TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 7248 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 7248 / 2025 promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CONTE VITO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna, via San Vitale n.31, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 30.05.2025, , cittadino della NI , ha CodiceFiscale_2 impugnato il provvedimento emesso il 30.09.2024 e notificato il 07.05.2025 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 26.09.2024, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1 La Procura non è intervenuta.
All'udienza del 11.12.2025 il ricorrente ha reso la seguente dichiarazione:
“Sono entrato in Italia nel 2014 e ho chiesto protezione internazionale, ho avuto il rigetto e sono andato poi in Germania per due anni, dove ho vissuto da irregolare. Sono quindi rientrato in Italia perché non mi trovavo bene. Al momento a Vicenza con la mia compagna, , la quale è una interprete ufficiale e Controparte_2 con lei in casa parliamo inglese, ecco perché non parlo benissimo italiano. Ho comunque chiesto l'iscrizione alla scuola italiana CPA e mi hanno detto che mi prenderanno a gennaio. Ho lavorato fino ad agosto come operaio come metalmeccanico, prima lavoravo all'azienda DHL come magazziniere e poi da , produttore di pane e da agosto a settembre ho lavorato. Siccome ho Parte_2 solo il cedolino senza fotografia è difficile per me ora trovare lavoro. Non ho precedenti penali, non ho mai avuto problemi con la Giustizia. Vengo dall'Edo State, lì ho mio padre e una figlia, ma non li sento da tanto tempo. Mia figlia vive con la nonna”.
A tale udienza è stata altresì sentita come teste la compagna del ricorrente, , che Controparte_2 ha reso le seguenti dichiarazioni:
“Ci siamo conosciuti 2 anni fa a settembre perché lui era a Ferrara per fare il passaporto per la domanda di protezione speciale ed è venuta da me che lavoravo in un Caf /Patronato nell'assistenza agli stranieri per le pratiche di permesso di soggiorno e lì ci siamo conosciuti. Io vivevo a Vicenza ed anche lui e l'ho aiutato a trovare lavoro presso la DHL subito dopo aver fatto la domanda di PS. Da allora che stiamo insieme e dopo sei mesi siamo andati a convivere. Abbiamo amici e usciamo insieme, abbiamo un cane, lui la domenica va a giocare a calcio con i suoi amici. La sua vita è qui. Stiamo cercando di avere un figlio e non ci riusciamo e gli servirebbe il permesso anche per fare certe visite che ci servono per il percorso di assistenza alla procreazione.”
La difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha sottoposto all'attenzione del Collegio un percorso di integrazione sul territorio italiano sicuramente in divenire, ma apprezzabile, in particolare, dal punto di vista familiare ed affettivo: egli attualmente convive con la sua compagna con la quale ha interesse nel coltivare un progetto familiare e di vita condiviso (cfr. Contratto di locazione abitativa agevolata del 18.03.2024 e relativa ricevuta di avvenuta registrazione all'Agenzia delle Entrate del 25.03.2024, certificato anagrafe nazionale della popolazione residente del comune di Vicenza del 22.05.2025). Dal punto di vista lavorativo, dalla documentazione depositata si evince che egli ha lavorato regolarmente ed in maniera continuativa, sul territorio nazionale, dal 22.11.2023 (cfr. Estratto conto previdenziale Inps emesso il 25.11.2025): attualmente, tuttavia, è alla ricerca di un impiego poiché, in assenza di titolo di soggiorno, si è trovato nell'impossibilità di rinnovare il contratto di lavoro di cui era titolare in qualità di operaio (cfr. Assunzione a tempo determinato e a tempo parziale del 30.04.2025), ma riesce tuttavia a provvedere alle sue ordinarie abitudini di vita mediante la percezione dell'indennità da disoccupazione (cfr. Domanda Naspi del 03.09.2025). Dal punto di vista linguistico, in sede di audizione ha dichiarato di aver fatto domanda di iscrizione al CPIA.
Così ricostruita la storia personale del ricorrente è indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, egli abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Nigeria, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il suo vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della compagna in Italia, riferimento familiare sul territorio, che rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia (cfr., per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, e da ultimo Cass. Ord. 32237/21 secondo cui "Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori"). In merito, poi, all'attuale stato di disoccupazione del ricorrente, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass. n. 21956 del 05/08/2024). Negli stessi termini si è affermato che l'integrazione deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. n. 27475 del 27/09/2023).” (Sez. 1, Ordinanza n. 34118/2024).
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio. E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nulla sulle spese, attesa l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, per il principio, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale «qualora la parte ammessa al patrocinio dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato» (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 18583 del 29 ottobre 2012; Corte di Cassazione, Sez. VI – II, Ordinanza n. 30876 del 29 novembre 2018; Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 19299 del 7 luglio 2021; Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021 - para. 51; difforme Corte di cassazione, Sez. VI – I, Sez. VI – I, Ordinanza n. 5819 del 9 marzo 2018).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Così deciso in Bologna, il 12.12.2025 Giudice rel. Emanuela Romano Presidente Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 7248 / 2025 promossa da:
, nato in [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CONTE VITO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Bologna, via San Vitale n.31, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 30.05.2025, , cittadino della NI , ha CodiceFiscale_2 impugnato il provvedimento emesso il 30.09.2024 e notificato il 07.05.2025 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna in data 26.09.2024, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1 La Procura non è intervenuta.
All'udienza del 11.12.2025 il ricorrente ha reso la seguente dichiarazione:
“Sono entrato in Italia nel 2014 e ho chiesto protezione internazionale, ho avuto il rigetto e sono andato poi in Germania per due anni, dove ho vissuto da irregolare. Sono quindi rientrato in Italia perché non mi trovavo bene. Al momento a Vicenza con la mia compagna, , la quale è una interprete ufficiale e Controparte_2 con lei in casa parliamo inglese, ecco perché non parlo benissimo italiano. Ho comunque chiesto l'iscrizione alla scuola italiana CPA e mi hanno detto che mi prenderanno a gennaio. Ho lavorato fino ad agosto come operaio come metalmeccanico, prima lavoravo all'azienda DHL come magazziniere e poi da , produttore di pane e da agosto a settembre ho lavorato. Siccome ho Parte_2 solo il cedolino senza fotografia è difficile per me ora trovare lavoro. Non ho precedenti penali, non ho mai avuto problemi con la Giustizia. Vengo dall'Edo State, lì ho mio padre e una figlia, ma non li sento da tanto tempo. Mia figlia vive con la nonna”.
A tale udienza è stata altresì sentita come teste la compagna del ricorrente, , che Controparte_2 ha reso le seguenti dichiarazioni:
“Ci siamo conosciuti 2 anni fa a settembre perché lui era a Ferrara per fare il passaporto per la domanda di protezione speciale ed è venuta da me che lavoravo in un Caf /Patronato nell'assistenza agli stranieri per le pratiche di permesso di soggiorno e lì ci siamo conosciuti. Io vivevo a Vicenza ed anche lui e l'ho aiutato a trovare lavoro presso la DHL subito dopo aver fatto la domanda di PS. Da allora che stiamo insieme e dopo sei mesi siamo andati a convivere. Abbiamo amici e usciamo insieme, abbiamo un cane, lui la domenica va a giocare a calcio con i suoi amici. La sua vita è qui. Stiamo cercando di avere un figlio e non ci riusciamo e gli servirebbe il permesso anche per fare certe visite che ci servono per il percorso di assistenza alla procreazione.”
La difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha sottoposto all'attenzione del Collegio un percorso di integrazione sul territorio italiano sicuramente in divenire, ma apprezzabile, in particolare, dal punto di vista familiare ed affettivo: egli attualmente convive con la sua compagna con la quale ha interesse nel coltivare un progetto familiare e di vita condiviso (cfr. Contratto di locazione abitativa agevolata del 18.03.2024 e relativa ricevuta di avvenuta registrazione all'Agenzia delle Entrate del 25.03.2024, certificato anagrafe nazionale della popolazione residente del comune di Vicenza del 22.05.2025). Dal punto di vista lavorativo, dalla documentazione depositata si evince che egli ha lavorato regolarmente ed in maniera continuativa, sul territorio nazionale, dal 22.11.2023 (cfr. Estratto conto previdenziale Inps emesso il 25.11.2025): attualmente, tuttavia, è alla ricerca di un impiego poiché, in assenza di titolo di soggiorno, si è trovato nell'impossibilità di rinnovare il contratto di lavoro di cui era titolare in qualità di operaio (cfr. Assunzione a tempo determinato e a tempo parziale del 30.04.2025), ma riesce tuttavia a provvedere alle sue ordinarie abitudini di vita mediante la percezione dell'indennità da disoccupazione (cfr. Domanda Naspi del 03.09.2025). Dal punto di vista linguistico, in sede di audizione ha dichiarato di aver fatto domanda di iscrizione al CPIA.
Così ricostruita la storia personale del ricorrente è indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, egli abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Nigeria, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il suo vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della compagna in Italia, riferimento familiare sul territorio, che rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia (cfr., per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, e da ultimo Cass. Ord. 32237/21 secondo cui "Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori"). In merito, poi, all'attuale stato di disoccupazione del ricorrente, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass. n. 21956 del 05/08/2024). Negli stessi termini si è affermato che l'integrazione deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. n. 27475 del 27/09/2023).” (Sez. 1, Ordinanza n. 34118/2024).
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio. E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nulla sulle spese, attesa l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, per il principio, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale «qualora la parte ammessa al patrocinio dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato» (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 18583 del 29 ottobre 2012; Corte di Cassazione, Sez. VI – II, Ordinanza n. 30876 del 29 novembre 2018; Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 19299 del 7 luglio 2021; Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021 - para. 51; difforme Corte di cassazione, Sez. VI – I, Sez. VI – I, Ordinanza n. 5819 del 9 marzo 2018).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Così deciso in Bologna, il 12.12.2025 Giudice rel. Emanuela Romano Presidente Luca Minniti