Articolo 68 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 67Articolo 69
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1 settembre 1995
Art. 68. (Attuazione ed esecuzione di atti pubblici
ricevuti all'estero) 1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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