TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 7.05.2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento RG n. 433/2025
TRA
(c.f. ), nato il [...] a [...], rapp.to e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
anche disgiuntamente dall' Avv. Leopoldo Spedaliere e dall'Avv. Luciano Spedaliere coi quali elett.te domicilia c/o Studio Legale Associato Spedaliere in Portici al Corso Garibaldi
n.85.
Ricorrente
E
Cavalcanti ( ), giusta procura generale alle liti per notar C.F._2 Per_1 di Roma del 22.03.2024 (rep. n° 37875 – rogito n° 7313), ed elettivamente
[...] domiciliato in Napoli Via A.de Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura dell'Ente.
Resistente
Oggetto di causa: recupero TFR dal Fondo fi Garanzia . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.01.2025 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di
Napoli in funzione di giudice del lavoro e premesso:
. che con precedente ricorso del 25/02/2020, presso la Sezione Lavoro del Tribunale di
Napoli, aveva convenuto in giudizio , , Controparte_2 CP_3 OP
e al fine di ottenere il pagamento di pregressi
[...] ON
crediti di lavoro, ivi compreso il T.F.R.;
. che dedotta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato svoltosi dal 01/09/83 al
30/09/17 alle dipendenze dei convenuti presso la sede sita in Portici alla Via Marconi n.
77, conciliava la lite con le persone fisiche e, essendosi cancellata nelle more la
[...]
, il giudizio (riassunto) proseguiva solo nei confronti de “ OP ON
, legittimata passiva ex art. 2112 c.c.;
[...]
3)che con sent. n. 2374 del 6/04/23, divenuta cosa giudicata, il Giudice del Lavoro così provvedeva: "..-accoglie il ricorso in riassunzione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione, da parte della convenuta della CP_5 ON somma pari ad € 568.441,91, di cui € 89.279,24 a titolo di tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
-condanna la parte convenuta suddetta al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme e degli accessori indicati nel capo precedente”; . che il Tribunale di Napoli, Sez.Fall., con sent.n.105/23 disponeva la liquidazione giudiziale de ON
. che concorreva allo stato passivo della prima procedura (doc10) ed era ammesso in via definitiva per € 568.441,91, di cui € 89.279,24 per TFR;
tutto ciò premesso, sussistendo le condizioni di cui alla L.297/82 al fine dell'intervento del
Fondo di Garanzia e del recupero della provvidenza in oggetto oltre interessi e rivalutazione dal 30/09/2017 al soddisfo, accertato il suo diritto a percepire dal Fondo di
Garanzia il T.F.R. nell'importo accertato in sede giudiziale e già ammesso al passivo del fallimento n.105/23 Tribunale di Napoli, chiedeva la ON condanna dell'istituto al pagamento, in suo favore, della somma di € 89.279,24 oltre interessi e rivalutazione dal 30/09/17, epoca di risoluzione del rapporto di lavoro, al soddisfo.
L' si costituiva tempestivamente in Controparte_1
giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere avendo pagato la somma richiesta in sede di autotutela in particolare precisava che il pagamento era stato elaborato in data 21 gennaio 2025, mentre all'accredito era stato provveduto in data 2 febbraio 2025.
Alla odierna udienza sulla richiesta di cessazione della materia del contendere la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La citata formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, secondo la prassi giurisprudenziale, si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto.
In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o, comunque, suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio. In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La cessazione della materia del contendere va, quindi, dichiarata dal giudice, anche d'ufficio ed anche se le parti non concordino su tale declaratoria, in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n. 22650/2008, 11581/2005 e
4714/2007).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nel caso di specie l'avvenuto pagamento dell'importo richiesto a titolo di TFR determina la cessazione della materia del contendere, perché
è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, si ritiene che le spese, tenuto conto del pagamento intervenuto successivamente alla notifica del ricorso, liquidate, come da dispositivo, ex DM 147/2022 in considerazione del valore CP_ della res controversa, sono a carico dell in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere.
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in euro 2500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione. Napoli 7.05.2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa Anna Maria Beneduce