Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1952, n. 3058
Articolo 2
Versione
29 gennaio 1953
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, e' autorizzato ad accordare con propri decreti, ai termini degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile , la fidejussione dello Stato sui finanziamenti che - con le somme assegnate sul Fondolire al Governo degli Stati Uniti, per le spese in Italia, ai sensi dell'art. IV, n. 4, dell'Accordo di cooperazione economica, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 - gli enti di cui all' articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425 , volessero concedere direttamente ad aziende italiane per consentire alle stesse l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti per il potenziamento degli impianti o per l'aumento o miglioramento della produzione o per le ricerche e lo sviluppo delle risorse italiane o per l'incremento dell'esportazione italiana.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1953