Ordinanza collegiale 4 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2021
Sentenza 15 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 15/01/2021, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00796/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Innocenzo D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
avente ad oggetto
chiarimenti sulle modalità dell'esecuzione della sentenza di ottemperanza del TAR Veneto -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 - tenuta con le modalità di cui agli artt. 84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020 e 25, D.L. n. 137 del 2020 - il dott. Nicola Bardino;
Il Collegio, ritenuto che sussistono seri dubbi in merito all’ammissibilità del ricorso, tenuto conto che:
- il Sig. -OMISSIS- contesta l’operato del commissario ad acta , lamentando la mancata liquidazione di parte delle somme riconosciutegli, con sentenza-OMISSIS-;
- a tal fine, egli ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., chiedendo al Tribunale di fornire chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, così da pervenire al soddisfacimento della propria pretesa;
- tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza, gli atti del commissario ad acta , a prescindere dal margine di discrezionalità di cui egli dispone nell'esecuzione del giudicato, possono essere contestati (dai soggetti che, come il ricorrente, sono stati parte del procedimento conclusosi con il giudicato) con il solo mezzo del reclamo, a norma dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. dd), D. Lgs. n. 195 del 2011 (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 4299 del 2015);
- in base all’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., il reclamo avverso gli atti del commissario ad acta “ è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni ”;
- nel caso in esame, tuttavia, non sarebbero state osservate le suddette formalità, specie in riferimento al rispetto del termine di deposito dell’atto introduttivo presso la segreteria del Tribunale, effettuato il -OMISSIS-
- il deposito potrebbe infatti apparire intempestivo sia relativamente alle contestazioni sollevate dal ricorrente, con la nota -OMISSIS-, avverso l’operato del commissario ad acta , sia, e a maggior ragione (e pur tenendo conto del regime straordinario di sospensione dei termini, introdotto dall’art. 36, comma 3, D.L. n. 23 del 2020), riguardo alla materiale liquidazione degli arretrati dovuti registrata nei cedolini, quanto meno a partire da -OMISSIS-;
- inoltre, la notificazione dell’atto introduttivo nei confronti delle altre parti avrebbe irritualmente seguito e non preceduto, come stabilito dall’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., il deposito del ricorso presso il Tribunale;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm, di dover assegnare alle parti venti (20) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su tali questioni e di rinviare la discussione alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
a) assegna alle parti venti (20) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata nella parte motiva;
b) rinvia la discussione della causa alla camera di consiglio del 10 febbraio 2021.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.