Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere
Dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1856 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
9.04.2025 vertente
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3
c.f. , Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliati in Bologna - Via Alfonso Rubbiani n. 10 presso lo studio dell'Avv. Andrea
Permunian
APPELLANTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
APPELLANTE CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la l'ordinanza n. cron. 12063/2024 resa dal Tribunale di
Roma in data 18.03.2024, comunicata dalla cancelleria in data 19.03.2024 e non notificata.
1
Con atto ritualmente notificato le intestate parti appellanti hanno impugnato, nei confronti del la ordinanza indicata in epigrafe, adducendo vari Controparte_1
motivi.
Nel primo giudizio le intestate parti appellate avevano chiesto che fosse riconosciuto il proprio status di cittadini italiani in virtù della discendenza da Persona_1
cittadina italiana nata a [...] il [...], da genitori italiani, la quale, emigrata negli USA, si è coniugata con il cittadino italiano - naturalizzato Persona_2
statunitense in data 28.04.1922 -, ed è ivi deceduta dopo aver acquisito la cittadinanza americana.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, disponendo la compensazione delle spese, indi le parti hanno interposto gravame formulando vari motivi.
Il appellato, nonostante rituale notifica del gravame, non si è costituito. CP_1
Nel corso del giudizio le parti appellate, per il ministero del proprio procuratore, hanno depositato atto di rinuncia corredato da relativa notifica alla controparte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 9.04.2025 senza concessione di termini per lo scambio degli atti finali.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del appellato, raggiunto da CP_1
regolare notifica dell'atto di appello ma non costituito.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Ciò premesso, va preso atto della regolare rinuncia agli atti formalizzata dalle parti appellanti.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., ritenendosi non necessaria l'accettazione della controparte, rimasta comunque contumace.
2 L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla
Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Stante la contumacia della parte appellate, nulla per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_4
,
[...] Parte_3 Parte_1
avverso la ordinanza n. cron. 12063/2024 resa dal Parte_2
Tribunale di Roma in data 18.03.2024, cos' provvede:
1. - dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. - nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 23.04.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Giovanna Gianì Diego Rosario Antonio Pinto
3