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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/07/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 11543/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Michela Sarcletti,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. SI Tolomelli,
Convenuto
con l'intervento dell'avv. Marta Rossi, quale curatrice speciale del minore Persona_1
nato a [...] il [...];
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 20.3.2025;
conclusioni del convenuto: come da verbale di udienza del 20.3.2025;
1 conclusioni della curatrice speciale: come da verbale di udienza del 20.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 23.12.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato il 16.12.2023 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia della separazione personale dal marito, alle CP_1
condizioni ivi enucleate, anche concernenti il figlio minore della coppia SI, nato il [...];
- con precedente ricorso del 1.12.2023 il Pubblico Ministero minorile aveva instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova procedimento a tutela del minore
SI, rubricato al N. 847/2023 R.G.;
- nell'ambito del predetto procedimento, con decreto del 7.12.2023 il Tribunale per i
Minorenni aveva disposto: i) la sospensione del sig. dall'esercizio della CP_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio SI;
ii) il divieto a carico del predetto di avvicinarsi alla moglie e al figlio;
iii) l'inibizione di ogni contatto con il minore per il padre e la nonna paterna in difetto di una previa autorizzazione del
Servizio Sociale competente;
al contempo, aveva nominato un curatore speciale al minore, nella persona dell'avv. Marta Rossi;
- con comparsa di risposta del 8.3.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione, formulando per il resto richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
- con ordinanza del 12.5.2024 il giudice delegato ha preliminarmente disposto, in forza della previsione di cui all'art. 38 disp. att. c.c., la riunione al presente del procedimento
N. 847/2023 R.G. instaurato presso il Tribunale per i Minorenni;
ha poi autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha confermato la sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre;
ha disposto la domiciliazione abitativa del minore presso la madre;
fermo il generale divieto per il sig. i avvicinamento a moglie e figlio, ha demandato ai CP_1
Servizi Sociali l'organizzazione di incontri tra il padre e il figlio alla necessaria presenza di un educatore;
ha di contro revocato la necessità della previa autorizzazione del
Servizio Sociale per i contatti del minore con il padre e con la nonna paterna;
ha posto
2 a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie, quale contributo al CP_1
mantenimento ordinario del minore, la somma mensile di euro 300,00, con suddivisione paritaria tra i genitori delle relative spese straordinarie;
ha confermato la nomina dell'avv. Rossi quale curatrice speciale di SI;
- con successiva ordinanza del 1.12.2024 il giudice delegato, preso atto dell'evolversi della situazione del nucleo familiare, ha revocato la sospensione del sig. CP_1
dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e ha parimenti revocato il divieto di avvicinamento dell'odierno convenuto a moglie e figlio;
- all'udienza del 20.3.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno dato atto di essersi riconciliati;
i difensori hanno congiuntamente instato perché il Tribunale prendesse atto della intervenuta riconciliazione a spese legali compensate;
***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese dalle parti, nonché le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali competenti;
1. preso atto dell'attuale stato dei rapporti familiari e ritenuto che non vi siano i presupposti per assumere provvedimenti nell'interesse e a tutela del minore SI;
2.
considerato che
, a fronte della riconciliazione tra i coniugi, debba pronunciarsi la cessazione della materia del contendere;
3.
ritenuto che
, in considerazione dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
3 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Michela Sarcletti,
Attrice
nei confronti di
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. SI Tolomelli,
Convenuto
con l'intervento dell'avv. Marta Rossi, quale curatrice speciale del minore Persona_1
nato a [...] il [...];
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 20.3.2025;
conclusioni del convenuto: come da verbale di udienza del 20.3.2025;
1 conclusioni della curatrice speciale: come da verbale di udienza del 20.3.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 23.12.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato il 16.12.2023 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia della separazione personale dal marito, alle CP_1
condizioni ivi enucleate, anche concernenti il figlio minore della coppia SI, nato il [...];
- con precedente ricorso del 1.12.2023 il Pubblico Ministero minorile aveva instaurato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Genova procedimento a tutela del minore
SI, rubricato al N. 847/2023 R.G.;
- nell'ambito del predetto procedimento, con decreto del 7.12.2023 il Tribunale per i
Minorenni aveva disposto: i) la sospensione del sig. dall'esercizio della CP_1
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio SI;
ii) il divieto a carico del predetto di avvicinarsi alla moglie e al figlio;
iii) l'inibizione di ogni contatto con il minore per il padre e la nonna paterna in difetto di una previa autorizzazione del
Servizio Sociale competente;
al contempo, aveva nominato un curatore speciale al minore, nella persona dell'avv. Marta Rossi;
- con comparsa di risposta del 8.3.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione, formulando per il resto richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
- con ordinanza del 12.5.2024 il giudice delegato ha preliminarmente disposto, in forza della previsione di cui all'art. 38 disp. att. c.c., la riunione al presente del procedimento
N. 847/2023 R.G. instaurato presso il Tribunale per i Minorenni;
ha poi autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha confermato la sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre;
ha disposto la domiciliazione abitativa del minore presso la madre;
fermo il generale divieto per il sig. i avvicinamento a moglie e figlio, ha demandato ai CP_1
Servizi Sociali l'organizzazione di incontri tra il padre e il figlio alla necessaria presenza di un educatore;
ha di contro revocato la necessità della previa autorizzazione del
Servizio Sociale per i contatti del minore con il padre e con la nonna paterna;
ha posto
2 a carico del sig. l'obbligo di versare alla moglie, quale contributo al CP_1
mantenimento ordinario del minore, la somma mensile di euro 300,00, con suddivisione paritaria tra i genitori delle relative spese straordinarie;
ha confermato la nomina dell'avv. Rossi quale curatrice speciale di SI;
- con successiva ordinanza del 1.12.2024 il giudice delegato, preso atto dell'evolversi della situazione del nucleo familiare, ha revocato la sospensione del sig. CP_1
dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio e ha parimenti revocato il divieto di avvicinamento dell'odierno convenuto a moglie e figlio;
- all'udienza del 20.3.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno dato atto di essersi riconciliati;
i difensori hanno congiuntamente instato perché il Tribunale prendesse atto della intervenuta riconciliazione a spese legali compensate;
***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese dalle parti, nonché le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali competenti;
1. preso atto dell'attuale stato dei rapporti familiari e ritenuto che non vi siano i presupposti per assumere provvedimenti nell'interesse e a tutela del minore SI;
2.
considerato che
, a fronte della riconciliazione tra i coniugi, debba pronunciarsi la cessazione della materia del contendere;
3.
ritenuto che
, in considerazione dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
3 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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