Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 277 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Stefania Di Cato, Mariateresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli) Pt_1
appellante
E
(avv. Marco Fiertler) Controparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione ad avviso di addebito.
Accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2014.
Prescrizione.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Con ricorso del 2.2.2022 al tribunale di Cosenza, l'ingegnera , Controparte_1 nell'opporsi all'avviso di addebito con cui l' le intimava di pagare la somma di € Pt_1
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2. Il tribunale ha condiviso l'eccezione ed accolto il ricorso, dichiarando la prescrizione del credito azionato dall' . Ha infatti ritenuto che: Pt_1
a) il quinquennio prescrizionale, che è iniziato a decorrere dal 6.7.2015 ed è stato sospeso “per complessivi 128 giorni dalla legislazione emergenziale” (ex art. 37, c. 2, del d.l. n. 18/2020), è scaduto “l'11.11.2020”, ben prima, quindi, che alla ricorrente fosse notificato l'avviso di addebito opposto, in data 28.12.2021;
b) la diffida di pagamento del 10.9.2020, con cui l' sostiene di aver interrotto la Pt_1
prescrizione, non è stata regolarmente recapitata alla ricorrente perché nella
“documentazione prodotta dall' mancano le “annotazioni debitamente sottoscritte Pt_1 dall'agente postale” incaricato della consegna relative alle “attività svolte” e, in particolare, “le ragioni della mancata effettuazione della consegna medesima, il conseguente deposito del plico presso l'ufficio postale, il mancato ritiro dello stesso e la data di restituzione al mittente”.
3. L' appella la sentenza perché invece sostiene che la diffida di Pt_1
pagamento, con cui ha interrotto il corso della prescrizione, sia stata regolarmente notificata “con raccomandata A/R per compiuta giacenza”, in quanto l'addetto al servizio postale ha apposto la dicitura “CAD 26” per attestare l'invio della comunicazione di avvenuto deposito del plico postale il cui tentativo di consegna è risultato vano per l'assenza del destinatario e di persone idonee al ritiro.
4. Replica l'appellata che, in generale, il perfezionamento della procedura notificatoria richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui si comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale, non essendo sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Ma, nel caso particolare, manca l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, giacché l' si è limitato a depositare la sola diffida di pagamento che gli è stata Pt_1 restituita dall'agente postale con l'anzidetta dicitura “CAD 26”.
Pag. 2 di 5 5. La Corte ha trattato in forma scritta l'udienza di discussione e, acquisite le note di entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è infondato.
7. Vero è che il tribunale è incorso in errore nell'indentificare l'esatta durata della prescrizione applicabile.
7.1. La questione – benché non sollevata dall'appellante – è rilevabile dal giudice d'appello perché la relativa statuizione, resa dal tribunale, ricade nel perimetro dell'unità minima suscettibile di giudicato che è attinta dal motivo di gravame il quale, per l'appunto, si incentra sull'interruzione della prescrizione e, pertanto, impone di verificare l'effettiva durata della prescrizione medesima.
7.2. E a tal proposito si osserva che il tribunale ha ritenuto che la prescrizione (di durata quinquennale ex art. 3, c. 9, della l. n. 335/1995) sia stata sospesa per soli 128 giorni, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 18/2020, dal 23 febbraio al 30 giugno 2020. Sennonché, la durata della sospensione, in realtà, è di 311 giorni, perché a quella prima sospensione ha fatto seguito, ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 183/2020 (conv. in l. n. 21/2021), quella ulteriore dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
7.3. Ne consegue che la prescrizione, iniziata a decorrere dal 6.7.2015, è scaduta l'11.5.2021.
8. Sennonché, anche dovendo considerare questa diversa scadenza della prescrizione, l'avviso di addebito, pervenuto all'appellata, il 28.12.2021, le è stato comunque recapitato intempestivamente, quando la prescrizione era ormai maturata.
9. Non merita, invero, di essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui la documentazione che ha prodotto è idonea a dimostrare la rituale notifica della diffida di pagamento datata 10.9.2020 che ha dimostrato di aver spedito a mezzo posta.
9.1. Il principio di diritto a cui rifarsi – nei casi di irreperibilità relativa del destinatario di un atto che non sia un atto impositivo o giudiziale, nei quali non occorre quindi la spedizione di una raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito, che non è prevista dal regolamento postale – è quello secondo cui la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto
Pag. 3 di 5 ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile
(Cass. 28580/2024).
9.2. Sennonché, nella fattispecie concreta, sul plico che l'agente postale ha restituito all' , si rinviene stampigliata la dicitura “al mittente per compiuta Pt_1 giacenza” unitamente alla mera annotazione manoscritta “Cad 26 21.9.20”, entrambe non firmate al pari di quella che attesta, senza indicarne il motivo, il mancato recapito della raccomandata.
9.3. Come ha correttamente segnalato il tribunale, non sono quindi desumibili: a)
i motivi della mancata effettuazione della consegna;
b) il deposito del plico presso l'ufficio postale;
c) il rilascio dell'avviso di giacenza a favore del destinatario;
d) la data in cui il tentativo di recapito è stato eseguito;
e) la data in cui il plico è stato restituito perché non ritirato.
9.4. A ciò si aggiunge – e il rilievo appare dirimente – la mancata sottoscrizione, da parte dell'agente postale, di tutte le diciture presenti sul plico che, pertanto, non possono essergli attribuite1.
9.5. Queste lacune impediscono di ritenere che il procedimento notificatorio si sia perfezionato per compiuta giacenza e, ancor prima, di ravvisare elementi circostanziali gravi, precisi e concordanti che siano capaci, in quanto tali, di fare presumere il rituale tentativo di recapito del plico contenente l'atto interruttivo.
10. Ne consegue la conferma della declaratoria di intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale appellante.
Pag. 4 di 5 11. Le spese, che seguono la soccombenza, si distraggono a favore del richiedente difensore dell'appellata e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia ed in base ai valori tariffari vigenti.
12. Stante l'esito del gravame, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato il 26.3.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro,
n. 1407/22, pubblicata in data 28.9.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l' a rifondere all'appellata le spese processuali che distrae a favore Pt_1 del suo difensore e liquida in € 337 oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 14/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 6146/1992: “… la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale”. Conf. Cass. 17373/2020.