Art. 1.
E' istituito il Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette con sede in Cagliari in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 del regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457 , dall'articolo unico del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922, nonche' dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 173 .
Il laboratorio suddetto e' competente ad eseguire le analisi chimiche e gli altri esperimenti richiesti dalle dogane, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della Guardia di finanza aventi sede nella Regione sarda.
E' istituito il Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette con sede in Cagliari in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 del regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457 , dall'articolo unico del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922, nonche' dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 173 .
Il laboratorio suddetto e' competente ad eseguire le analisi chimiche e gli altri esperimenti richiesti dalle dogane, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della Guardia di finanza aventi sede nella Regione sarda.