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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/10/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1069/2020 R.G., vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti C. Granieri e P. Fallacara presso il cui studio a Bitonto in via Ruggiero Bonghi n. 60 n. 1 è elettivamente domiciliata;
opponente
e in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Controparte_1 Buscicchio e S, Maiellaro presso il cui studio in al Viale Palmiro Togliatti è elettivamente CP_1 domiciliata opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato in data 20.12.2019, la ha chiesto Controparte_2 l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento della somma di € Parte_1 39.189,68, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio. Con decreto n. 77/2020 emesso in data il 14.01.2020, il Tribunale di Brindisi ha ingiunto a
[...] il pagamento della suddetta somma, credito che traeva origine dal contratto di collaborazione Pt_1 commerciale stipulato tra le parti in data 4.12.2015 e avente ad oggetto la fornitura di servizi in ambito di medicina e sicurezza sul lavoro, HACCP e certificazioni aziendali, con previsione di un corrispettivo pari al 50% degli importi incassati dalla società opponente dai clienti della provincia di
contratto in forza del quale la società opposta emetteva nove fatture tra giugno e gennaio n. CP_1 84/18 dell'importo di € 475,80, n.101/18 di €. 2.192,01, n.102/2018 di €. 369,66, n.105/2018 di €. 472,34, n.106/2018 di €. 194,18, n.123/2018 di €. 421,23 e n. 124/2018 di €. 167,15. fatture n. 129/2018 dell'importo di €. 8.082,81 e n. 2/2019 di €.26.814,50, fondate sui report mensili dei servizi resi. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione eccependo Parte_1 l'improcedibilità della domanda monitoria per frazionamento abusivo del credito e l'infondatezza della pretesa creditoria per difetto di prova del credito. Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione. La causa, espletata l'istruttoria e concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.4.2025, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. La controversia origina dal contratto di collaborazione commerciale sottoscritto in data 4.12.2015 Contr tra la società di concessionaria del brand ”, e la società avente Controparte_2 Pt_2 Parte_1 ad oggetto la fornitura di servizi nelle materie sopra indicate nella provincia di CP_1 Tale contratto prevedeva il trasferimento del portafoglio clienti in favore dell'opponente, la quale si obbligava a corrispondere all'opposta il 50% delle somme incassate per i servizi erogati ai clienti trasferiti. Era altresì previsto l'obbligo, in capo alla società opponente, di trasmettere mensilmente alla società opposta un report riepilogativo degli incassi effettuati, sulla base del quale l'opposta avrebbe emesso le relative fatture. In materia, ragionando in via generale, è pacifico che l'opposizione al decreto ingiuntivo, - che si pone come una fase successiva del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso -, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario nel contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso introduttivo e in cui le stesse, seppure apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo, per l'effetto, assoggettate ai rispettivi oneri probatori in quanto, a seguito dell'atto di opposizione, il giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena.
Ne consegue che il giudice dell'opposizione non può limitarsi a esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena sulla base sia della documentazione prodotta dal ricorrente nella fase monitoria sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti in sede di merito.
Pertanto, il creditore- al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto come rivendicato in atti, e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuta sostanziale, gravando su entrambe l'onere di dimostrare i fatti su cui si basano le rispettive pretese. Nella specie, il decreto ingiuntivo è fondato su fatture il cui valore probatorio, di per sé, costituisce soltanto un mero indizio, che, in caso di contestazione dell'effettiva sussistenza del rapporto sottostante, richiede comunque che quest'ultimo sia provato. La fattura, infatti, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto precostituito sicchè quando tale rapporto sia contestato fra le parti come nella specie, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio, con la conseguenza che, contro ed in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove, anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti (Cass. n. 10160 del 20.9.1999). Ciò posto, va evidenziato che, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati (per tutte, Cass. Civ. Sez. Unite n. 13533/2001), al creditore, che deduce l'inadempimento da parte del debitore, spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art 2697 c,c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il proprio diritto, mentre a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Innanzitutto, l'eccezione di frazionabilità del credito sollevata dall'opponente risulta inammissibile in quanto già esaminata e decisa nel corso dell'istruttoria. Trattandosi di questione oggetto di precedente valutazione, la stessa non può essere nuovamente sottoposta all'attenzione del giudicante in assenza di elementi nuovi idonei a mutare il quadro già definito. Nel caso di specie, parte opponente non ha allegato, né provato, circostanze sopravvenute o fatti nuovi tali da giustificare una revisione della decisione assunta, con conseguente rigetto dell'eccezione per difetto di novità e reiterazione di doglianze già disattese. In merito alla doglianza sollevata dall'opponente circa l'insussistenza dei requisiti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo in sede monitoria, con particolare riferimento alla presunta inidoneità della documentazione prodotta a integrare il requisito della prova scritta, si osserva quanto segue. Nel ricorso introduttivo sono stati allegati il contratto di collaborazione commerciale intercorso tra le parti, i report riepilogativi delle attività e le relative fatture, nonché copia autentica del registro delle fatture per gli anni 2018 e 2019. Per copia autentica del registro delle fatture deve intendersi una riproduzione conforme all'originale, munita dell'attestazione di conformità rilasciata da un pubblico ufficiale o altro soggetto abilitato, che ne certifica la corrispondenza al documento originale conservato dalla società. Ed invero nella specie il notaio così attesta :” il sottoscritto dott. ..in Persona_1 qualità di depositario delle scritture contabili della Controparte_3 c.f. con sede in alla via Rubini n. 12, dichaiara che il presente
[...] P.IVA_2 CP_1 Cont estratto del registro IVA Vendite delle fatture emesse nell'anno 2018 della ditta Controparte_3
[...
copia conforme all'originale depositato presso il proprio studio”. Tale documentazione, in quanto munita di valore legale, è idonea a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. e può pertanto essere legittimamente utilizzata nel procedimento monitorio a sostegno della pretesa creditoria, la quale non risulta essere stata adeguatamente contestata né smentita dalla parte opponente, che si è limitata a mere allegazioni prive di riscontro documentale. Dall'istruttoria espletata e in particolare dalle testimonianze rese e dalla CTU è emersa l'effettiva esistenza del credito vantato dalla società opposta, la quale ha emesso le fatture oggetto del decreto ingiuntivo sulla base di incassi effettivamente percepiti dall'opponente, alcuni dei quali non riportati nei report mensili, ricostruendo autonomamente la contabilità mediante documentazione dettagliata e legittimamente ricevendo i pagamenti direttamente dai clienti in virtù della delega all'incasso. Le fatture risultano corredate da prospetti contabili che permettevano la puntuale verifica degli importi richiesti e non sono state oggetto di formali contestazioni nei termini previsti, La Corte di Cassazione ha affermato, in tal senso, che: “La fattura commerciale costituisce piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto tra le parti, ove accettata anche tacitamente dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto” (Cass. Civ., Sez. II, n. 26801/2019). Nel caso di specie, non risultano eccezioni sollevate tempestivamente dall'opponente, la quale ha mantenuto un comportamento concludente di accettazione delle fatture, senza contestarle, fino alla comunicazione di risoluzione del contratto da parte della creditrice. Tale condotta, secondo consolidata giurisprudenza, equivale a un implicito riconoscimento del credito. Sta di fatto che le contestazioni edotte dalla società opponente non hanno trovato riscontro probatorio, limitandosi a generiche affermazioni e, pertanto, ritiene questo decidente che esse non siano assolutamente convincenti e non assolvano all'onere probatorio giusto il disposto di cui all'art. 2697 c.c., che recita: “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Quanto detto costituisce il principio, oramai consolidato della c.d. “non contestazione“, in base al quale i fatti allegati da una parte e non espressamente e/o formalmente contestati dall'altra, costituiscono elementi di prova. Il principio trova collocazione nella disposizione di cui all'art 115 c.p.c., come novellato dalla l. n. 69/2009 - “il giudice deve porre a fondamento della decisione …nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita… “ –, nonchè nella sentenza della S.C. n. 21176/2015, che ribadisce che una contestazione generica - rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione a opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione -, è priva di qualsiasi effetto.
Sta di fatto che, in assenza delle indispensabili specificazioni allegatorie, l'azione proposta si pone in contrasto, sia con i principi del processo civile, che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti a base della domanda che si vuol proporre (art. 163 c.p.c.), sia con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda. Anche le contestazioni sollevate in merito a presunte duplicazioni, incarichi non conferiti o prestazioni estranee al contratto risultano infondate, essendo state puntualmente smentite dalla documentazione agli atti, dalla relazione del CTU — il quale ha accertato come le prestazioni siano state effettivamente eseguite, le provvigioni maturate regolarmente e le fatture emesse in conformità alla prassi tra le parti, la quale prevedeva anche l'emissione di più fatture per lo stesso cliente in caso di pagamenti frazionati — nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi ( , Testimone_1
, , ), tanto di parte opponente quanto di parte Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 opposta, i quali hanno confermato che le prestazioni contestate sono state rese nell'ambito del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Le attività di incasso sono proseguite anche in assenza dei report, mediante assegni bancari versati tramite corriere, come confermato dai testimoni, e l'omesso invio dei report da parte dell'opponente ha reso necessario l'intervento ricostruttivo della creditrice, che ha operato sulla base di elementi oggettivi. Le lamentele dei clienti per disservizi da parte della società opponente, documentate anche attraverso le testimonianze e i report interni, hanno determinato gravi inadempienze contrattuali da parte della stessa opponente, con conseguente recessione di clienti e pregiudizio economico e reputazionale per la società opposta. Il consulente officiato testualmente ha dichiarato:” Dall'analisi condotta è emerso che, fino all'interruzione del rapporto di collaborazione tra e e Attestazioni Controparte_2 CP_4 Aziendali srl, i conteggi analitici sulle spettanze provvigionali risultavano accettate dalla beneficiaria con l'emissione delle fatture e con il relativo pagamento delle stesse, a distanza di pochi giorni dal ricevimento, a mezzo bonifico bancario. A seguito dell'interruzione dei rapporti tra le due Parte società, ha omesso di trasmettere i report utili alla determinazione delle provvigioni spettanti a in forza dei contratti stipulati con le singole imprese clienti e delle prestazioni CP_1 regolarmente effettuate. Tali prestazioni, che determinavano le rimesse da parte di CP_1 Parte verso con bonifico e/o con rimessa assicurata, venivano, anche in assenza dei richiamati report, fatturati da . Ed ancora, proseguiva il CTU designato “In ragione di ciò, le fatture n. CP_1 84/18 di Euro 390,00 + IVA, n. 99/18 di Euro 1.631,26 + IVA, e n. 129/18 di Euro 6.625,25 + IVA risulterebbero non aver soddisfatto le condizioni indicate nell'art. 2 lettera b) del contratto originariamente sottoscritto, in quanto non corredate di prospetti analitici che individuano le basi di calcolo delle provvigioni spettanti, elaborati da QAA. Tuttavia, ha fornito CP_1 Parte dettagliatamente i prospetti delle prestazioni rese da nei confronti dei Clienti, sulla base dei quali ha analiticamente determinato le provvigioni ad essa spettanti. Medesime conclusioni si traggono in ordine alla fattura n. 2 del 2019, di euro 21.979,10 oltre IVA, la quale, pur evidenziando nella descrizione un generico “saldo provvigioni su servizio consulenza sicurezza haccp anno 2017 e 2018” individua, a mezzo di tabella allegata, la lista delle aziende servite, l'importo lordo del Cont contratto, la tipologia della prestazione e le provvigioni spettanti a applicando la percentuale del 50% sull'importo netto”. Per mero errore materiale, il consulente ha indicato una fattura n. 99/2018 relativa a un diverso decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di e quindi estranea al presente giudizio, si evidenzia CP_1 come l'elaborato peritale abbia confermato la legittimità della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto, nonché la fondatezza del credito vantato dalla Controparte_2 Alla luce di quanto esposto, le eccezioni sollevate dalla parte opponente in ordine alla presunta mancanza di terzietà del consulente tecnico d'ufficio risultano del tutto infondate e devono pertanto essere rigettate. Tali contestazioni erano già state proposte in fase istruttoria e, all'epoca, correttamente disattese, in quanto prive di fondamento concreto. Anche in questa sede, parte opponente non ha allegato alcun elemento oggettivo o documentale idoneo a mettere in dubbio l'imparzialità del CTU, limitandosi a mere deduzioni prive di riscontro. Si rileva, peraltro, che la consulenza tecnica si è limitata ad accertamenti di natura oggettiva e documentale, i cui esiti risultano coerenti e logicamente motivati, e confermano la fondatezza della pretesa creditoria. Pertanto, non emergono elementi tali da giustificare un dubbio legittimo circa la neutralità e l'autonomia del consulente nominato, con conseguente rigetto dell'eccezione proposta. In definitiva, l'opposizione proposta risulta infondata e deve essere rigettata, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre è da rigettare la richiesta formulata dalla parte opponente in relazione all'istanza proposta ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile atteso che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ossia per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave presuppone l'accertamento congiunto sia dell'elemento soggettivo dell'illecito cioè la mala fede o almeno la colpa grave sia dell'elemento oggettivo connesso alla concreta esistenza di un danno effettivamente subito dovendo la parte che agisce per il risarcimento dedurre e dimostrare in modo specifico la ricorrenza di un danno reale riconducibile alla condotta processuale della controparte non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera infondatezza anche manifesta delle tesi sostenute risultando conseguentemente esclusa qualsiasi liquidazione anche in via equitativa in assenza di elementi idonei a comprovare l'esistenza del danno medesimo dovendosi peraltro rilevare che la condanna ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile può giustificarsi solo quando emerga che la parte soccombente abbia agito se non con dolo almeno con colpa grave intesa come condotta consapevolmente contraria ai principi di correttezza e buona fede tale da concretizzarsi in un uso strumentale del processo in violazione del dovere di solidarietà sancito dall'articolo 2 della Costituzione non potendo dunque considerarsi sufficiente la semplice infondatezza anche evidente delle posizioni giuridiche prospettate come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza numero 2583 del 2007. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 applicabile ratione temporis, relativi alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà. Spese CTU definitivamente a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. con atto di citazione in opposizione così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 77/ 2020 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 14.1.2020 ;
-dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna in persona del legale rappresentante p.t.al pagamento delle spese processuali, che Pt_1 liquida in complessivi € 3650,00 oltre oneri e accessori di legge in favore del procuratore costituito di parte opposta che si dichiara antistatario. Spese CTU definitivamente a carico di parte soccombente.
Brindisi, 14 ottobre 2025
Il Got dott.ssa Vittoria Uggenti