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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 8971/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. PANUZZO GIOVANNI Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il proprio diritto, per lo stato patologico in cui versava, al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1 legge n.
18/1980 e legge n. 508/88, ovvero dell'indennità di accompagnamento, al riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, legge n.
104/1992 (pur trattandosi di un diritto già riconosciuto dal CTU dott. Per_1
durante l'atpo), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (19/05/2023), e/o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio e per l'effetto riconoscere con sentenza il relativo beneficio, condannare l' al pagamento dei relativi ratei maturati e CP_1 pagina 1 di 3 maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
l' chiedeva il rigetto del ricorso;
CP_1
in corso di causa parte ricorrente rinunciava all'accertamento dell'handicap grave
(accertamento già ottenuto durante l'atpo), e rinunciava alla domanda di condanna al pagamento dei ratei;
la CTU disposta per accertare “se in capo alla ricorrente – alla data della domanda amministrativa o successivamente sussistessero le condizioni mediche previste dall'art. 1 L. 18/1980 (impossibilità di deambulazione e/o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita), in caso affermativo dica la CTU da quando decorre il raggiungimento dei limiti di legge previsti dalle condizioni patologiche accertate”, affermava che la ricorrente era affetta da: “ disturbo neuro cognitivo moderato in vasculopatia cerebrale cronica con disturbi comportamentali, ipoacusia bilaterale, poliartrosi, pseudofachia OD e cataratta OO, AOCP III stadio trattata con PTA
e stenting iliaco, cardiopatia ipertensiva. (…). Già all'epoca della domanda amministrativa, pertanto, il quadro psichico di involuzione senile e i deficit motori rendevano la sig.a soggetto con necessità di assistenza continuativa, non Pt_1
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (06) e trovandosi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
(05).”. La relazione peritale appare priva di vizi logici ed esaurientemente motivata, e devono pertanto essere condivise le valutazioni e le conclusioni ivi riportate;
le spese di lite dell'atpo e del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell' ; CP_1
le spese di CTU dell'atpo e del presente giudizio, già liquidate con separati provvedimenti, vanno definitivamente poste a carico dell' ; CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c.
pagina 2 di 3 accerta e dichiara che dalla data della domanda amministrativa (19/05/2023) in capo a parte ricorrente sussistono le condizioni sanitarie previste dall'art.1 legge n. 18/1980 per la concessione dell'indennità di accompagnamento e le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992; pone le spese di CTU, già liquidate con separati provvedimenti, a carico dell' ; CP_1
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 5.000,00 CP_1
oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Così deciso in Torino, il 15 luglio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 8971/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. PANUZZO GIOVANNI Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. CONROTTO EMILIA
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertare e dichiarare il proprio diritto, per lo stato patologico in cui versava, al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1 legge n.
18/1980 e legge n. 508/88, ovvero dell'indennità di accompagnamento, al riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, legge n.
104/1992 (pur trattandosi di un diritto già riconosciuto dal CTU dott. Per_1
durante l'atpo), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa (19/05/2023), e/o da quello che risulterà accertato in corso di giudizio e per l'effetto riconoscere con sentenza il relativo beneficio, condannare l' al pagamento dei relativi ratei maturati e CP_1 pagina 1 di 3 maturandi con decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
l' chiedeva il rigetto del ricorso;
CP_1
in corso di causa parte ricorrente rinunciava all'accertamento dell'handicap grave
(accertamento già ottenuto durante l'atpo), e rinunciava alla domanda di condanna al pagamento dei ratei;
la CTU disposta per accertare “se in capo alla ricorrente – alla data della domanda amministrativa o successivamente sussistessero le condizioni mediche previste dall'art. 1 L. 18/1980 (impossibilità di deambulazione e/o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita), in caso affermativo dica la CTU da quando decorre il raggiungimento dei limiti di legge previsti dalle condizioni patologiche accertate”, affermava che la ricorrente era affetta da: “ disturbo neuro cognitivo moderato in vasculopatia cerebrale cronica con disturbi comportamentali, ipoacusia bilaterale, poliartrosi, pseudofachia OD e cataratta OO, AOCP III stadio trattata con PTA
e stenting iliaco, cardiopatia ipertensiva. (…). Già all'epoca della domanda amministrativa, pertanto, il quadro psichico di involuzione senile e i deficit motori rendevano la sig.a soggetto con necessità di assistenza continuativa, non Pt_1
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (06) e trovandosi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
(05).”. La relazione peritale appare priva di vizi logici ed esaurientemente motivata, e devono pertanto essere condivise le valutazioni e le conclusioni ivi riportate;
le spese di lite dell'atpo e del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell' ; CP_1
le spese di CTU dell'atpo e del presente giudizio, già liquidate con separati provvedimenti, vanno definitivamente poste a carico dell' ; CP_1
P.Q.M.
visto l'art. 442 c.p.c.
pagina 2 di 3 accerta e dichiara che dalla data della domanda amministrativa (19/05/2023) in capo a parte ricorrente sussistono le condizioni sanitarie previste dall'art.1 legge n. 18/1980 per la concessione dell'indennità di accompagnamento e le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992; pone le spese di CTU, già liquidate con separati provvedimenti, a carico dell' ; CP_1
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 5.000,00 CP_1
oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato antistatario.
Così deciso in Torino, il 15 luglio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3