TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13829/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Davide DE MATTEIS ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Calderara di Reno (BO), Via Ungheri, n. 10; con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 dicembre 2025. Il PM ha concluso per “l'omologazione della separazione personale consensuale”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 7 ottobre 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Nell'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio il 6 ottobre 2019 a Bologna. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
pagina 1 di 5 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad Parte_1
Acquaviva delle Fonti (BA) il 25 dicembre 1994 e nata a Controparte_1
Mirandola (MO) il 4 gennaio 1995, unitisi in matrimonio il 6 ottobre 2019 a Bologna, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 480 parte 1
- anno 2019; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che il signor a trasferito la propria residenza altrove;
Parte_1
3) affida la minore a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
4) colloca la figlia presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale sita a Medicina, via Placido Rizzotto n.75-A;
5) dispone che ciascun genitore veda e tenga con sé la figlia ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con l'altro e, comunque, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative di e con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
in Per_1 caso di disaccordo, il padre potrà stare con la minore con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica, riaccompagnandola dalla madre entro le ore 21.00;
- il lunedì pomeriggio e il mercoledì fino al giovedì mattina nella settimana con il week-end di competenza materno;
nell'altra, il mercoledì, con pernottamento;
- in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno. I genitori potranno pattuire anche ulteriori periodi di vacanza. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà la madre e in quelli pari il padre;
- nelle festività natalizie, al pari della madre, sette giorni in cui sia compreso ad anni alterni il 25 dicembre;
salvo diverso accordo tra le parti, negli anni pari i primi sette giorni li trascorrerà con la madre e gli altri col padre, viceversa in quelli dispari;
Per_1
pagina 2 di 5 - nelle vacanze pasquali e ricorrenze, al pari della madre, tre giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo; negli anni pari il primo periodo starà con la madre e il secondo con il padre, viceversa in quelli dispari;
- i rispettivi compleanni e le ricorrenze speciali (comunione, saggi, recite, ecc.) con entrambi i genitori;
6) a far data dal deposito della domanda pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la CP_1 somma complessiva di 250,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di Per_1 somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle ragazze previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, pagina 3 di 5 fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che il padre e la madre:
- si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con la figlia e tra di loro e a essere collaborativi, a seguire rigorosamente il piano genitoriale, a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia;
- si autorizzano reciprocamente a prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza di e si impegnano reciprocamente ad Per_1 informarsi tempestivamente;
- concordano che avranno accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della prole e firmeranno qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- si impegnano ad attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
- concordano che avranno l'autorità di conferire ciascuno autonomamente con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della figlia;
- concordano che entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per Per_1
- concordano che si assicureranno di avere ciascuno l'indirizzo di casa e di lavoro dell'altro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con l'altro;
9) prende atto che la madre si impegna a condividere col padre tutte le informazioni riguardanti la bambina (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.) e a essere flessibile e sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore senza squalificarlo, controllarlo o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia;
10) prende atto che i genitori si impegnano a che sviluppi una relazione Per_1 significativa con entrambi, non sia coinvolta nelle discussioni tra il padre e la madre, non riceva informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assista a comportamenti pagina 4 di 5 negativi di un genitore nei confronti dell'altro e a che non sia usata come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione;
11) prende atto che ciascuna parte si impegna:
- a dare e ricevere informazioni aggiornate;
- a mantenere un telefono “operativo”, cioè utile al contatto con l'altro genitore;
- a non interferire reciprocamente nei contatti telefonici con la figlia;
12) prende atto che i genitori si impegnano a preservare il percorso di studi della prole, collaborando nella gestione degli impegni scolastici;
ad accordarsi per la scelta delle attività extra-curriculari, fermo restando l'impegno di entrambi a far continuare a le attività già in essere e/o già svolte negli anni precedenti con continuità; Per_1
13) prende atto che i ricorrenti hanno concordato di discutere di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche e che in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
14) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico e universale venga percepito integralmente dalla signora e che la retta scolastica e la CP_1 refezione mensile vengano corrisposte al 50% tra le parti;
15) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di non avere pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro e, pertanto, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
16) prende atto che le parti hanno concordato che il trasferimento della residenza o domicilio della casa in cui ha residenza la minore potrà avvenire senza il consenso congiunto dei genitori solo all'interno del Comune di residenza della figlia e relativa provincia;
diversamente, nel caso di trasferimento in altri luoghi lo stesso potrà avvenire solo previo consenso congiunto dei ricorrenti;
17) prende atto che i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio di . Per_1
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Davide DE MATTEIS ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Calderara di Reno (BO), Via Ungheri, n. 10; con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 16 dicembre 2025. Il PM ha concluso per “l'omologazione della separazione personale consensuale”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 7 ottobre 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Nell'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 le parti hanno confermato le condizioni rassegnate in ricorso. I coniugi hanno contratto matrimonio il 6 ottobre 2019 a Bologna. Dall'unione è nata il [...]. Per_1
pagina 1 di 5 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato ad Parte_1
Acquaviva delle Fonti (BA) il 25 dicembre 1994 e nata a Controparte_1
Mirandola (MO) il 4 gennaio 1995, unitisi in matrimonio il 6 ottobre 2019 a Bologna, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 480 parte 1
- anno 2019; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) prende atto che il signor a trasferito la propria residenza altrove;
Parte_1
3) affida la minore a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
4) colloca la figlia presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale sita a Medicina, via Placido Rizzotto n.75-A;
5) dispone che ciascun genitore veda e tenga con sé la figlia ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con l'altro e, comunque, compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative di e con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
in Per_1 caso di disaccordo, il padre potrà stare con la minore con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica, riaccompagnandola dalla madre entro le ore 21.00;
- il lunedì pomeriggio e il mercoledì fino al giovedì mattina nella settimana con il week-end di competenza materno;
nell'altra, il mercoledì, con pernottamento;
- in estate quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno. I genitori potranno pattuire anche ulteriori periodi di vacanza. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà la madre e in quelli pari il padre;
- nelle festività natalizie, al pari della madre, sette giorni in cui sia compreso ad anni alterni il 25 dicembre;
salvo diverso accordo tra le parti, negli anni pari i primi sette giorni li trascorrerà con la madre e gli altri col padre, viceversa in quelli dispari;
Per_1
pagina 2 di 5 - nelle vacanze pasquali e ricorrenze, al pari della madre, tre giorni, anche non consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo; negli anni pari il primo periodo starà con la madre e il secondo con il padre, viceversa in quelli dispari;
- i rispettivi compleanni e le ricorrenze speciali (comunione, saggi, recite, ecc.) con entrambi i genitori;
6) a far data dal deposito della domanda pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, la CP_1 somma complessiva di 250,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di Per_1 somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a far data dal deposito del ricorso dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle ragazze previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, pagina 3 di 5 fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che il padre e la madre:
- si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con la figlia e tra di loro e a essere collaborativi, a seguire rigorosamente il piano genitoriale, a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano la figlia;
- si autorizzano reciprocamente a prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza di e si impegnano reciprocamente ad Per_1 informarsi tempestivamente;
- concordano che avranno accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della prole e firmeranno qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
- si impegnano ad attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
- concordano che avranno l'autorità di conferire ciascuno autonomamente con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della figlia;
- concordano che entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per Per_1
- concordano che si assicureranno di avere ciascuno l'indirizzo di casa e di lavoro dell'altro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con l'altro;
9) prende atto che la madre si impegna a condividere col padre tutte le informazioni riguardanti la bambina (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.) e a essere flessibile e sostenere la relazione della figlia con l'altro genitore senza squalificarlo, controllarlo o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la figlia;
10) prende atto che i genitori si impegnano a che sviluppi una relazione Per_1 significativa con entrambi, non sia coinvolta nelle discussioni tra il padre e la madre, non riceva informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assista a comportamenti pagina 4 di 5 negativi di un genitore nei confronti dell'altro e a che non sia usata come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione;
11) prende atto che ciascuna parte si impegna:
- a dare e ricevere informazioni aggiornate;
- a mantenere un telefono “operativo”, cioè utile al contatto con l'altro genitore;
- a non interferire reciprocamente nei contatti telefonici con la figlia;
12) prende atto che i genitori si impegnano a preservare il percorso di studi della prole, collaborando nella gestione degli impegni scolastici;
ad accordarsi per la scelta delle attività extra-curriculari, fermo restando l'impegno di entrambi a far continuare a le attività già in essere e/o già svolte negli anni precedenti con continuità; Per_1
13) prende atto che i ricorrenti hanno concordato di discutere di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche e che in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni del minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
14) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico e universale venga percepito integralmente dalla signora e che la retta scolastica e la CP_1 refezione mensile vengano corrisposte al 50% tra le parti;
15) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, di non avere pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro e, pertanto, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
16) prende atto che le parti hanno concordato che il trasferimento della residenza o domicilio della casa in cui ha residenza la minore potrà avvenire senza il consenso congiunto dei genitori solo all'interno del Comune di residenza della figlia e relativa provincia;
diversamente, nel caso di trasferimento in altri luoghi lo stesso potrà avvenire solo previo consenso congiunto dei ricorrenti;
17) prende atto che i coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio di . Per_1
Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5