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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL AR, nella causa iscritta al N. 10029/2024 R.G..L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. FANZONE Parte_1
AN MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
DI EM
- ricorrente -
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in
Palermo Via Laurana 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/11/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per indebiti Parte_1 CP_1
pagamenti in relazione al reddito di cittadinanza prot. n. C.F._1 4604162 corrispostole nel periodo da luglio 2021 a settembre 2022; dichiara illegittima la revoca operata dall' della predetta prestazione, con CP_1
provvedimento comunicato con la nota datata 3.04.2024, con cui le veniva richiesta la restituzione delle somme percepite nel predetto periodo, pari a €
13.500,00.
Condanna l' alla rifusione in favore dell'Erario dello Stato delle CP_1
spese di lite della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 4.320,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/07/2024 parte ricorrente chiedeva dichiarare illegittima la revoca del reddito di cittadinanza a lei concesso effettuata con provvedimento comunicatole solo con la nota datata CP_1
3.04.2024, con cui le veniva richiesta la restituzione delle somme percepite nel periodo da luglio 2021 a settembre 2022, pari a complessivi € 13.500,00, indicando quale motivazione della revoca “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC 0 non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”; dichiarare che la prestazione era dovuta, accertando che alcun indebito pagamento era stato effettuato alla ricorrente dall'Istituto a tale titolo e che ella nulla doveva restituire all'Istituto.
Dedusse che ella non possedeva alcun bene: benché la ricorrente “risultasse ancora catastalmente proprietaria del 50% di un immobile in Palermo (Via Pantalica n.
11) che però era stato sin dal 2011 oggetto di un Sentenza (ormai peraltro irrevocabile) del Tribunale di Palermo che ne riconosceva l'intera proprietà in capo all'altro comproprietario (ex coniuge dell'odierna ricorrente) situazione, peraltro, già alla data odierna rettificata anche presso il catasto come da certificazione che si allega cfr. All.to
02.”. Dalla risposta dell'Istituto alla propria richiesta di riesame la ricorrente apprendeva che “La Sig.ra in data 24/06/2021 presentava domanda di Parte_1
reddito di cittadinanza nr. CodiceFiscale_2
Successivamente, completato il periodo di erogazione della predetta domanda, la richiedente in data 17/10/2022 presentava una nuova domanda prot. nr. INPS-RDC-2022-
6589843.
Entrambe le domande venivano correttamente revocate dallo scrivente Istituto in data
28/04/2023 con la seguente motivazione: - Accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC.
Nello specifico, la revoca si fondava sul provvedimento notificato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo con il quale veniva comunicato il rinvio a giudizio della sig.ra per i reati di cui agli artt 61 n.2 e 81 cpv, art. 7 comma Parte_1
1 con riferimento all'art. 2, comma 1, lett. b) numeri 2 e 3 D.L. 4/2019. Tale richiesta di rinvio a giudizio si fondava sul verbale redatto dal personale del Nucleo Operativo
Metropolitano della Guardia di Finanza di Palermo in data 20/02/2023.
La condotta contestata consisteva nell'omettere di dichiarare di essere proprietaria pro quota di un immobile, diverso dalla casa di abitazione, per un valore pari ad euro
69.500,00 nonché di possedere un patrimonio mobiliare pari almeno ad euro 27.450,00, superiore al limite di legge.” (cfr All.to 05)” (provvedimento di rigetto del reclamo in atti).
La ricorrente dedusse di non possedere alcun bene, contestando che, in ogni caso, l' non aveva operato alcun accertamento in via amministrativa, CP_1
sicché per revocare la prestazione avrebbe dovuto attendere l'accertamento con sentenza definitiva della penale responsabilità della ricorrente, a carico della quale l' non aveva dimostrato la sussistenza di alcuna falsa CP_1
dichiarazione, né il possesso di alcun bene.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando CP_1
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto: “La ricorrente presentava in data 24/06/2021 la domanda Controparte_2 Successivamente in data 17/10/2022. presentava la domanda INPS-RDC-2022-
6589843.
Entrambe le predette domande di reddito di cittadinanza venivano revocate ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DL. 4/2019 il quale recita: "4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito."
Invero, nel caso di specie, la revoca veniva correttamente disposta a seguito della ricezione della richiesta di rinvio a giudizio della sig.ra imputata per avere Parte_1
omesso di dichiarare la proprietà pro quota di un immobile diverso dalla casa di abitazione per un valore pari ad euro 69.500,00 nonché di possedere un patrimonio mobiliare pari almeno ad euro 27.450,00, superiore al limite di legge, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza ( n.4990/2023 R.G. N.R.- n. 7902/2023 R.G. GIP),
L'accertamento veniva quindi condotto dall'autorità giudiziaria che lo comunicava all'Istituto.
La revoca appare, pertanto, corretta in quanto nelle attestazioni ISEE di riferimento per gli anni 2021 e 2022 non vi è alcun dato relativo alla proprietà della quota dell'immobile intestato alla ricorrente la quale, né il patrimonio mobiliare contestato, si rileva, nulla deduce in ordine al procedimento penale del quale è destinataria, dimostrando piuttosto, inverosimilmente, di ignorarlo.
Fermo restando che è onere di controparte dar prova del diritto alla ritenzione delle somme indebite oggetto di causa, in via istruttoria si chiede fin d'ora onerare la stessa a documentare l'esito del procedimento penale e la copia degli atti delle indagini.”.
La causa, senza istruzione, dopo diversi rinvii in attesa della documentazione che l' aveva chiesto acquisire e della definizione del CP_1 procedimento penale, atteso il mancato deposito di alcun atto di indagine da parte dell'Istituto e della notizia della definizione del procedimento penale, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
In punto di diritto, va rilevato che il d.l. 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) - conv. nella l.
26/2019 - ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo, ha istituito il reddito di cittadinanza.
Per la parte che qui interessa (ed è in contestazione), l'art. 7 del predetto prevede che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 ((e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601,
602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis,
2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,)) nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall ai sensi del comma 10. Il beneficio non CP_1
può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
((3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all entro quindici giorni dalla data di CP_1
pubblicazione della sentenza definitiva))
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Orbene, emerge in modo incontrovertibile che l' – CP_1
amministrazione erogante – non ha operato alcun accertamento in relazione alla veridicità o meno delle dichiarazioni della ricorrente, tanto da dover chiedere più rinvii della causa per produrre gli atti di indagine del procedimento penale promosso nei confronti della ricorrente.
Nella fattispecie, quindi, doveva essere applicato il comma 3 dell'art. 7 cit.
e non il comma 4, come ha fatto l' Il comma 3, sopra citato, prevede CP_1
che la revoca del beneficio consegue di diritto alla condanna definitiva o alla sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, che non è pacificamente intervenuta, tanto che l' ha chiesto più volte rinviare il CP_1 presente procedimento in attesa della pronuncia penale, peraltro solo di primo grado, di cui non ha dato alcuna notizia.
La revoca della prestazione, pertanto, per ciò solo è in atto illegittima.
Nessun indebito, poi, appare essersi verificato nel merito, atteso che la ricorrente non vi è prova alcuna che abbia reso dichiarazioni non corrispondenti al vero nella domande di RdC: come provato con la sentenza prodotta in atti e con certificato catastale aggiornato, la ricorrente non è comproprietaria di alcun immobile diverso dalla casa di abitazione, ove l'Istituto – su cui incombeva il relativo onere – non ha dimostrato e invero neppure allegato quale fosse il patrimonio mobiliare di cui era titolare la ricorrente e che superava i limiti di legge.
Il ricorso va, quindi, accolto come in parte dispositiva, anche quanto alle spese di lite – ivi liquidate -, che vanno poste a carico dell' che le CP_1
dovrà rifondere all'Erario dello Stato, a carico del quale vanno poste le spese di lite della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 19/12/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/11/2025.
LA GIUDICE
OL AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL AR, nella causa iscritta al N. 10029/2024 R.G..L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. FANZONE Parte_1
AN MA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
DI EM
- ricorrente -
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Istituto in
Palermo Via Laurana 59
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/11/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' per indebiti Parte_1 CP_1
pagamenti in relazione al reddito di cittadinanza prot. n. C.F._1 4604162 corrispostole nel periodo da luglio 2021 a settembre 2022; dichiara illegittima la revoca operata dall' della predetta prestazione, con CP_1
provvedimento comunicato con la nota datata 3.04.2024, con cui le veniva richiesta la restituzione delle somme percepite nel predetto periodo, pari a €
13.500,00.
Condanna l' alla rifusione in favore dell'Erario dello Stato delle CP_1
spese di lite della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 4.320,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/07/2024 parte ricorrente chiedeva dichiarare illegittima la revoca del reddito di cittadinanza a lei concesso effettuata con provvedimento comunicatole solo con la nota datata CP_1
3.04.2024, con cui le veniva richiesta la restituzione delle somme percepite nel periodo da luglio 2021 a settembre 2022, pari a complessivi € 13.500,00, indicando quale motivazione della revoca “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC 0 non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”; dichiarare che la prestazione era dovuta, accertando che alcun indebito pagamento era stato effettuato alla ricorrente dall'Istituto a tale titolo e che ella nulla doveva restituire all'Istituto.
Dedusse che ella non possedeva alcun bene: benché la ricorrente “risultasse ancora catastalmente proprietaria del 50% di un immobile in Palermo (Via Pantalica n.
11) che però era stato sin dal 2011 oggetto di un Sentenza (ormai peraltro irrevocabile) del Tribunale di Palermo che ne riconosceva l'intera proprietà in capo all'altro comproprietario (ex coniuge dell'odierna ricorrente) situazione, peraltro, già alla data odierna rettificata anche presso il catasto come da certificazione che si allega cfr. All.to
02.”. Dalla risposta dell'Istituto alla propria richiesta di riesame la ricorrente apprendeva che “La Sig.ra in data 24/06/2021 presentava domanda di Parte_1
reddito di cittadinanza nr. CodiceFiscale_2
Successivamente, completato il periodo di erogazione della predetta domanda, la richiedente in data 17/10/2022 presentava una nuova domanda prot. nr. INPS-RDC-2022-
6589843.
Entrambe le domande venivano correttamente revocate dallo scrivente Istituto in data
28/04/2023 con la seguente motivazione: - Accertamento a seguito di indagini di polizia giudiziaria di false dichiarazioni rese nell'istanza RDC.
Nello specifico, la revoca si fondava sul provvedimento notificato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo con il quale veniva comunicato il rinvio a giudizio della sig.ra per i reati di cui agli artt 61 n.2 e 81 cpv, art. 7 comma Parte_1
1 con riferimento all'art. 2, comma 1, lett. b) numeri 2 e 3 D.L. 4/2019. Tale richiesta di rinvio a giudizio si fondava sul verbale redatto dal personale del Nucleo Operativo
Metropolitano della Guardia di Finanza di Palermo in data 20/02/2023.
La condotta contestata consisteva nell'omettere di dichiarare di essere proprietaria pro quota di un immobile, diverso dalla casa di abitazione, per un valore pari ad euro
69.500,00 nonché di possedere un patrimonio mobiliare pari almeno ad euro 27.450,00, superiore al limite di legge.” (cfr All.to 05)” (provvedimento di rigetto del reclamo in atti).
La ricorrente dedusse di non possedere alcun bene, contestando che, in ogni caso, l' non aveva operato alcun accertamento in via amministrativa, CP_1
sicché per revocare la prestazione avrebbe dovuto attendere l'accertamento con sentenza definitiva della penale responsabilità della ricorrente, a carico della quale l' non aveva dimostrato la sussistenza di alcuna falsa CP_1
dichiarazione, né il possesso di alcun bene.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando CP_1
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto: “La ricorrente presentava in data 24/06/2021 la domanda Controparte_2 Successivamente in data 17/10/2022. presentava la domanda INPS-RDC-2022-
6589843.
Entrambe le predette domande di reddito di cittadinanza venivano revocate ai sensi dell'art. 7 comma 4 del DL. 4/2019 il quale recita: "4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito."
Invero, nel caso di specie, la revoca veniva correttamente disposta a seguito della ricezione della richiesta di rinvio a giudizio della sig.ra imputata per avere Parte_1
omesso di dichiarare la proprietà pro quota di un immobile diverso dalla casa di abitazione per un valore pari ad euro 69.500,00 nonché di possedere un patrimonio mobiliare pari almeno ad euro 27.450,00, superiore al limite di legge, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza ( n.4990/2023 R.G. N.R.- n. 7902/2023 R.G. GIP),
L'accertamento veniva quindi condotto dall'autorità giudiziaria che lo comunicava all'Istituto.
La revoca appare, pertanto, corretta in quanto nelle attestazioni ISEE di riferimento per gli anni 2021 e 2022 non vi è alcun dato relativo alla proprietà della quota dell'immobile intestato alla ricorrente la quale, né il patrimonio mobiliare contestato, si rileva, nulla deduce in ordine al procedimento penale del quale è destinataria, dimostrando piuttosto, inverosimilmente, di ignorarlo.
Fermo restando che è onere di controparte dar prova del diritto alla ritenzione delle somme indebite oggetto di causa, in via istruttoria si chiede fin d'ora onerare la stessa a documentare l'esito del procedimento penale e la copia degli atti delle indagini.”.
La causa, senza istruzione, dopo diversi rinvii in attesa della documentazione che l' aveva chiesto acquisire e della definizione del CP_1 procedimento penale, atteso il mancato deposito di alcun atto di indagine da parte dell'Istituto e della notizia della definizione del procedimento penale, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
In punto di diritto, va rilevato che il d.l. 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) - conv. nella l.
26/2019 - ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo, ha istituito il reddito di cittadinanza.
Per la parte che qui interessa (ed è in contestazione), l'art. 7 del predetto prevede che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 ((e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601,
602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis,
2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,)) nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall ai sensi del comma 10. Il beneficio non CP_1
può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
((3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all entro quindici giorni dalla data di CP_1
pubblicazione della sentenza definitiva))
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Orbene, emerge in modo incontrovertibile che l' – CP_1
amministrazione erogante – non ha operato alcun accertamento in relazione alla veridicità o meno delle dichiarazioni della ricorrente, tanto da dover chiedere più rinvii della causa per produrre gli atti di indagine del procedimento penale promosso nei confronti della ricorrente.
Nella fattispecie, quindi, doveva essere applicato il comma 3 dell'art. 7 cit.
e non il comma 4, come ha fatto l' Il comma 3, sopra citato, prevede CP_1
che la revoca del beneficio consegue di diritto alla condanna definitiva o alla sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, che non è pacificamente intervenuta, tanto che l' ha chiesto più volte rinviare il CP_1 presente procedimento in attesa della pronuncia penale, peraltro solo di primo grado, di cui non ha dato alcuna notizia.
La revoca della prestazione, pertanto, per ciò solo è in atto illegittima.
Nessun indebito, poi, appare essersi verificato nel merito, atteso che la ricorrente non vi è prova alcuna che abbia reso dichiarazioni non corrispondenti al vero nella domande di RdC: come provato con la sentenza prodotta in atti e con certificato catastale aggiornato, la ricorrente non è comproprietaria di alcun immobile diverso dalla casa di abitazione, ove l'Istituto – su cui incombeva il relativo onere – non ha dimostrato e invero neppure allegato quale fosse il patrimonio mobiliare di cui era titolare la ricorrente e che superava i limiti di legge.
Il ricorso va, quindi, accolto come in parte dispositiva, anche quanto alle spese di lite – ivi liquidate -, che vanno poste a carico dell' che le CP_1
dovrà rifondere all'Erario dello Stato, a carico del quale vanno poste le spese di lite della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 19/12/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/11/2025.
LA GIUDICE
OL AR