estraneo da forte a medio forte sulla quantità verificata”.
Il c.t.p. della non ha contestato quanto indicato CP_1
dall'altro c.t.p. limitandosi a fare rilevare “la data di scadenza del 5.10.2016 e che dalle analisi che si effettueranno non si può
pagina 17 di 22 essere certi di eventuali alterazioni o difformità presenti prima della data di scadenza”; in prosieguo “…non si può essere certi delle condizioni di stoccaggio avvenute dalla data di consegna del latte intero in polvere fino alla data di utilizzo da parte di
”. Parte_3
Il c.t.u. si è trovato quindi in presenza di una situazione che ha potuto verificare direttamente (l'odore sgradevole del prodotto e l'integrità dei sacchi) a fronte della quale sono state formulate solo ipotesi su quella che poteva essere la causa.
Come detto, le conclusioni cui egli è pervenuto in ordine all'origine dei vizi rilevati risultano essere condivisibili.
Quest'ultime sono ritenute correttamente raggiunte anche per quanto riguarda la quantificazione del danno subìto dalla
CP_2
Il c.t.u. invero, a pag. 7 del suo elaborato peritale, ha analiticamente indicato le varie voci di cui si compone il danno subìto da suddividendole in “costi materia prima e CP_5
relativo smaltimento” del latte in polvere non utilizzabile in quanto ammalorato, in “costi materie prime, lavorazioni e successivo smaltimento” dei wafer confezionati ed in “costi di deposito latte in polvere presso magazzini logistici”.
A fronte di tale dettagliata esposizione delle modalità di calcolo non risultano fondate contestazioni da parte dei cc.tt.pp., né in ordine alla suddivisione delle varie voci né in ordine pagina 18 di 22 all'ammontare delle somme indicate in ciascuna di esse.
Quanto all'asserita mancanza di prova dell'avvenuto risarcimento da parte di in favore di del CP_2 CP_5
danno da questa subìto si osserva che la circostanza, seppur non documentalmente dimostrata, va dedotta dal fatto che non risulta avere agito per ottenere il risarcimento CP_5
nei confronti della produttrice CP_1
Cosa che sarebbe certamente avvenuta, alla luce delle risultanze dell'a.t.p., se essa non fosse già stata risarcita, in via satisfattiva, dalla la quale, quindi, avendo risarcito un CP_2
danno non da essa causato ha poi a buon diritto agito nei confronti della responsabile.
Si consideri altresì, a conferma dell'avvenuto pagamento da parte di in favore di , che non ha CP_2 CP_5 CP_1
mai sostenuto di avere ricevuto richieste risarcitorie formulate direttamente nei suoi confronti da parte di . CP_5
Quanto infine al riconoscimento in favore della anche CP_2
della somma da essa sostenuta per la conservazione e lo stoccaggio del prodotto sino alla conclusione delle operazioni peritali osserva la Corte che si tratta di corretta valutazione eseguita sul punto dal tribunale.
L'eventuale restituzione della merce o a o CP_3
direttamente ad avrebbe potuto avere come CP_1
conseguenza la sua alterazione o distruzione, anche pagina 19 di 22 involontaria, ragione per cui l'attività compiuta per porre il perito e quindi il tribunale in grado di accertare le cause dei vizi va riconosciuta nei termini economici già quantificati dal tribunale sulla scorta della documentazione fornita dalla in ordine alla quale non risultano essere state eseguite CP_2
valide contestazioni.
Va, pertanto, disposto il rigetto di tutti i motivi esposti con l'appello principale.
Quanto a quello incidentale si osserva che esso si sostanzia nella proposizione di mere ipotesi su quelle che avrebbero potuto essere le cause dell'ammaloramento della merce, senza che di dette ipotesi sia stata fornita la prova.
Le ricordate verifiche eseguite dal c.t.u. e le conclusioni cui egli
è pervenuto in ordine all'eziologia dei vizi valgono anche per determinare il rigetto dell'appello incidentale.
* * *
Al rigetto dell'appello principale segue la condanna dell' appellante a rimborsare a ciascuna delle E_
società appellate le spese di questo grado del giudizio ed al rigetto di quello incidentale segue la condanna di a CP_3
rimborsare in favore di le spese di questo grado del CP_2
giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore pagina 20 di 22 dichiarato fra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- condanna a rimborsare a ciascuna E_
delle società appellate le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi euro *9.991,00* di cui euro *2.977,00* per la “fase di studio”, euro *1.911,00* per la “fase introduttiva” ed euro *5.103,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna a rimborsare in favore di Controparte_3
le spese di questo grado del giudizio che liquida in CP_2
complessivi euro *9.991,00* di cui euro *2.977,00* per la “fase di studio”, euro *1.911,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*5.103,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- conferma nel resto;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale E_ [...]
. CP_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 luglio 2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
pagina 21 di 22 Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Lucia CANNELLA Presidente Rep. N.
Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 452/2021
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 452/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2021 in via telematica dall'avv.
Vincenzo Giangiacomo ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 14 giugno 2023
d a OGGETTO:
(p. iva: E_ P.IVA_1 vendita di cose mobili rappresentata e difesa dagli avv.ti GIANGIACOMO VINCENZO
codice: 140012 (c.f.: ) e (c.f.: C.F._1 Parte_1
) elettivamente domiciliata in BRESCIA C.F._2
VIA GRAMSCI n. 30, presso l' avv. Parte_1
come da procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado pagina 1 di 22 APPELLANTE
c o n t r o
(c.f. e p. iva: rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dagli avv.ti GIEBELMANN ANGELA (c.f.:
) e SALVONI GIEBELMANN MICHELE C.F._3
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in C.F._4
BRESCIA VIA SOLFERINO n. 10 presso gli avv.ti
GIEBELMANN ANGELA e SALVONI GIEBELMANN
MICHELE come da procura allegata all' atto di citazione in primo grado
APPELLATA
(c.f.: Controparte_3 P.IVA_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti GANGEMI ANDREA (c.f.:
) e LI NO (c.f.: C.F._5
del Foro di Roma elettivamente C.F._6
domiciliata in BRESCIA VIA MORETTO n. 67 presso l' avv.
GORIO FEDERICA (c.f.: ) come da C.F._7
procura datata 26.10.2017 autenticata dal notaio Persona_1
di Berlino allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, in data 10 / 15 marzo 2021 n. 707/2021.
CONCLUSIONI
dell' appellante
Voglia la Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni avversa domanda, pagina 2 di 22 difesa od eccezione, in accoglimento del presente appello e previa riforma della sentenza n. 707/2021 emessa dal Tribunale di Brescia, sez. II Civile nella causa avente RG n. 11701/2017, pubblicata il 15.03.2021 e notificata in data 23 marzo 2021, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e dunque: in via preliminare e pregiudiziale,
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di ex artt. CP_2
38 e 39 CISG dal diritto di denunziare i vizi del prodotto acquistato per le ragioni esposte e dunque dichiarare inammissibili e rigettare tutte le domande formulate nei confronti di CP_1 accertare e dichiarare l'intervenuta rinuncia alla garanzia per vizi da parte di per le ragioni esposte e dunque rigettare la domanda di CP_3 manleva formulata da quest'ultima nei confronti di CP_1
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_2 in relazione alla domanda di danno emergente per le ragioni e nei limiti specificati in narrativa;
• in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande formulate da e nei CP_2 CP_3 confronti di poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque CP_1 non provate;
• in via subordinata, sempre nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avversarie, accertare l'effettivo apporto causale di CP_1 nella causazione dell'evento anche in relazione alla fase del trasporto effettuato da e limitare di conseguenza l'eventuale condanna CP_3 al risarcimento.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge. dell' appellata CP_2
pagina 3 di 22 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in rito
- in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale di
, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e dell'appello Parte_2 incidentale di , ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o Controparte_3 dell'art. 334 c.p.c., per l'effetto confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 707/2021 d'ordine, pubblicata il 15.03.2021, del Tribunale di
Brescia;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite;
nel merito in via subordinata
- rigettare, se del caso anche ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., ognuna delle domande svolte da e da , E_ Controparte_3 in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente l'impugnata sentenza n. 707/2021 d'ordine, pubblicata il
15.03.2021, del Tribunale di Brescia;
- sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite. dell' appellata – appellante incidentale CP_3
- in via preliminare, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili o rigettare le domande avanzate dalla in virtù CP_2 delle decadenze maturate, per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, in riforma della sentenza impugnata, rigettare le domande avanzate dalla in quanto infondate in fatto e in diritto e CP_2 comunque non provate per i motivi esposti in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado sui precedenti punti, rigettare l'appello della E_ nella parte relativa ai rapporti interni con la e Controparte_3 confermare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna la a manlevare e tenere indenne la E_ Controparte_3
e a rimborsarle gli importi che questa sia tenuta a pagare alla
[...] per i fatti e le causali del presente giudizio;
CP_2
pagina 4 di 22 - con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, CPA,
IVA e oneri come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una compravendita internazionale.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
è una società di diritto tedesco E_
produttrice di latte in polvere.
, anch'essa società di diritto tedesco, ha Controparte_4
acquistato dalla suddetta un certo quantitativo di CP_1
prodotto che ha poi rivenduto alla società italiana CP_2
che lo ha a sua volta rivenduto a Controparte_5
Quest'ultima intendeva utilizzare il latte in polvere acquistato per la produzione dei suoi prodotti dolciari, in particolare i wafers.
Subito dopo la produzione di una prima partita di quest'ultimi prodotti, eseguita utilizzando il latte in polvere acquistato dalla in sede di verifica della loro qualità prima di immetterli CP_2
in commercio è stato rilevato che i wafers avevano un odore del tutto sgradevole.
Eseguite ulteriori verifiche ha accertato che la Controparte_5
causa di ciò era riconducibile all'utilizzo del latte in polvere acquistato dalla che risultava essere ammalorato. CP_2
pagina 5 di 22 ha, quindi, in data 12 maggio 2016 immediatamente CP_5
contestato l'accaduto alla venditrice la quale, a sua CP_2
volta, il giorno successivo (13 maggio 2016) ha subito portato a conoscenza dei fatti la dalla quale aveva a sua volta CP_3
acquistato il prodotto.
Non avendo ricevuto riscontro alle richieste di risarcimento del danno causato, ha presentato ricorso per CP_2
accertamento tecnico preventivo avanti il tribunale di Brescia in data 21 luglio 2016 (procedimento rubricato al n. 12659/2016
r.g.).
All'esito delle verifiche eseguite il c.t.u. ha concluso che il latte in polvere giunto a dopo il passaggio – CP_5 CP_1
– era ammalorato sin dall'origine. CP_3 CP_2
Su tali presupposti ha evocato in giudizio la sua CP_2
venditrice chiedendone la condanna al risarcimento CP_3
del danno subìto, la quale ha chiamato in causa in manleva la produttrice CP_1
Entrambe le società convenute hanno chiesto il rigetto della domanda formulata nei loro confronti sostenendo che l'attrice era decaduta dall'azione in forza degli artt. 38 e 39 della
Convenzione di Vienna sul commercio internazionale nonché contestando le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nell'a.t.p..
Il giudizio introdotto, istruito solo documentalmente e con acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per pagina 6 di 22 accertamento tecnico preventivo promosso dalla è CP_2
stato definito con la sentenza oggetto di gravame che ha parzialmente accolto la domanda attorea condannando
[...]
al risarcimento del danno subìto dalla CP_4 CP_2
quantificato in €. *138.494,87* e con condanna di
[...]
a tenere manlevata dalle conseguenze CP_1 CP_3
pregiudizievoli ad essa derivanti dalla decisione del tribunale;
condannato alla rifusione delle spese di lite in favore CP_3
di condannato alla rifusione delle spese CP_2 CP_1
di lite in favore di;
posto definitivamente a carico di CP_3
e le spese della c.t.u. svolta nel CP_3 CP_1
procedimento per a.t.p. in ragione di metà ciascuna.
Nel motivare la decisione il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza trattandosi di vizi occulti tempestivamente denunciati da non appena ne CP_2
aveva avuto notizia da Controparte_5
Quanto all'origine dei vizi riscontrati nel prodotto il giudice ha ritenuto di fare proprie le valutazioni del c.t.u. anche in ordine alla natura ed alla quantificazione dei danni.
Avverso la decisione è stato proposto appello da E_
con atto di citazione articolato in otto motivi
[...]
d'impugnazione.
Costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame;
CP_2
ha proposto appello incidentale. CP_3
pagina 7 di 22 All'udienza del 14 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni quaranta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo (“violazione dell'art. 132, c.2, n. 4 c.p.c. – motivazione apparente ed irriducibilmente contraddittoria in relazione alle risultanze della Consulenza Tecnica d'ufficio”)
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il tribunale ha indicato che il vizio da cui era affetto il latte in polvere venduto dalla fosse occulto. CP_1
Sostiene, quindi, che esso era immediatamente percepibile, come risulta anche dalle risultanze degli accertamenti eseguiti dal c.t.u..
Secondo motivo (“violazione ed erronea applicazione e/o interpretazione dell'articolo 38, 1 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CIGS) – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”)
Con il secondo motivo si contesta la decisione nella parte in cui, non considerando come dies a quo per la tempestiva denuncia dei vizi da parte di il giorno in cui essa ha ricevuto da CP_2
la partita di latte in polvere poi rivenduta a , CP_3 CP_5
avrebbe erroneamente applicato l'art. 38 della CIGS che prevede l'obbligo per l'acquirente della merce di denunciare eventuali vizi della stessa nel più breve tempo possibile.
Terzo motivo (“violazione ed erronea applicazione e/o interpretazione pagina 8 di 22 dell'articolo 39 della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (CIGS)”)
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, avendo ritenuto che si trattasse di vizio occulto, ha considerato tempestiva la denunzia dello stesso avvenuta dopo oltre 100 giorni dalla vendita iniziale eseguita da a . CP_1 CP_3
Ciò sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 39 della CIGS, da considerare unitamente al 38, che prevede l'obbligo di denunciare il vizio nel più breve tempo possibile o comunque entro un termine ragionevole;
cosa che, secondo l'appellante, non sarebbe stata volutamente fatta da che avrebbe CP_2
omesso di eseguire alcun controllo sulla merce ricevuta da e rivenduta a . CP_3 CP_5
Quarto motivo (“violazione dell'art. 132, c.2, n. 4 c.p.c. – omessa motivazione in ordine alla prova dell'esistenza del vizio;
violazione o erronea applicazione dell'art. 2697 cod. civ.”)
Con il quarto motivo si contesta la decisione nella parte in cui il
Tribunale, aderendo alle considerazioni ed agli accertamenti eseguiti dal c.t.u. in sede di a.t.p., ha ritenuto provata l'esistenza del vizio da cui era in parte affetta la partita di latte venduta da senza dare conto delle ragioni per cui non ha tenuto CP_1
in considerazione le osservazioni e le ragioni esposte dal c.t.p. di
CP_1
Quinto motivo (“violazione dell'art. 132, c.2, n. 4 c.p.c. – motivazione pagina 9 di 22 omessa o apparente in ordine alla quantificazione dei danni patiti da
) CP_2
Con il quinto motivo l'appellante contesta la parte di sentenza in cui è stata parzialmente accolta la domanda risarcitoria formulata da sostenendo l'erroneità della sua CP_2
quantificazione eseguita esclusivamente sulla scorta delle indicazioni contenute nella c.t.u. svolta nell'a.t.p..
Sesto motivo (“violazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia e/o valutazione di fatto decisivo;
violazione dell'art. 132, c.2, n. 4 c.p.c. – motivazione apparente e/o omessa sulla rinuncia alla garanzia per vizi”)
Con il sesto motivo si censura la decisione nella parte in cui il
Tribunale, non argomentando in ordine all'eventuale accettazione della merce asseritamente fatta da CP_3
quando ha ricevuto la merce acquistata da , sarebbe CP_1
incorso nel vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia avendo poi accolto la domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_3 CP_1
Settimo motivo (“violazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire d in relazione CP_2
a parte del danno”)
Con il settimo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui è stata ritenuta esistente la legittimazione attiva di a chiedere il risarcimento del danno ad essa causato CP_2
dall'intervenuto accordo transattivo concluso con . CP_5
Sostiene al riguardo che non avrebbe agito in nome CP_2 pagina 10 di 22 proprio bensì avrebbe fatto valere un diritto eventualmente spettante a . CP_5
Contesta, inoltre, che abbia fornito la prova di avere CP_2
corrisposto a l'importo di cui chiede la restituzione. CP_5
Poiché il giudice non si sarebbe pronunciato sull'eccezione svolta da vi sarebbe vizio di omessa motivazione su un punto CP_1
decisivo della controversia.
Ottavo motivo (“violazione dell'art. 132, c.2, n. 4 c.p.c. – motivazione apparente o assente in relazione alla decisione di conservare la merce oggetto del giudizio”)
Con l'ottavo e ultimo motivo di doglianza la sentenza viene censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto di di restituire a la partita di latte CP_2 CP_1
ancora giacente nei suoi magazzini.
Ciò sarebbe avvenuto senza alcuna indicazione, da parte del giudice, delle ragioni per cui il comportamento della on CP_2
sarebbe stato illegittimo, dando perciò luogo a vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, nella fattispecie la quantificazione del danno subìto dalla CP_2
* * *
L'appello incidentale d Controparte_4
costituendosi ha in principalità chiesto
[...]
il rigetto delle domande formulate in primo grado dalla CP_2
con ciò sostanzialmente aderendo alla richiesta di riforma
[...]
pagina 11 di 22 dell'impugnata decisione già formulata da E_
, opponendosi tuttavia alla istanza di riforma della
[...]
sentenza nella parte in cui è stata disposta la condanna di a tenere manlevata E_ Controparte_4
da tutte le conseguenze pregiudizievoli ad essa derivanti
[...]
dalla decisione assunta dal tribunale.
Per quanto riguarda la sostanziale adesione alle richieste di riforma della sentenza già formulata dall'appellante principale ripropone tesi in buona parte sovrapponibili a quelle CP_3
già esposte dalla suddetta CP_1
Insiste in particolare nel sostenere la tesi della decadenza dal diritto di far valere un difetto di conformità del prodotto acquistato ove la parte che lo ha ricevuto non ne abbia fatto denuncia al venditore entro il termine, qualificato “ragionevole” dall'art. 39 della Convenzione di Vienna del 1980 sul commercio internazionale, nonché nel ricordare l'obbligo gravante sull'acquirente ai sensi dell'art. 38 di “esaminare le merci o farle esaminare nel termine più breve possibile”.
Quanto ai rapporti fra essa e la argomenta CP_3 CP_1
formulando due ipotesi alternative sulle cause di ammaloramento del latte in polvere, per poi sostenere che in alcuna delle due ipotesi può essere ravvisata una sua responsabilità, in quanto mera acquirente e rivenditrice del prodotto, che invece dovrebbe essere riconosciuta esclusivamente in capo alla produttrice CP_1
pagina 12 di 22 Al che ha fatto seguito la richiesta di rigetto della domanda di riforma dell'impugnata decisione formulata da nella CP_1
parte in cui ha disposto la condanna di quest'ultima alla manleva in favore di . CP_3
* * *
Si ritiene di svolgere una trattazione unitaria e complessiva di tutte le doglianze formulate da entrambe le società appellanti, in via principale ed in via incidentale, trattandosi di vicende ed aspetti connessi fra loro.
Risulta dagli atti del giudizio di primo grado che CP_5
in data 12 maggio 2016, ha inviato una comunicazione
[...]
alla con la quale ha segnalato di avere riscontrato CP_2
“una difettosità organolettica su un campione di wafer…riconducibile ad una forte nota aromatica estranea, percepibile nell'odore e nel gusto del prodotto, che risultavano sgradevoli e molto diversi nello standard. La stessa grave difettosità è stata accertata anche su altri campioni di wafer prodotti…sulla base degli approfondimenti svolti, la causa deve essere ricondotta alla Vostra materia prima utilizzata all'interno della crema del wafer, che presenta lo stesso tipo di difetto nell'odore e nel gusto”.
Ricevuta la segnalazione si è immediatamente CP_2
attivata, inviando al proprio fornitore una prima mail CP_3
in data 13 maggio 2016, cui hanno fatto seguito missive in data
17 maggio, 15 e 28 giugno, 11 luglio. pagina 13 di 22 Il latte in polvere oggetto della fornitura si trovava avvolto in sacchi di politene che erano a loro volta contenuti in sacchi esterni di carta.
Detto stato di cose risulta essere pacifico fra le parti in causa, non essendo contestato da alcuna di esse.
La fornitura, inoltre, era accompagnata da una bolla di consegna proveniente dalla venditrice nella quale in lingua CP_3
tedesca era indicata la dicitura “merce in condizioni prive di vizi e perfettamente conservata” e da un certificato di analisi del prodotto che era stata svolta dalla produttrice e che CP_1
attestava la bontà ed assenza di vizi della merce.
L'art. 38 della Convenzione di Vienna, più volte richiamato nelle proprie difese sia da che da , prevede che CP_1 CP_3
l'acquirente deve esaminare la merce o farle esaminare nel più breve tempo possibile, considerate le circostanze.
Entrambe le suddette società, nel fare richiamo a detta norma, sottolineano l'obbligo di svolgere degli accertamenti sulla merce ricevuta, ma omettono di ricordare che il rispetto o meno di detto obbligo deve essere valutato “considerate le circostanze”.
Nel caso in esame aveva ricevuto la fornitura in CP_2
pacchi sigillati, contenenti un prodotto che aveva una scadenza posteriore di circa nove mesi dalla data di sua ricezione e che era accompagnato da certificazioni attestanti l'assenza di vizi.
Si consideri, inoltre, che non era l'utilizzatrice CP_2
pagina 14 di 22 finale del prodotto, bensì un'intermediaria nella filiera di vendita fra produttore e consumatore finale.
Non può, perciò, ritenersi che da parte di sia stato CP_2
violato il canone comportamentale previsto dall'art. 38 della
Convenzione di Vienna in quanto le circostanze in cui si sono svolti i fatti fanno ritenere che alcun obbligo di verifica del prodotto gravasse su CP_2
Da quanto sopra deriva anche che i vizi del prodotto di cui successivamente è stata riscontrata la presenza erano occulti fino a quando esso non è stato rivenduto a Controparte_5
Ne consegue che alcuna censura può essere mossa nei confronti del comportamento tenuto da e che non si è CP_2
verificata alcuna decadenza o prescrizione del diritto di agire per ottenere il risarcimento del danno, non ravvisandosi violazione di quanto previsto dall'art. 38 della C.I.G.S..
Se, invero, la prima segnalazione dei vizi è stata compiuta da a distanza di quasi 100 giorni da quando il prodotto era CP_2
giunto al suo stabilimento deve dirsi che, come dianzi ricordato, esso era contenuto in confezioni che non consentivano di percepire immediatamente l'esistenza di eventuali suoi difetti e la necessità di svolgere eventuali verifiche era stata ritenuta inesistente alla luce dei documenti che ne attestavano l'integrità.
Si aggiunga inoltre che tutta la giurisprudenza citata pagina 15 di 22 dall'appellante si riferisce a verifiche da farsi su merce di rapida deperibilità (pesce fresco, pollame, uova, verdura, ecc.) mentre nel caso di specie si trattava di prodotto per sua natura destinato ad avere tempi di conservazione e scadenza molto lunghi.
Quanto all'accertamento dei vizi osserva la Corte che essi sono stati ritenuti esistenti da parte del tribunale sulla scorta delle indagini e delle valutazioni compiute dal perito in sede di a.t.p..
Esse risultano essere condivisibili non essendo ravvisabili in esse illogicità logico – argomentative risultando anzi del tutto plausibile che i vizi del prodotto fossero esistenti sin dall'origine, cioè da quando esso è stato preparato negli stabilimenti della
Hochwald Food Gmbh essendo risultato, senza che sul punto vi sia contrasto fra le parti, che esso è transitato fra le varie società coinvolte nella vicenda in confezioni sigillate;
ragione per cui, non essendo stato fatto oggetto di alcuna trasformazione da quando è uscito dallo stabilimento iniziale sino a quando è giunto in quello della , non può che concludersi, come CP_5
ha già fatto il c.t.u., che il vizio esistesse ab origine.
Né dette conclusioni possono venire superate dalle obiezioni che sono state sollevate dai periti di parte nonché dalle rispettive difese nei vari atti di causa.
In sostanza esse si sostanziano nelle formulazione di mere ipotesi su quelle che avrebbero potuto essere le cause che hanno provocato l'ammaloramento di parte del prodotto, indicando la possibilità di una sua cattiva conservazione nel periodo pagina 16 di 22 intercorso dalla sua uscita dallo stabilimento del produttore iniziale a quello di arrivo a destinazione presso la . CP_5
Nessuna prova di tale assunto è stata tuttavia fornita, ragione per cui non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u..
Dalla lettura dell'elaborato peritale ed in particolare dal verbale redatto presso lo stabilimento della in Cosio CP_5
Valtellino il 29 novembre 2016 risulta che da parte dei consulenti tecnici della e della presenti in CP_1 CP_2
loco è stata condivisa la modalità operativa proposta dal c.t.u. consistente nell'apertura a campione di alcuni sacchi di prodotto e di prelievo di parte del loro contenuto per farlo esaminare dal laboratorio d'analisi.
Nessuna osservazione risulta essere stata eseguita sulle modalità con le quali dette operazioni di prelievo sono state eseguite, né in ordine allo stato in cui sono stati rinvenuti i sacchi che, quindi, deve ritenersi essere stati tutti ancora chiusi ed integri.
Il c.t.p. della ha fatto verbalizzare che all'apertura dei CP_2
sacchi “si è evidenziato un odore estraneo da forte a medio forte sulla quantità verificata”.
Il c.t.p. della non ha contestato quanto indicato CP_1
dall'altro c.t.p. limitandosi a fare rilevare “la data di scadenza del 5.10.2016 e che dalle analisi che si effettueranno non si può
pagina 17 di 22 essere certi di eventuali alterazioni o difformità presenti prima della data di scadenza”; in prosieguo “…non si può essere certi delle condizioni di stoccaggio avvenute dalla data di consegna del latte intero in polvere fino alla data di utilizzo da parte di
”. Parte_3
Il c.t.u. si è trovato quindi in presenza di una situazione che ha potuto verificare direttamente (l'odore sgradevole del prodotto e l'integrità dei sacchi) a fronte della quale sono state formulate solo ipotesi su quella che poteva essere la causa.
Come detto, le conclusioni cui egli è pervenuto in ordine all'origine dei vizi rilevati risultano essere condivisibili.
Quest'ultime sono ritenute correttamente raggiunte anche per quanto riguarda la quantificazione del danno subìto dalla
CP_2
Il c.t.u. invero, a pag. 7 del suo elaborato peritale, ha analiticamente indicato le varie voci di cui si compone il danno subìto da suddividendole in “costi materia prima e CP_5
relativo smaltimento” del latte in polvere non utilizzabile in quanto ammalorato, in “costi materie prime, lavorazioni e successivo smaltimento” dei wafer confezionati ed in “costi di deposito latte in polvere presso magazzini logistici”.
A fronte di tale dettagliata esposizione delle modalità di calcolo non risultano fondate contestazioni da parte dei cc.tt.pp., né in ordine alla suddivisione delle varie voci né in ordine pagina 18 di 22 all'ammontare delle somme indicate in ciascuna di esse.
Quanto all'asserita mancanza di prova dell'avvenuto risarcimento da parte di in favore di del CP_2 CP_5
danno da questa subìto si osserva che la circostanza, seppur non documentalmente dimostrata, va dedotta dal fatto che non risulta avere agito per ottenere il risarcimento CP_5
nei confronti della produttrice CP_1
Cosa che sarebbe certamente avvenuta, alla luce delle risultanze dell'a.t.p., se essa non fosse già stata risarcita, in via satisfattiva, dalla la quale, quindi, avendo risarcito un CP_2
danno non da essa causato ha poi a buon diritto agito nei confronti della responsabile.
Si consideri altresì, a conferma dell'avvenuto pagamento da parte di in favore di , che non ha CP_2 CP_5 CP_1
mai sostenuto di avere ricevuto richieste risarcitorie formulate direttamente nei suoi confronti da parte di . CP_5
Quanto infine al riconoscimento in favore della anche CP_2
della somma da essa sostenuta per la conservazione e lo stoccaggio del prodotto sino alla conclusione delle operazioni peritali osserva la Corte che si tratta di corretta valutazione eseguita sul punto dal tribunale.
L'eventuale restituzione della merce o a o CP_3
direttamente ad avrebbe potuto avere come CP_1
conseguenza la sua alterazione o distruzione, anche pagina 19 di 22 involontaria, ragione per cui l'attività compiuta per porre il perito e quindi il tribunale in grado di accertare le cause dei vizi va riconosciuta nei termini economici già quantificati dal tribunale sulla scorta della documentazione fornita dalla in ordine alla quale non risultano essere state eseguite CP_2
valide contestazioni.
Va, pertanto, disposto il rigetto di tutti i motivi esposti con l'appello principale.
Quanto a quello incidentale si osserva che esso si sostanzia nella proposizione di mere ipotesi su quelle che avrebbero potuto essere le cause dell'ammaloramento della merce, senza che di dette ipotesi sia stata fornita la prova.
Le ricordate verifiche eseguite dal c.t.u. e le conclusioni cui egli
è pervenuto in ordine all'eziologia dei vizi valgono anche per determinare il rigetto dell'appello incidentale.
* * *
Al rigetto dell'appello principale segue la condanna dell' appellante a rimborsare a ciascuna delle E_
società appellate le spese di questo grado del giudizio ed al rigetto di quello incidentale segue la condanna di a CP_3
rimborsare in favore di le spese di questo grado del CP_2
giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore pagina 20 di 22 dichiarato fra €. 52.000,01 ed €. 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- condanna a rimborsare a ciascuna E_
delle società appellate le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi euro *9.991,00* di cui euro *2.977,00* per la “fase di studio”, euro *1.911,00* per la “fase introduttiva” ed euro *5.103,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- condanna a rimborsare in favore di Controparte_3
le spese di questo grado del giudizio che liquida in CP_2
complessivi euro *9.991,00* di cui euro *2.977,00* per la “fase di studio”, euro *1.911,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*5.103,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- conferma nel resto;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale E_ [...]
. CP_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 luglio 2024
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
pagina 21 di 22 Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 22 di 22