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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 25/07/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 242/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 242 del registro generale lavoro per l'anno 2018
TRA
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Alberto Maria Onori Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 per procura in atti dall'Avv. Giuseppe La Spina
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Francesco Alessandro Magni
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, per chiedere di: “• ACCERTARE E DICHIARARE che in data 18 aprile 2013 [ao]lo all'interno della società L.A.INOX s.rl con sede legale in Spoleto CP_3
S.S. Flaminia Km 131,40 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro;
• ACCERTARE E
DICHIARARE che la responsabilità dell'occorso è da attribuirsi alla società L.A.INOX s.r.l. per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto; • CONDANNARE la società L.A.INOX s.rl in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore del Sig. [ao]lo la somma di € 375.346,329 per le CP_3 causali di cui in premessa o quella diversa somma, maggiore che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di richiedenda C.T.U., ovvero • quella che risulterà di giustizia con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo;
• CONDANNARE la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti e competenze professionali.”.
A fondamento delle sue domande, il ricorrente ha sostenuto e allegato che: il ricorrente ha lavorato come dipendente per la società L.A.INOX s.r.l. dal 24.2.2003 con contratto di apprendistato di mesi 30, poi tramutato in contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operario e poi di magazziniere fino alla data del 16.10.2014 quando veniva licenziato (doc. 1); il 18.4.2013, mentre era impegnato in un altro reparto, veniva chiamato dal proprio capo officina, che gli chiedeva di spostarsi nel reparto calandratura delle lamiere poichè il diametro della virola (lamiera calandrata) non rispettava la misura richiesta, pertanto era necessaria una nuova calandratura;
gli veniva richiesto di allungare manualmente la lamiera già calandrata;
durante l'operazione di stesura manuale della lamiera, in particolare nel tentativo di distenderla
contro
-resistenza, la lamiera tornava violentemente alla sua originaria curvatura colpendo violentemente al polso destro il ricorrente provocandogli gravi lesioni fisiche (descritte nel punto 2 della parte in diritto del ricorso); il veniva subito soccorso CP_3 da un collega e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Spoleto dove veniva sottoposto a visita, all'esito della quale seguiva diagnosi di ferita lacero contusa con sezione del tendine palmare;
successivamente all'infortunio per cui è causa, interveniva in loco l' che, il 30.4.2014, Parte_2 dopo gli accertamenti effettuati, provvedeva a contestare al Sig. , in qualità di Parte_3
Amministratore Unico/Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, art. 2, della Società convenuta, la contravvenzione prevista dal d.lgs. n. 81/2008, art. 28, comma 2, lettera a) “in quanto il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) (DOC.1A) elaborato dal Datore di lavoro ed aggiornato in data
21.10.2013, non risulta contenere la valutazione dei rischi riferiti alla movimentazione manuale dei fogli di lamiera inox utilizzati nelle varie lavorazioni in diversi formati”; “Pertanto al Sig.
[...]
nella qualità indicata ai sensi dell'articolo 20 del D. lgs 758/94 veniva prescritto che la Parte_3 violazione sopra descritta che costituisce reato venisse regolarizzata nel modo che segue: Il D.V.R. dovrà essere integrato con la valutazione di rischi connessi alla movimentazione manuale fogli di lamiera inox con l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e con la individuazione delle relative procedure. Dette procedure dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori del reparto officina. Copia della documentazione elaborata, dovrà essere prodotta allo scrivente Servizio entro i termini fissati per l'ottemperanza alla prescrizione (DOC.2)”; l'
[...]
provvedeva altresì a contestare al Sig. , nella sua qualità di cui sopra, Pt_2 Parte_3 due ulteriori contravvenzioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 (art. 37, comma 1, lettera a) e lettera b),
“in quanto non ha assicurato che il dipendente sig. , ricevesse una formazione Parte_1 sufficiente ed adeguata in maniera di igiene salute e sicurezza del lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
1. Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
2. Rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza della ditta.”; art. 37, comma 1, in combinato disposto con l'art. 73, comma 1, “in quanto non ha assicurato che il dipendente sig. , disponesse di ogni necessaria Parte_1 informazione, istruzione e ricevesse una formazione e un addestramento adeguati in rapporto all'uso in sicurezza relativamente:
1. alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro 2. alle situazioni anormali prevedibili”, doc. 3); l' provvedeva altresì a contestare al Sig. Parte_2 [...]
, nella sua qualità di cui sopra, ulteriori contravvenzioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 Parte_3
(tutte riportate in ricorso); in seguito a tale infortunio veniva instaurato un procedimento penale a carico del Sig. in qualità di l.r.p.t. della rubricato con rg n. Parte_3 Controparte_1
1531/2014 rgnr e n. 477/2016 reg gen dinnanzi al Tribunale di Spoleto che vedeva persona offesa e parte civile l'odierno ricorrente;
il Tribunale di Spoleto pronunciava la sentenza n. 194/2017 nel procedimento penale n. 1531/2014 rgnr e n 477/2016 reg gen con la quale riconosceva la responsabilità penale dell'imputato (“letti di art 533 e 35 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole per il reato a lui ascritto e, ritenuta la contestata aggravante, per l'effetto, lo condanna alla pena di euro
2000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali , letto l'art 538 c.p.p. condanna al risarcimento dei danni subiti da da liquidarsi in sede civile, Parte_3 Parte_1 letto l'art 541 c.p.p. condannava alla refusione in favore dei Parte_3 Parte_1 delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1500,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% Iva e CPA come per legge. Spoleto 12 luglio 2017” (DOC.8)”; il 17.5.2018 veniva inviata mediante pec richiesta di risarcimento danni a (doc. 9), senza positivo esito. CP_1
Parte ricorrente ha argomentato in punto di responsabilità della Società datrice stante il disposto di cui all'art. 2087 c.c., nonché circa le lesioni subite e l'ammontare del risarcimento asseritamente dovuto. Si sono tempestivamente costituiti in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e (autorizzata la chiamata in causa del terzo, decreto del 11.10.2023) la in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
La in persona del legale rappresentante pro tempore, ricostruita la vicenda Controparte_1 giudiziaria, ha rilevato che “...Della sentenza della Corte di Cassazione dovrà ora tener conto il giudice del lavoro, che avrà modo così di riscontrare come né la sentenza del Tribunale di Spoleto né la sentenza della Corte di Appello di Perugia possano essere di riferimento per la soluzione della fattispecie, dal momento che sono state annullate dalla Corte di Cassazione per difetto di motivazione, essendo incorsi entrambi quei giudici in un autentico malgoverno delle risultanze istruttorie, sia orali che documentali, e quindi, non in un travisamento del fatto (che in sede di legittimità non è proponibile), ma in un travisamento della prova. Questo è vizio fondamentale del quale il giudice civile dovrà tener conto, in quanto cade sulla ricostruzione della fattispecie, in particolare, sulla dinamica dell'infortunio e sulla pretesa violazione delle norme indicate tra cui la violazione degli artt. 28, comma 2, lett. a), 37, comma 1, lett. a) e b), art. 37, comma 1, in relazione all'art. 73, comma 1, D. Lgs. 81/2008. In merito a tali norme la resistente, allorchè si è costituita nel presente giudizio, ha subito dedotto e spiegato come le stesse fossero state rispettate, rilevando anche come la dinamica riferita dal ricorrente non fosse per nulla attendibile.”; ha altresì sostenuto CP_3 come la resistente avrebbe “adempiuto a ciò che era suo dovere nel caso di specie: allo svolgimento dei corsi;
alla formazione professionale;
all'istruzione; alla vigilanza (mediante il suo preposto capo officina Sig. ; alla regolare redazione del DVR;
alla fornitura dei presidi di sicurezza e a Parte_4 tutto quanto era necessario per la salute e la formazione del lavoratore.” e come “ Nessun mutamento di mansioni, dunque, è avvenuto e può essere ipotizzabile.”. Parte resistente ha infine contestato l'avverso richiesto, da parte ricorrente, quantum debeatur, ritenendo che “oltre che eccessivo, non risulta provato...La domanda, in definitiva, nei termini così come proposta non merita di essere accolta, perché priva di fondamento, risultando il ricorrente essere stato già risarcito dall' e CP_4 non sussistendo alcuna preteso danno differenziale.”. Ha da ultimo spiegato domanda di chiamata in causa e in garanzia dell'assicuratore della Società resistente.
Ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Spoleto, Sez. Lavoro, contrariis rejectis;
in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della compagnia con Controparte_2 sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385, in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, disporre, visti gli artt. 420 e 269 c.p.c., il differimento dell'udienza già fissata con decreto per il
23/11/2023, h. 9,45, ad altra data successiva, per consentire la stessa chiamata, con ogni altro provvedimento di legge;
in subordine nel merito, salvo gravame, respingere la domanda proposta da
, siccome inammissibile e, comunque, infondata sia nell'an che nel quantum, in Parte_1 ragione di quanto dedotto in narrativa e di quanto già dedotto nell'atto di impugnazione innanzi alla
Corte di Appello 20/7/2017, riportato e trascritto nella precedente comparsa di costituzione e risposta del 24/9/2018, oltre che nel ricorso per cassazione 23/7/2019 in atti e di quanto statuito su di esso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13209/2021, richiamandosi comunque, a corredo della dedotta infondatezza sia nell'an che nel quantum di ogni avversa domanda, le comparse di costituzione e risposta del 24/9/2018 e del 17/1/2022 e la documentazione prodotta già in sede penale e quella allegata a corredo delle predette comparse, oltre a quella prodotta con il presente atto;
... dichiarare obbligata, nella denegata ipotesi in cui dovesse la domanda attrice essere accolta anche solo parzialmente, la compagnia con sede in Roma, Viale Cesare Controparte_2
Pavese n. 385, in persona del legale rappresentante p.t., in ragione della polizza n. 11901104703 e successivi rinnovi a tenere indenne la società resistente da ogni somma che dovesse essere riconosciuta anche per spese ed accessori a favore del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_2 contestato il ricorso e le domande ivi spiegate nei suoi confronti. Ha sostenuto l'infondatezza della domanda proposta (“La domanda proposta dal sig. è infondata e non provata e Parte_1
l'incidente subito dal ricorrente non può certamente giustificare, sul piano giuridico, l'azione introdotta nei confronti de dovendo essere fermamente contestata ogni asserzione in fatto CP_1 che si legge nel ricorso, non potendoci che associare alle difese tutte ed eccezioni della società che ha efficacemente illustrato le ragioni di inconsistenza della azione proposta nei suoi confronti.”) e della avversa pretesa risarcitoria (“In una subordinata prospettiva, deve osservarsi che è comunque inammissibile ed infondata la pretesa del sig. di ottenere il gli importi richiesti con il CP_3 ricorso.”). Da ultimo ha sostenuto l'inoperatività della polizza. In via subordinata, ha rilevato che la garanzia è stata prestata con un massimale contrattuale risultante dal frontespizio di polizza per cui potrà rispondere entro il suddetto limite ed entro tutti i limiti previsti dal contratto di CP_2 assicurazione e dalle condizioni generali (“In particolare, ai sensi del primo comma lett. b) delle condizioni speciali di garanzia (pag. 4) vi è una franchigia del 6% del danno biologico. In ogni caso, la società chiamata in causa non potrà essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da la nel presente giudizio sia per l'inadempimento ai ricordati obblighi sia perché CP_1 comunque l'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione (doc. 5) stabilisce che la compagnia
“assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell' , designando ove occorra legali” e che “non Parte_5 riconosce le spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati”. Parte_5
Della liceità di tale clausola non è lecito dubitare, come affermato dalla Cassazione (Cass., 19 febbraio 2020, n. 4202 – ordinanza) e n nella specie l'assicurato ha rifiutato la gestione della lite ossia non ha accettato che la compagnia nominasse un proprio avvocato che ne assumesse la difesa giudiziale.”).
Ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previi i necessari accertamenti:
1. in via principale: respingere la domanda avanzata dal sig. nei confronti della società convenuta perché inammissibile, nulla e comunque Parte_1 del tutto infondata in fatto ed in diritto;
2. in via subordinata: a) accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. la corresponsabilità del sig. nella causazione dell'evento, Parte_1 con tutte le conseguenti pronunce in ordine al risarcimento del danno;
b) limitare la non creduta condanna della convenuta al danno differenziale ossia alla differenza tra eventuale maggio danno e quanto già percepito dall' secondo i criteri e come esposto nelle premesse;
3. sempre in via CP_4 subordinata, nel denegato caso di ritenuta responsabilità, in tutto o in parte, della e di CP_1 condanna al pagamento di importi: accertare e dichiarare che l'infortunio del sig. Parte_1 si è verificato mentre svolgeva un'attività lavorativa diversa da quella per la quale era stato assunto e da ritenersi pertanto non in regola con la legge e, per l'effetto, dichiarare non efficace e non operativa la garanzia assicurativa prestata da rispetto al sinistro e Controparte_2 respingere la domanda di manleva e garanzia proposta da nei confronti di CP_1 CP_2 come meglio esposto nelle premesse;
4. in via ulteriormente subordinata: limitare l'eventuale condanna in garanzia di entro il massimale di polizza e nei limiti di Controparte_2 tutte le condizioni di assicurazione, detratte le franchigie e gli scoperti di polizza, con esclusione delle spese di lite, e previa dimostrazione della effettiva operatività della garanzia che ancora una volta si contesta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con riserva di ogni ulteriore deduzione.”.
1.
Con ordinanza del 16.1.2024, il Giudice decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Veniva quindi svolta l'istruttoria orale.
2.
2.1.
L'esito dell'istruttoria orale, in uno ai documenti acquisiti agli atti, permette di accertare come dell'infortunio del 18.4.2013 per cui è causa sia responsabile l'odierna parte resistente, ex art. 2087
c.c. quale datore di lavoro del ricorrente. Non solo, il ricorrente aveva la funzione di magazziniere, mentre invece è stato impiegato anche in altre mansioni, precipuamente quelle proprie, diverse, del reparto produzione mansioni per cui non aveva la necessaria dovuta formazione nè preparazione.
Indifferente invece (cfr. testimonianza resa, sui relativi capitoli della memoria difensiva, dal teste escusso all'udienza del 4.3.2024, “Cap. 3): Ricordo che aveva mansione Testimone_1 di magazziniere. Poi a seconda del tipo di lavoro e del periodo di lavoro che avevamo, veniva impiegato anche al reparto preparazione come supporto per la movimentazione delle lamiere. Cap.
4): ricordo che già altre volte ha fatto questa mansione. Quella mattina era già lì alla calandratura.”), che nonostante ciò – id est nonostante avesse funzioni di magazziniere - fosse stato già impiegato nella mansione nell'espletamento della quale ha poi subìto l'infortunio per cui è causa.
Inoltre, va evidenziato quanto segue in ordine proprio alla precipua attività che il CP_3 veniva chiamato a svolgere.
Trattavasi non già del mero spostamento di una lamiera, ma di una nuova calandratura della lamiera stessa. Valga infatti sottolineare gli esiti dell'istruttoria orale espletata sugli ammessi relativi capitoli 4, 5 e 6 del ricorso: il teste “Cap. 4): sì. È quello che noi abbiamo ricostruito Testimone_2 in sede di accertamenti. Cap. 5): era un'operazione che era costretto a fare per ricalandrare CP_3 la lamiera. Cap. 6): questa è la dinamica da noi ricostruita.”; il teste (in controprova Testimone_3 sui capitoli del ricorso): “Cap. 4): ricordo che già altre volte ha fatto questa mansione. Quella mattina era già lì alla calandratura. Cap. 5): no di allungare no. poiché la lamiera era poco calandrata, quasi nulla, andava ribaltata di nuovo.”, altresì evidenziando come irrilevante sia la valutazione di tale ultimo teste sulla possibilità che la lamiera fosse semplicemente “scivolata dalle mani” (“Cap.
6): secondo me è scivolata dalla mani perché la virola era poco calandrata e quindi la lamiera rimaneva aperta.”) salvo confermare il teste che per l'appunto di (altra) nuova calandratura si trattava.
Ancora e significativamente, valga quanto segue
Per il tipo di lavorazione che il fu chiamato ad effettuare, la Società datrice non aveva CP_3 adottato una procedura idonea, difettando i passaggi necessari propri ad evitare infortuni di coloro che venivano in tale proceduta impiegati. Inoltre, la ha omesso anche di fornire a tali addetti Pt_6
i necessari dispositivi di protezione individuale.
Così, sugli ammessi capitoli del ricorso, il teste (escusso all'udienza del Testimone_4
14.3.2024, “Sono un Ufficiale di Polizia Giudiziaria addetto alla vigilanza nei cantieri e nelle aziende.”): “Cap. 3): assolutamente no, è stato accertato dalle indagini che il per mi pare i CP_3 primi 6 anni ha svolto mansione di magazziniere per poi essere spostato all'occorrenza nei successivi
4 anni a svolgere altre mansioni nel reparto produttivo dell'azienda alle quali lui non era ufficialmente addetto: operazioni nella linea produttiva di contenitori in acciaio inox. La linea produttiva è costituita da molteplici macchinari tra cui la calandra dove il giorno dell'infortunio il operava insieme al quest'ultimo quale responsabile della produzione CP_3 Testimone_1 aziendale. ... Cap. 7): sì è l'operazione che svolgevano prima dell'infortunio del [F]avetti e prima del nostro intervento, perchè quella procedura di spostamento delle lamiere non era corretta, perché le lamiere utilizzate da sono di varie dimensioni, con vario peso, da 1 metro e mezzo ai 4 CP_1 metri di lunghezza, sono molto fini (millimetri) e quindi taglienti. Prima del nostro intervento spostavano queste lamiere manualmente con connessi rischi di taglio. L'azienda aveva omesso di valutare il rischio connesso alla movimentazione di queste lamiere, da qui noi abbiamo elevato verbale di contravvenzione. L'azienda ha quindi provveduto a valutare una corretta procedura, quale lo spostamento di queste lamiere tramite ventose o sistemi meccanizzati di presa. Inoltre ogni operatorie adibito a questa funzione doveva indossare guanti o manicotti in ferro che coprissero sia le mani che gli avambracci. ADR ...: prima del nostro intervento il [F]avetti e gli altri dipendenti non avevano questi dpi in quanto a monte non previsti dall'azienda stessa. Cap. 8): non posso dire con certezza. Il giorno dell'infortunio non siamo intervenuti. Cap. 18): in generale per gli operai adibiti a quella mansione sì. ... Cap. 22): non le aveva.”; la teste (escussa all'udienza Testimone_5 del 4.7.2024, “Sono un tecnico della prevenzione in servizio presso la dip Parte_7 prevenzione lavoro.”): “Cap. 7): abbiamo accertato che Parte_8 nel dvr questa singola fase non era stata valutata e era stata elevata una prescrizione a cui mi risulta che il datore avesse ottemperato producendo anche una procedura ma non so riferire ora nello specifico. ... Cap. 18): no tant'è che fu fatta una apposita notizia di reato. ... Cap. 22): non mi risulta che avesse quelli [i d.p.i.] adatti alla funzione che stava svolgendo.”.
Priva di riscontro, in parte anche generica e in ogni caso ben poco precisa invece la testimonianza resa dal teste sulla disponibilità e sull'utilizzo effettivo (che è cosa ben Parte_4 diversa dalla mera disponibilità, dall'essere cioè i dispositivi presenti in un qualche posto della
Società) dei d.p.i. (“Cap. 22 [memoria difensiva Società]): i guanti ricordo li aveva, i braccioli non ricordo. So che li abbiamo in dotazione. ADR ... dopo l'incidente abbiamo indossato guanti e braccioli come già facevamo prima.”; “Cap. 8 [memoria difensiva parte terza chiamata in causa]): i braccioli stanno in dotazione di tutti;
se si usurano, come i guanti, le scarpe, li abbiamo in magazzino e li prendiamo.”), non senza ricordare come l'utilizzo effettivo dei d.p.i. sia cosa ben diversa dalla mera disponibilità, dall'essere cioè i dispositivi presenti in un qualche posto della Società.
Analogamente, sempre sulla significativa differenza tra disponibilità e utilizzo effettivo dei d.p.i., alcun elemento può ricavarsi dall'esito dell'escussione del teste Testimone_6
(escusso all'udienza del 4.7.2024: “cap. 8 [memoria difensiva parte terza chiamata in causa]): era stata fatta la dotazione dei dpi e so che il magazzino era dotato di questi presidi.”). Merita altresì ricordare “Sicché, poiché l'imprenditore è tenuto, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, il datore di lavoro, convenuto in un giudizio per risarcimento del danno conseguente ad un infortunio sul lavoro, deve dimostrare non solo di avere dotato il proprio lavoratore di mezzi di protezione individuale conformi ai requisiti di legge ed agli specifici rischi dell'attività lavorativa, bensì, anche, di avere vigilato sull'utilizzo di tali dispositivi.” (Trib. Roma, sent. n. 10012/2016).
Mentre è emerso come, solo dopo l'infortunio per cui è causa, la Società avesse specificato la formazione nella precipua attività in cui il era stato impiegato: così, sugli ammessi capitoli 19 CP_3
e 20 del ricorso, il teste “Cap. 19): dopo le nostre indicazioni gli operai sono stati Testimone_4 aggiornati riguardo la nuova procedura di cui ho detto sopra. Cap. 20): sì vero.”; il teste
[...]
“Cap. 19): è stata incrementata integrata la formazione. Cap. 20): è stata sola Testimone_6 integrata con una documentazione fotografica con la sequenza delle lavorazioni.” (del tutto irrilevante che si sarebbe trattato “solo di una integrazione”; l'integrazione vi è stata, proprio su tale precipuo tipo di attività, di lavorazione).
2.2.
Alcun concorso di colpa del ricorrente, vittima dell'infortunio, sussiste: “In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante.” (Cass, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020; conforme anche Cass. n. 15238/2021); “La condotta colposa del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta, che il datore di lavoro è tenuto a prevenire e governare. Pertanto solo un comportamento imprudente del dipendente in un ambito di rischio eccentrico rispetto a quell'area è in grado di interrompere il nesso causale tra attività prevenzionale del datore di lavoro e infortunio.
Ribadendo tale principio, la Corte conferma la responsabilità di un'impresa per l'infortunio mortale occorso a un proprio dipendente nel corso di un'attività vietata dal datore (riparazione all'interno di un silos), ma rientrante nel tipo di lavoro affidato (piccole riparazioni e manutenzioni di materiali vari), cadendo dall'alto di una scala all'interno del silos ove operava in una situazione in cui erano state accertate plurime violazioni, da parte del datore di lavoro, delle prescrizioni di sicurezza (scala senza aggancio stabile, mancanza di assistenza necessaria all'operazione, mancata formazione dell'infortunato, etc.).” (Corte di Cassazione penale, sentenza 26 marzo 2024 n. 12326).
Il ricorrente non ha adottato alcun comportamento non necessitato, imprevedibile, abnorme
(non fondata la tesi di parte resistente circa una responsabilità del sol perché era un CP_3 magazziniere addetto alla movimentazione dei materiali e quindi anche delle lamiere;
così da ultimo nelle note autorizzate: “Ad ogni buon conto giova pure evidenziare come l'infortunio di cui si discute abbia trovato la propria causa in via esclusiva nel comportamento dell'operaio. Il anche se CP_3 addetto al magazzino, era pur sempre operaio addetto alla movimentazione dei materiali e quindi, in quanto tale, correttamente impiegato per i lavori che erano in corso il giorno dell'infortunio. ... Il lavoro che il stava eseguendo quel giorno atteneva alla movimentazione di materiale CP_3 costituito da un foglio di lamiera. ...”).
Occorre, allora, richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte: “In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso.” (Cass. 30679/2019).
Esattamente il caso di specie, in cui la odierna resistente ha omesso di adottare quelle Pt_6 cautele concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
3. Sui danni e sulla loro quantificazione
Con ordinanza del 5.7.2024, il Giudice, letti tutti gli atti e i documenti di causa, ritenuto necessario espletare C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, nominava C.T.U. la Dott.ssa alla quale poneva il seguente quesito: ““Accerti il C.T.U., letti gli atti e i documenti di Persona_1 causa, chiesto alle parti ogni ulteriore necessario chiarimento, visitato il periziando, 1) il grado di inabilità permanente derivato al periziando in seguito all'infortunio del 18.4.2013 per cui è causa, nonché la sua decorrenza. 2) Accerti altresì il C.T.U. la adeguatezza e la congruità delle spese mediche dal periziando sostenute per e in seguito all'infortunio per cui è causa.”.
Fissava, quindi, la successiva udienza per il conferimento dell'incarico e il giuramento.
Nella sua puntuale relazione, il C.T.U. concludeva come segue: “1) il grado di inabilità permanente derivato al periziando in seguito all'infortunio del 18.4.2013, per cui è causa, è pari al
36%; con decorrenza dal 3 luglio 2014. 2) Nel fascicolo non presenti spese mediche. Presenti Spese medico-legali: preavviso di parcella prof. del 4.4.2016 per euro 2440,00: congrue”. Per_2
3.1. Sul danno non patrimoniale
Sulla quantificazione dei danni non patrimoniali, posto che il risarcimento non può dar luogo a duplicazione di poste risarcitorie (invero la ricorrente lo ha individuato a titolo di “danno biologico permanente differenziale”, proponendo una sua quantificazione), questo Tribunale ritiene di dover applicare i criteri in uso presso il Tribunale di Milano. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla
Cassazione, sez. III, con la sentenza 7.6.2011, n. 12408, con cui ha ritenuto che “… la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.”.
Quanto all'entità del danno biologico nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata C.T.U. medica, che ha riconosciuto un danno biologico valutabile nella misura del 36% (trentasei per cento).
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si fa riferimento, trattandosi nel caso di specie di danno biologico accertato superiore al 9%, alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.
Ciò detto, in applicazione di tali criteri, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (2014; 35 anni) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati, tenuto conto che “Il calcolo del c.d. danno biologico differenziale deve avvenire sottraendo dal credito risarcitorio l'importo dell'indennizzo versato alla vittima dall' per il medesimo pregiudizio e, CP_4 qualora tale indennizzo sia costituito “ex lege” da una rendita, va sottratto l'importo capitalizzato della rendita stessa, tenendo conto delle variazioni che quest'ultima può subire in relazione alle condizioni di salute dell'infortunato, ove intervengano prima che il diritto al risarcimento del danno diventi “quesito” ...” (Cass. civ., sez. VI, 9.11.2016, n. 22862) e che “In tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- CP_4 conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma CP_4 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.leg. n. 38 del
2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.”, sicchè dalla somma di € 256.617,00 (già con aumento del 25% a titolo di personalizzazione, mentre nessuna ulteriore personalizzazione viene riconosciuta), va scomputata la rendita (€ CP_4
108.902,58 che è rendita capitalizzata dell' , va riconosciuta, quindi, la somma di € CP_4
147.714,42.
Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici I.S.T.A.T. e fino alla data del deposito della presente sentenza, da accrescere, dal momento della pubblicazione a quello dell'effettivo pagamento, degli interessi moratori al tasso legale.
Il Tribunale, quindi, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di € 147.714,42 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi come in parte motiva.
3.2. Sul danno patrimoniale
Nella sua relazione il C.T.U. ha altresì evidenziato quanto segue: “Presenti Spese medico- legali: preavviso di parcella prof. del 4.4.2016 per euro 2440,00: congrue”. Per_2
Trattasi, infatti, di spese mediche sostenute, documentate in atti (cfr. doc. allegato al ricorso), di cui il C.T.U. ha potuto verificare la adeguatezza e congruenza.
Il Tribunale quindi condanna altresì parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di € 2.440,00 oltre interessi di legge, a titolo di danno patrimoniale.
4. Sulla chiamata in manleva
Parte resistente risulta assicurata con la parte odierna terza chiamata in causa. Priva di pregio l'asserzione della parte terza chiamata in causa relativamente al fatto che l'aver adibito il ricorrente a mansioni diverse dalle sue proprie costituisce condizione che impedisce l'operatività della polizza.
Trova invece applicazione il limite di cui al contratto di assicurazione relativo alle spese legali, clausola valida tenuto conto (come dev'essere, giusta consolidata giurisprudenza della Cassazione), dell'intero regolamento pattizio.
Sicchè, il Tribunale dichiara tenuta e condanna in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne parte resistente in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle somme corrisposte per capitale e interessi in virtù della presente sentenza, comprese le spese di C.T.U., escluse le spese legali, come nel dispositivo tutte indicate.
In conclusione, tutto quanto sopra considerato, il Tribunale: accerta e dichiara che il ricorrente in data 18.4.2013 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro;
accerta e dichiara la responsabilità della in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, accerta e Controparte_1 dichiara che al ricorrente ne è derivata una invalidità pari al 36% (trentasei per cento) con decorrenza dal 3.7.2014; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, di € 147.714,42 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi come in parte motiva;
condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di € 2.440,00 oltre interessi di legge, a titolo di danno patrimoniale.
5. Sulle spese
5.1.
Le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
5.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) Accerta e dichiara che il ricorrente in data 18.4.2013 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro;
2) Accerta e dichiara la responsabilità della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e, per l'effetto,
3) Accerta e dichiara che al ricorrente ne è derivata una invalidità pari al 36% (trentasei per cento) con decorrenza dal 3.7.2014;
4) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, di € 147.714,42 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi come in parte motiva;
5) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, di € 2.440,00 oltre interessi di legge, a titolo di danno patrimoniale;
6) Pone le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
7) Condanna parte resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
13.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) Dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a tenere indenne parte resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle somme corrisposte per capitale e interessi in virtù della presente sentenza, comprese le spese di C.T.U., escluse le spese legali.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza del 26 giugno 2025.
Motivazione depositata il 25 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO
Sezione lavoro in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 242 del registro generale lavoro per l'anno 2018
TRA
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Alberto Maria Onori Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 per procura in atti dall'Avv. Giuseppe La Spina
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Francesco Alessandro Magni
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, il ricorrente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, per chiedere di: “• ACCERTARE E DICHIARARE che in data 18 aprile 2013 [ao]lo all'interno della società L.A.INOX s.rl con sede legale in Spoleto CP_3
S.S. Flaminia Km 131,40 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro;
• ACCERTARE E
DICHIARARE che la responsabilità dell'occorso è da attribuirsi alla società L.A.INOX s.r.l. per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto; • CONDANNARE la società L.A.INOX s.rl in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore del Sig. [ao]lo la somma di € 375.346,329 per le CP_3 causali di cui in premessa o quella diversa somma, maggiore che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo di richiedenda C.T.U., ovvero • quella che risulterà di giustizia con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo;
• CONDANNARE la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti e competenze professionali.”.
A fondamento delle sue domande, il ricorrente ha sostenuto e allegato che: il ricorrente ha lavorato come dipendente per la società L.A.INOX s.r.l. dal 24.2.2003 con contratto di apprendistato di mesi 30, poi tramutato in contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operario e poi di magazziniere fino alla data del 16.10.2014 quando veniva licenziato (doc. 1); il 18.4.2013, mentre era impegnato in un altro reparto, veniva chiamato dal proprio capo officina, che gli chiedeva di spostarsi nel reparto calandratura delle lamiere poichè il diametro della virola (lamiera calandrata) non rispettava la misura richiesta, pertanto era necessaria una nuova calandratura;
gli veniva richiesto di allungare manualmente la lamiera già calandrata;
durante l'operazione di stesura manuale della lamiera, in particolare nel tentativo di distenderla
contro
-resistenza, la lamiera tornava violentemente alla sua originaria curvatura colpendo violentemente al polso destro il ricorrente provocandogli gravi lesioni fisiche (descritte nel punto 2 della parte in diritto del ricorso); il veniva subito soccorso CP_3 da un collega e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Spoleto dove veniva sottoposto a visita, all'esito della quale seguiva diagnosi di ferita lacero contusa con sezione del tendine palmare;
successivamente all'infortunio per cui è causa, interveniva in loco l' che, il 30.4.2014, Parte_2 dopo gli accertamenti effettuati, provvedeva a contestare al Sig. , in qualità di Parte_3
Amministratore Unico/Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, art. 2, della Società convenuta, la contravvenzione prevista dal d.lgs. n. 81/2008, art. 28, comma 2, lettera a) “in quanto il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) (DOC.1A) elaborato dal Datore di lavoro ed aggiornato in data
21.10.2013, non risulta contenere la valutazione dei rischi riferiti alla movimentazione manuale dei fogli di lamiera inox utilizzati nelle varie lavorazioni in diversi formati”; “Pertanto al Sig.
[...]
nella qualità indicata ai sensi dell'articolo 20 del D. lgs 758/94 veniva prescritto che la Parte_3 violazione sopra descritta che costituisce reato venisse regolarizzata nel modo che segue: Il D.V.R. dovrà essere integrato con la valutazione di rischi connessi alla movimentazione manuale fogli di lamiera inox con l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e con la individuazione delle relative procedure. Dette procedure dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori del reparto officina. Copia della documentazione elaborata, dovrà essere prodotta allo scrivente Servizio entro i termini fissati per l'ottemperanza alla prescrizione (DOC.2)”; l'
[...]
provvedeva altresì a contestare al Sig. , nella sua qualità di cui sopra, Pt_2 Parte_3 due ulteriori contravvenzioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 (art. 37, comma 1, lettera a) e lettera b),
“in quanto non ha assicurato che il dipendente sig. , ricevesse una formazione Parte_1 sufficiente ed adeguata in maniera di igiene salute e sicurezza del lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
1. Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
2. Rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza della ditta.”; art. 37, comma 1, in combinato disposto con l'art. 73, comma 1, “in quanto non ha assicurato che il dipendente sig. , disponesse di ogni necessaria Parte_1 informazione, istruzione e ricevesse una formazione e un addestramento adeguati in rapporto all'uso in sicurezza relativamente:
1. alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro 2. alle situazioni anormali prevedibili”, doc. 3); l' provvedeva altresì a contestare al Sig. Parte_2 [...]
, nella sua qualità di cui sopra, ulteriori contravvenzioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 Parte_3
(tutte riportate in ricorso); in seguito a tale infortunio veniva instaurato un procedimento penale a carico del Sig. in qualità di l.r.p.t. della rubricato con rg n. Parte_3 Controparte_1
1531/2014 rgnr e n. 477/2016 reg gen dinnanzi al Tribunale di Spoleto che vedeva persona offesa e parte civile l'odierno ricorrente;
il Tribunale di Spoleto pronunciava la sentenza n. 194/2017 nel procedimento penale n. 1531/2014 rgnr e n 477/2016 reg gen con la quale riconosceva la responsabilità penale dell'imputato (“letti di art 533 e 35 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole per il reato a lui ascritto e, ritenuta la contestata aggravante, per l'effetto, lo condanna alla pena di euro
2000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali , letto l'art 538 c.p.p. condanna al risarcimento dei danni subiti da da liquidarsi in sede civile, Parte_3 Parte_1 letto l'art 541 c.p.p. condannava alla refusione in favore dei Parte_3 Parte_1 delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1500,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% Iva e CPA come per legge. Spoleto 12 luglio 2017” (DOC.8)”; il 17.5.2018 veniva inviata mediante pec richiesta di risarcimento danni a (doc. 9), senza positivo esito. CP_1
Parte ricorrente ha argomentato in punto di responsabilità della Società datrice stante il disposto di cui all'art. 2087 c.c., nonché circa le lesioni subite e l'ammontare del risarcimento asseritamente dovuto. Si sono tempestivamente costituiti in giudizio la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e (autorizzata la chiamata in causa del terzo, decreto del 11.10.2023) la in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
La in persona del legale rappresentante pro tempore, ricostruita la vicenda Controparte_1 giudiziaria, ha rilevato che “...Della sentenza della Corte di Cassazione dovrà ora tener conto il giudice del lavoro, che avrà modo così di riscontrare come né la sentenza del Tribunale di Spoleto né la sentenza della Corte di Appello di Perugia possano essere di riferimento per la soluzione della fattispecie, dal momento che sono state annullate dalla Corte di Cassazione per difetto di motivazione, essendo incorsi entrambi quei giudici in un autentico malgoverno delle risultanze istruttorie, sia orali che documentali, e quindi, non in un travisamento del fatto (che in sede di legittimità non è proponibile), ma in un travisamento della prova. Questo è vizio fondamentale del quale il giudice civile dovrà tener conto, in quanto cade sulla ricostruzione della fattispecie, in particolare, sulla dinamica dell'infortunio e sulla pretesa violazione delle norme indicate tra cui la violazione degli artt. 28, comma 2, lett. a), 37, comma 1, lett. a) e b), art. 37, comma 1, in relazione all'art. 73, comma 1, D. Lgs. 81/2008. In merito a tali norme la resistente, allorchè si è costituita nel presente giudizio, ha subito dedotto e spiegato come le stesse fossero state rispettate, rilevando anche come la dinamica riferita dal ricorrente non fosse per nulla attendibile.”; ha altresì sostenuto CP_3 come la resistente avrebbe “adempiuto a ciò che era suo dovere nel caso di specie: allo svolgimento dei corsi;
alla formazione professionale;
all'istruzione; alla vigilanza (mediante il suo preposto capo officina Sig. ; alla regolare redazione del DVR;
alla fornitura dei presidi di sicurezza e a Parte_4 tutto quanto era necessario per la salute e la formazione del lavoratore.” e come “ Nessun mutamento di mansioni, dunque, è avvenuto e può essere ipotizzabile.”. Parte resistente ha infine contestato l'avverso richiesto, da parte ricorrente, quantum debeatur, ritenendo che “oltre che eccessivo, non risulta provato...La domanda, in definitiva, nei termini così come proposta non merita di essere accolta, perché priva di fondamento, risultando il ricorrente essere stato già risarcito dall' e CP_4 non sussistendo alcuna preteso danno differenziale.”. Ha da ultimo spiegato domanda di chiamata in causa e in garanzia dell'assicuratore della Società resistente.
Ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Spoleto, Sez. Lavoro, contrariis rejectis;
in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della compagnia con Controparte_2 sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385, in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, disporre, visti gli artt. 420 e 269 c.p.c., il differimento dell'udienza già fissata con decreto per il
23/11/2023, h. 9,45, ad altra data successiva, per consentire la stessa chiamata, con ogni altro provvedimento di legge;
in subordine nel merito, salvo gravame, respingere la domanda proposta da
, siccome inammissibile e, comunque, infondata sia nell'an che nel quantum, in Parte_1 ragione di quanto dedotto in narrativa e di quanto già dedotto nell'atto di impugnazione innanzi alla
Corte di Appello 20/7/2017, riportato e trascritto nella precedente comparsa di costituzione e risposta del 24/9/2018, oltre che nel ricorso per cassazione 23/7/2019 in atti e di quanto statuito su di esso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13209/2021, richiamandosi comunque, a corredo della dedotta infondatezza sia nell'an che nel quantum di ogni avversa domanda, le comparse di costituzione e risposta del 24/9/2018 e del 17/1/2022 e la documentazione prodotta già in sede penale e quella allegata a corredo delle predette comparse, oltre a quella prodotta con il presente atto;
... dichiarare obbligata, nella denegata ipotesi in cui dovesse la domanda attrice essere accolta anche solo parzialmente, la compagnia con sede in Roma, Viale Cesare Controparte_2
Pavese n. 385, in persona del legale rappresentante p.t., in ragione della polizza n. 11901104703 e successivi rinnovi a tenere indenne la società resistente da ogni somma che dovesse essere riconosciuta anche per spese ed accessori a favore del ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.”.
La in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_2 contestato il ricorso e le domande ivi spiegate nei suoi confronti. Ha sostenuto l'infondatezza della domanda proposta (“La domanda proposta dal sig. è infondata e non provata e Parte_1
l'incidente subito dal ricorrente non può certamente giustificare, sul piano giuridico, l'azione introdotta nei confronti de dovendo essere fermamente contestata ogni asserzione in fatto CP_1 che si legge nel ricorso, non potendoci che associare alle difese tutte ed eccezioni della società che ha efficacemente illustrato le ragioni di inconsistenza della azione proposta nei suoi confronti.”) e della avversa pretesa risarcitoria (“In una subordinata prospettiva, deve osservarsi che è comunque inammissibile ed infondata la pretesa del sig. di ottenere il gli importi richiesti con il CP_3 ricorso.”). Da ultimo ha sostenuto l'inoperatività della polizza. In via subordinata, ha rilevato che la garanzia è stata prestata con un massimale contrattuale risultante dal frontespizio di polizza per cui potrà rispondere entro il suddetto limite ed entro tutti i limiti previsti dal contratto di CP_2 assicurazione e dalle condizioni generali (“In particolare, ai sensi del primo comma lett. b) delle condizioni speciali di garanzia (pag. 4) vi è una franchigia del 6% del danno biologico. In ogni caso, la società chiamata in causa non potrà essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da la nel presente giudizio sia per l'inadempimento ai ricordati obblighi sia perché CP_1 comunque l'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione (doc. 5) stabilisce che la compagnia
“assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell' , designando ove occorra legali” e che “non Parte_5 riconosce le spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati”. Parte_5
Della liceità di tale clausola non è lecito dubitare, come affermato dalla Cassazione (Cass., 19 febbraio 2020, n. 4202 – ordinanza) e n nella specie l'assicurato ha rifiutato la gestione della lite ossia non ha accettato che la compagnia nominasse un proprio avvocato che ne assumesse la difesa giudiziale.”).
Ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e previi i necessari accertamenti:
1. in via principale: respingere la domanda avanzata dal sig. nei confronti della società convenuta perché inammissibile, nulla e comunque Parte_1 del tutto infondata in fatto ed in diritto;
2. in via subordinata: a) accertare e dichiarare anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. la corresponsabilità del sig. nella causazione dell'evento, Parte_1 con tutte le conseguenti pronunce in ordine al risarcimento del danno;
b) limitare la non creduta condanna della convenuta al danno differenziale ossia alla differenza tra eventuale maggio danno e quanto già percepito dall' secondo i criteri e come esposto nelle premesse;
3. sempre in via CP_4 subordinata, nel denegato caso di ritenuta responsabilità, in tutto o in parte, della e di CP_1 condanna al pagamento di importi: accertare e dichiarare che l'infortunio del sig. Parte_1 si è verificato mentre svolgeva un'attività lavorativa diversa da quella per la quale era stato assunto e da ritenersi pertanto non in regola con la legge e, per l'effetto, dichiarare non efficace e non operativa la garanzia assicurativa prestata da rispetto al sinistro e Controparte_2 respingere la domanda di manleva e garanzia proposta da nei confronti di CP_1 CP_2 come meglio esposto nelle premesse;
4. in via ulteriormente subordinata: limitare l'eventuale condanna in garanzia di entro il massimale di polizza e nei limiti di Controparte_2 tutte le condizioni di assicurazione, detratte le franchigie e gli scoperti di polizza, con esclusione delle spese di lite, e previa dimostrazione della effettiva operatività della garanzia che ancora una volta si contesta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e con riserva di ogni ulteriore deduzione.”.
1.
Con ordinanza del 16.1.2024, il Giudice decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Veniva quindi svolta l'istruttoria orale.
2.
2.1.
L'esito dell'istruttoria orale, in uno ai documenti acquisiti agli atti, permette di accertare come dell'infortunio del 18.4.2013 per cui è causa sia responsabile l'odierna parte resistente, ex art. 2087
c.c. quale datore di lavoro del ricorrente. Non solo, il ricorrente aveva la funzione di magazziniere, mentre invece è stato impiegato anche in altre mansioni, precipuamente quelle proprie, diverse, del reparto produzione mansioni per cui non aveva la necessaria dovuta formazione nè preparazione.
Indifferente invece (cfr. testimonianza resa, sui relativi capitoli della memoria difensiva, dal teste escusso all'udienza del 4.3.2024, “Cap. 3): Ricordo che aveva mansione Testimone_1 di magazziniere. Poi a seconda del tipo di lavoro e del periodo di lavoro che avevamo, veniva impiegato anche al reparto preparazione come supporto per la movimentazione delle lamiere. Cap.
4): ricordo che già altre volte ha fatto questa mansione. Quella mattina era già lì alla calandratura.”), che nonostante ciò – id est nonostante avesse funzioni di magazziniere - fosse stato già impiegato nella mansione nell'espletamento della quale ha poi subìto l'infortunio per cui è causa.
Inoltre, va evidenziato quanto segue in ordine proprio alla precipua attività che il CP_3 veniva chiamato a svolgere.
Trattavasi non già del mero spostamento di una lamiera, ma di una nuova calandratura della lamiera stessa. Valga infatti sottolineare gli esiti dell'istruttoria orale espletata sugli ammessi relativi capitoli 4, 5 e 6 del ricorso: il teste “Cap. 4): sì. È quello che noi abbiamo ricostruito Testimone_2 in sede di accertamenti. Cap. 5): era un'operazione che era costretto a fare per ricalandrare CP_3 la lamiera. Cap. 6): questa è la dinamica da noi ricostruita.”; il teste (in controprova Testimone_3 sui capitoli del ricorso): “Cap. 4): ricordo che già altre volte ha fatto questa mansione. Quella mattina era già lì alla calandratura. Cap. 5): no di allungare no. poiché la lamiera era poco calandrata, quasi nulla, andava ribaltata di nuovo.”, altresì evidenziando come irrilevante sia la valutazione di tale ultimo teste sulla possibilità che la lamiera fosse semplicemente “scivolata dalle mani” (“Cap.
6): secondo me è scivolata dalla mani perché la virola era poco calandrata e quindi la lamiera rimaneva aperta.”) salvo confermare il teste che per l'appunto di (altra) nuova calandratura si trattava.
Ancora e significativamente, valga quanto segue
Per il tipo di lavorazione che il fu chiamato ad effettuare, la Società datrice non aveva CP_3 adottato una procedura idonea, difettando i passaggi necessari propri ad evitare infortuni di coloro che venivano in tale proceduta impiegati. Inoltre, la ha omesso anche di fornire a tali addetti Pt_6
i necessari dispositivi di protezione individuale.
Così, sugli ammessi capitoli del ricorso, il teste (escusso all'udienza del Testimone_4
14.3.2024, “Sono un Ufficiale di Polizia Giudiziaria addetto alla vigilanza nei cantieri e nelle aziende.”): “Cap. 3): assolutamente no, è stato accertato dalle indagini che il per mi pare i CP_3 primi 6 anni ha svolto mansione di magazziniere per poi essere spostato all'occorrenza nei successivi
4 anni a svolgere altre mansioni nel reparto produttivo dell'azienda alle quali lui non era ufficialmente addetto: operazioni nella linea produttiva di contenitori in acciaio inox. La linea produttiva è costituita da molteplici macchinari tra cui la calandra dove il giorno dell'infortunio il operava insieme al quest'ultimo quale responsabile della produzione CP_3 Testimone_1 aziendale. ... Cap. 7): sì è l'operazione che svolgevano prima dell'infortunio del [F]avetti e prima del nostro intervento, perchè quella procedura di spostamento delle lamiere non era corretta, perché le lamiere utilizzate da sono di varie dimensioni, con vario peso, da 1 metro e mezzo ai 4 CP_1 metri di lunghezza, sono molto fini (millimetri) e quindi taglienti. Prima del nostro intervento spostavano queste lamiere manualmente con connessi rischi di taglio. L'azienda aveva omesso di valutare il rischio connesso alla movimentazione di queste lamiere, da qui noi abbiamo elevato verbale di contravvenzione. L'azienda ha quindi provveduto a valutare una corretta procedura, quale lo spostamento di queste lamiere tramite ventose o sistemi meccanizzati di presa. Inoltre ogni operatorie adibito a questa funzione doveva indossare guanti o manicotti in ferro che coprissero sia le mani che gli avambracci. ADR ...: prima del nostro intervento il [F]avetti e gli altri dipendenti non avevano questi dpi in quanto a monte non previsti dall'azienda stessa. Cap. 8): non posso dire con certezza. Il giorno dell'infortunio non siamo intervenuti. Cap. 18): in generale per gli operai adibiti a quella mansione sì. ... Cap. 22): non le aveva.”; la teste (escussa all'udienza Testimone_5 del 4.7.2024, “Sono un tecnico della prevenzione in servizio presso la dip Parte_7 prevenzione lavoro.”): “Cap. 7): abbiamo accertato che Parte_8 nel dvr questa singola fase non era stata valutata e era stata elevata una prescrizione a cui mi risulta che il datore avesse ottemperato producendo anche una procedura ma non so riferire ora nello specifico. ... Cap. 18): no tant'è che fu fatta una apposita notizia di reato. ... Cap. 22): non mi risulta che avesse quelli [i d.p.i.] adatti alla funzione che stava svolgendo.”.
Priva di riscontro, in parte anche generica e in ogni caso ben poco precisa invece la testimonianza resa dal teste sulla disponibilità e sull'utilizzo effettivo (che è cosa ben Parte_4 diversa dalla mera disponibilità, dall'essere cioè i dispositivi presenti in un qualche posto della
Società) dei d.p.i. (“Cap. 22 [memoria difensiva Società]): i guanti ricordo li aveva, i braccioli non ricordo. So che li abbiamo in dotazione. ADR ... dopo l'incidente abbiamo indossato guanti e braccioli come già facevamo prima.”; “Cap. 8 [memoria difensiva parte terza chiamata in causa]): i braccioli stanno in dotazione di tutti;
se si usurano, come i guanti, le scarpe, li abbiamo in magazzino e li prendiamo.”), non senza ricordare come l'utilizzo effettivo dei d.p.i. sia cosa ben diversa dalla mera disponibilità, dall'essere cioè i dispositivi presenti in un qualche posto della Società.
Analogamente, sempre sulla significativa differenza tra disponibilità e utilizzo effettivo dei d.p.i., alcun elemento può ricavarsi dall'esito dell'escussione del teste Testimone_6
(escusso all'udienza del 4.7.2024: “cap. 8 [memoria difensiva parte terza chiamata in causa]): era stata fatta la dotazione dei dpi e so che il magazzino era dotato di questi presidi.”). Merita altresì ricordare “Sicché, poiché l'imprenditore è tenuto, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, il datore di lavoro, convenuto in un giudizio per risarcimento del danno conseguente ad un infortunio sul lavoro, deve dimostrare non solo di avere dotato il proprio lavoratore di mezzi di protezione individuale conformi ai requisiti di legge ed agli specifici rischi dell'attività lavorativa, bensì, anche, di avere vigilato sull'utilizzo di tali dispositivi.” (Trib. Roma, sent. n. 10012/2016).
Mentre è emerso come, solo dopo l'infortunio per cui è causa, la Società avesse specificato la formazione nella precipua attività in cui il era stato impiegato: così, sugli ammessi capitoli 19 CP_3
e 20 del ricorso, il teste “Cap. 19): dopo le nostre indicazioni gli operai sono stati Testimone_4 aggiornati riguardo la nuova procedura di cui ho detto sopra. Cap. 20): sì vero.”; il teste
[...]
“Cap. 19): è stata incrementata integrata la formazione. Cap. 20): è stata sola Testimone_6 integrata con una documentazione fotografica con la sequenza delle lavorazioni.” (del tutto irrilevante che si sarebbe trattato “solo di una integrazione”; l'integrazione vi è stata, proprio su tale precipuo tipo di attività, di lavorazione).
2.2.
Alcun concorso di colpa del ricorrente, vittima dell'infortunio, sussiste: “In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante.” (Cass, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020; conforme anche Cass. n. 15238/2021); “La condotta colposa del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta, che il datore di lavoro è tenuto a prevenire e governare. Pertanto solo un comportamento imprudente del dipendente in un ambito di rischio eccentrico rispetto a quell'area è in grado di interrompere il nesso causale tra attività prevenzionale del datore di lavoro e infortunio.
Ribadendo tale principio, la Corte conferma la responsabilità di un'impresa per l'infortunio mortale occorso a un proprio dipendente nel corso di un'attività vietata dal datore (riparazione all'interno di un silos), ma rientrante nel tipo di lavoro affidato (piccole riparazioni e manutenzioni di materiali vari), cadendo dall'alto di una scala all'interno del silos ove operava in una situazione in cui erano state accertate plurime violazioni, da parte del datore di lavoro, delle prescrizioni di sicurezza (scala senza aggancio stabile, mancanza di assistenza necessaria all'operazione, mancata formazione dell'infortunato, etc.).” (Corte di Cassazione penale, sentenza 26 marzo 2024 n. 12326).
Il ricorrente non ha adottato alcun comportamento non necessitato, imprevedibile, abnorme
(non fondata la tesi di parte resistente circa una responsabilità del sol perché era un CP_3 magazziniere addetto alla movimentazione dei materiali e quindi anche delle lamiere;
così da ultimo nelle note autorizzate: “Ad ogni buon conto giova pure evidenziare come l'infortunio di cui si discute abbia trovato la propria causa in via esclusiva nel comportamento dell'operaio. Il anche se CP_3 addetto al magazzino, era pur sempre operaio addetto alla movimentazione dei materiali e quindi, in quanto tale, correttamente impiegato per i lavori che erano in corso il giorno dell'infortunio. ... Il lavoro che il stava eseguendo quel giorno atteneva alla movimentazione di materiale CP_3 costituito da un foglio di lamiera. ...”).
Occorre, allora, richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte: “In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, comma 1, c.c., tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso;
in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso.” (Cass. 30679/2019).
Esattamente il caso di specie, in cui la odierna resistente ha omesso di adottare quelle Pt_6 cautele concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante che avrebbero impedito il verificarsi dell'evento dannoso.
3. Sui danni e sulla loro quantificazione
Con ordinanza del 5.7.2024, il Giudice, letti tutti gli atti e i documenti di causa, ritenuto necessario espletare C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, nominava C.T.U. la Dott.ssa alla quale poneva il seguente quesito: ““Accerti il C.T.U., letti gli atti e i documenti di Persona_1 causa, chiesto alle parti ogni ulteriore necessario chiarimento, visitato il periziando, 1) il grado di inabilità permanente derivato al periziando in seguito all'infortunio del 18.4.2013 per cui è causa, nonché la sua decorrenza. 2) Accerti altresì il C.T.U. la adeguatezza e la congruità delle spese mediche dal periziando sostenute per e in seguito all'infortunio per cui è causa.”.
Fissava, quindi, la successiva udienza per il conferimento dell'incarico e il giuramento.
Nella sua puntuale relazione, il C.T.U. concludeva come segue: “1) il grado di inabilità permanente derivato al periziando in seguito all'infortunio del 18.4.2013, per cui è causa, è pari al
36%; con decorrenza dal 3 luglio 2014. 2) Nel fascicolo non presenti spese mediche. Presenti Spese medico-legali: preavviso di parcella prof. del 4.4.2016 per euro 2440,00: congrue”. Per_2
3.1. Sul danno non patrimoniale
Sulla quantificazione dei danni non patrimoniali, posto che il risarcimento non può dar luogo a duplicazione di poste risarcitorie (invero la ricorrente lo ha individuato a titolo di “danno biologico permanente differenziale”, proponendo una sua quantificazione), questo Tribunale ritiene di dover applicare i criteri in uso presso il Tribunale di Milano. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla
Cassazione, sez. III, con la sentenza 7.6.2011, n. 12408, con cui ha ritenuto che “… la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.”.
Quanto all'entità del danno biologico nel caso di specie, si può fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze dell'espletata C.T.U. medica, che ha riconosciuto un danno biologico valutabile nella misura del 36% (trentasei per cento).
Per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica quale manifestazione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e le limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, si fa riferimento, trattandosi nel caso di specie di danno biologico accertato superiore al 9%, alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano.
Ciò detto, in applicazione di tali criteri, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (2014; 35 anni) e del valore del punto determinato attraverso i criteri innanzi indicati, tenuto conto che “Il calcolo del c.d. danno biologico differenziale deve avvenire sottraendo dal credito risarcitorio l'importo dell'indennizzo versato alla vittima dall' per il medesimo pregiudizio e, CP_4 qualora tale indennizzo sia costituito “ex lege” da una rendita, va sottratto l'importo capitalizzato della rendita stessa, tenendo conto delle variazioni che quest'ultima può subire in relazione alle condizioni di salute dell'infortunato, ove intervengano prima che il diritto al risarcimento del danno diventi “quesito” ...” (Cass. civ., sez. VI, 9.11.2016, n. 22862) e che “In tema di liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- CP_4 conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma CP_4 solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 d.leg. n. 38 del
2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.”, sicchè dalla somma di € 256.617,00 (già con aumento del 25% a titolo di personalizzazione, mentre nessuna ulteriore personalizzazione viene riconosciuta), va scomputata la rendita (€ CP_4
108.902,58 che è rendita capitalizzata dell' , va riconosciuta, quindi, la somma di € CP_4
147.714,42.
Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici I.S.T.A.T. e fino alla data del deposito della presente sentenza, da accrescere, dal momento della pubblicazione a quello dell'effettivo pagamento, degli interessi moratori al tasso legale.
Il Tribunale, quindi, condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di € 147.714,42 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi come in parte motiva.
3.2. Sul danno patrimoniale
Nella sua relazione il C.T.U. ha altresì evidenziato quanto segue: “Presenti Spese medico- legali: preavviso di parcella prof. del 4.4.2016 per euro 2440,00: congrue”. Per_2
Trattasi, infatti, di spese mediche sostenute, documentate in atti (cfr. doc. allegato al ricorso), di cui il C.T.U. ha potuto verificare la adeguatezza e congruenza.
Il Tribunale quindi condanna altresì parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di € 2.440,00 oltre interessi di legge, a titolo di danno patrimoniale.
4. Sulla chiamata in manleva
Parte resistente risulta assicurata con la parte odierna terza chiamata in causa. Priva di pregio l'asserzione della parte terza chiamata in causa relativamente al fatto che l'aver adibito il ricorrente a mansioni diverse dalle sue proprie costituisce condizione che impedisce l'operatività della polizza.
Trova invece applicazione il limite di cui al contratto di assicurazione relativo alle spese legali, clausola valida tenuto conto (come dev'essere, giusta consolidata giurisprudenza della Cassazione), dell'intero regolamento pattizio.
Sicchè, il Tribunale dichiara tenuta e condanna in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne parte resistente in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, delle somme corrisposte per capitale e interessi in virtù della presente sentenza, comprese le spese di C.T.U., escluse le spese legali, come nel dispositivo tutte indicate.
In conclusione, tutto quanto sopra considerato, il Tribunale: accerta e dichiara che il ricorrente in data 18.4.2013 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro;
accerta e dichiara la responsabilità della in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, accerta e Controparte_1 dichiara che al ricorrente ne è derivata una invalidità pari al 36% (trentasei per cento) con decorrenza dal 3.7.2014; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, di € 147.714,42 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi come in parte motiva;
condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di € 2.440,00 oltre interessi di legge, a titolo di danno patrimoniale.
5. Sulle spese
5.1.
Le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
5.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 37/2018 e, da ultimo, con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: 1) Accerta e dichiara che il ricorrente in data 18.4.2013 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro;
2) Accerta e dichiara la responsabilità della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e, per l'effetto,
3) Accerta e dichiara che al ricorrente ne è derivata una invalidità pari al 36% (trentasei per cento) con decorrenza dal 3.7.2014;
4) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, di € 147.714,42 a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi come in parte motiva;
5) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, di € 2.440,00 oltre interessi di legge, a titolo di danno patrimoniale;
6) Pone le spese della C.T.U., liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
7) Condanna parte resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €
13.300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) Dichiara tenuta e condanna in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a tenere indenne parte resistente in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, delle somme corrisposte per capitale e interessi in virtù della presente sentenza, comprese le spese di C.T.U., escluse le spese legali.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza del 26 giugno 2025.
Motivazione depositata il 25 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria