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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Saieva ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 975/2020 promossa da:
L. con sede in Gualdicciolo (RSM), Strada Molino Controparte_1
Genga n. 2, Codice Operatore Economico SM03706, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Vadalà – attrice opponente;
contro
P. IVA: rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Vanda Pula - convenuta opposta;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a Controparte_2 [...]
(d'ora in avanti anche ”) ha proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2074/2019 emesso contro quest'ultima ed in favore della Cooperativa
(d'ora in avanti anche “ ”) per euro 13.500 oltre interessi e spese di procedura, richiesto Parte_3
a titolo di corrispettivo di sevizi di trasporto fatturati dall'ingiungente con le fatture n. 1178 del
16.09.2019 di € 9.000,00 e n. 1180 del 16.09.2019 di € 4.500,00.
A sostegno dell'opposizione la formulava innanzitutto un'eccezione di giurisdizione ai CP_1 sensi dell'art. 3 L. 218/95 nonché in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2,3,4 del titolo II della
Convenzione concernente la giurisdizione e l'esecuzione delle decisioni in materia civili e commerciale firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971 n.
804.
In secondo luogo l'opponente formulava un'eccezione di inadempimento, deducendo che il servizio prestato da el mese di agosto 2019 sarebbe stato gravemente carente, atteso che l'incaricato CP_2
della società cooperativa si presentava al lavoro con almeno due ore di ritardo ovvero spesso non si presentava affatto accampando scuse fantasiose, nonostante le doglianze scritte della che CP_1
era stata costretta a svolgere il servizio in proprio mediante i suoi dipendenti, che stornava dalle ordinarie mansioni;
ciò aveva indotto la a risolvere il contratto il 16 settembre 2019 ai CP_1
sensi dell'art. 1453 c.c.
La Lavanderia proponeva, ulteriormente, una domanda riconvenzionale, per ottenere dalla
Cooperativa, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari agli sconti speciali applicati ai propri clienti danneggiati dal disservizio causato dalla ma provocato dall'inadempimento della CP_1
Cooperativa.
Si costituiva la chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e resistendo alla CP_2
domanda riconvenzionale. Evidenziava che il rapporto non si era risolto ma bensì era venuto a scadenza, giacché sin dal suo avvio era stato convenuto che la collaborazione sarebbe stata solo temporanea e limitata al periodo estivo e che avrebbe avuto termine a metà settembre. Negava inoltre gli addebiti mossi, affermando che il servizio era sempre stato svolto con puntualità, e che anzi le difficoltà era sorte a causa delle carenze organizzative della Lavanderia.
***
La causa veniva istruita mediante documenti, essendo inammissibili tutte le prove orali articolate dalle parti;
era formulata da parte del G.I. una proposta conciliativa prevedente il pagamento alla della somma di euro 10.000, con spese di lite compensate, rifiutata da parte opponente CP_2 ed accettata dall'opposta.
***
Va rammentato che in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l. n. 218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno
Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento
(CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (cfr. Cass. Sez. U - , Ordinanza
n. 18299 del 25/06/2021). Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 1215 del 2012, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
“1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)”.
L'obbligazione dedotta in giudizio dalla è soltanto quella di pagamento del corrispettivo CP_2
(e non quella di prestazione del servizio, il cui inadempimento è oggetto piuttosto della domanda riconvenzionale di danni formulata dalla , dunque sono inapplicabili i criteri di cui alla CP_1 lettera b) ed occorre individuare quale sia il luogo dove l'obbligazione di pagamento rimasta inadempiuta doveva essere eseguita. Per farlo, occorre in primo luogo individuare la legge applicabile al rapporto, presentando questo caratteri di transnazionalità.
Trova applicazione il Regolamento 593/2008 (c.d. Regolamento Roma I), avente portata universale e quindi applicabile anche quando il carattere transnazionale della controversia derivi da punti di contatto con un ordinamento di uno Stato extra UE – a meno che non ricorrano convenzioni particolari tra i paesi coinvolti, ipotesi che nel caso di specie non ricorre. Non avendo i contraenti esercitato la facoltà di scelta sulla legge applicabile loro spettante in base al regolamento, possono trovare applicazione l'art. 4, in particolare la lettera b), relativa al contratto di prestazione di servizi, secondo cui il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale, ovvero l'art. c), relativo al contratto di trasporto di merci, secondo cui la legge applicabile è quella “del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch'essi situati in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti”. Nel caso di specie si ritiene inappropriata la qualificazione come contratto di “trasporto merci”: nel caso di specie l'attività della consiste nel lavaggio e sterilizzazione di CP_1
biancheria per alberghi, ristoranti, pizzerie, con ritiro della biancheria presso i propri clienti e riconsegna della stessa al domicilio del cliente dopo il lavaggio, dunque questo trasporto – che era stato affidato alla - non aveva ad oggetto “merce”, nel senso di prodotti destinati al CP_2
commercio, ma beni dei clienti della inoltre nel particolare tipo di servizio non è possibile CP_1 individuare un vettore ed un destinatario, perché la stessa biancheria era trasportata dalla Lavanderia al cliente e poi da questo nuovamente alla Lavanderia, ciò tendenzialmente fino al termine della sua vita utile o comunque fino allo scioglimento del contratto di durata. Si trattava dunque di un contratto di servizi, e ai sensi dell'art. 4 del regolamento la legge applicabile è quella italiana, essendo l'Italia lo Stato dove la ha e aveva la sede legale. CP_2
Individuata la legge applicabile, si osserva che ai sensi dell'art. 1182 c.c. le obbligazione pecuniarie si eseguono al domicilio del creditore, e questo radica in Italia la giurisdizione sulla controversia introdotta dalla Cooperativa con il ricorso monitorio.
***
L'opposizione deve essere accolta parzialmente.
La Lavanderia non ha negato di aver ricevuto la prestazione di trasporto nel mese di agosto (fattura
1178/2019) e per metà del mese di settembre 2019 (fattura 1180/2019) – ossia fino all'asserita risoluzione – e l'importo delle fatture è coerente con l'estensione temporale della prestazione, avendo la fatturato per il mese di settembre un importo dimezzato. Al contempo, il fatto che vi CP_2 siano stati dei ritardi nell'esecuzione del servizio è sufficientemente provato dalla messaggistica versata in atti come doc. 6, da cui risulta che in nove giornate tra agosto e settembre vi sono state vibrate rimostranze della Lavanderia sull'esecuzione del trasporti;
è da ritenersi infatti tam quam non esset la contestazione del documento effettuata dalla Cooperativa, che si è limitata ad utilizzare formule di stile (“Nessuna valenza probatoria ha il doc. 6 – Trascrizione dei messaggi intercorsi tra
e che sin d'ora l'odierna difesa disconosce ai Persona_1 CP_3 Controparte_4 sensi dell'art. 2712 c.c., così come disconosce la e-mail del 13 agosto - mai pervenuta a CTM - non essendovi corrispondenza tra realtà fattuale e dati riprodotti”) senza contestare né la riferibilità alla propria organizzazione del soggetto destinatario ( ) né che questi abbia effettivamente CP_4
ricevuto quei messaggi, e, soprattutto, senza precisare in cosa il testo riprodotto differisca da quello effettivamente inviato, mentre, quanto alla veridicità dei fatti affermati in quei messaggi di testo, questa si può desumere dal tenore delle conversazioni, in cui il destinatario si scusa dei ritardi e assicura di rimediare;
in ultimo si osserva che la circostanza che il destinatario dei messaggi
[...]
non avesse alcuna legittimazione a rappresentare CTM non ha rilievo, in quanto quei CP_4
messaggi hanno una forte valenza probatoria anche senza attribuirgli il valore di confessione.
Ciò detto, va rilevato che non ogni inadempimento giustifica il rifiuto della prestazione, dovendosi effettuare una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti necessaria per stabilire se il rifiuto di adempiere sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Sentenza n. 22626/2016). Nel caso di specie, si osserva, lo stesso referente della (tale ”, per quanto risulta CP_1 Per_1 dalla messaggistica versata in atti), scriveva al referente della Cooperativa ( ”) il 22 agosto CP_4
“Io ti avverto te le metto tutte in fila dopo quando è fine mese facciamo i conti”, e ciò avvalora l'idea che il servizio reso, nel suo complesso, non fosse del tutto inaccettabile, ma che si trattasse soltanto di concordare una riduzione del compenso proporzionale alle singole prestazioni non rese o non utilmente rese.
Considerata l'obiettiva difficoltà per l'opponente di dimostrare l'entità dell'inadempimento – comunque certamente parziale, essendo diversamente ragionevole che la risolvesse il CP_1
contratto molto prima della fine della stagione estiva – può prendersi a riferimento il corrispettivo mensile, fissato nella fattura relativa al mese di agosto in euro 9.000, così da ottenere il corrispettivo giornaliero, pari ad euro 300, e moltiplicarlo per le nove giornate in cui si sono verificati ritardi documentati dalla messaggistica in atti. Il risultato, di euro 2.700, va detratto dall'importo delle fatture impagate, corrispondendo, in via presuntiva, alla prestazione non resa, o resa in modo così inadeguato da risultare inutile e foriera di pregiudizio e suscitare rimostranze immediate della Lavanderia verso la Cooperativa. Per le altre giornate, non essendovi prova puntuale dei ritardi causati, e soprattutto della loro gravità, essendo generici i capitoli di prova orale formulati e non essendovi traccia documentale, il corrispettivo deve essere versato.
Quanto alla riconvenzionale di danni, questa è rimasta sfornita di prova, giacché le prove orali erano eccessivamente generiche (trattandosi qui di provare non i semplici ritardi ma ritardi eccedenti il livello di tollerabilità), mentre gli estratti conto firmati dai clienti che asseriscono di aver ricevuto uno sconto a compensazione di ritardi nella consegna della merce non dimostrano la proporzione tra lo sconto applicato ed il danno sofferto dal cliente in termini di lucro cessante o di costi di gestione ulteriori (ad esempio, disdette di camere prenotate, ore pagate ma non lavorate da parte del personale addetto alla pulizia delle camere per mancanza della biancheria, ecc.).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della , stante la sua CP_1
soccombenza prevalente, e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo a tutti i criteri di cui al
D.M. 55/2014 ed in particolare alla bassa complessità delle fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M
.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: - in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2074/2019 del Tribunale di Rimini;
- condanna l'opponente corrispondere all'opposta Parte_4
la minor somma di euro 10.800; Controparte_2
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.387 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa.
Rimini, 27/12/2024
Il Giudice dott.ssa Maria Saieva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Saieva ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 975/2020 promossa da:
L. con sede in Gualdicciolo (RSM), Strada Molino Controparte_1
Genga n. 2, Codice Operatore Economico SM03706, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Vadalà – attrice opponente;
contro
P. IVA: rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'Avv. Vanda Pula - convenuta opposta;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato a Controparte_2 [...]
(d'ora in avanti anche ”) ha proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2074/2019 emesso contro quest'ultima ed in favore della Cooperativa
(d'ora in avanti anche “ ”) per euro 13.500 oltre interessi e spese di procedura, richiesto Parte_3
a titolo di corrispettivo di sevizi di trasporto fatturati dall'ingiungente con le fatture n. 1178 del
16.09.2019 di € 9.000,00 e n. 1180 del 16.09.2019 di € 4.500,00.
A sostegno dell'opposizione la formulava innanzitutto un'eccezione di giurisdizione ai CP_1 sensi dell'art. 3 L. 218/95 nonché in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2,3,4 del titolo II della
Convenzione concernente la giurisdizione e l'esecuzione delle decisioni in materia civili e commerciale firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968 resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971 n.
804.
In secondo luogo l'opponente formulava un'eccezione di inadempimento, deducendo che il servizio prestato da el mese di agosto 2019 sarebbe stato gravemente carente, atteso che l'incaricato CP_2
della società cooperativa si presentava al lavoro con almeno due ore di ritardo ovvero spesso non si presentava affatto accampando scuse fantasiose, nonostante le doglianze scritte della che CP_1
era stata costretta a svolgere il servizio in proprio mediante i suoi dipendenti, che stornava dalle ordinarie mansioni;
ciò aveva indotto la a risolvere il contratto il 16 settembre 2019 ai CP_1
sensi dell'art. 1453 c.c.
La Lavanderia proponeva, ulteriormente, una domanda riconvenzionale, per ottenere dalla
Cooperativa, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari agli sconti speciali applicati ai propri clienti danneggiati dal disservizio causato dalla ma provocato dall'inadempimento della CP_1
Cooperativa.
Si costituiva la chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e resistendo alla CP_2
domanda riconvenzionale. Evidenziava che il rapporto non si era risolto ma bensì era venuto a scadenza, giacché sin dal suo avvio era stato convenuto che la collaborazione sarebbe stata solo temporanea e limitata al periodo estivo e che avrebbe avuto termine a metà settembre. Negava inoltre gli addebiti mossi, affermando che il servizio era sempre stato svolto con puntualità, e che anzi le difficoltà era sorte a causa delle carenze organizzative della Lavanderia.
***
La causa veniva istruita mediante documenti, essendo inammissibili tutte le prove orali articolate dalle parti;
era formulata da parte del G.I. una proposta conciliativa prevedente il pagamento alla della somma di euro 10.000, con spese di lite compensate, rifiutata da parte opponente CP_2 ed accettata dall'opposta.
***
Va rammentato che in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art.3, comma 2, della l. n. 218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno
Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento
(CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (cfr. Cass. Sez. U - , Ordinanza
n. 18299 del 25/06/2021). Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 1215 del 2012, una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
“1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)”.
L'obbligazione dedotta in giudizio dalla è soltanto quella di pagamento del corrispettivo CP_2
(e non quella di prestazione del servizio, il cui inadempimento è oggetto piuttosto della domanda riconvenzionale di danni formulata dalla , dunque sono inapplicabili i criteri di cui alla CP_1 lettera b) ed occorre individuare quale sia il luogo dove l'obbligazione di pagamento rimasta inadempiuta doveva essere eseguita. Per farlo, occorre in primo luogo individuare la legge applicabile al rapporto, presentando questo caratteri di transnazionalità.
Trova applicazione il Regolamento 593/2008 (c.d. Regolamento Roma I), avente portata universale e quindi applicabile anche quando il carattere transnazionale della controversia derivi da punti di contatto con un ordinamento di uno Stato extra UE – a meno che non ricorrano convenzioni particolari tra i paesi coinvolti, ipotesi che nel caso di specie non ricorre. Non avendo i contraenti esercitato la facoltà di scelta sulla legge applicabile loro spettante in base al regolamento, possono trovare applicazione l'art. 4, in particolare la lettera b), relativa al contratto di prestazione di servizi, secondo cui il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale, ovvero l'art. c), relativo al contratto di trasporto di merci, secondo cui la legge applicabile è quella “del paese di residenza abituale del vettore, a condizione che il luogo di ricezione o di consegna o la residenza abituale del mittente siano anch'essi situati in tale paese. Se tali condizioni non sono soddisfatte, si applica la legge del paese in cui si trova il luogo di consegna convenuto dalle parti”. Nel caso di specie si ritiene inappropriata la qualificazione come contratto di “trasporto merci”: nel caso di specie l'attività della consiste nel lavaggio e sterilizzazione di CP_1
biancheria per alberghi, ristoranti, pizzerie, con ritiro della biancheria presso i propri clienti e riconsegna della stessa al domicilio del cliente dopo il lavaggio, dunque questo trasporto – che era stato affidato alla - non aveva ad oggetto “merce”, nel senso di prodotti destinati al CP_2
commercio, ma beni dei clienti della inoltre nel particolare tipo di servizio non è possibile CP_1 individuare un vettore ed un destinatario, perché la stessa biancheria era trasportata dalla Lavanderia al cliente e poi da questo nuovamente alla Lavanderia, ciò tendenzialmente fino al termine della sua vita utile o comunque fino allo scioglimento del contratto di durata. Si trattava dunque di un contratto di servizi, e ai sensi dell'art. 4 del regolamento la legge applicabile è quella italiana, essendo l'Italia lo Stato dove la ha e aveva la sede legale. CP_2
Individuata la legge applicabile, si osserva che ai sensi dell'art. 1182 c.c. le obbligazione pecuniarie si eseguono al domicilio del creditore, e questo radica in Italia la giurisdizione sulla controversia introdotta dalla Cooperativa con il ricorso monitorio.
***
L'opposizione deve essere accolta parzialmente.
La Lavanderia non ha negato di aver ricevuto la prestazione di trasporto nel mese di agosto (fattura
1178/2019) e per metà del mese di settembre 2019 (fattura 1180/2019) – ossia fino all'asserita risoluzione – e l'importo delle fatture è coerente con l'estensione temporale della prestazione, avendo la fatturato per il mese di settembre un importo dimezzato. Al contempo, il fatto che vi CP_2 siano stati dei ritardi nell'esecuzione del servizio è sufficientemente provato dalla messaggistica versata in atti come doc. 6, da cui risulta che in nove giornate tra agosto e settembre vi sono state vibrate rimostranze della Lavanderia sull'esecuzione del trasporti;
è da ritenersi infatti tam quam non esset la contestazione del documento effettuata dalla Cooperativa, che si è limitata ad utilizzare formule di stile (“Nessuna valenza probatoria ha il doc. 6 – Trascrizione dei messaggi intercorsi tra
e che sin d'ora l'odierna difesa disconosce ai Persona_1 CP_3 Controparte_4 sensi dell'art. 2712 c.c., così come disconosce la e-mail del 13 agosto - mai pervenuta a CTM - non essendovi corrispondenza tra realtà fattuale e dati riprodotti”) senza contestare né la riferibilità alla propria organizzazione del soggetto destinatario ( ) né che questi abbia effettivamente CP_4
ricevuto quei messaggi, e, soprattutto, senza precisare in cosa il testo riprodotto differisca da quello effettivamente inviato, mentre, quanto alla veridicità dei fatti affermati in quei messaggi di testo, questa si può desumere dal tenore delle conversazioni, in cui il destinatario si scusa dei ritardi e assicura di rimediare;
in ultimo si osserva che la circostanza che il destinatario dei messaggi
[...]
non avesse alcuna legittimazione a rappresentare CTM non ha rilievo, in quanto quei CP_4
messaggi hanno una forte valenza probatoria anche senza attribuirgli il valore di confessione.
Ciò detto, va rilevato che non ogni inadempimento giustifica il rifiuto della prestazione, dovendosi effettuare una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti necessaria per stabilire se il rifiuto di adempiere sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Sentenza n. 22626/2016). Nel caso di specie, si osserva, lo stesso referente della (tale ”, per quanto risulta CP_1 Per_1 dalla messaggistica versata in atti), scriveva al referente della Cooperativa ( ”) il 22 agosto CP_4
“Io ti avverto te le metto tutte in fila dopo quando è fine mese facciamo i conti”, e ciò avvalora l'idea che il servizio reso, nel suo complesso, non fosse del tutto inaccettabile, ma che si trattasse soltanto di concordare una riduzione del compenso proporzionale alle singole prestazioni non rese o non utilmente rese.
Considerata l'obiettiva difficoltà per l'opponente di dimostrare l'entità dell'inadempimento – comunque certamente parziale, essendo diversamente ragionevole che la risolvesse il CP_1
contratto molto prima della fine della stagione estiva – può prendersi a riferimento il corrispettivo mensile, fissato nella fattura relativa al mese di agosto in euro 9.000, così da ottenere il corrispettivo giornaliero, pari ad euro 300, e moltiplicarlo per le nove giornate in cui si sono verificati ritardi documentati dalla messaggistica in atti. Il risultato, di euro 2.700, va detratto dall'importo delle fatture impagate, corrispondendo, in via presuntiva, alla prestazione non resa, o resa in modo così inadeguato da risultare inutile e foriera di pregiudizio e suscitare rimostranze immediate della Lavanderia verso la Cooperativa. Per le altre giornate, non essendovi prova puntuale dei ritardi causati, e soprattutto della loro gravità, essendo generici i capitoli di prova orale formulati e non essendovi traccia documentale, il corrispettivo deve essere versato.
Quanto alla riconvenzionale di danni, questa è rimasta sfornita di prova, giacché le prove orali erano eccessivamente generiche (trattandosi qui di provare non i semplici ritardi ma ritardi eccedenti il livello di tollerabilità), mentre gli estratti conto firmati dai clienti che asseriscono di aver ricevuto uno sconto a compensazione di ritardi nella consegna della merce non dimostrano la proporzione tra lo sconto applicato ed il danno sofferto dal cliente in termini di lucro cessante o di costi di gestione ulteriori (ad esempio, disdette di camere prenotate, ore pagate ma non lavorate da parte del personale addetto alla pulizia delle camere per mancanza della biancheria, ecc.).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della , stante la sua CP_1
soccombenza prevalente, e sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo a tutti i criteri di cui al
D.M. 55/2014 ed in particolare alla bassa complessità delle fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M
.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: - in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2074/2019 del Tribunale di Rimini;
- condanna l'opponente corrispondere all'opposta Parte_4
la minor somma di euro 10.800; Controparte_2
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.387 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa.
Rimini, 27/12/2024
Il Giudice dott.ssa Maria Saieva