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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3916/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 5.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Caulonia, alla Via Nazionale n. 1, presso lo studio degli
Avv.ti FEMIA ROCCO e RICCIO LUCA, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, ( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DE CARIDI GIULIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Roccella Jonica, alla Via Roma, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Cianflone Alessandra;
resistente
nonché contro
_2 liquidazione, ( ) in persona del Commissario liquidatore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Siderno, alla Via Amendola n. 65, presso lo studio dell'Avv. RICCIO ANTONIO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della quale operaio idraulico – Controparte_1 forestale, sino al 2003 con contratto a tempo determinato e dall'1.1.2004 con contratto a tempo indeterminato;
allegato di essere stato inquadrato con qualifica OPQ e di aver svolto la propria attività nel bacino del comune di
Caulonia – Roccella Jonica – Siderno, con gestione diretta da parte del
; dedotto che ai sensi dell'art. 8 _2 ccnl applicabile è previsto che “qualora sia adibito a mansioni di qualifica superiore acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o quaranta discontinui nell'anno solare, se operaio”; dedotto inoltre che ai sensi dell'art. 8 CIR è data la definizione delle qualifiche previste, cui segue un'indicazione a titolo esemplificativo di alcune delle attività che ricadono nelle varie ipotesi di classificazione degli operai, tra le quali figurano, per l'operaio specializzato (OPS) l'uso del decespugliatore, l'uso della motosega, l'essere addetto alle squadre antincendio e all'attività di vigilanza, guardiania e custodia;
evidenziato che a partire dal 2014 ha svolto le mansioni di operaio specializzato (OPS), da inquadrare nel IV livello, senza che tale impiego fosse conseguito alla necessità di sostituire altro operaio;
concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica di Operaio
Specializzato, con riconoscimento del IV Livello, a decorrere dall'anno
2014, in quanto lo stesso ha svolto le mansioni proprie dell'Operaio
Pag. 2 di 15 Specializzato e del livello di che trattasi per un tempo superiore a quello richiesto dalla legge e non in sostituzione di altro operaio;
condannare in solido la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nonché il , in persona _2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della differenza retributiva pari ad €. 14.026,47, in favore del ricorrente, o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia” con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente il Controparte_1 difetto di legittimazione/titolarità passiva del rapporto controverso, in quanto tra il ricorrente e tale ente non sarebbe intercorso né direttamente né indirettamente alcun rapporto lavorativo, la prescrizione delle somme richieste e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì il eccependo _2 in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, essendo la P_
l'unico ente tenuto al pagamento di eventuali emolumenti
[...] retributivi in favore del lavoratore, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. In virtù di quanto rappresentato per tale motivo concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare e accertare il difetto di legittimazione passiva del , nel CP_2 merito, di rigettare il ricorso e spiegava formale domanda riconvenzionale del seguente tenore “nella denegata ipotesi che possa rinvenirsi una sia pur minima responsabilità del Consorzio deducente, si formula domanda di manleva nei confronti della ”, con vittoria di spese. Controparte_1
Ritenuto il giudizio sufficientemente istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 15 1. In primo luogo è necessario analizzare l'eccezione sollevata dalla in merito al difetto di legittimazione passiva e di titolarità Controparte_1 passiva del rapporto controverso.
È opportuno esaminare la distinzione tra i due istituti, di recente efficacemente chiarita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha evidenziato la diversità concettuale e di disciplina giuridica sussistente appunto tra il difetto di legittimazione passiva e il difetto di titolarità sostanziale della situazione giuridica dedotta in giudizio. La legittimazione ad agire attiene alla sfera del diritto all'azione, in quanto volta a individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Come chiaramente evidenziato dalla Corte di Cassazione, dunque, ciò che rileva in tale giudizio è la prospettazione operata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo: “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (cfr.
Cass. SS. UU. 2951/2016).
Al contrario, l'effettiva titolarità della situazione giuridica controversa, tanto dal lato attivo, quanto dal lato passivo, è questione attinente al merito della causa e l'accertamento della carenza di tale elemento all'esito del giudizio non può che comportare il rigetto del ricorso.
1.1 Nel caso di specie, nella propria prospettazione il ricorrente ha individuato nella la propria datrice di lavoro e per tale Controparte_1 motivo agisce nei suoi confronti chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive ricollegate allo svolgimento di mansioni superiori.
Pag. 4 di 15 Appare evidente, dunque, che nel caso di specie non sussista alcun difetto di legittimazione passiva ma al più è necessario accertare nel merito se, come eccepito dalla difetti la titolarità passiva del Controparte_1 rapporto controverso, non risultando essere quest'ultima datrice di lavoro del ricorrente.
2. Alla luce di quanto sopra, il ricorso non merita accoglimento e deve essere respinto con riferimento alle domande svolte nei confronti della
, in quanto non risulta che la stessa fosse datrice di lavoro Controparte_1 del ricorrente. Dall'esame della normativa vigente in materia è difatti possibile agevolmente evincere che i Consorzi, che agiscono quali enti strumentali della nella realizzazione di opere e interventi di P_ pubblica utilità, sono a tutti gli effetti enti autonomi dotati di propria personalità giuridica e dunque centri di imputazione di rapporti soggettivi.
A tal fine è sufficiente richiamare l'art. 15 della l. 23 Controparte_1 luglio 2003, n. 11, ai sensi del quale “I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità”. Tale assunto è ulteriormente confermato dall'art. 11 della medesima legge secondo cui “
1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n. 20/1992, la con delibera della Giunta regionale che P_ ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico- forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorpati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei _2
e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12 … 4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata”.
Tale normativa prevede difatti espressamente l'assegnazione di lavoratori da parte della al , l'impegno della a mettere a P_ CP_2 P_
Pag. 5 di 15 disposizione del le risorse necessarie a retribuire i lavoratori e CP_2
l'obbligo dell'ente a mantenere una contabilità separata. Dalla lettura della normativa richiamata emerge dunque chiaramente un ruolo di mero finanziamento e controllo da parte della sull'operato dei Consorzi P_ che, de facto, per quanto rilevante nel presente giudizio, dispongono delle prestazioni dei lavoratori. Tale conclusione non è in alcun modo tratta in dubbio dalla documentazione prodotta tanto dal ricorrente, quanto dal
. CP_2
Si ritiene che il datore di lavoro effettivo non possa che individuarsi con il soggetto che provvede all'organizzazione del lavoro dei dipendenti, servendosi della loro opera, dietro pagamento di un corrispettivo. Per tali motivi le domande svolte nei confronti della devono Controparte_1 essere rigettate.
3. Per gli stessi motivi, con riferimento alle domande azionate nei confronti del , è infondata l'eccezione da tale ente sollevata in via CP_2 preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva.
Per quanto l'eccezione risulti formulata in modo del tutto generico, il contesterebbe il difetto di legittimazione passiva ritenendo che le CP_2 pretese azionate in ricorso debbano essere rivolte alla unico ente P_ asseritamente responsabile del mancato riconoscimento in favore del ricorrente della qualifica superiore. È evidente tuttavia, non solo l'inconferenza, ma anche l'infondatezza di siffatta ricostruzione.
In ragione delle stesse argomentazioni sopra svolte, si ritiene che il debba essere individuato quale unico effettivo datore di lavoro, CP_2 in quanto tale qualità non può che identificarsi con il soggetto che provvede all'organizzazione del lavoro dei dipendenti, servendosi della loro opera, dietro pagamento di un corrispettivo.
Motivo per cui il ricorso è stato senz'altro correttamente rivolto nei confronti del . CP_2
4. Nel merito, le domande svolte nei confronti del meritano CP_2 accoglimento.
Pag. 6 di 15 È opportuno premettere che il lavoratore ha agito in giudizio al fine di ottenere la corresponsione delle differenze retributive dovutegli in ragione della qualifica di Operaio specializzato per come riconosciutagli da parte del conformemente a quanto disposto dalla contrattazione CP_2 collettiva applicabile.
Ebbene, sul punto si evidenzia che è presente in atti la deliberazione adottata dalla Deputazione amministrativa del _2
, n. 88 del 19 settembre 2013 con oggetto “Affidamento
[...] qualifiche superiori ad Operai Idraulici Forestali”, con cui si delibera, in virtù di quanto rappresentato nelle note informative trasmesse dai direttori dei lavori, la variazione di qualifica, con attribuzione del superiore inquadramento contrattuale, secondo le norme contrattuali vigenti per gli addetti ai lavori idraulico forestali, in favore del ricorrente dal II livello al
IV livello. È inoltre presente in atti la nota informativa sottoscritta dal direttore dei lavori con cui appunto veniva espressamente individuato il nominativo del ricorrente tra gli operai per i quali, per esigenze di servizio, si proponeva l'inserimento nel superiore IV livello, ai sensi dell'art. 14 CIR.
In particolare, l'art. 14 CIR ratione temporis applicabile testualmente dispone: “Nel caso in cui ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica, il Soggetto gestore ha
l'obbligo di procedere senza preventiva comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla Forestazione, riconoscendo al lavoratore che ha svolto mansioni superiori, per improcrastinabili necessità organizzative, il relativo livello di inquadramento. L'utilizzo di lavoratori nello svolgimento di mansioni che implicano l'assegnazione del livello superiore, deve essere concordato con le OO.SS. stipulanti il presente Contratto, all'inizio dell'anno e comunque prima dell'avvio dei lavori relativi all'attuazione dei progetti per i quali si rende necessario impiegare tale forza lavoro”.
Pag. 7 di 15 Alla luce di quanto sopra è evidente che il aveva deliberato il CP_2 riconoscimento della qualifica superiore in favore del ricorrente, in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 CIRL, proprio perché lo stesso aveva svolto con continuità mansioni relative al superiore inquadramento contrattuale.
Tale conclusione, d'altronde, è suffragata dalla stessa ricostruzione fornita dal nella propria memoria di costituzione, laddove si legge che CP_2
“Il infatti, a seguito delle note informative dei direttori dei CP_2 lavori, dalle quale si rilevava che per esigenze relative alla esecuzione dei lavori previsti da progetti di forestazione lavori, si rendeva necessario la variazione di qualifica di alcuni lavoratori, tra i quali l'odierno ricorrente
– inquadrato nel II livello (OPQ) – in ottemperanza a Parte_1 quanto previsto dall' art.14 del C.I.R., (all.2) ha riconosciuto, con delibera della Deputazione Amministrativa n. 88 del 19.09.2013 (all.3) il relativo livello di inquadramento corrispondente al profilo professionale di IV livello (OPS), per le richiamate esigenze lavorative. Tale obbligo, in capo al , è disposto dal su richiamato articolo (Art.14 CIR ) senza CP_2 preventiva comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla Forestazione. Più in dettaglio, l'art.14 del C.I.R., così recita
…”.
È evidente, dunque, la contraddittorietà con quanto sopra evidenziato delle deduzioni operate dal stesso nel prosieguo della memoria di CP_2 costituzione al fine di contestare, nel merito, la sussistenza del diritto in capo al lavoratore alla qualifica superiore.
Il ha infatti sostenuto che “si è potuto verificare che nel corso CP_2 del 2013 che il ricorrente - per necessità strettamente produttive ed organizzative - avesse utilizzato attrezzatura propria di una categoria specializzata;
ma ciò sicuramente non si è verificato frequentemente ed in modo continuativo e, per effetto di una precisa e puntuale assegnazione di incarichi da parte del datore di lavoro, tanto esclude in radice la possibilità di aspirare all'inquadramento nel superiore livello contrattuale, per il quale tra l'altro è necessaria una specifica attività di formazione
Pag. 8 di 15 professionale. Ed inoltre, risulta con certezza che il resistente, non ha mai richiesto formalmente al lavoratore la prestazione continuativa di attività lavorativa, oltre le mansioni del lavoro contrattualmente convenute tra le parti;
si specifica che, nei casi in cui si sia resa necessaria la prestazione ulteriore, è stata prevista dalla predetta delibera, ma ciò non ha comportato il consequenziale inquadramento dell'operaio ad un livello superiore …”.
Siffatta ricostruzione è palesemente infondata. È evidente difatti che l'art. 14 CIR, richiamato nella delibera 88 del 19.9.2013, fa esclusivo riferimento alle sole ipotesi in cui sussistano “tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica”, ossia alle ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto con carattere continuativo le mansioni proprie della qualifica superiore per un periodo di “25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare”. Nel diverso caso in cui il lavoratore fosse stato adibito solo temporaneamente e sporadicamente per esigenze aziendali allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica superiore non si sarebbe posto alcun problema di inquadramento, in quanto il lavoratore avrebbe meramente avuto diritto “al trattamento economico previsto per la qualifica superiore”, per come previsto dallo stesso art. 8
CCNL.
Dalla lettura della documentazione in atti emerge dunque chiaramente l'intervenuto riconoscimento da parte del , con la delibera 88 del CP_2
19.9.2013, del diritto maturato in capo al ricorrente alla qualifica superiore e negarlo in questa sede è contrario al divieto di “venire contra factum proprium”, ricollegabile al più generale principio di buona fede.
Allo stesso tempo appare irrilevante, nonché infondata, l'ulteriore circostanza dedotta dal , secondo cui l'inquadramento del CP_2 lavoratore nella qualifica superiore non si sarebbe perfezionata in quanto l'esecutività del provvedimento sarebbe stata subordinata all'autorizzazione da parte della Parte_2
.
[...]
Pag. 9 di 15 Il , difatti, non individua alcuna norma o disposizione CP_2 contrattuale da cui discenderebbe la necessità di ottenere un'autorizzazione da parte della al fine di attribuire in favore dell'operaio la Controparte_1 qualifica superiore già deliberata e riconosciuta dal medesimo. CP_2
Anzi, come sopra evidenziato, l'art. 14 CIRL, su cui si fonda la delibera amministrativa n. 88 del 19.9.2013, esclude espressamente la necessità di qualsivoglia autorizzazione da parte dell'Assessorato della Regione. La delibera stessa, inoltre, esclude che il provvedimento sia soggetto al controllo ex art. 38 L.R. n. 11/2003 che, difatti, nell'elenco di cui al comma 6, tra le deliberazioni sottoposte a controllo di legittimità, riporta esclusivamente quelle relative ai “trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro”, ipotesi inconferente al presente giudizio. In mancanza di diversa indicazione, al contrario, si deve ritenere che la deliberazione oggetto di causa rientri tra gli atti non soggetti a controllo per i quali è previso, al comma 5 della disposizione citata, che “diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi
d'urgenza”.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle deduzioni operate dal stesso, si ritiene dunque che “l'autorizzazione” a cui fa CP_2 riferimento la delibera non possa che essere quella relativa all'aggiornamento del profilo contrattuale del lavoratore a mezzo del Centro Elaborazione Dati, gestito dalla la cui mancanza tuttavia P_ non è senz'altro idonea a porre in discussione l'intervenuto riconoscimento da parte del del diritto maturato in capo la lavoratore alla CP_2 qualifica superiore e il conseguente inadempimento addebitabile all'ente dell'obbligo retributivo sullo stesso gravante.
L'ente resistente sul punto ha dedotto che le pretese del ricorrente non avrebbero trovato soddisfazione per fatto imputabile alla sola P_
, la quale non ha mai provveduto ad aggiornare la situazione
[...] contrattuale del lavoratore nel C.E.D., adempimento che risulterebbe
Pag. 10 di 15 propedeutico al riconoscimento formale della qualifica superiore e al pagamento delle relative differenze retributive.
Tale doglianza risulta tuttavia essere inconferente. Nei rapporti con il lavoratore, ciò che rileva è la responsabilità datoriale derivante dall'inadempimento di obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. Come evidenziato, risulta provato che il aveva riconosciuto in capo al CP_2 lavoratore il diritto alla qualifica superiore da cui discende, conseguentemente anche il diritto del lavoratore al pagamento della corrispondente retribuzione. Tale obbligo incombe sul datore di lavoro che può, ai sensi dell'art. 1218 c.c., andare esente da responsabilità solo provando l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'impossibilità a tal fine richiesta deve essere assoluta, cioè insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi. È evidente che tali requisiti difettino radicalmente rispetto alle circostanze addotte dal . CP_2
Si aggiunge che pur volendo accedere ad una teoria soggettiva nell'inadempimento delle obbligazioni, con valorizzazione dell'art. 1176 c.c., non si ritiene che il abbia provato di aver agito con CP_2 sufficiente diligenza. Ai fini di tale valutazione non è d'altronde trascurabile anche l'incidenza dei principi di buona fede e correttezza che impongono alle parti di compiere tutte quelle azioni necessarie a tutelare la posizione della propria controparte contrattuale, con il solo limite dell'eccessiva onerosità. Oneri che paiono ancor più pregnanti nel rapporto con un soggetto debole, quale il lavoratore. Non risulta difatti che il abbia mai intrapreso, nel corso di svariati anni, azioni efficaci CP_2 contro la al fine di ottenere l'aggiornamento del CED, Controparte_1 non essendo di certo a ciò sufficienti le note consortili prodotte in giudizio, che peraltro fanno riferimento a lavoratori diversi dal ricorrente.
D'altronde, il non ha formulato neanche in questo giudizio una CP_2 domanda volta ad ottenere l'aggiornamento del CED da parte della
P_
Pag. 11 di 15 Di conseguenza, si ritiene che nel presente giudizio non abbiano alcun rilievo gli impedimenti asseritamente imputabili alla per il P_ mancato aggiornamento del CED ove dedotti a sostegno della ritenuta insussistenza di responsabilità datoriale relativamente all'omessa corresponsione della retribuzione relativa alla qualifica superiore riconosciuta al lavoratore. In concreto, difatti, venendo in rilievo diritti esigibili in forza di espressa previsione legislativa e contrattualistica, non potrebbero giustificarsi in alcun modo possibili ricadute pregiudizievoli in danno dei lavoratori a causa di ritardi dovuti alla procedimentalizzazione ed alla gestione amministrativa dei dipendenti per il loro corretto inquadramento giuridico ed economico.
Non si ritiene difatti che possa assumere rilievo decisivo il mancato espletamento di un eventuale controllo amministrativo successivo da parte della una volta che il soggetto che ha esercitato sul lavoratore il P_ potere di organizzazione e controllo tipico del datore di lavoro ha deliberato il riconoscimento in suo favore della qualifica superiore, in ossequio a quanto sul punto disposto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto.
Da quanto sopra consegue l'accoglimento delle domande svolte dal ricorrente nei confronti del resistente, con condanna di CP_2 quest'ultimo al pagamento della somma di € 11.311,33, per come quantificata dal ricorrente, essendo i conteggi allegati al ricorso corretti e operati secondo criteri condivisibili e non risultando gli stessi contestati dalla parte resistente.
Sul punto si evidenzia difatti che l'ente si è limitato a contestare l'an della pretesa azionata senza muovere alcuna contestazione con riferimento alla quantificazione operata.
Come precisato dalla Suprema Corte, nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificatamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito poiché la negazione del titolo degli
Pag. 12 di 15 emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. n. 945/2006).
Pertanto, in assenza in atti di qualsivoglia elemento contrario idoneo a porre in discussione la quantificazione operata dal ricorrente, la pretesa deve essere riconosciuta integralmente per come quantificata nei conteggi allegati.
Le somme riconosciute sono da maggiorare, ex art. 429 c.p.c., di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni all'effettivo soddisfo (Corte Cost. n. 459/2000; Cass. SS. UU. n. 38/2001).
5. Da ultimo, per tutte le considerazioni sopra svolte la domanda di manleva rivolta dal nei confronti della non CP_2 Controparte_1 può che essere rigettata.
Come ampiamente motivato, nella fattispecie oggetto di giudizio sono rinvenibili due rapporti diversi e perfettamente autonomi tra loro, il primo tra il ricorrente e il , da configurarsi quale rapporto tra lavoratore CP_2
e datore di lavoro, e il secondo tra il e la da CP_2 P_ configurarsi quale rapporto tra ente finanziato ed ente finanziatore.
Il non ha dedotto alcun titolo da cui si possa dedurre la CP_2 sussistenza di un rapporto di garanzia tra esso e la di talché non vi P_
è motivo di ritenere sussistente alcun obbligo di manleva in capo a tale ultimo ente;
né tantomeno, come sopra esposto, la circostanza che la non abbia provveduto ad aggiornare il C.E.D. è idonea a P_
“trasferire” l'obbligo retributivo dal datore di lavoro in capo a un ente terzo estraneo a tale rapporto.
Pag. 13 di 15 6. Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e il CP_2
e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la
[...] serialità del contezioso, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Considerata la natura delle parti e dei diritti oggetto di giudizio, nonché
l'obiettiva difficoltà di individuare correttamente l'effettivo datore di lavoro, si ritiene che sussistano ragioni idonee per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la . Controparte_1
Stante l'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e la sussistenza di pronunce di merito che si discostano dalla pronuncia adottata dallo scrivente, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il e la . CP_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento delle domande svolte da nei confronti Parte_1 del , in persona del legale _2 rappresentate pro tempore, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di Operaio Specializzato, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile, a partire dal gennaio 2014;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive relative alla qualifica superiore rivestita a decorrere dal gennaio del 2014 sino al mese di agosto del 2020 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del legale _2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 11.311,33, oltre accessori per come in parte motiva;
- rigetta le domande svolte dal ricorrente nei confronti della P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal _2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
Pag. 14 di 15 confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- condanna il , in persona del _2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e la P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra il _2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Locri, 5/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3916/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 5.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Caulonia, alla Via Nazionale n. 1, presso lo studio degli
Avv.ti FEMIA ROCCO e RICCIO LUCA, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, ( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DE CARIDI GIULIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Roccella Jonica, alla Via Roma, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Cianflone Alessandra;
resistente
nonché contro
_2 liquidazione, ( ) in persona del Commissario liquidatore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Siderno, alla Via Amendola n. 65, presso lo studio dell'Avv. RICCIO ANTONIO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della quale operaio idraulico – Controparte_1 forestale, sino al 2003 con contratto a tempo determinato e dall'1.1.2004 con contratto a tempo indeterminato;
allegato di essere stato inquadrato con qualifica OPQ e di aver svolto la propria attività nel bacino del comune di
Caulonia – Roccella Jonica – Siderno, con gestione diretta da parte del
; dedotto che ai sensi dell'art. 8 _2 ccnl applicabile è previsto che “qualora sia adibito a mansioni di qualifica superiore acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o quaranta discontinui nell'anno solare, se operaio”; dedotto inoltre che ai sensi dell'art. 8 CIR è data la definizione delle qualifiche previste, cui segue un'indicazione a titolo esemplificativo di alcune delle attività che ricadono nelle varie ipotesi di classificazione degli operai, tra le quali figurano, per l'operaio specializzato (OPS) l'uso del decespugliatore, l'uso della motosega, l'essere addetto alle squadre antincendio e all'attività di vigilanza, guardiania e custodia;
evidenziato che a partire dal 2014 ha svolto le mansioni di operaio specializzato (OPS), da inquadrare nel IV livello, senza che tale impiego fosse conseguito alla necessità di sostituire altro operaio;
concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica di Operaio
Specializzato, con riconoscimento del IV Livello, a decorrere dall'anno
2014, in quanto lo stesso ha svolto le mansioni proprie dell'Operaio
Pag. 2 di 15 Specializzato e del livello di che trattasi per un tempo superiore a quello richiesto dalla legge e non in sostituzione di altro operaio;
condannare in solido la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nonché il , in persona _2 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della differenza retributiva pari ad €. 14.026,47, in favore del ricorrente, o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia” con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente il Controparte_1 difetto di legittimazione/titolarità passiva del rapporto controverso, in quanto tra il ricorrente e tale ente non sarebbe intercorso né direttamente né indirettamente alcun rapporto lavorativo, la prescrizione delle somme richieste e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì il eccependo _2 in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, essendo la P_
l'unico ente tenuto al pagamento di eventuali emolumenti
[...] retributivi in favore del lavoratore, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. In virtù di quanto rappresentato per tale motivo concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare e accertare il difetto di legittimazione passiva del , nel CP_2 merito, di rigettare il ricorso e spiegava formale domanda riconvenzionale del seguente tenore “nella denegata ipotesi che possa rinvenirsi una sia pur minima responsabilità del Consorzio deducente, si formula domanda di manleva nei confronti della ”, con vittoria di spese. Controparte_1
Ritenuto il giudizio sufficientemente istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 15 1. In primo luogo è necessario analizzare l'eccezione sollevata dalla in merito al difetto di legittimazione passiva e di titolarità Controparte_1 passiva del rapporto controverso.
È opportuno esaminare la distinzione tra i due istituti, di recente efficacemente chiarita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha evidenziato la diversità concettuale e di disciplina giuridica sussistente appunto tra il difetto di legittimazione passiva e il difetto di titolarità sostanziale della situazione giuridica dedotta in giudizio. La legittimazione ad agire attiene alla sfera del diritto all'azione, in quanto volta a individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Come chiaramente evidenziato dalla Corte di Cassazione, dunque, ciò che rileva in tale giudizio è la prospettazione operata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo: “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (cfr.
Cass. SS. UU. 2951/2016).
Al contrario, l'effettiva titolarità della situazione giuridica controversa, tanto dal lato attivo, quanto dal lato passivo, è questione attinente al merito della causa e l'accertamento della carenza di tale elemento all'esito del giudizio non può che comportare il rigetto del ricorso.
1.1 Nel caso di specie, nella propria prospettazione il ricorrente ha individuato nella la propria datrice di lavoro e per tale Controparte_1 motivo agisce nei suoi confronti chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive ricollegate allo svolgimento di mansioni superiori.
Pag. 4 di 15 Appare evidente, dunque, che nel caso di specie non sussista alcun difetto di legittimazione passiva ma al più è necessario accertare nel merito se, come eccepito dalla difetti la titolarità passiva del Controparte_1 rapporto controverso, non risultando essere quest'ultima datrice di lavoro del ricorrente.
2. Alla luce di quanto sopra, il ricorso non merita accoglimento e deve essere respinto con riferimento alle domande svolte nei confronti della
, in quanto non risulta che la stessa fosse datrice di lavoro Controparte_1 del ricorrente. Dall'esame della normativa vigente in materia è difatti possibile agevolmente evincere che i Consorzi, che agiscono quali enti strumentali della nella realizzazione di opere e interventi di P_ pubblica utilità, sono a tutti gli effetti enti autonomi dotati di propria personalità giuridica e dunque centri di imputazione di rapporti soggettivi.
A tal fine è sufficiente richiamare l'art. 15 della l. 23 Controparte_1 luglio 2003, n. 11, ai sensi del quale “I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità”. Tale assunto è ulteriormente confermato dall'art. 11 della medesima legge secondo cui “
1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n. 20/1992, la con delibera della Giunta regionale che P_ ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico- forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorpati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei _2
e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12 … 4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata”.
Tale normativa prevede difatti espressamente l'assegnazione di lavoratori da parte della al , l'impegno della a mettere a P_ CP_2 P_
Pag. 5 di 15 disposizione del le risorse necessarie a retribuire i lavoratori e CP_2
l'obbligo dell'ente a mantenere una contabilità separata. Dalla lettura della normativa richiamata emerge dunque chiaramente un ruolo di mero finanziamento e controllo da parte della sull'operato dei Consorzi P_ che, de facto, per quanto rilevante nel presente giudizio, dispongono delle prestazioni dei lavoratori. Tale conclusione non è in alcun modo tratta in dubbio dalla documentazione prodotta tanto dal ricorrente, quanto dal
. CP_2
Si ritiene che il datore di lavoro effettivo non possa che individuarsi con il soggetto che provvede all'organizzazione del lavoro dei dipendenti, servendosi della loro opera, dietro pagamento di un corrispettivo. Per tali motivi le domande svolte nei confronti della devono Controparte_1 essere rigettate.
3. Per gli stessi motivi, con riferimento alle domande azionate nei confronti del , è infondata l'eccezione da tale ente sollevata in via CP_2 preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva.
Per quanto l'eccezione risulti formulata in modo del tutto generico, il contesterebbe il difetto di legittimazione passiva ritenendo che le CP_2 pretese azionate in ricorso debbano essere rivolte alla unico ente P_ asseritamente responsabile del mancato riconoscimento in favore del ricorrente della qualifica superiore. È evidente tuttavia, non solo l'inconferenza, ma anche l'infondatezza di siffatta ricostruzione.
In ragione delle stesse argomentazioni sopra svolte, si ritiene che il debba essere individuato quale unico effettivo datore di lavoro, CP_2 in quanto tale qualità non può che identificarsi con il soggetto che provvede all'organizzazione del lavoro dei dipendenti, servendosi della loro opera, dietro pagamento di un corrispettivo.
Motivo per cui il ricorso è stato senz'altro correttamente rivolto nei confronti del . CP_2
4. Nel merito, le domande svolte nei confronti del meritano CP_2 accoglimento.
Pag. 6 di 15 È opportuno premettere che il lavoratore ha agito in giudizio al fine di ottenere la corresponsione delle differenze retributive dovutegli in ragione della qualifica di Operaio specializzato per come riconosciutagli da parte del conformemente a quanto disposto dalla contrattazione CP_2 collettiva applicabile.
Ebbene, sul punto si evidenzia che è presente in atti la deliberazione adottata dalla Deputazione amministrativa del _2
, n. 88 del 19 settembre 2013 con oggetto “Affidamento
[...] qualifiche superiori ad Operai Idraulici Forestali”, con cui si delibera, in virtù di quanto rappresentato nelle note informative trasmesse dai direttori dei lavori, la variazione di qualifica, con attribuzione del superiore inquadramento contrattuale, secondo le norme contrattuali vigenti per gli addetti ai lavori idraulico forestali, in favore del ricorrente dal II livello al
IV livello. È inoltre presente in atti la nota informativa sottoscritta dal direttore dei lavori con cui appunto veniva espressamente individuato il nominativo del ricorrente tra gli operai per i quali, per esigenze di servizio, si proponeva l'inserimento nel superiore IV livello, ai sensi dell'art. 14 CIR.
In particolare, l'art. 14 CIR ratione temporis applicabile testualmente dispone: “Nel caso in cui ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica, il Soggetto gestore ha
l'obbligo di procedere senza preventiva comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla Forestazione, riconoscendo al lavoratore che ha svolto mansioni superiori, per improcrastinabili necessità organizzative, il relativo livello di inquadramento. L'utilizzo di lavoratori nello svolgimento di mansioni che implicano l'assegnazione del livello superiore, deve essere concordato con le OO.SS. stipulanti il presente Contratto, all'inizio dell'anno e comunque prima dell'avvio dei lavori relativi all'attuazione dei progetti per i quali si rende necessario impiegare tale forza lavoro”.
Pag. 7 di 15 Alla luce di quanto sopra è evidente che il aveva deliberato il CP_2 riconoscimento della qualifica superiore in favore del ricorrente, in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 CIRL, proprio perché lo stesso aveva svolto con continuità mansioni relative al superiore inquadramento contrattuale.
Tale conclusione, d'altronde, è suffragata dalla stessa ricostruzione fornita dal nella propria memoria di costituzione, laddove si legge che CP_2
“Il infatti, a seguito delle note informative dei direttori dei CP_2 lavori, dalle quale si rilevava che per esigenze relative alla esecuzione dei lavori previsti da progetti di forestazione lavori, si rendeva necessario la variazione di qualifica di alcuni lavoratori, tra i quali l'odierno ricorrente
– inquadrato nel II livello (OPQ) – in ottemperanza a Parte_1 quanto previsto dall' art.14 del C.I.R., (all.2) ha riconosciuto, con delibera della Deputazione Amministrativa n. 88 del 19.09.2013 (all.3) il relativo livello di inquadramento corrispondente al profilo professionale di IV livello (OPS), per le richiamate esigenze lavorative. Tale obbligo, in capo al , è disposto dal su richiamato articolo (Art.14 CIR ) senza CP_2 preventiva comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla Forestazione. Più in dettaglio, l'art.14 del C.I.R., così recita
…”.
È evidente, dunque, la contraddittorietà con quanto sopra evidenziato delle deduzioni operate dal stesso nel prosieguo della memoria di CP_2 costituzione al fine di contestare, nel merito, la sussistenza del diritto in capo al lavoratore alla qualifica superiore.
Il ha infatti sostenuto che “si è potuto verificare che nel corso CP_2 del 2013 che il ricorrente - per necessità strettamente produttive ed organizzative - avesse utilizzato attrezzatura propria di una categoria specializzata;
ma ciò sicuramente non si è verificato frequentemente ed in modo continuativo e, per effetto di una precisa e puntuale assegnazione di incarichi da parte del datore di lavoro, tanto esclude in radice la possibilità di aspirare all'inquadramento nel superiore livello contrattuale, per il quale tra l'altro è necessaria una specifica attività di formazione
Pag. 8 di 15 professionale. Ed inoltre, risulta con certezza che il resistente, non ha mai richiesto formalmente al lavoratore la prestazione continuativa di attività lavorativa, oltre le mansioni del lavoro contrattualmente convenute tra le parti;
si specifica che, nei casi in cui si sia resa necessaria la prestazione ulteriore, è stata prevista dalla predetta delibera, ma ciò non ha comportato il consequenziale inquadramento dell'operaio ad un livello superiore …”.
Siffatta ricostruzione è palesemente infondata. È evidente difatti che l'art. 14 CIR, richiamato nella delibera 88 del 19.9.2013, fa esclusivo riferimento alle sole ipotesi in cui sussistano “tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica”, ossia alle ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto con carattere continuativo le mansioni proprie della qualifica superiore per un periodo di “25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare”. Nel diverso caso in cui il lavoratore fosse stato adibito solo temporaneamente e sporadicamente per esigenze aziendali allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica superiore non si sarebbe posto alcun problema di inquadramento, in quanto il lavoratore avrebbe meramente avuto diritto “al trattamento economico previsto per la qualifica superiore”, per come previsto dallo stesso art. 8
CCNL.
Dalla lettura della documentazione in atti emerge dunque chiaramente l'intervenuto riconoscimento da parte del , con la delibera 88 del CP_2
19.9.2013, del diritto maturato in capo al ricorrente alla qualifica superiore e negarlo in questa sede è contrario al divieto di “venire contra factum proprium”, ricollegabile al più generale principio di buona fede.
Allo stesso tempo appare irrilevante, nonché infondata, l'ulteriore circostanza dedotta dal , secondo cui l'inquadramento del CP_2 lavoratore nella qualifica superiore non si sarebbe perfezionata in quanto l'esecutività del provvedimento sarebbe stata subordinata all'autorizzazione da parte della Parte_2
.
[...]
Pag. 9 di 15 Il , difatti, non individua alcuna norma o disposizione CP_2 contrattuale da cui discenderebbe la necessità di ottenere un'autorizzazione da parte della al fine di attribuire in favore dell'operaio la Controparte_1 qualifica superiore già deliberata e riconosciuta dal medesimo. CP_2
Anzi, come sopra evidenziato, l'art. 14 CIRL, su cui si fonda la delibera amministrativa n. 88 del 19.9.2013, esclude espressamente la necessità di qualsivoglia autorizzazione da parte dell'Assessorato della Regione. La delibera stessa, inoltre, esclude che il provvedimento sia soggetto al controllo ex art. 38 L.R. n. 11/2003 che, difatti, nell'elenco di cui al comma 6, tra le deliberazioni sottoposte a controllo di legittimità, riporta esclusivamente quelle relative ai “trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro”, ipotesi inconferente al presente giudizio. In mancanza di diversa indicazione, al contrario, si deve ritenere che la deliberazione oggetto di causa rientri tra gli atti non soggetti a controllo per i quali è previso, al comma 5 della disposizione citata, che “diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi
d'urgenza”.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle deduzioni operate dal stesso, si ritiene dunque che “l'autorizzazione” a cui fa CP_2 riferimento la delibera non possa che essere quella relativa all'aggiornamento del profilo contrattuale del lavoratore a mezzo del Centro Elaborazione Dati, gestito dalla la cui mancanza tuttavia P_ non è senz'altro idonea a porre in discussione l'intervenuto riconoscimento da parte del del diritto maturato in capo la lavoratore alla CP_2 qualifica superiore e il conseguente inadempimento addebitabile all'ente dell'obbligo retributivo sullo stesso gravante.
L'ente resistente sul punto ha dedotto che le pretese del ricorrente non avrebbero trovato soddisfazione per fatto imputabile alla sola P_
, la quale non ha mai provveduto ad aggiornare la situazione
[...] contrattuale del lavoratore nel C.E.D., adempimento che risulterebbe
Pag. 10 di 15 propedeutico al riconoscimento formale della qualifica superiore e al pagamento delle relative differenze retributive.
Tale doglianza risulta tuttavia essere inconferente. Nei rapporti con il lavoratore, ciò che rileva è la responsabilità datoriale derivante dall'inadempimento di obblighi contrattuali sulla stessa gravanti. Come evidenziato, risulta provato che il aveva riconosciuto in capo al CP_2 lavoratore il diritto alla qualifica superiore da cui discende, conseguentemente anche il diritto del lavoratore al pagamento della corrispondente retribuzione. Tale obbligo incombe sul datore di lavoro che può, ai sensi dell'art. 1218 c.c., andare esente da responsabilità solo provando l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'impossibilità a tal fine richiesta deve essere assoluta, cioè insuperabile, ed oggettiva, cioè riconoscibile in base a criteri obiettivi. È evidente che tali requisiti difettino radicalmente rispetto alle circostanze addotte dal . CP_2
Si aggiunge che pur volendo accedere ad una teoria soggettiva nell'inadempimento delle obbligazioni, con valorizzazione dell'art. 1176 c.c., non si ritiene che il abbia provato di aver agito con CP_2 sufficiente diligenza. Ai fini di tale valutazione non è d'altronde trascurabile anche l'incidenza dei principi di buona fede e correttezza che impongono alle parti di compiere tutte quelle azioni necessarie a tutelare la posizione della propria controparte contrattuale, con il solo limite dell'eccessiva onerosità. Oneri che paiono ancor più pregnanti nel rapporto con un soggetto debole, quale il lavoratore. Non risulta difatti che il abbia mai intrapreso, nel corso di svariati anni, azioni efficaci CP_2 contro la al fine di ottenere l'aggiornamento del CED, Controparte_1 non essendo di certo a ciò sufficienti le note consortili prodotte in giudizio, che peraltro fanno riferimento a lavoratori diversi dal ricorrente.
D'altronde, il non ha formulato neanche in questo giudizio una CP_2 domanda volta ad ottenere l'aggiornamento del CED da parte della
P_
Pag. 11 di 15 Di conseguenza, si ritiene che nel presente giudizio non abbiano alcun rilievo gli impedimenti asseritamente imputabili alla per il P_ mancato aggiornamento del CED ove dedotti a sostegno della ritenuta insussistenza di responsabilità datoriale relativamente all'omessa corresponsione della retribuzione relativa alla qualifica superiore riconosciuta al lavoratore. In concreto, difatti, venendo in rilievo diritti esigibili in forza di espressa previsione legislativa e contrattualistica, non potrebbero giustificarsi in alcun modo possibili ricadute pregiudizievoli in danno dei lavoratori a causa di ritardi dovuti alla procedimentalizzazione ed alla gestione amministrativa dei dipendenti per il loro corretto inquadramento giuridico ed economico.
Non si ritiene difatti che possa assumere rilievo decisivo il mancato espletamento di un eventuale controllo amministrativo successivo da parte della una volta che il soggetto che ha esercitato sul lavoratore il P_ potere di organizzazione e controllo tipico del datore di lavoro ha deliberato il riconoscimento in suo favore della qualifica superiore, in ossequio a quanto sul punto disposto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto.
Da quanto sopra consegue l'accoglimento delle domande svolte dal ricorrente nei confronti del resistente, con condanna di CP_2 quest'ultimo al pagamento della somma di € 11.311,33, per come quantificata dal ricorrente, essendo i conteggi allegati al ricorso corretti e operati secondo criteri condivisibili e non risultando gli stessi contestati dalla parte resistente.
Sul punto si evidenzia difatti che l'ente si è limitato a contestare l'an della pretesa azionata senza muovere alcuna contestazione con riferimento alla quantificazione operata.
Come precisato dalla Suprema Corte, nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificatamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito poiché la negazione del titolo degli
Pag. 12 di 15 emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. n. 945/2006).
Pertanto, in assenza in atti di qualsivoglia elemento contrario idoneo a porre in discussione la quantificazione operata dal ricorrente, la pretesa deve essere riconosciuta integralmente per come quantificata nei conteggi allegati.
Le somme riconosciute sono da maggiorare, ex art. 429 c.p.c., di rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni all'effettivo soddisfo (Corte Cost. n. 459/2000; Cass. SS. UU. n. 38/2001).
5. Da ultimo, per tutte le considerazioni sopra svolte la domanda di manleva rivolta dal nei confronti della non CP_2 Controparte_1 può che essere rigettata.
Come ampiamente motivato, nella fattispecie oggetto di giudizio sono rinvenibili due rapporti diversi e perfettamente autonomi tra loro, il primo tra il ricorrente e il , da configurarsi quale rapporto tra lavoratore CP_2
e datore di lavoro, e il secondo tra il e la da CP_2 P_ configurarsi quale rapporto tra ente finanziato ed ente finanziatore.
Il non ha dedotto alcun titolo da cui si possa dedurre la CP_2 sussistenza di un rapporto di garanzia tra esso e la di talché non vi P_
è motivo di ritenere sussistente alcun obbligo di manleva in capo a tale ultimo ente;
né tantomeno, come sopra esposto, la circostanza che la non abbia provveduto ad aggiornare il C.E.D. è idonea a P_
“trasferire” l'obbligo retributivo dal datore di lavoro in capo a un ente terzo estraneo a tale rapporto.
Pag. 13 di 15 6. Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e il CP_2
e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la
[...] serialità del contezioso, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Considerata la natura delle parti e dei diritti oggetto di giudizio, nonché
l'obiettiva difficoltà di individuare correttamente l'effettivo datore di lavoro, si ritiene che sussistano ragioni idonee per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la . Controparte_1
Stante l'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e la sussistenza di pronunce di merito che si discostano dalla pronuncia adottata dallo scrivente, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il e la . CP_2 Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento delle domande svolte da nei confronti Parte_1 del , in persona del legale _2 rappresentate pro tempore, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di Operaio Specializzato, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile, a partire dal gennaio 2014;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive relative alla qualifica superiore rivestita a decorrere dal gennaio del 2014 sino al mese di agosto del 2020 e, per l'effetto, condanna il
, in persona del legale _2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma complessiva di € 11.311,33, oltre accessori per come in parte motiva;
- rigetta le domande svolte dal ricorrente nei confronti della P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal _2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
Pag. 14 di 15 confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- condanna il , in persona del _2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e la P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra il _2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Locri, 5/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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