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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1724/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 2228/2018 R.G., in data 14 novembre 2022), iscritta al n. 1724/2022 R.G., avente ad oggetto:
Mutuo, tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Intiso, Parte_1
ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE contro
, CP_1
APPELLATO, contumace
Conclusioni: alla udienza del 13 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 27.3.2018, CP_1
diva il Tribunale di Foggia al fine di ottenere la condanna di
[...] [...]
al pagamento di €13.000,00, quale somma prestata alla Parte_1
resistente (ex coniuge del ricorrente) per l'acquisto di un'autovettura, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente, con memoria depositata in data
11.10.2018, impugnando e contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte, perché infondato in fatto e in diritto.
Esponeva, in particolare, che la somma di €13.000 era stata versata dal ricorrente a titolo di donazione e/o obbligazione naturale e non, invece, a titolo di mutuo.
Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Istruita la causa con prove orali e documentali, con l'ordinanza del 14 novembre 2022 il Tribunale di Foggia ha così statuito: “1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, NA (C.F.: Parte_1
) al pagamento, in favore di (C.F C.F._1 CP_1
), della somma di €13.000,00, oltre interessi dalla C.F._2
pag. 2/7 domanda sino al soddisfo, per le ragioni spiegate in parte motiva;
2.
NA alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi €2.685,50, di cui CP_1
€145,50 per esborsi e €2.540 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA (22%) e CAP (4%) come per legge”.
In sostanza, il Tribunale:
- ha escluso che la dazione di denaro del alla potesse CP_1 Parte_1
essere ricondotta nell'ambito dell'art. 143 c.c., ossia dei doveri di contribuzione dei coniugi al ménage familiare, essendo i coniugi separati;
- ha escluso, per questa ragione, lo spirito di liberalità, tenuto altresì conto della prova documentale contraria (ossia del fatto che l'erogazione dell'importo era stata accompagnata dalla dicitura
“prestito”) e della prova orale resa dalla figlia dei coniugi (che faceva riferimento al prestito e non alla donazione), escludendo la rilevanza della prova orale della resistente.
Avverso la decisione ha proposto appello che ha Parte_1
chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, sussistendo i gravi motivi, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.; b) nel merito, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della impugnata ordinanza del Tribunale di Foggia del 14.11.2022, comunicata a mezzo pec il 16.11.2022, rigettare la domanda attorea, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, e condannare a rimborsare a CP_1
tutte le somme di denaro nel frattempo esborsate in Parte_1
pag. 3/7 esecuzione della suddetta ordinanza. Con il favore delle spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio”.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza, disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 13 giugno 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
°°°°°°°°°
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato che non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello.
Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione, l'appellante, fondamentalmente, critica la decisione del Tribunale di Foggia, perché ritiene non raggiunta la prova relativa alla natura della fonte contrattuale dell'obbligazione oggetto del giudizio, a tanto non bastando la mera consegna di assegno bancario o di somme di denaro, come tali non costituenti la prova di un mutuo. Ritiene che sia stata, invece, raggiunta la prova che il trasferimento di denaro avvenne a titolo di donazione, poiché il ra ben a conoscenza delle precarie condizioni economiche nelle quali CP_1
ella si trovava, tanto da richiederle la restituzione della somma dopo molto tempo ed a nulla valendo la deposizione testimoniale della figlia della coppia.
L'impugnazione è del tutto infondata e va perciò rigettata.
pag. 4/7 Innanzi tutto, non è neanche in discussione il fatto che i due coniugi erano ormai separati, di tal ché la dazione di denaro non poteva essere ricondotta al dovere di contribuzione del ménage familiare, posto che alcuna unione coniugale era in atto.
Sicché, la questione oggetto del giudizio è imperniata sulla qualificazione del trasferimento di denaro tra le parti, se come mutuo, come pretende il o come donazione, come pretende l'appellante. CP_1
Va detto che il primo Giudice ha fatto buon governo delle prove, documentali ed orali, assunte nel giudizio.
Ed infatti, è principio pacifico, e mai contestato, quello secondo il quale l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova.
Ciò posto, il Collegio ritiene abbondantemente fornita la prova del titolo causale del trasferimento di denaro, tanto desumendosi dalla specifica indicazione che l'importo di 13.000,00 venne reso alla appellata con la dicitura che si trattava di un prestito.
Ma soprattutto, è con la deposizione di che viene definitivamente Tes_1
accertata la causa del trasferimento del denaro, posto che costei evidenzia pag. 5/7 che il prestito venne effettuato per l'acquisto di una autovettura, con la raccomandazione del he il denaro andava restituito. CP_1
Né questa conclusione, derivante appunto dalla indicazione della causa su un documento (quale è il bonifico), circostanza mai contestata e dalla deposizione della teste può essere minimamente scalfita dalla Tes_1
deposizione di , sorella della appellante. ST ha fatto Testimone_2
sì riferimento ad un interessamento del all'acquisto dell'autovettura CP_1
per (e quindi alludendo ad una erogazione di denaro Parte_1
sotto forma di donazione), riferendo però queste circostanze come direttamente apprese dalla e quindi con alcun valore probatorio Parte_1
(sul valore della deposizione del teste de relato actoris, anche se eventualmente accompagnata da ulteriori risultanze probatorie, cfr. Corte di cassazione, sezione III civile, n. 12477/2017).
Manca quindi qualsivoglia elemento per poter considerare ricorrente la causa di liberalità nel trasferimento di denaro oggetto del giudizio, in disparte la circostanza che non risultano rispettati i requisiti di forma di cui all'art. 782 c.c.
L'appello è, quindi, infondato e va rigettato.
Nulla sulle spese di lite, in difetto di costituzione dell'appellato.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
pag. 6/7 La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1724/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Foggia, emesso in data 14 novembre
2022, nel procedimento n. 2228/2018 R.G.;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1724/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 2228/2018 R.G., in data 14 novembre 2022), iscritta al n. 1724/2022 R.G., avente ad oggetto:
Mutuo, tra:
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Intiso, Parte_1
ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE contro
, CP_1
APPELLATO, contumace
Conclusioni: alla udienza del 13 giugno 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 27.3.2018, CP_1
diva il Tribunale di Foggia al fine di ottenere la condanna di
[...] [...]
al pagamento di €13.000,00, quale somma prestata alla Parte_1
resistente (ex coniuge del ricorrente) per l'acquisto di un'autovettura, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente, con memoria depositata in data
11.10.2018, impugnando e contestando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito da controparte, perché infondato in fatto e in diritto.
Esponeva, in particolare, che la somma di €13.000 era stata versata dal ricorrente a titolo di donazione e/o obbligazione naturale e non, invece, a titolo di mutuo.
Insisteva, quindi, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Istruita la causa con prove orali e documentali, con l'ordinanza del 14 novembre 2022 il Tribunale di Foggia ha così statuito: “1. ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, NA (C.F.: Parte_1
) al pagamento, in favore di (C.F C.F._1 CP_1
), della somma di €13.000,00, oltre interessi dalla C.F._2
pag. 2/7 domanda sino al soddisfo, per le ragioni spiegate in parte motiva;
2.
NA alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi €2.685,50, di cui CP_1
€145,50 per esborsi e €2.540 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA (22%) e CAP (4%) come per legge”.
In sostanza, il Tribunale:
- ha escluso che la dazione di denaro del alla potesse CP_1 Parte_1
essere ricondotta nell'ambito dell'art. 143 c.c., ossia dei doveri di contribuzione dei coniugi al ménage familiare, essendo i coniugi separati;
- ha escluso, per questa ragione, lo spirito di liberalità, tenuto altresì conto della prova documentale contraria (ossia del fatto che l'erogazione dell'importo era stata accompagnata dalla dicitura
“prestito”) e della prova orale resa dalla figlia dei coniugi (che faceva riferimento al prestito e non alla donazione), escludendo la rilevanza della prova orale della resistente.
Avverso la decisione ha proposto appello che ha Parte_1
chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, sussistendo i gravi motivi, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.; b) nel merito, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della impugnata ordinanza del Tribunale di Foggia del 14.11.2022, comunicata a mezzo pec il 16.11.2022, rigettare la domanda attorea, per le ragioni di cui alla superiore narrativa, e condannare a rimborsare a CP_1
tutte le somme di denaro nel frattempo esborsate in Parte_1
pag. 3/7 esecuzione della suddetta ordinanza. Con il favore delle spese e compensi del primo e del secondo grado di giudizio”.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza, disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 13 giugno 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
°°°°°°°°°
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato che non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di appello.
Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione, l'appellante, fondamentalmente, critica la decisione del Tribunale di Foggia, perché ritiene non raggiunta la prova relativa alla natura della fonte contrattuale dell'obbligazione oggetto del giudizio, a tanto non bastando la mera consegna di assegno bancario o di somme di denaro, come tali non costituenti la prova di un mutuo. Ritiene che sia stata, invece, raggiunta la prova che il trasferimento di denaro avvenne a titolo di donazione, poiché il ra ben a conoscenza delle precarie condizioni economiche nelle quali CP_1
ella si trovava, tanto da richiederle la restituzione della somma dopo molto tempo ed a nulla valendo la deposizione testimoniale della figlia della coppia.
L'impugnazione è del tutto infondata e va perciò rigettata.
pag. 4/7 Innanzi tutto, non è neanche in discussione il fatto che i due coniugi erano ormai separati, di tal ché la dazione di denaro non poteva essere ricondotta al dovere di contribuzione del ménage familiare, posto che alcuna unione coniugale era in atto.
Sicché, la questione oggetto del giudizio è imperniata sulla qualificazione del trasferimento di denaro tra le parti, se come mutuo, come pretende il o come donazione, come pretende l'appellante. CP_1
Va detto che il primo Giudice ha fatto buon governo delle prove, documentali ed orali, assunte nel giudizio.
Ed infatti, è principio pacifico, e mai contestato, quello secondo il quale l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova.
Ciò posto, il Collegio ritiene abbondantemente fornita la prova del titolo causale del trasferimento di denaro, tanto desumendosi dalla specifica indicazione che l'importo di 13.000,00 venne reso alla appellata con la dicitura che si trattava di un prestito.
Ma soprattutto, è con la deposizione di che viene definitivamente Tes_1
accertata la causa del trasferimento del denaro, posto che costei evidenzia pag. 5/7 che il prestito venne effettuato per l'acquisto di una autovettura, con la raccomandazione del he il denaro andava restituito. CP_1
Né questa conclusione, derivante appunto dalla indicazione della causa su un documento (quale è il bonifico), circostanza mai contestata e dalla deposizione della teste può essere minimamente scalfita dalla Tes_1
deposizione di , sorella della appellante. ST ha fatto Testimone_2
sì riferimento ad un interessamento del all'acquisto dell'autovettura CP_1
per (e quindi alludendo ad una erogazione di denaro Parte_1
sotto forma di donazione), riferendo però queste circostanze come direttamente apprese dalla e quindi con alcun valore probatorio Parte_1
(sul valore della deposizione del teste de relato actoris, anche se eventualmente accompagnata da ulteriori risultanze probatorie, cfr. Corte di cassazione, sezione III civile, n. 12477/2017).
Manca quindi qualsivoglia elemento per poter considerare ricorrente la causa di liberalità nel trasferimento di denaro oggetto del giudizio, in disparte la circostanza che non risultano rispettati i requisiti di forma di cui all'art. 782 c.c.
L'appello è, quindi, infondato e va rigettato.
Nulla sulle spese di lite, in difetto di costituzione dell'appellato.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
pag. 6/7 La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1724/2022 R.G., così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_1
2) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Foggia, emesso in data 14 novembre
2022, nel procedimento n. 2228/2018 R.G.;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 7/7