Art. 2.
La ripartizione del fondo, di cui all'articolo 1, e' effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario delle opere esportate e alla loro idoneita' a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero ed in relazione all'ammontare lordo delle esportazioni effettuate entro il precedente esercizio finanziario.
Della ripartizione e' data annualmente notizia nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
La ripartizione del fondo, di cui all'articolo 1, e' effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario delle opere esportate e alla loro idoneita' a promuovere la diffusione della cultura italiana all'estero ed in relazione all'ammontare lordo delle esportazioni effettuate entro il precedente esercizio finanziario.
Della ripartizione e' data annualmente notizia nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica.