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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11273/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.10.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana e francese
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Mara Orsatti presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 16.06.2007 il cui atto è stato regolarmente iscritto nei registri del Comune di Milano (atto n. 1127 - parte I - anno 2007), in regime di separazione dei beni.
Con i seguenti figli: (C.F. , nata a [...] il [...] Persona_1 C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Le parti si impegnano ad interpretare gli accordi secondo buona fede e a mantenere una serena e rispettosa comunicazione tra loro al fine di garantire alla figlia un sano e collaborativo rapporto genitoriale.
3) La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva competenza. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse attinenti alla figlia, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
4) verrà collocata in via prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Milano, Via Cimabue Per_1
n. 9, la quale è concessa in comodato d'uso gratuito da parte della NOa madre Parte_3
del NO , in favore della NOa a tempo determinato sino al 31.12.2026. Parte_1 Pt_2
Le spese condominiali ordinarie della casa familiare verranno, quindi, sostenute interamente dalla NOa decorrere dal mese successivo all'uscita di casa del NO (ottobre 2024): Pt_2 Parte_1
prima di tale momento, i coniugi se ne faranno carico al 50%, anche per quelle richieste successivamente ma relative al periodo di competenza sino al 30.09.2024.
Le spese condominiali straordinarie resteranno invece integralmente a carico della proprietà.
Resta inteso che ogni eventuale costo e/o indennità di occupazione, laddove la comodataria risulti inadempiente, sarà interamente a carico della NOa Pt_2
5) Le parti danno atto che il NO ha rilasciato la dimora coniugale di Milano, Via Cimabue Parte_1
n. 9 in data 30.09.2024 e si è trasferito nell'appartamento in comproprietà tra coniugi sito in Milano,
Via Lugo n. 4, che abiterà a titolo gratuito e di cui sosterrà integralmente le spese ordinarie. Resta inteso che, sino al termine del contratto di comodato, anche la NOa potrà utilizzare Pt_3
l'immobile di Via Lugo n. 4 in Milano.
Le spese straordinarie di tale immobile verranno, invece, suddivise in ragione della proprietà, ovvero al 30% in capo alla NOa e al 70% in capo al NO . Pt_2 Parte_1
6) I NOi e concordano che non potranno utilizzare e/o accedere all'immobile Parte_1 Pt_2 occupato dall'altro, se non previo avviso e consenso.
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori:
a) weekend alternati, dal venerdì pomeriggio indicativamente dalle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 21.00 circa, quando il padre si farà carico di riaccompagnarla presso il domicilio materno;
b) ogni settimana, il giovedì dalle ore 18.30 sino al giorno successivo quando il padre si farà carico di riaccompagnare la minore a scuola;
c) la figlia trascorrerà il giorno del suo compleanno in via alternata con ciascun genitore;
d) per quanto concerne il periodo natalizio, trascorrerà, secondo il criterio dell'alternanza, Per_1 metà delle proprie vacanze scolastiche con un genitore e metà con l'altro (indicativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio); le parti concordano che per il 2024 la figlia trascorrerà il primo periodo di vacanza con il padre e, conseguentemente, il secondo con la madre: l'anno successivo l'inverso e così via;
e) durante le festività pasquali, la minore trascorrerà l'intero periodo di vacanza con un genitore, ad anni alterni. Per il 2025, starà con la madre;
Per_1
f) ogni altro ponte e festività prevista dal calendario scolastico verranno suddivisi, in via alternata, tra i genitori pariteticamente;
g) per quanto concerne le vacanze estive, la figlia trascorrerà ad agosto due settimane (anche non consecutive) con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori potranno, inoltre, concordare entro il medesimo termine (30 maggio di ogni anno) di trascorrere un'ulteriore settimana ciascuno nel periodo di vacanze estive, compatibilmente con le esigenze della figlia stessa e gli impegni lavorativi dei genitori.
I genitori si comunicheranno tempestivamente e reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze con la figlia.
8) Il NO verserà alla NOa a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_1 Pt_2 intestato a quest'ultima (IBAN [...]), in via anticipata, entro il 1 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 300,00 (trecento/00), a titolo di mantenimento indiretto per a decorrere dal mese successivo all'uscita di casa del NO;
tale importo Per_1 Parte_1
verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
9) Le spese straordinarie per la figlia, individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano, che le parti assumono come riferimento, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno e richieste secondo la procedura ivi disciplinata ossia:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo email, sms o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”
10) L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla NOa in Pt_2
considerazione del collocamento prevalente della figlia presso di lei.
11) Nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, le parti concordano di continuare a farsi carico al 50% della rata del mutuo cointestato (euro 601,66 /mese) acceso per l'acquisto dell'immobile di Milano, Via Lugo n. 4 e, in caso di vendita di detto immobile, i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni partita dare/avere e, pertanto, la suddivisione dei proventi ricavati dalla vendita dell'abitazione, al netto delle spese e degli oneri notarili, rimarranno nella misura del
30% alla moglie e del 70% al marito.
12) I coniugi concordano che le utenze dell'immobile di Milano, Via Lugo n. 4 restino intestate al NO , mentre quelle dell'appartamento di Milano, Via Cimabue n. 9 sono regolamentate Parte_1 come da separato contratto di comodato d'uso gratuito registrato in data 09.10.2024 (Protocollo
24100912162516122), stipulato tra le NOe e Pt_2 Pt_3
13) Nell'ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, il NO Parte_1 rinuncia alle somme versate per l'acquisto dell'autovettura Opel Crossland X Innovation targata
FZ578SW intestata alla NOa ed alla quale rimarrà in uso. Pt_2
14) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé stessi, essendo entrambi economicamente autosufficienti e avendo entrambi i mezzi per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
15) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti per se stessi e per la figlia minore validi per l'espatrio e per le gite scolastiche.
16) I coniugi dichiarano, altresì, che con la definizione degli accordi concordati, tutti funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, hanno regolato ogni e qualsiasi rapporto tra loro intercorrente e, pertanto, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi ragione e/o titolo, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
17) Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13, VIII comma,
L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 16.06.2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
delegato dott.ssa Valentina Maderna
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza