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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/10/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 589/2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 2 ottobre 2025, promossa da (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via Caldara Polidoro n. 4, presso lo studio dell'avv. Biancuzzo Simona, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliata in Messina, via dei Mille is. 221, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, che la rappresenta e difende ex lege;
(C.F. ) - Parte_2 P.IVA_2 subentrata ex lege a in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi 247, presso lo studio dell'avv. Giaconia Alberto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuti avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In fatto e in diritto ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 29520229006488363/000, notificatagli in data 17.1.2023, emessa in forza di numerose cartelle di pagamento trasmesse da Parte_2
(nel proseguo , chiedendone l'annullamento, previa
[...] CP_3 sospensione dell'efficacia esecutiva. L'opponente ha censurato l'atto impositivo limitatamente alla cartella di pagamento identificata al n. 29520020042524120000, relativa alla somma di € 13.417,49 a titolo di “ammenda e spese di giustizia”, contestando la mancata notifica della detta cartella e dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico alla procedura di riscossione, con conseguente prescrizione del credito in riscossione, la nullità dell'intimazione in ragione degli effetti anatocistici derivanti dalla mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi, il difetto di motivazione in conseguenza della mancata allegazione degli atti presupposti e la violazione dell'art. 7 comma 1 del c.d. Statuto del Contribuente, nonché la nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'Autorità giudiziaria competente in caso di lite. Costituita in giudizio, ha resistito contestando le censure mosse CP_3 all'intimazione di pagamento e ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione. Secondo la prospettazione della convenuta, in particolare, la cartella di pagamento è stata notificata in data 23.12.2002, mentre in data 23.2.2012 è stata notificata l'ulteriore intimazione di pagamento identificata al n. 29520129011375501000, la quale ha determinato l'interruzione del termine prescrizionale – da considerarsi decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. –, da considerarsi comunque sospesa in applicazione della normativa emergenziale emanata per fronteggiare l'epidemia da Covid 19, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, al cui ambito applicativo sono riconducibili le cartelle esattoriali emesse ai sensi del c. 792 dell'art. 1 della l. 160/2019 e dell'art. 12 d.lgs. 159/2015. Quanto al preteso anatocismo, ha affermato la conformità degli CP_3 atti opposti ai modelli forniti dai d.m. del 28.6.1999 e dell'1.9.2000, contestando altresì l'eccepito difetto di allegazione degli atti presupposti, l'osservanza dell'art. 7 comma 1 della l. 212/2000, nonché l'asserita carenza di motivazione circa il credito in esecuzione. Si è costituita anche l' , la quale ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
All'udienza del 27.9.2024, l'opponente ha precisato come l'intimazione in oggetto fosse stata impugnata, con riguardo alle ulteriori cartelle, innanzi al Giudice di Pace di Messina [proc. n. 521/2023 R.G.] e alla Corte di Giustizia tributaria di Messina [proc. n. 3788/2023 R.G.], chiarendo altresì che i documenti posti a sostegno dell'attività di riscossione perpetrata da CP_3 fossero inadeguati allo scopo, riguardando, in un caso, una notifica avvenuta nel 2002 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e priva di avviso di ricevimento [all. 4], mentre nell'altro, la notifica di un atto non riconducibile alla cartella opposta e, come tale, inidoneo ad interrompere l'inutile decorso del termine prescrizionale. In assenza di attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta. È infondata, anzitutto, l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario posta dall'Ente impositore.
È pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma:
“[…] la giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia, essendo stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità della norma che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari (Corte cost. 2008/130); che nel caso di specie si tratta, invece, di crediti non aventi carattere fiscale, per cui va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario […]” (Cass. civ., Sez. un., 27.1.2011, n. 1864).
2 La cartella di pagamento n. 29520020042524120000 ha a oggetto crediti – di importo complessivo pari a € 13.417,49 – iscritti nel “Registro multe ammende san.amm.ve” e nel “Registro recuperi spese giustizia”, risalenti al 2001 e con codice tributo 741T [Registro multe ammende sanz. amm.ve] e 773T [Registro ricuperi spese giustizia]. Trattasi, all'evidenza, di sanzioni e non di tributi in senso stretto, motivo per il quale risulta insuscettibile di applicazione l'art. 2 comma 1 d.lgs. 546/1992, evocato da parte resistente. Nel merito, in ossequio al principio della ragione più liquida (o più pronta o più piana), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, sostituendo così il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine codicistico delle questioni da trattare di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in una prospettiva aderente alle superiori esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalmente garantite dall'art. 111 Cost., e di rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. Civ., Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ., 19.8.2016 n. 17214; Cass. Civ. n. 2723/10; Cass. Civ. n. 30100/18; Cass. Civ. n. 6826/10; Cass. n. 26373/08; cfr. Cass. Civ. n. 4342/10 secondo cui «l'integrazione del contraddittorio, in tal caso, comporterebbe un pregiudizio per le parti costituite senza concreto vantaggio per la parte esclusa»). Alla luce della documentazione probatoria in atti e delle argomentazioni difensive delle parti, va in primo luogo rilevato che l'opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 29520229006488363000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520020042524120000, in quanto risulta contestato il solo credito pari a € 13.417,49, rimanendo impregiudicato – in quanto estraneo al giudizio – l'ulteriore credito residuo di cui all'atto di riscossione. Chiarito l'ambito di indagine del presente giudizio, dal materiale probatorio allegato dalle parti emerge la notifica della cartella di pagamento effettuata in data 23.12.2002, nonché la notifica in data 23.2.2012 dell'intimazione di pagamento n. 29520129011375501000. Non vi è prova, però, della riconducibilità di tale ultimo atto al credito di cui alla cartella di pagamento presupposta. A fronte delle contestazioni avanzate dall'opponente, infatti, non ha CP_3 adeguatamente dimostrato che l'intimazione di pagamento n. 29520129011375501000, della quale ha prodotto l'avviso di ricevimento, riguardasse il credito di cui alla cartella di pagamento opposta, in assenza di alcun richiamo utile al credito sotteso all'azione esecutiva, con la conseguenza che – a prescindere dalla natura, ordinaria o meno, del termine prescrizionale poiché il credito è sorto nel 2001, la cartella risulta notificata in data 23.12.2012 e l'intimazione di pagamento in data 17.1.2023 - il diritto alla riscossione deve
3 ritenersi prescritto, non risultando provato, in atti, l'intervento di alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente alla predetta intimazione di pagamento. In conclusione, l'azione promossa da va accolta e va Parte_1 dichiarata la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29520229006488363000 relativa alla somma di € 13.417,49 a titolo di
“ammenda e spese di giustizia” e per l'effetto l'intimazione opposta va annullata limitatamente alla predetta cartella, nei limiti dell'impugnazione. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto che nella specie manca prova della notifica di un'intimazione e della riconducibilità di quella prodotta alla cartella vanno poste a carico di ed in Parte_2 favore di e liquidate, tenuto conto del valore della controversia Parte_1
e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria). Le spese di lite nei rapporti tra e , Parte_1 Controparte_1 legittimamente evocata in giudizio quale ente impositore, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello n. 589/2023 R.G., così dispone:
1. In accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29520229006488363000 relativa alla somma di € 13.417,49 a titolo di “ammenda e spese di giustizia” e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 29520229006488363/000, limitatamente alla predetta cartella;
2. condanna al pagamento delle spese di lite Parte_2 in favore di liquidate in € 195,00 per spese ed € 1.700,00 Parte_1 per compensi, oltre accessori di legge;
3. compensa le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_1
Si comunichi. Messina, 31 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
4
attore contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, domiciliata in Messina, via dei Mille is. 221, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, che la rappresenta e difende ex lege;
(C.F. ) - Parte_2 P.IVA_2 subentrata ex lege a in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi 247, presso lo studio dell'avv. Giaconia Alberto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuti avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. In fatto e in diritto ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 29520229006488363/000, notificatagli in data 17.1.2023, emessa in forza di numerose cartelle di pagamento trasmesse da Parte_2
(nel proseguo , chiedendone l'annullamento, previa
[...] CP_3 sospensione dell'efficacia esecutiva. L'opponente ha censurato l'atto impositivo limitatamente alla cartella di pagamento identificata al n. 29520020042524120000, relativa alla somma di € 13.417,49 a titolo di “ammenda e spese di giustizia”, contestando la mancata notifica della detta cartella e dell'avviso di accertamento, quale atto prodromico alla procedura di riscossione, con conseguente prescrizione del credito in riscossione, la nullità dell'intimazione in ragione degli effetti anatocistici derivanti dalla mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi, il difetto di motivazione in conseguenza della mancata allegazione degli atti presupposti e la violazione dell'art. 7 comma 1 del c.d. Statuto del Contribuente, nonché la nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento e dell'Autorità giudiziaria competente in caso di lite. Costituita in giudizio, ha resistito contestando le censure mosse CP_3 all'intimazione di pagamento e ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione. Secondo la prospettazione della convenuta, in particolare, la cartella di pagamento è stata notificata in data 23.12.2002, mentre in data 23.2.2012 è stata notificata l'ulteriore intimazione di pagamento identificata al n. 29520129011375501000, la quale ha determinato l'interruzione del termine prescrizionale – da considerarsi decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. –, da considerarsi comunque sospesa in applicazione della normativa emergenziale emanata per fronteggiare l'epidemia da Covid 19, ai sensi dell'art. 68 d.l. 18/2020, al cui ambito applicativo sono riconducibili le cartelle esattoriali emesse ai sensi del c. 792 dell'art. 1 della l. 160/2019 e dell'art. 12 d.lgs. 159/2015. Quanto al preteso anatocismo, ha affermato la conformità degli CP_3 atti opposti ai modelli forniti dai d.m. del 28.6.1999 e dell'1.9.2000, contestando altresì l'eccepito difetto di allegazione degli atti presupposti, l'osservanza dell'art. 7 comma 1 della l. 212/2000, nonché l'asserita carenza di motivazione circa il credito in esecuzione. Si è costituita anche l' , la quale ha eccepito il difetto di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario.
All'udienza del 27.9.2024, l'opponente ha precisato come l'intimazione in oggetto fosse stata impugnata, con riguardo alle ulteriori cartelle, innanzi al Giudice di Pace di Messina [proc. n. 521/2023 R.G.] e alla Corte di Giustizia tributaria di Messina [proc. n. 3788/2023 R.G.], chiarendo altresì che i documenti posti a sostegno dell'attività di riscossione perpetrata da CP_3 fossero inadeguati allo scopo, riguardando, in un caso, una notifica avvenuta nel 2002 ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e priva di avviso di ricevimento [all. 4], mentre nell'altro, la notifica di un atto non riconducibile alla cartella opposta e, come tale, inidoneo ad interrompere l'inutile decorso del termine prescrizionale. In assenza di attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta. È infondata, anzitutto, l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario posta dall'Ente impositore.
È pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma:
“[…] la giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia, essendo stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità della norma che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari (Corte cost. 2008/130); che nel caso di specie si tratta, invece, di crediti non aventi carattere fiscale, per cui va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario […]” (Cass. civ., Sez. un., 27.1.2011, n. 1864).
2 La cartella di pagamento n. 29520020042524120000 ha a oggetto crediti – di importo complessivo pari a € 13.417,49 – iscritti nel “Registro multe ammende san.amm.ve” e nel “Registro recuperi spese giustizia”, risalenti al 2001 e con codice tributo 741T [Registro multe ammende sanz. amm.ve] e 773T [Registro ricuperi spese giustizia]. Trattasi, all'evidenza, di sanzioni e non di tributi in senso stretto, motivo per il quale risulta insuscettibile di applicazione l'art. 2 comma 1 d.lgs. 546/1992, evocato da parte resistente. Nel merito, in ossequio al principio della ragione più liquida (o più pronta o più piana), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, sostituendo così il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine codicistico delle questioni da trattare di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in una prospettiva aderente alle superiori esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalmente garantite dall'art. 111 Cost., e di rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. Civ., Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ., 19.8.2016 n. 17214; Cass. Civ. n. 2723/10; Cass. Civ. n. 30100/18; Cass. Civ. n. 6826/10; Cass. n. 26373/08; cfr. Cass. Civ. n. 4342/10 secondo cui «l'integrazione del contraddittorio, in tal caso, comporterebbe un pregiudizio per le parti costituite senza concreto vantaggio per la parte esclusa»). Alla luce della documentazione probatoria in atti e delle argomentazioni difensive delle parti, va in primo luogo rilevato che l'opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 29520229006488363000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520020042524120000, in quanto risulta contestato il solo credito pari a € 13.417,49, rimanendo impregiudicato – in quanto estraneo al giudizio – l'ulteriore credito residuo di cui all'atto di riscossione. Chiarito l'ambito di indagine del presente giudizio, dal materiale probatorio allegato dalle parti emerge la notifica della cartella di pagamento effettuata in data 23.12.2002, nonché la notifica in data 23.2.2012 dell'intimazione di pagamento n. 29520129011375501000. Non vi è prova, però, della riconducibilità di tale ultimo atto al credito di cui alla cartella di pagamento presupposta. A fronte delle contestazioni avanzate dall'opponente, infatti, non ha CP_3 adeguatamente dimostrato che l'intimazione di pagamento n. 29520129011375501000, della quale ha prodotto l'avviso di ricevimento, riguardasse il credito di cui alla cartella di pagamento opposta, in assenza di alcun richiamo utile al credito sotteso all'azione esecutiva, con la conseguenza che – a prescindere dalla natura, ordinaria o meno, del termine prescrizionale poiché il credito è sorto nel 2001, la cartella risulta notificata in data 23.12.2012 e l'intimazione di pagamento in data 17.1.2023 - il diritto alla riscossione deve
3 ritenersi prescritto, non risultando provato, in atti, l'intervento di alcun atto interruttivo della prescrizione antecedente alla predetta intimazione di pagamento. In conclusione, l'azione promossa da va accolta e va Parte_1 dichiarata la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29520229006488363000 relativa alla somma di € 13.417,49 a titolo di
“ammenda e spese di giustizia” e per l'effetto l'intimazione opposta va annullata limitatamente alla predetta cartella, nei limiti dell'impugnazione. Ogni altra questione resta assorbita. Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto che nella specie manca prova della notifica di un'intimazione e della riconducibilità di quella prodotta alla cartella vanno poste a carico di ed in Parte_2 favore di e liquidate, tenuto conto del valore della controversia Parte_1
e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria). Le spese di lite nei rapporti tra e , Parte_1 Controparte_1 legittimamente evocata in giudizio quale ente impositore, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello n. 589/2023 R.G., così dispone:
1. In accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29520229006488363000 relativa alla somma di € 13.417,49 a titolo di “ammenda e spese di giustizia” e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 29520229006488363/000, limitatamente alla predetta cartella;
2. condanna al pagamento delle spese di lite Parte_2 in favore di liquidate in € 195,00 per spese ed € 1.700,00 Parte_1 per compensi, oltre accessori di legge;
3. compensa le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_1
Si comunichi. Messina, 31 ottobre 2025.
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