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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3598/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente - titolare di pensione Cat. IO n. 15041799 da febbraio 2009 - ha chiesto: a) dichiarare CP_ illegittima la richiesta di ripetizione dell' delle somme di indebito di € 790,16 e di € 428,90 descritte in narrativa;
b) di conseguenza, ordinare all'Istituto l'immediata sospensione delle trattenute compensative operate sulla pensione cat. IO n.15041799 di cui è titolare il ricorrente, nonché la restituzione di quanto ingiustamente ed illegittimamente trattenuto. Nei motivi di CP_ ricorso, ha eccepito: A) Assoluta genericità della motivazione del provvedimento B)
Mancanza di dolo;
C) Insussistenza dell'indebito per applicazione di costante giurisprudenza della
Cassazione in merito all'indebito di natura assistenziale per superamento limite reddituale.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell' per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo CP_1 pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046/10 nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto". Tale principio può trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
1 Tanto premesso in diritto, si deve rilevare che l'indebito di € 428,90 descritto al punto 5) del ricorso e comunicato con missiva del 17.06.2021 (all. 6) è del tutto privo di motivazione.
Sarebbe stato quindi onere dell' costituirsi per chiarire le ragioni dell'indebito, ma l' CP_1 CP_2
è rimasto contumace, con le conseguenti decadenze previste dall'art. 416 c.p.c.; in ogni caso, ove la causale dell'indebito fosse la stessa posta a base dell'originario rigetto della domanda di Cont (cfr. all. 3: “prestazione già percepita dal coniuge”), il ricorrente ha dedotto al punto 4) che,
“per mero errore del sistema, era stato erroneamente abbinato come coniuge non la sig.ra
ma la sig.ra , che non ha assolutamente Parte_2 Parte_3 C.F._1 nessun tipo di rapporto o parentela con il ricorrente”. Tale circostanza risulta dagli atti (all. 2, certificato di matrimonio) e non è smentita da deduzioni o prove contrarie.
Pertanto, il suddetto indebito deve essere annullato.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, invece, nei documenti allegati non vi è traccia di una precedente comunicazione di indebito datata 01.08.2019 per l'importo di € 790,16; essa è infatti soltanto menzionata al punto 4) del ricorso e il documento di cui all'allegato n. 4 è in realtà una PEC del patronato, nel quale si fa riferimento ad una presunta comunicazione di indebito inviata dall nella data e per l'importo innanzi indicati, ma non allegata. CP_1
Ne consegue che tale (presunto) indebito non può costituire oggetto del presente giudizio. In ogni caso – ove anche la comunicazione fosse stata effettivamente inviata – non vi è prova che si trattasse di una comunicazione definitiva (e non provvisoria), dovendosi ritenere che, al più,
l'indebito originario sia stato ridotto a € 428,90 con la successiva missiva del 17.06.2021 (l'unica presente in atti); ne consegue che il primo indebito di € 790,16, ove mai comunicato, non può essere cumulato e il valore della causa è di € 428,90 (unico indebito risultante dagli atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività di trattazione e/o istruttoria, data anche la contumacia dell , e dell'effettivo valore della causa, per le ragioni innanzi esposte. CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 23/03/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 428,90 comunicato con missiva del 17.06.2021.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 250,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 21/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 20/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3598/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente - titolare di pensione Cat. IO n. 15041799 da febbraio 2009 - ha chiesto: a) dichiarare CP_ illegittima la richiesta di ripetizione dell' delle somme di indebito di € 790,16 e di € 428,90 descritte in narrativa;
b) di conseguenza, ordinare all'Istituto l'immediata sospensione delle trattenute compensative operate sulla pensione cat. IO n.15041799 di cui è titolare il ricorrente, nonché la restituzione di quanto ingiustamente ed illegittimamente trattenuto. Nei motivi di CP_ ricorso, ha eccepito: A) Assoluta genericità della motivazione del provvedimento B)
Mancanza di dolo;
C) Insussistenza dell'indebito per applicazione di costante giurisprudenza della
Cassazione in merito all'indebito di natura assistenziale per superamento limite reddituale.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell' per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo CP_1 pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046/10 nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha
l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto". Tale principio può trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011).
1 Tanto premesso in diritto, si deve rilevare che l'indebito di € 428,90 descritto al punto 5) del ricorso e comunicato con missiva del 17.06.2021 (all. 6) è del tutto privo di motivazione.
Sarebbe stato quindi onere dell' costituirsi per chiarire le ragioni dell'indebito, ma l' CP_1 CP_2
è rimasto contumace, con le conseguenti decadenze previste dall'art. 416 c.p.c.; in ogni caso, ove la causale dell'indebito fosse la stessa posta a base dell'originario rigetto della domanda di Cont (cfr. all. 3: “prestazione già percepita dal coniuge”), il ricorrente ha dedotto al punto 4) che,
“per mero errore del sistema, era stato erroneamente abbinato come coniuge non la sig.ra
ma la sig.ra , che non ha assolutamente Parte_2 Parte_3 C.F._1 nessun tipo di rapporto o parentela con il ricorrente”. Tale circostanza risulta dagli atti (all. 2, certificato di matrimonio) e non è smentita da deduzioni o prove contrarie.
Pertanto, il suddetto indebito deve essere annullato.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, invece, nei documenti allegati non vi è traccia di una precedente comunicazione di indebito datata 01.08.2019 per l'importo di € 790,16; essa è infatti soltanto menzionata al punto 4) del ricorso e il documento di cui all'allegato n. 4 è in realtà una PEC del patronato, nel quale si fa riferimento ad una presunta comunicazione di indebito inviata dall nella data e per l'importo innanzi indicati, ma non allegata. CP_1
Ne consegue che tale (presunto) indebito non può costituire oggetto del presente giudizio. In ogni caso – ove anche la comunicazione fosse stata effettivamente inviata – non vi è prova che si trattasse di una comunicazione definitiva (e non provvisoria), dovendosi ritenere che, al più,
l'indebito originario sia stato ridotto a € 428,90 con la successiva missiva del 17.06.2021 (l'unica presente in atti); ne consegue che il primo indebito di € 790,16, ove mai comunicato, non può essere cumulato e il valore della causa è di € 428,90 (unico indebito risultante dagli atti).
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività di trattazione e/o istruttoria, data anche la contumacia dell , e dell'effettivo valore della causa, per le ragioni innanzi esposte. CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 23/03/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 428,90 comunicato con missiva del 17.06.2021.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 250,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 21/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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