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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5788 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12134/2021 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni ex artt. 2051 c.c.”;
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Sciacca, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Miletto, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Debora Iozzia, giusta P.IVA_2
procura in atti;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA all'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 17.9.2021 Pt_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il
[...] [...] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti in occasione del sinistro occorso, in data 30.5.2020, allorquando, a bordo della propria bicicletta, percorreva la via SS. Crocifisso, in;
in particolare, Controparte_1
l'attore ha esposto che mentre percorreva la predetta via, a velocità moderata, rovinava a terra a causa delle anomale ed irregolari condizioni del manto stradale, interessato da un avvallamento non segnalato e dalla presenza di pietrisco, riportando “frattura 7° costa dx, escoriazioni sparse al soma, trauma cranico lieve non commotivo”, con prognosi di 30 giorni, come da documentazione medica in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'ente convenuto, il quale preliminarmente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di impresa esecutrice dei lavori di scavo per la posa in opera di CP_2
tubazione idrica sotto - traccia a servizio di un'utenza ivi collocata;
opere tutte non autorizzate e comunque realizzate in difformità al regolamento comunale.
Nel merito, ha contestato la pretesa attorea ritenuta illogica, contraddittoria, carente di prova e, in ogni caso, eccessiva nella quantificazione. In subordine, ha chiesto dichiararsi il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227
c.c.
Con comparsa depositata in data 22.7.2022 si è costituita, altresì, la società la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di CP_2
legittimazione passiva in ragione della conoscenza dei lavori eseguiti sulla rete idrica da parte dell'ente convenuto, a suo dire, unico titolare del dovere di custodia e vigilanza sui beni demaniali;
nel merito, ha chiesto graduare le responsabilità di ciascuna parte contenendo la condanna nei limiti di quanto effettivamente provato.
Con la memoria ex art. 183, 6° co. n. 1, c.p.c. la parte attrice ha integrato la domanda chiedendo la condanna in solido della società e del CP_2
, al risarcimento integrale dei danni subiti. Controparte_3 Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 2.10.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso in fatto, innanzitutto deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da la quale, a CP_2
prescindere dal merito, è stata chiamata in causa come responsabile esclusiva del fatto illecito in quanto aveva eseguito i lavori nel tratto in cui si verificava l'incidente.
Premesso quanto sopra, la presente controversia può essere sussunta nel disposto tanto dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.
A tal riguardo, va detto che, quanto alla responsabilità da cose in custodia, la stessa ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n.
33074/2023).
La custodia, quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità, deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
È l'espressione “governo della cosa” a qualificare la custodia stessa, concretizzandosi nella “disponibilità immediata sulla cosa”, come disponibilità di fatto. La disposizione invocata, pertanto, non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un “effettivo potere fisico” sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni.
Sul piano della ripartizione degli oneri probatori, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno subito e, solo dopo che egli abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
16295 del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020).
Quanto alla rilevanza del comportamento del danneggiato in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, va osservato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. 3, n. 2480/2018; Cass. Sez. 6 - 3,
17/11/2021 n. 34886; (S.U. 30/06/2022 n. 20943).
In altri termini «Per considerare un evento come caso fortuito, la condotta della vittima deve presentare caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità, interrompendo il nesso causale tra l'oggetto in custodia e il danno» (Cass. n. 2376/2024).
Ancora, con specifico riferimento al dissesto stradale, la Suprema Corte ha precisato che, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa di per sé statica e inerte, la prova del nesso di causalità è particolarmente rilevante dovendosi verificare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (cfr.
Cass. n. 2660/13; cfr. in questo senso anche Cass. n.15608/2022, secondo cui
«È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito
»).
In questi casi, dunque, rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Analogamente in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., la parte danneggiata dovrà invece fornire prova del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva al danneggiante, il quale avrà l'onere di dimostrare l'assenza di colpa, o il concorso di colpa del danneggiato o la presenza di un caso fortuito.
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata dall'attore, va osservato che la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Nel caso in esame, il compendio istruttorio ha permesso di accertare come in data 30.5.2020, a bordo della sua bicicletta, mentre Parte_1
percorreva la via SS. Crocifisso, direzione Catania, in , Controparte_1
rovinava a terra a causa della presenza, sul manto stradale, di un avvallamento non visibile e non preventivamente segnalato.
In tali circostanze, l'attore riportava notevoli danni materiali e fisici che rendevano necessario il ricorso alle cure dei sanitari del P.O. “ di CP_4
Catania, che riscontravano: “frattura 7° costa dx, escoriazioni sparse al soma, trauma cranico lieve non commotivo”, con prognosi di 30 giorni s.c, come da copiosa documentazione versata al fascicolo di parte.
Il sinistro trova riscontro nella documentazione acquisita e, in particolare, nella copia del rapporto compilato dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza dell'occorso i quali, dopo accurata descrizione dello stato dei luoghi, hanno accertato la presenza del ciclista con evidenti segni di escoriazioni al volto e al braccio, compatibili con la riferita caduta in prossimità di un avvallamento di lieve entità sulla corsia, le cui condizioni risultano raffigurate mediante le riproduzioni fotografiche parimenti prodotte in atti.
Ad ulteriore conferma dell'an della pretesa, giova evidenziare come dalle dichiarazioni testimoniali di , escusso all'udienza del Testimone_1
18.3.2025, è emerso che l'attore era solito passeggiare a bordo della propria bici durante i weekend e, nello specifico, in data 30.5.2020, si trovava a percorrere la via SS. Crocifisso, ove era presente un avvallamento, circondato da pietrisco di diverse dimensioni, reso poco visibile in quanto posto al margine della corsia, oscurato dall'ombra del muro presente lateralmente.
Il testimone ha precisato che i ciclisti procedevano in fila, uno dopo l'altro, e ha visto l'attore, dal quale era preceduto, cadere dalla bici affermando precisamente: “Quel giorno eravamo in cinque e io mi trovavo proprio dietro all'attore. Noi procedevamo ad una distanza di circa due metri
l'uno dall'altro. Sono così preciso nell'indicazione del punto di caduta proprio perché io mi trovavo dietro e ho percepito la caduta perché se non frenavo potevo andargli addosso. Preciso che io visto il volare Pt_1
davanti, ma non posso sapere il motivo della caduta, se per esempio si è incastrata la ruota o per altri motivi. Io sono sceso, ho prestato soccorso e ho visto che sul posto vi era un tombino, un avvallamento e delle pietre”.
Anche l'esame del secondo testimone, escusso alla Testimone_2
medesima udienza, ha confermato la dinamica del sinistro descritto in citazione, la direzione di percorrenza, lo stato dei luoghi riprodotti mediante le fotografie esibitegli e la caduta avvenuta in prossimità dell'avvallamento e delle pietre dichiarando: “Io preciso che ho visto il cadere proprio Pt_1
in quel punto e ho visto che gli si è girato lo sterzo e poi cadde. Anche se procedevamo in fila indiana, comunque procedevamo sempre un po' spostati
e per questo non avevo la visuale chiusa da colui che procedeva in seconda fila. A seguito dell'incidente ci siamo fermati e ho visto che proprio sul luogo dell'incidente vi era un avvallamento e delle pietre. Io mi trovavo a circa tre metri, tre metri e mezzo rispetto alla bici del . Ricordo che il Pt_1 Pt_1
è caduto saltando la bici”.
Dette testimonianze, appaiono connotate da chiarezza, logicità e intrinseca coerenza e, pertanto, credibili poiché, oltre a risultare provenienti da soggetti presenti sui luoghi al momento del sinistro, risultano certamente conformi alle ulteriori risultanze istruttorie oltreché in grado di resistere alla tesi invocata dalle difese dei convenuti, relativa alla carenza di diligenza in capo al danneggiato.
Altamente improbabile, infatti, appare l'ipotesi alternativa, ossia la caduta dell'attore del tutto indipendente dalle condizioni della strada ma proprio sul luogo in cui era presente l'avvallamento.
Infatti, in assenza di prova del comportamento colpevole del danneggiato idoneo a elidere il predetto nesso causale ovvero ad incidere sullo stesso va ritenuto che nessuna violazione delle regole di condotta, di prudenza e diligenza possa allo stesso imputarsi.
D'altra parte, un avvallamento del terreno e il pietrisco, accertati sui luoghi, non erano certamente visibili dal ciclista, intento a guardare avanti, considerate anche le caratteristiche del luogo, come raffigurate in atti, e la vicinanza di un muretto che creava un cono di ombra sulla strada.
Di conseguenza, per i relativi danni, l'ente comunale deve rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. poiché non risulta sufficiente, al fine dell'esonero di responsabilità, il rimando all'esecuzione di opere sul tratto di strada in oggetto da parte di società terze, seppur non autorizzate, occorrendo, di contro, la prova liberatoria del fortuito, quale fatto del danneggiato o del terzo costituente causa esclusiva del danno che il custode non poteva prevedere e impedire.
In altri termini, l'ente convenuto avrebbe dovuto dimostrare le concrete modalità di estrinsecazione dei suoi poteri di controllo e vigilanza sul bene demaniale e/o di controllo dell'attività espletata da terzi, tale da intervenire, con la necessaria diligenza, al fine di prevenire il danno o ridurne tempestivamente e significativamente gli esiti.
Indi, senza che ciò incida sull'ulteriore responsabilità della società convenuta, il comune nella specie è responsabile per i danni provocati proprio dalle condizioni della strada proprio per aver violato gli obblighi di custodia. Parimenti responsabile è l' infatti, le condizioni della strada teatro CP_2
dell'evento dannoso risultano conseguenza diretta delle modalità di esecuzione dei lavori realizzati per la manutenzione di condotta idrica ad uso privato e mai disconosciuti dalla società esecutrice.
Sul punto, infatti, ha asserito che quale gestore del servizio CP_2
idrico integrato del , del quale il medesimo Controparte_1
è anche socio, ha prestato attività di manutenzione e di intervento CP_1
sulla rete idrica costituente parte integrante del servizio pubblico affidato, svolta per conto e nell'interesse dello stesso ente locale, ragione per cui, in forza di prassi invalsa tra soggetti istituzionalmente collegati, la stessa ha proceduto in assenza di una formale autorizzazione.
In tale contesto, l'ente convenuto, in data 13.7.2020 e, dunque, dopo il sinistro che ha coinvolto l'attore, ha provveduto ad irrogare sanzione amministrativa con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti di
(cfr. doc. all. comparsa di costituzione e risposta CP_2 [...]
). Controparte_1
Va aggiunto, ancora, che la prova orale con i testi chiamati su istanza del terzo ha evidenziato che effettivamente l'intervento è stato eseguito sui luoghi in contestazione sei mesi prima dell'evento occorso all'odierno danneggiato, che la società ha agito, per prassi consolidata, in assenza di specifica autorizzazione e che dopo l'esecuzione dell'intervento manutentivo è stato posizionato dell'asfalto a copertura dello scavo.
In particolare, , sentito all'udienza del 18.3.2025, ha Testimone_3
dichiarato:” È vero che era stata fatta questa manutenzione nel sito in questione, anche se non ricordo preciso l'epoca circa sei mesi prima. In ordine all'articolato 4, posso dire che con i comuni avevamo l'accordo che quando intervenivamo per una perdita urgente facevamo i lavori e poi ricoprivamo la buca con dell'asfalto. Io ricordo che anche in occasione di questo intervento abbiamo proceduto in questo modo, anche se l'asfalto è soggetto a deformazioni. Ricordo che quando intervenivamo in una strada comunale non procedevamo alla richiesta di autorizzazione e ciò perché i comuni sono soci dell' solo quando vi era necessità di viabilità, si CP_2
richiedeva l'intervento dei Vigili urbani… Generalmente non andavo a controllare le modalità di posizionamento dell'asfalto perché ci fidavamo degli operai;
comunque, nel caso di specie, io non sono andato a controllare.
Preciso che generalmente noi non facevamo nessuna comunicazione al comune. Aggiungo che dopo l'incidente in questione il comune mandò una diffida a ripristinare meglio la strada e poi siamo intervenuti” (cfr. verbale di udienza in atti).
Ora, a prescindere dalla regolarità formale dell'autorizzazione al compimento delle opere, sul piano causale, appare evidente la responsabilità della società affidataria del servizio idrico integrato per gli scavi eseguiti non a regola d'arte, circostanza confermata dal successivo intervento di riparazione sui medesimi luoghi oggetto di precedente intervento: la società era tenuta ad adottare tutte quelle cautele idonee ad evitare danni a terzi, derivanti dall'esecuzione delle opere e ciò, a pena di responsabilità codicistica per fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Alla luce delle anzidette circostanze, sia l'ente comunale, per la violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. che la società per CP_2
la violazione dell'obbligo di neminen ledere ex art. 2043 c.c., sono responsabili nei confronti dell'attore, dovendosi solo rilevare che «In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta contro l CP_5
convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. di una strada pubblica, automaticamente estesa al terzo ente provinciale, chiamato ai sensi dell'art.
2043 c.c., in considerazione dell'unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell'azione
a favore del danneggiato)» (Cass. n.31066/2019).
Nella specie, la domanda risarcitoria del danneggiato deve ritenersi estesa automaticamente anche nei confronti della società proprio per l'unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento dei danni e dell'azione a favore del danneggiato (in effetti l'attore ha esteso la domanda con la memoria ex art. 183, 6° co. n.1, c.p.c.).
Con riferimento al quantum, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio cui esiti, condotti sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame obiettivo sul periziando, risultano pienamente condivisibili e adeguatamente motivati, si evince infatti che l'attore: “a seguito dell'incidente stradale occorsogli in data 30 maggio 2020, essenzialmente riportò trauma escoriativo in varie parti del soma, trauma cranio-cervicale e trauma toracico con frattura della VII costa di destra.
Ed ancora: “Tale complesso lesivo, correlabile nessologicamente all'incidente stradale in discorso, ha necessitato di controlli clinico- strumentali, terapia farmacologica, terapia fisica riabilitativa e riposo, comportando per l'Attore un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 30 (gior- ni trenta) ed al 50% di gg. 15 (giorni quindici). Allo stato attuale il processo morboso interessante il Signor si mostra Parte_1
definitivamente esaurito nel proprio aspetto dinami-co-evolutivo, evidenziandosi tuttavia la presenza di postumi che possono ormai considerarsi a carattere permanente ed espressi da area cicatriziale alla spalla destra e toracoalgie destre in esito a frattura della VII costa che, in doveroso riferimento alle Tabelle di legge vigenti per la valutazione delle micropermanenti determinano una Danno Biologico che sembra ragionevole identificare in misura percentuale pari al 3% (tre per cento)” (cfr. pagg. 5 e
6 relazione di c.t.u.).
Dette conclusioni vanno giudicate condivisibili in quanto prive di vizi logici, supportate da un idoneo apparato motivazionale, coerenti con la documentazione medica depositata proveniente dalla struttura ospedaliera
(cfr. doc. allegati all'atto di citazione) e in grado di resistere alle osservazioni mosse dai consulenti tecnici di parte.
Ai fini della chiesta liquidazione questo Tribunale utilizza le Tabelle di
Milano, che costituiscono uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio (cfr. in questo senso Cass. n.24349/2025)
Pertanto, in ordine alla valutazione economica, applicati nel caso in esame i valori standard del c.d. “punto” per il danno permanente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (pari ad euro 1.567,44) e del valore standard per l'inabilità temporanea, relativi alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale, per i motivi di seguito spiegati, va liquidato in favore dell'attore, in relazione all'età al momento del sinistro (anni 46) e del punto del danno biologico, il complessivo importo di euro 7.141,00, di cui 3.691,00 per il danno biologico permanente, euro
2.587,50 per I.T.P. al 75% (giorni 30) ed euro 862,50 per I.T.P. al 50% (giorni
15).
Il predetto importo è già rivalutato alla data della presente decisione attesa l'applicazione delle ultime Tabelle di Milano del 2024, le quali costituiscono un valore equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti, come nel caso in esame, circostanze idonee ad applicare criteri di personalizzazione per la valutazione in via equitativa del danno biologico. Sulle somme liquidate alla data attuale a titolo di risarcimento danni, non sono dovuti gli interessi compensativi, che, nella specie, vengono meramente richiesti con formula di stile.
Infatti, l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite e i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, “potranno” spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati dal creditore. Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve, dunque, essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Infatti, quanto al credito di valore, lo stesso va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata potrà produrre interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli esborsi effettuati, coincidente con quella dell'arricchimento.
Infatti, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una “utilitas” superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di fare ricorso con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1712/1995) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e quindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi). La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 c.c. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno.
Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto.
Tuttavia, va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione è quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. sez. L.
20/1/2020, n. 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi. È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, la dimostrazione del maggior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differenti (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 36878/2021; Cass. n. 19063/2023; Cass. n. 4938/2023; Cass.
n. 27938/2024; Cass. n. 5618/2025; Cass. n. 6351/2025; Cass. n. 7216/2025).
In altri termini, il riconoscimento dei dati interessi compensativi non è automatico: “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento” (cfr.
Cass. n. 5618/2025).
Nella specie non sussiste nemmeno l'allegazione - e a maggior ragione la prova - di tale danno, di guisa che la domanda di pagamento degli interessi deve essere rigettata.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare del risarcimento
“all'attualità”, lo stesso si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla decisione fino al saldo definitivo.
Nulla a titolo di danno morale, in assenza di specifica allegazione di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale per tutte le spese affrontate;
effettivamente, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio risultano necessarie e congrue le spese nella misura di euro
1.354,00, proprio in quanto supportate dalla prova dell'esborso mediante le ricevute in atti, oltre alla rivalutazione della somma dall'esborso (a differenza della liquidazione del danno anatomo-funzionale questa somma è liquidata alla data dell'esborso) fino alla data della presente sentenza.
Nessun'altra somma a titolo di danni patrimoniali va riconosciuta.
Infatti, quanto all'acquisto dell'orologio, manca la prova che lo stesso si sia danneggiato in occasione del sinistro.
Quanto, poi, ai danni materiali subiti dal velocipede condotto e per l'abbigliamento può essere liquidata, manca la prova del quantum atteso che il preventivo di spesa prodotto, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnato dalla prova del relativo pagamento o sia confermato in giudizio dal suo autore.
In assenza di detti ulteriori elementi di prova il preventivo in sé considerato, non è che una valutazione e rappresenta esclusivamente la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica di talché la domanda, sul punto, va rigettata.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea è accolta,
e, per l'effetto, il e la società Controparte_1 CP_2
vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni liquidati come sopra.
Quanto alle spese processuali, il e la Controparte_1
società anno condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore CP_2 delle spese processuali e di c.t.u., come liquidate in atti, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
Sussistono giustificati motivi, tenuto conto dell'esito del giudizio, per compensare tra il comune e la società le spese processuali. CP_2
P.Q.M.
La Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa
Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12134/2021 R.G.: dichiara la responsabilità del in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, e della società in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore, in relazione al sinistro occorso a Pt_1
, in data 30 maggio 2020, e, per l'effetto, li condanna, in solido, al
[...]
pagamento delle seguenti somme:
- euro 7.141,00 a titolo di danno non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione;
- euro 1.354,00 per danni patrimoniali, oltre alla rivalutazione della somma nei termini di cui alla motivazione.
Condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., e la società in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, in solido al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.341,00 di cui euro 264,00 per spese vive, ed euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.710,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Pone a carico del comune di e della società Controparte_1 CP_2
le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
[...]
Compensa le spese di lite tra il comune convenuto e CP_2 Così deciso in Catania l'1 dicembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
La Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12134/2021 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni ex artt. 2051 c.c.”;
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesca Sciacca, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Miletto, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f. CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Debora Iozzia, giusta P.IVA_2
procura in atti;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA all'udienza del 2 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 17.9.2021 Pt_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il
[...] [...] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti in occasione del sinistro occorso, in data 30.5.2020, allorquando, a bordo della propria bicicletta, percorreva la via SS. Crocifisso, in;
in particolare, Controparte_1
l'attore ha esposto che mentre percorreva la predetta via, a velocità moderata, rovinava a terra a causa delle anomale ed irregolari condizioni del manto stradale, interessato da un avvallamento non segnalato e dalla presenza di pietrisco, riportando “frattura 7° costa dx, escoriazioni sparse al soma, trauma cranico lieve non commotivo”, con prognosi di 30 giorni, come da documentazione medica in atti.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'ente convenuto, il quale preliminarmente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa di impresa esecutrice dei lavori di scavo per la posa in opera di CP_2
tubazione idrica sotto - traccia a servizio di un'utenza ivi collocata;
opere tutte non autorizzate e comunque realizzate in difformità al regolamento comunale.
Nel merito, ha contestato la pretesa attorea ritenuta illogica, contraddittoria, carente di prova e, in ogni caso, eccessiva nella quantificazione. In subordine, ha chiesto dichiararsi il concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227
c.c.
Con comparsa depositata in data 22.7.2022 si è costituita, altresì, la società la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di CP_2
legittimazione passiva in ragione della conoscenza dei lavori eseguiti sulla rete idrica da parte dell'ente convenuto, a suo dire, unico titolare del dovere di custodia e vigilanza sui beni demaniali;
nel merito, ha chiesto graduare le responsabilità di ciascuna parte contenendo la condanna nei limiti di quanto effettivamente provato.
Con la memoria ex art. 183, 6° co. n. 1, c.p.c. la parte attrice ha integrato la domanda chiedendo la condanna in solido della società e del CP_2
, al risarcimento integrale dei danni subiti. Controparte_3 Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 2.10.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso in fatto, innanzitutto deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da la quale, a CP_2
prescindere dal merito, è stata chiamata in causa come responsabile esclusiva del fatto illecito in quanto aveva eseguito i lavori nel tratto in cui si verificava l'incidente.
Premesso quanto sopra, la presente controversia può essere sussunta nel disposto tanto dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.
A tal riguardo, va detto che, quanto alla responsabilità da cose in custodia, la stessa ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n.
33074/2023).
La custodia, quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità, deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
È l'espressione “governo della cosa” a qualificare la custodia stessa, concretizzandosi nella “disponibilità immediata sulla cosa”, come disponibilità di fatto. La disposizione invocata, pertanto, non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un “effettivo potere fisico” sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni.
Sul piano della ripartizione degli oneri probatori, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno subito e, solo dopo che egli abbia offerto tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n.
16295 del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020).
Quanto alla rilevanza del comportamento del danneggiato in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, va osservato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., e richiede una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. 3, n. 2480/2018; Cass. Sez. 6 - 3,
17/11/2021 n. 34886; (S.U. 30/06/2022 n. 20943).
In altri termini «Per considerare un evento come caso fortuito, la condotta della vittima deve presentare caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità, interrompendo il nesso causale tra l'oggetto in custodia e il danno» (Cass. n. 2376/2024).
Ancora, con specifico riferimento al dissesto stradale, la Suprema Corte ha precisato che, laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa di per sé statica e inerte, la prova del nesso di causalità è particolarmente rilevante dovendosi verificare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (cfr.
Cass. n. 2660/13; cfr. in questo senso anche Cass. n.15608/2022, secondo cui
«È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno;
allorché venga accertato, anche in relazione alla mancata intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito
»).
In questi casi, dunque, rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Analogamente in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., la parte danneggiata dovrà invece fornire prova del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva al danneggiante, il quale avrà l'onere di dimostrare l'assenza di colpa, o il concorso di colpa del danneggiato o la presenza di un caso fortuito.
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata dall'attore, va osservato che la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Nel caso in esame, il compendio istruttorio ha permesso di accertare come in data 30.5.2020, a bordo della sua bicicletta, mentre Parte_1
percorreva la via SS. Crocifisso, direzione Catania, in , Controparte_1
rovinava a terra a causa della presenza, sul manto stradale, di un avvallamento non visibile e non preventivamente segnalato.
In tali circostanze, l'attore riportava notevoli danni materiali e fisici che rendevano necessario il ricorso alle cure dei sanitari del P.O. “ di CP_4
Catania, che riscontravano: “frattura 7° costa dx, escoriazioni sparse al soma, trauma cranico lieve non commotivo”, con prognosi di 30 giorni s.c, come da copiosa documentazione versata al fascicolo di parte.
Il sinistro trova riscontro nella documentazione acquisita e, in particolare, nella copia del rapporto compilato dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza dell'occorso i quali, dopo accurata descrizione dello stato dei luoghi, hanno accertato la presenza del ciclista con evidenti segni di escoriazioni al volto e al braccio, compatibili con la riferita caduta in prossimità di un avvallamento di lieve entità sulla corsia, le cui condizioni risultano raffigurate mediante le riproduzioni fotografiche parimenti prodotte in atti.
Ad ulteriore conferma dell'an della pretesa, giova evidenziare come dalle dichiarazioni testimoniali di , escusso all'udienza del Testimone_1
18.3.2025, è emerso che l'attore era solito passeggiare a bordo della propria bici durante i weekend e, nello specifico, in data 30.5.2020, si trovava a percorrere la via SS. Crocifisso, ove era presente un avvallamento, circondato da pietrisco di diverse dimensioni, reso poco visibile in quanto posto al margine della corsia, oscurato dall'ombra del muro presente lateralmente.
Il testimone ha precisato che i ciclisti procedevano in fila, uno dopo l'altro, e ha visto l'attore, dal quale era preceduto, cadere dalla bici affermando precisamente: “Quel giorno eravamo in cinque e io mi trovavo proprio dietro all'attore. Noi procedevamo ad una distanza di circa due metri
l'uno dall'altro. Sono così preciso nell'indicazione del punto di caduta proprio perché io mi trovavo dietro e ho percepito la caduta perché se non frenavo potevo andargli addosso. Preciso che io visto il volare Pt_1
davanti, ma non posso sapere il motivo della caduta, se per esempio si è incastrata la ruota o per altri motivi. Io sono sceso, ho prestato soccorso e ho visto che sul posto vi era un tombino, un avvallamento e delle pietre”.
Anche l'esame del secondo testimone, escusso alla Testimone_2
medesima udienza, ha confermato la dinamica del sinistro descritto in citazione, la direzione di percorrenza, lo stato dei luoghi riprodotti mediante le fotografie esibitegli e la caduta avvenuta in prossimità dell'avvallamento e delle pietre dichiarando: “Io preciso che ho visto il cadere proprio Pt_1
in quel punto e ho visto che gli si è girato lo sterzo e poi cadde. Anche se procedevamo in fila indiana, comunque procedevamo sempre un po' spostati
e per questo non avevo la visuale chiusa da colui che procedeva in seconda fila. A seguito dell'incidente ci siamo fermati e ho visto che proprio sul luogo dell'incidente vi era un avvallamento e delle pietre. Io mi trovavo a circa tre metri, tre metri e mezzo rispetto alla bici del . Ricordo che il Pt_1 Pt_1
è caduto saltando la bici”.
Dette testimonianze, appaiono connotate da chiarezza, logicità e intrinseca coerenza e, pertanto, credibili poiché, oltre a risultare provenienti da soggetti presenti sui luoghi al momento del sinistro, risultano certamente conformi alle ulteriori risultanze istruttorie oltreché in grado di resistere alla tesi invocata dalle difese dei convenuti, relativa alla carenza di diligenza in capo al danneggiato.
Altamente improbabile, infatti, appare l'ipotesi alternativa, ossia la caduta dell'attore del tutto indipendente dalle condizioni della strada ma proprio sul luogo in cui era presente l'avvallamento.
Infatti, in assenza di prova del comportamento colpevole del danneggiato idoneo a elidere il predetto nesso causale ovvero ad incidere sullo stesso va ritenuto che nessuna violazione delle regole di condotta, di prudenza e diligenza possa allo stesso imputarsi.
D'altra parte, un avvallamento del terreno e il pietrisco, accertati sui luoghi, non erano certamente visibili dal ciclista, intento a guardare avanti, considerate anche le caratteristiche del luogo, come raffigurate in atti, e la vicinanza di un muretto che creava un cono di ombra sulla strada.
Di conseguenza, per i relativi danni, l'ente comunale deve rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. poiché non risulta sufficiente, al fine dell'esonero di responsabilità, il rimando all'esecuzione di opere sul tratto di strada in oggetto da parte di società terze, seppur non autorizzate, occorrendo, di contro, la prova liberatoria del fortuito, quale fatto del danneggiato o del terzo costituente causa esclusiva del danno che il custode non poteva prevedere e impedire.
In altri termini, l'ente convenuto avrebbe dovuto dimostrare le concrete modalità di estrinsecazione dei suoi poteri di controllo e vigilanza sul bene demaniale e/o di controllo dell'attività espletata da terzi, tale da intervenire, con la necessaria diligenza, al fine di prevenire il danno o ridurne tempestivamente e significativamente gli esiti.
Indi, senza che ciò incida sull'ulteriore responsabilità della società convenuta, il comune nella specie è responsabile per i danni provocati proprio dalle condizioni della strada proprio per aver violato gli obblighi di custodia. Parimenti responsabile è l' infatti, le condizioni della strada teatro CP_2
dell'evento dannoso risultano conseguenza diretta delle modalità di esecuzione dei lavori realizzati per la manutenzione di condotta idrica ad uso privato e mai disconosciuti dalla società esecutrice.
Sul punto, infatti, ha asserito che quale gestore del servizio CP_2
idrico integrato del , del quale il medesimo Controparte_1
è anche socio, ha prestato attività di manutenzione e di intervento CP_1
sulla rete idrica costituente parte integrante del servizio pubblico affidato, svolta per conto e nell'interesse dello stesso ente locale, ragione per cui, in forza di prassi invalsa tra soggetti istituzionalmente collegati, la stessa ha proceduto in assenza di una formale autorizzazione.
In tale contesto, l'ente convenuto, in data 13.7.2020 e, dunque, dopo il sinistro che ha coinvolto l'attore, ha provveduto ad irrogare sanzione amministrativa con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti di
(cfr. doc. all. comparsa di costituzione e risposta CP_2 [...]
). Controparte_1
Va aggiunto, ancora, che la prova orale con i testi chiamati su istanza del terzo ha evidenziato che effettivamente l'intervento è stato eseguito sui luoghi in contestazione sei mesi prima dell'evento occorso all'odierno danneggiato, che la società ha agito, per prassi consolidata, in assenza di specifica autorizzazione e che dopo l'esecuzione dell'intervento manutentivo è stato posizionato dell'asfalto a copertura dello scavo.
In particolare, , sentito all'udienza del 18.3.2025, ha Testimone_3
dichiarato:” È vero che era stata fatta questa manutenzione nel sito in questione, anche se non ricordo preciso l'epoca circa sei mesi prima. In ordine all'articolato 4, posso dire che con i comuni avevamo l'accordo che quando intervenivamo per una perdita urgente facevamo i lavori e poi ricoprivamo la buca con dell'asfalto. Io ricordo che anche in occasione di questo intervento abbiamo proceduto in questo modo, anche se l'asfalto è soggetto a deformazioni. Ricordo che quando intervenivamo in una strada comunale non procedevamo alla richiesta di autorizzazione e ciò perché i comuni sono soci dell' solo quando vi era necessità di viabilità, si CP_2
richiedeva l'intervento dei Vigili urbani… Generalmente non andavo a controllare le modalità di posizionamento dell'asfalto perché ci fidavamo degli operai;
comunque, nel caso di specie, io non sono andato a controllare.
Preciso che generalmente noi non facevamo nessuna comunicazione al comune. Aggiungo che dopo l'incidente in questione il comune mandò una diffida a ripristinare meglio la strada e poi siamo intervenuti” (cfr. verbale di udienza in atti).
Ora, a prescindere dalla regolarità formale dell'autorizzazione al compimento delle opere, sul piano causale, appare evidente la responsabilità della società affidataria del servizio idrico integrato per gli scavi eseguiti non a regola d'arte, circostanza confermata dal successivo intervento di riparazione sui medesimi luoghi oggetto di precedente intervento: la società era tenuta ad adottare tutte quelle cautele idonee ad evitare danni a terzi, derivanti dall'esecuzione delle opere e ciò, a pena di responsabilità codicistica per fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Alla luce delle anzidette circostanze, sia l'ente comunale, per la violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. che la società per CP_2
la violazione dell'obbligo di neminen ledere ex art. 2043 c.c., sono responsabili nei confronti dell'attore, dovendosi solo rilevare che «In tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la domanda risarcitoria proposta contro l CP_5
convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. di una strada pubblica, automaticamente estesa al terzo ente provinciale, chiamato ai sensi dell'art.
2043 c.c., in considerazione dell'unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento del danno e dell'azione
a favore del danneggiato)» (Cass. n.31066/2019).
Nella specie, la domanda risarcitoria del danneggiato deve ritenersi estesa automaticamente anche nei confronti della società proprio per l'unicità del fatto costitutivo delle due responsabilità, del diritto soggettivo al risarcimento dei danni e dell'azione a favore del danneggiato (in effetti l'attore ha esteso la domanda con la memoria ex art. 183, 6° co. n.1, c.p.c.).
Con riferimento al quantum, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio cui esiti, condotti sulla scorta della documentazione agli atti e dell'esame obiettivo sul periziando, risultano pienamente condivisibili e adeguatamente motivati, si evince infatti che l'attore: “a seguito dell'incidente stradale occorsogli in data 30 maggio 2020, essenzialmente riportò trauma escoriativo in varie parti del soma, trauma cranio-cervicale e trauma toracico con frattura della VII costa di destra.
Ed ancora: “Tale complesso lesivo, correlabile nessologicamente all'incidente stradale in discorso, ha necessitato di controlli clinico- strumentali, terapia farmacologica, terapia fisica riabilitativa e riposo, comportando per l'Attore un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di gg. 30 (gior- ni trenta) ed al 50% di gg. 15 (giorni quindici). Allo stato attuale il processo morboso interessante il Signor si mostra Parte_1
definitivamente esaurito nel proprio aspetto dinami-co-evolutivo, evidenziandosi tuttavia la presenza di postumi che possono ormai considerarsi a carattere permanente ed espressi da area cicatriziale alla spalla destra e toracoalgie destre in esito a frattura della VII costa che, in doveroso riferimento alle Tabelle di legge vigenti per la valutazione delle micropermanenti determinano una Danno Biologico che sembra ragionevole identificare in misura percentuale pari al 3% (tre per cento)” (cfr. pagg. 5 e
6 relazione di c.t.u.).
Dette conclusioni vanno giudicate condivisibili in quanto prive di vizi logici, supportate da un idoneo apparato motivazionale, coerenti con la documentazione medica depositata proveniente dalla struttura ospedaliera
(cfr. doc. allegati all'atto di citazione) e in grado di resistere alle osservazioni mosse dai consulenti tecnici di parte.
Ai fini della chiesta liquidazione questo Tribunale utilizza le Tabelle di
Milano, che costituiscono uno degli strumenti potenzialmente utili per operare un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio (cfr. in questo senso Cass. n.24349/2025)
Pertanto, in ordine alla valutazione economica, applicati nel caso in esame i valori standard del c.d. “punto” per il danno permanente abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato (pari ad euro 1.567,44) e del valore standard per l'inabilità temporanea, relativi alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale, per i motivi di seguito spiegati, va liquidato in favore dell'attore, in relazione all'età al momento del sinistro (anni 46) e del punto del danno biologico, il complessivo importo di euro 7.141,00, di cui 3.691,00 per il danno biologico permanente, euro
2.587,50 per I.T.P. al 75% (giorni 30) ed euro 862,50 per I.T.P. al 50% (giorni
15).
Il predetto importo è già rivalutato alla data della presente decisione attesa l'applicazione delle ultime Tabelle di Milano del 2024, le quali costituiscono un valore equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti, come nel caso in esame, circostanze idonee ad applicare criteri di personalizzazione per la valutazione in via equitativa del danno biologico. Sulle somme liquidate alla data attuale a titolo di risarcimento danni, non sono dovuti gli interessi compensativi, che, nella specie, vengono meramente richiesti con formula di stile.
Infatti, l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite e i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, “potranno” spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati dal creditore. Il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve, dunque, essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Infatti, quanto al credito di valore, lo stesso va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche d'ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata potrà produrre interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli esborsi effettuati, coincidente con quella dell'arricchimento.
Infatti, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una “utilitas” superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di fare ricorso con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1712/1995) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e quindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi). La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 c.c. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno.
Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto.
Tuttavia, va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione è quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso. Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. sez. L.
20/1/2020, n. 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi. È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, la dimostrazione del maggior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differenti (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 36878/2021; Cass. n. 19063/2023; Cass. n. 4938/2023; Cass.
n. 27938/2024; Cass. n. 5618/2025; Cass. n. 6351/2025; Cass. n. 7216/2025).
In altri termini, il riconoscimento dei dati interessi compensativi non è automatico: “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi compensativi valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento” (cfr.
Cass. n. 5618/2025).
Nella specie non sussiste nemmeno l'allegazione - e a maggior ragione la prova - di tale danno, di guisa che la domanda di pagamento degli interessi deve essere rigettata.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare del risarcimento
“all'attualità”, lo stesso si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla decisione fino al saldo definitivo.
Nulla a titolo di danno morale, in assenza di specifica allegazione di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo- emotivo.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale per tutte le spese affrontate;
effettivamente, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio risultano necessarie e congrue le spese nella misura di euro
1.354,00, proprio in quanto supportate dalla prova dell'esborso mediante le ricevute in atti, oltre alla rivalutazione della somma dall'esborso (a differenza della liquidazione del danno anatomo-funzionale questa somma è liquidata alla data dell'esborso) fino alla data della presente sentenza.
Nessun'altra somma a titolo di danni patrimoniali va riconosciuta.
Infatti, quanto all'acquisto dell'orologio, manca la prova che lo stesso si sia danneggiato in occasione del sinistro.
Quanto, poi, ai danni materiali subiti dal velocipede condotto e per l'abbigliamento può essere liquidata, manca la prova del quantum atteso che il preventivo di spesa prodotto, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnato dalla prova del relativo pagamento o sia confermato in giudizio dal suo autore.
In assenza di detti ulteriori elementi di prova il preventivo in sé considerato, non è che una valutazione e rappresenta esclusivamente la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica di talché la domanda, sul punto, va rigettata.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea è accolta,
e, per l'effetto, il e la società Controparte_1 CP_2
vanno condannati, in solido, al risarcimento dei danni liquidati come sopra.
Quanto alle spese processuali, il e la Controparte_1
società anno condannati, in solido, al pagamento in favore dell'attore CP_2 delle spese processuali e di c.t.u., come liquidate in atti, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
Sussistono giustificati motivi, tenuto conto dell'esito del giudizio, per compensare tra il comune e la società le spese processuali. CP_2
P.Q.M.
La Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa
Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12134/2021 R.G.: dichiara la responsabilità del in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, e della società in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore, in relazione al sinistro occorso a Pt_1
, in data 30 maggio 2020, e, per l'effetto, li condanna, in solido, al
[...]
pagamento delle seguenti somme:
- euro 7.141,00 a titolo di danno non patrimoniale, già rivalutato alla data della presente decisione;
- euro 1.354,00 per danni patrimoniali, oltre alla rivalutazione della somma nei termini di cui alla motivazione.
Condanna il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., e la società in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, in solido al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.341,00 di cui euro 264,00 per spese vive, ed euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.710,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Pone a carico del comune di e della società Controparte_1 CP_2
le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
[...]
Compensa le spese di lite tra il comune convenuto e CP_2 Così deciso in Catania l'1 dicembre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)