Articolo 17 della Legge 13 marzo 1958, n. 250
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 maggio 1958
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Versione
1 marzo 1960
Art. 17. ((Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960))
Entrata in vigore il 1 marzo 1960