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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 8097/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunciato la seguente
~ S E N T E N Z A ~ nella causa civile iscritta al n. 8097/2022, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.to Giuseppe Marob- Parte_1 bio, presso il cui studio in Napoli alla via Pasquale del Torto n. 41, è elet- tivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
IN PERSONA DEL LE- Controparte_1
GALE RAPP.TE P.T., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to Giuseppe Esposito, presso il cui stu-
dio in Caserta al Corso Trieste n. 98 è elettivamente domiciliata giusta
procura in atti;
Convenuta
~ CONCLUSIONI ~
Nelle note sostitutive dell'udienza del 28 novembre 2025, redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano ai pro- pri atti e la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svol- gimento del processo.
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 25.07.2022,
conveniva dinanzi il Tribunale di Napoli Parte_1 [...] per ottenere l'accertamento Controparte_2 dell'inadempimento della medesima rispetto agli obblighi assunti con il contratto di assicurazione stipulato tra le parti e, per l'effetto, la condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito del si- nistro verificatosi in data 16.09.2019, alle ore 03:10 circa, in Sant'Antimo
(NA) alla Via Michelangelo Merisi Caravaggio alla guida del motoveicolo di sua proprietà, Peugeot Satellis 250 tg. DZ44951.
1 RG 8097/2022
In particolare, , premetteva di aver avviato il giudizio Parte_1 dinanzi il Giudice di Pace di Napoli Nord che, tuttavia, all'udienza del
08.07.2022, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, oneran- do l'attore di riassumere il giudizio innanzi il Tribunale di Napoli Nord.
Rispetto ai fatti oggetto della domanda, deduceva di Parte_1 trovarsi nelle suindicate circostanze temporali a bordo del motoveicolo di sua proprietà, Peugeot Satellis 250 tg. DZ44951 e di aver subito un sinistro mentre percorreva via Michelangelo in direzione Cesa/ Sant'Arpino in quanto “giunto nei pressi della , perdeva il controllo del CP_3 motoveicolo, a causa dell'attraversamento improvviso di un cane che, su- perando con un balzo le barriere del guard-rail poste alla destra della car- reggiata, si poneva senza possibilità di previsione, al centro della stessa, di- ventando un ostacolo insormontabile per il sig ”. Pt_1
Per effetto dell'evento l'attore riportava lesioni personali per le quali ri- chiedeva l'attivazione dalla garanzia accessoria per infortunio del condu- cente deducendo che il motoveicolo era assicurato per la con la CP_4 compagnia assicurativa (marchio registrato della succursale italia- CP_5 na di – società di intermedia- Controparte_6 zione assicurativa) con contratto, n° 10000000899034.
Avendo chiesto, invano, alla Compagnia Assicurativa di procedere al
pagamento dell'indennizzo, l'attore chiedeva al Tribunale di: “1) Accertare
i fatti così come descritti in narrativa;
2) Accertare e dichiarare che, sulla scorta del contratto assicurativo n° 10000000899034, il sig. CP_7
, conducente del motoveicolo Peugeot Satellis tg. DZ 44951, ha diritto
[...] di ottenere l'indennizzo per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro avvenuto il 16.09.2019, sulla scorta di quanto previsto dalle condizioni di polizza;
3) Per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
per mezzo dell'intermediazione di Controparte_8 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento, in favore del sig. , della complessiva Parte_1 somma di € 16.463,11, ovvero di quella diversa, minore o maggiore som- ma che dovesse essere accertata all'esito del giudizio, anche a mezzo di
C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di indennizzo per tutte le lesio- ni personali subite dall'attore e derivanti dal sinistro dedotto in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino al dì del soddisfo;
4) Condannare la convenut Controparte_9 per mezzo dell'intermediazione di ADMIRAL INTERMEDIARY SER-
VICES S.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle
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spese e competenze del giudizio, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Ma- robbio, procuratore antistatario.
2. Si costituiva la società convenuta, la quale eccepiva, in rito,
l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito, rilevava che il danno subito dall'attore era inferiore alla percentuale riconosciuta dal contratto assicurativo, ovvero una menoma- zione del 3 % secondo le tabelle ANIA allegate al contratto sicché nulla era dovuto all'attore.
Trattato il giudizio, avviata la fase istruttoria, lo scrivente subentrava al precedente GI in data 18-11-2024; effettuata CTU medico/legale mediante deposito della relazione in data 8-4-2025, la causa veniva al 28-11-2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
3. Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare, non va scrutinata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevate dalla Compagnia Assicurativa nella comparsa di costi- tuzione non essendo stata ribadita la stessa nel corso del giudizio, tant'è che la convenuta, negli scritti conclusionali, ha incentrato le proprie difese esclusivamente nel merito della domanda.
4. Va quindi esaminata, nel merito la domanda attorea.
In particolare, le deduzioni attoree rispetto alla dinamica dell'evento sono state pienamente confermate all'esito della prova testimoniale.
Invero, il teste , all'udienza del 01.10.2024 ha dichiara- Testimone_1 to: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto mi trovavo alla via Ca- ravaggio, direzione Napoli provenienti da Aversa insieme al mio amico
, eravamo in auto e vedevamo nella direzione opposta un ragazzo CP_10 su un motoveicolo grigio. A questo punto, abbiamo visto che un cane si è gettato in mezzo alla corsia e il centauro, per evitare l'impatto, sbandava ed andava a finire contro lo spartitraffico che separava le corsie. Ci siamo ac- costati e abbiamo prestato soccorso al ragazzo, che indossava il casco ma era tutto sanguinante in viso e lamentava dolore al piede, non ricordo qua- le dei due. Quando mi sono avvicinato aveva il casco non integrale. Ab- biamo chiamato noi stessi il 118 che è poi arrivato.”
Analogamente, l'ulteriore teste assunto alla medesima udienza,
[...]
ha confermato quanto indicato dall'attore e quanto dichiara- Tes_2 to dal teste . Testimone_1
In ragione di tanto, anche alla luce delle generiche eccezioni della con- venuta riguardo il fatto storico, devono ritenersi provate le circostanze de-
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dotte nell'atto di citazione, con conseguente obbligo della compagnia assi- curativa di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'attore.
5. Orbene, come emerge dal contratto e dalle condizioni generali, il ri- schio assicurato dalla polizza aveva ad oggetto anche i danni subiti dal conducente e, peraltro, tale circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti.
Tuttavia, sempre in virtù delle disposizioni contrattuali, occorre proce- dere alla quantificazione dell'indennizzo dovuto all'attore da parte della compagnia assicurativa.
In particolare, l'attore ha richiesto la somma di € 16.463,11, quantifica- zione operata sulla scorta delle tabelle previste dall'art. 139 del codice del- le assicurazioni private, utilizzando i seguenti parametri: “Invalidità per- manente (danno biologico): 7%; I.T.T.: 30 giorni;
I.T.P. al 50 %: 30 gior- ni I.T.P. al 25%: 30 giorni Spese Mediche: 360,05”. A sostegno della stima operata, l'attore ha prodotto in atti una relazione tecnica di parte.
Di contro, la convenuta ha contestato il diritto dell'assicurato al ricono- scimento dell'indennizzo avendo subito, secondo la convenuta, una me- nomazione fisica stimata secondo le tabelle contrattuali nella misura del
2,5%, e quindi inferiore alla franchigia contrattuale (3%).
Pertanto, la convenuta eccepiva l'inoperatività dell'indennizzo sulla
scorta delle previsioni dell'art. 46 delle condizioni contrattuale, ai sensi del quale qualora “sia riconosciuta una invalidità permanente inferiore o uguale al valore della franchigia riportata nel contratto non sarà corrispo- sto alcun un indennizzo.”
Al fine di dirimere il contrasto tra le parti, è stata necessaria la nomina di un C.T.U. al quale è stato conferito il seguente incarico: “1. Esaminati gli atti di causa, esclusivamente quelli già acquisiti agli atti con preclusione di acquisizione di nuova documentazione, visitato il periziando disposte le opportune indagini – preferibilmente presso strutture pubbliche e di parti- colare qualificazione-, descriva il CTU, per quanto di rispettiva competen- za, la persona del periziando, sulla base di dati obiettivamente rilevabili dall'esame dello stesso, dai documenti in atti, dalle informazioni acquisite dalle parti, indicando, in particolare, l'età, il sesso, l'occupazione, le attitu- dini, gli stati morbosi precedenti al momento del fatto dannoso dedotto in controversia e rilevanti ai fini delle valutazioni di seguito richieste;
2. de- scriva, sulla base di elementi obiettivamente rilevabili, di dati desumibili dai referti rilasciati dai sanitari del pronto soccorso e di ogni altro accerta- mento già agli atti, le lesioni riportate dal periziando in conseguenza della
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vicenda per cui è causa quale esse si presentavano al momento del fatto, la loro evoluzione, i trattamenti praticati, lo stato attuale delle lesioni, le pro- babili alterazioni in senso peggiorativo o migliorativo;
tratti separatamente i sintomi soggettivi descritti dal periziando non riscontrabili oggettivamente;
3. Verifichi se le lesioni riscontrate siano eziologicamente riconducibili alla dinamica del fatto dannoso quale emerge dagli atti di causa (inclusi i rap- porti di pubbliche autorità e le deposizioni dei testi); in ipotesi positiva, descriva la presumibile dinamica della causazione dell'evento traumatico, specificandone modalità e tempi;
4. Accerti la durata dell'eventuale malat- tia derivata dalle lesioni, tenendo distinte l'inabilità temporanea assoluta da quella parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
accerti l'esistenza di eventuali esiti di carattere permanente sulla preesi- stente integrità psico-fisica del soggetto con dettagliate considerazioni in ordine ai riflessi: a) sulla sfera individuale (sonno, riposo, viaggi, sport, ecc.); b) sulla sfera relazionale (rapporti familiari, sociali, sessuali, ecc.); c) sull'espletamento delle normali attività quotidiane (lavarsi, vestirsi, leggere, scrivere, stare seduti o in piedi, correre, camminare, guidare veicoli, solle- vare pesi, ecc.);
5. Chiarisca altresì se tali esiti permanenti siano suscettibili di riduzione o eliminazione mediante idonei trattamenti sanitari o chirur- gici, indicandone il costo, il grado di difficoltà –intesto come rischio e
complessità- e la presumibile efficacia;
6. Tenuto conto dello stato pre-
gresso del soggetto, dell'età, del sesso, delle condizioni di vita e della pro- gnosi, esprima con distinte percentuali la riduzione dell'integrità psico – fi- sica del soggetto (nella sua accezione morfologica, a prescindere dalla ca- pacità reddituale) quale essa si presenta attualmente, quale si presenterà al- la stabilizzazione dei postumi, quale si presenterebbe dopo l'esecuzione degli eventuali trattamenti di cui al precedente punto 5; 7. Indichi il livello di sofferenza che, secondo le conoscenze dell'arte medica, è conseguito al- le lesioni subite dal periziando ed al successivo iter diagnostico – terapeu- tico, anche con riferimento agli interventi chirurgici sopportati e di quelli cui eventualmente dovrà sottoporsi”.
Orbene, il Consulente ha depositato in data 08.04.2025 l'elaborato pe- ritale, le cui conclusioni possono essere integralmente condivise in quanto logiche, adeguatamente motivate e prive di contraddizioni.
Sul punto, l'attore, sia nelle osservazioni alla bozza del consulente che nei successivi atti di causa, ha contestato le conclusioni del c.t.u. eccepen- do in particolare: a) l'omessa valutazione di quesiti integrativi relativi ad al- tre lesioni (trauma cranio-cervico-facciale, escoriazioni, trauma al V dito);
b) l'errata quantificazione del danno biologico permanente (D.B.) al 2%,
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ritenendo dovesse essere applicata la somma matematica delle menoma- zioni (richiesta 7% D.B.) in base all'Art. 45 di polizza;
c) l'insufficiente ri- conoscimento dei giorni di inabilità temporanea;
d) l'insufficiente liquida- zione delle spese future per la riabilitazione dentaria (richiesta € 4.900,00).
Sul punto, il CTU ha fornito risposta puntuale alle suddette osservazio- ni, ribadendo e confermando integralmente le conclusioni tecnico- scientifiche già espresse.
Del resto, il CTU ha quantificato il danno biologico permanente resi- duato nella misura del 2% (due percento) e tale valutazione deve ritenersi completa, coerente e non suscettibile di modifica.
In particolare, la stima del danno è stata condotta facendo riferimento alle Tabelle ANIA, in conformità all'Art. 45 delle condizioni di polizza, che consente tale ricorso laddove la menomazione non sia specificamente inclusa nell'elenco delle invalidità permanenti.
Né può essere condiviso, come evidenziato dal CTU, l'approccio pro- posto dalla parte attrice che richiedeva l'applicazione matematica e cumu- lativa dei punteggi percentuali per le diverse lesioni.
Tale impostazione, sebbene richiamata dall'attore per l'Art. 45, contra- sta con i consolidati criteri medico-legali, i quali impongono una valutazio- ne unitaria del danno alla persona per evitare duplicazioni di stima relative
a un unico evento traumatico.
La percentuale riconosciuta, infatti, è un criterio prudenziale e propor- zionato alla modestia delle menomazioni riscontrate nell'incisivo centrale superiore destro e nel piede sinistro, le quali non si associano a significati- ve limitazioni funzionali.
Infine, rispetto alle asserite omissioni del Ctu relativamente alla valuta- zione del trauma cranio-cervico-facciale, delle escoriazioni al volto e al labbro e del trauma al V dito della mano sinistra, va evidenziato che, come chiarito dal Consulente, l'esclusione di tali lesioni è stata causata dalla mancanza di riscontri clinici oggettivi sia nella documentazione sanitaria prodotta, sia nell'esame obiettivo condotto sicché non v'è dubbio che non possono essere valutati ai fini risarcitori sotto il profilo medico-legale.
E del resto, costituisce principio generale quello secondo cui il risarci- mento di qualsiasi danno, compreso quello alla salute, postula che chi lo invochi, ne dia una dimostrazione ragionevole. Di contro, nel caso in esa- me non è stato adeguatamente dimostrato.
In definitiva, quindi, il C.T.U. ha riconosciuto all'attore, quale conse- guenza dell'evento lesivo dedotto in citazione, un grado di invalidità per- manente pari al 2 %, nonché una Invalidità Temporanea Parziale al 75%
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di 25 gg, ITP al 50% di giorni 20 e, infine, una invalidità temporanea par- ziale al 25% per 20 giorni, con la conseguenza che, tenuto conto della franchigia contrattuale del 3% nulla deve essere riconosciuto a titolo di danno biologico permanente, in favore dell'attore.
Quanto al rimborso delle spese mediche, il CTU ha rinvenuto in atti esborsi già sostenuti per € 480,00 euro da ritenersi congrua e risarcibile.
Quali spese da sostenere, il CTU ha quantificato in € 700,00 i costi per la riabilitazione dentaria, disattendendo la richiesta dell'attore di € 4900,00 non avendo trovato adeguato riscontro documentale la previsione di n. 7 rinnovi.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 47 delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, “La Società, in caso di infortunio in- dennizzabile (art. 12 – “Definizione di infortunio oggetto dell'assicurazione”), rimborsa all'Assicurato le spese mediche sostenute, sino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in polizza per la pre- stazione “Rimborso spese mediche” (compresi i ticket per le prestazioni fornite dal , per le seguenti prestazioni: • onorari dei medici e dei CP_11 chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
• diritti di sala operatoria, ma- teriali d'intervento, accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio); • terapie fisiche e medicinali (queste ultime entro il
limite del 20% della somma assicurata); • rette di degenza in Istituto di
cura pubblico o privato;
• trasporto dal luogo dell'incidente all'Istituto di cura con autoambulanza entro il limite del 10% della somma assicurata. Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quan- to pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche”.
In applicazione di tale norma, quindi, nulla è dovuto a titolo di spese mediche in caso di infortunio non indennizzabile, come accaduto nel caso in esame.
In definitiva, quindi, la domanda è infondata e va rigetta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, non ravvisandosi alcun con- trasto interpretativo nella disciplina contrattuale, e si liquidano in dispositi- vo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, del valore della causa in base al petitum e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te Controparte_1
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p.t., delle spese di lite, che liquida in €.5.077,00 per compenso pro- fessionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunciato la seguente
~ S E N T E N Z A ~ nella causa civile iscritta al n. 8097/2022, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv.to Giuseppe Marob- Parte_1 bio, presso il cui studio in Napoli alla via Pasquale del Torto n. 41, è elet- tivamente domiciliato giusta procura in calce all'atto di citazione;
Attore
E
IN PERSONA DEL LE- Controparte_1
GALE RAPP.TE P.T., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to Giuseppe Esposito, presso il cui stu-
dio in Caserta al Corso Trieste n. 98 è elettivamente domiciliata giusta
procura in atti;
Convenuta
~ CONCLUSIONI ~
Nelle note sostitutive dell'udienza del 28 novembre 2025, redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti si riportavano ai pro- pri atti e la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da motivazione che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svol- gimento del processo.
1. Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 25.07.2022,
conveniva dinanzi il Tribunale di Napoli Parte_1 [...] per ottenere l'accertamento Controparte_2 dell'inadempimento della medesima rispetto agli obblighi assunti con il contratto di assicurazione stipulato tra le parti e, per l'effetto, la condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito del si- nistro verificatosi in data 16.09.2019, alle ore 03:10 circa, in Sant'Antimo
(NA) alla Via Michelangelo Merisi Caravaggio alla guida del motoveicolo di sua proprietà, Peugeot Satellis 250 tg. DZ44951.
1 RG 8097/2022
In particolare, , premetteva di aver avviato il giudizio Parte_1 dinanzi il Giudice di Pace di Napoli Nord che, tuttavia, all'udienza del
08.07.2022, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, oneran- do l'attore di riassumere il giudizio innanzi il Tribunale di Napoli Nord.
Rispetto ai fatti oggetto della domanda, deduceva di Parte_1 trovarsi nelle suindicate circostanze temporali a bordo del motoveicolo di sua proprietà, Peugeot Satellis 250 tg. DZ44951 e di aver subito un sinistro mentre percorreva via Michelangelo in direzione Cesa/ Sant'Arpino in quanto “giunto nei pressi della , perdeva il controllo del CP_3 motoveicolo, a causa dell'attraversamento improvviso di un cane che, su- perando con un balzo le barriere del guard-rail poste alla destra della car- reggiata, si poneva senza possibilità di previsione, al centro della stessa, di- ventando un ostacolo insormontabile per il sig ”. Pt_1
Per effetto dell'evento l'attore riportava lesioni personali per le quali ri- chiedeva l'attivazione dalla garanzia accessoria per infortunio del condu- cente deducendo che il motoveicolo era assicurato per la con la CP_4 compagnia assicurativa (marchio registrato della succursale italia- CP_5 na di – società di intermedia- Controparte_6 zione assicurativa) con contratto, n° 10000000899034.
Avendo chiesto, invano, alla Compagnia Assicurativa di procedere al
pagamento dell'indennizzo, l'attore chiedeva al Tribunale di: “1) Accertare
i fatti così come descritti in narrativa;
2) Accertare e dichiarare che, sulla scorta del contratto assicurativo n° 10000000899034, il sig. CP_7
, conducente del motoveicolo Peugeot Satellis tg. DZ 44951, ha diritto
[...] di ottenere l'indennizzo per le lesioni riportate in conseguenza del sinistro avvenuto il 16.09.2019, sulla scorta di quanto previsto dalle condizioni di polizza;
3) Per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
per mezzo dell'intermediazione di Controparte_8 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento, in favore del sig. , della complessiva Parte_1 somma di € 16.463,11, ovvero di quella diversa, minore o maggiore som- ma che dovesse essere accertata all'esito del giudizio, anche a mezzo di
C.T.U. che, sin da ora, si richiede, a titolo di indennizzo per tutte le lesio- ni personali subite dall'attore e derivanti dal sinistro dedotto in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino al dì del soddisfo;
4) Condannare la convenut Controparte_9 per mezzo dell'intermediazione di ADMIRAL INTERMEDIARY SER-
VICES S.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle
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spese e competenze del giudizio, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Ma- robbio, procuratore antistatario.
2. Si costituiva la società convenuta, la quale eccepiva, in rito,
l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento del tentativo di mediazione.
Nel merito, rilevava che il danno subito dall'attore era inferiore alla percentuale riconosciuta dal contratto assicurativo, ovvero una menoma- zione del 3 % secondo le tabelle ANIA allegate al contratto sicché nulla era dovuto all'attore.
Trattato il giudizio, avviata la fase istruttoria, lo scrivente subentrava al precedente GI in data 18-11-2024; effettuata CTU medico/legale mediante deposito della relazione in data 8-4-2025, la causa veniva al 28-11-2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
3. Ciò posto, la domanda è infondata e va rigettata.
In via preliminare, non va scrutinata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevate dalla Compagnia Assicurativa nella comparsa di costi- tuzione non essendo stata ribadita la stessa nel corso del giudizio, tant'è che la convenuta, negli scritti conclusionali, ha incentrato le proprie difese esclusivamente nel merito della domanda.
4. Va quindi esaminata, nel merito la domanda attorea.
In particolare, le deduzioni attoree rispetto alla dinamica dell'evento sono state pienamente confermate all'esito della prova testimoniale.
Invero, il teste , all'udienza del 01.10.2024 ha dichiara- Testimone_1 to: “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto mi trovavo alla via Ca- ravaggio, direzione Napoli provenienti da Aversa insieme al mio amico
, eravamo in auto e vedevamo nella direzione opposta un ragazzo CP_10 su un motoveicolo grigio. A questo punto, abbiamo visto che un cane si è gettato in mezzo alla corsia e il centauro, per evitare l'impatto, sbandava ed andava a finire contro lo spartitraffico che separava le corsie. Ci siamo ac- costati e abbiamo prestato soccorso al ragazzo, che indossava il casco ma era tutto sanguinante in viso e lamentava dolore al piede, non ricordo qua- le dei due. Quando mi sono avvicinato aveva il casco non integrale. Ab- biamo chiamato noi stessi il 118 che è poi arrivato.”
Analogamente, l'ulteriore teste assunto alla medesima udienza,
[...]
ha confermato quanto indicato dall'attore e quanto dichiara- Tes_2 to dal teste . Testimone_1
In ragione di tanto, anche alla luce delle generiche eccezioni della con- venuta riguardo il fatto storico, devono ritenersi provate le circostanze de-
3 RG 8097/2022
dotte nell'atto di citazione, con conseguente obbligo della compagnia assi- curativa di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell'attore.
5. Orbene, come emerge dal contratto e dalle condizioni generali, il ri- schio assicurato dalla polizza aveva ad oggetto anche i danni subiti dal conducente e, peraltro, tale circostanza non è oggetto di contestazione tra le parti.
Tuttavia, sempre in virtù delle disposizioni contrattuali, occorre proce- dere alla quantificazione dell'indennizzo dovuto all'attore da parte della compagnia assicurativa.
In particolare, l'attore ha richiesto la somma di € 16.463,11, quantifica- zione operata sulla scorta delle tabelle previste dall'art. 139 del codice del- le assicurazioni private, utilizzando i seguenti parametri: “Invalidità per- manente (danno biologico): 7%; I.T.T.: 30 giorni;
I.T.P. al 50 %: 30 gior- ni I.T.P. al 25%: 30 giorni Spese Mediche: 360,05”. A sostegno della stima operata, l'attore ha prodotto in atti una relazione tecnica di parte.
Di contro, la convenuta ha contestato il diritto dell'assicurato al ricono- scimento dell'indennizzo avendo subito, secondo la convenuta, una me- nomazione fisica stimata secondo le tabelle contrattuali nella misura del
2,5%, e quindi inferiore alla franchigia contrattuale (3%).
Pertanto, la convenuta eccepiva l'inoperatività dell'indennizzo sulla
scorta delle previsioni dell'art. 46 delle condizioni contrattuale, ai sensi del quale qualora “sia riconosciuta una invalidità permanente inferiore o uguale al valore della franchigia riportata nel contratto non sarà corrispo- sto alcun un indennizzo.”
Al fine di dirimere il contrasto tra le parti, è stata necessaria la nomina di un C.T.U. al quale è stato conferito il seguente incarico: “1. Esaminati gli atti di causa, esclusivamente quelli già acquisiti agli atti con preclusione di acquisizione di nuova documentazione, visitato il periziando disposte le opportune indagini – preferibilmente presso strutture pubbliche e di parti- colare qualificazione-, descriva il CTU, per quanto di rispettiva competen- za, la persona del periziando, sulla base di dati obiettivamente rilevabili dall'esame dello stesso, dai documenti in atti, dalle informazioni acquisite dalle parti, indicando, in particolare, l'età, il sesso, l'occupazione, le attitu- dini, gli stati morbosi precedenti al momento del fatto dannoso dedotto in controversia e rilevanti ai fini delle valutazioni di seguito richieste;
2. de- scriva, sulla base di elementi obiettivamente rilevabili, di dati desumibili dai referti rilasciati dai sanitari del pronto soccorso e di ogni altro accerta- mento già agli atti, le lesioni riportate dal periziando in conseguenza della
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vicenda per cui è causa quale esse si presentavano al momento del fatto, la loro evoluzione, i trattamenti praticati, lo stato attuale delle lesioni, le pro- babili alterazioni in senso peggiorativo o migliorativo;
tratti separatamente i sintomi soggettivi descritti dal periziando non riscontrabili oggettivamente;
3. Verifichi se le lesioni riscontrate siano eziologicamente riconducibili alla dinamica del fatto dannoso quale emerge dagli atti di causa (inclusi i rap- porti di pubbliche autorità e le deposizioni dei testi); in ipotesi positiva, descriva la presumibile dinamica della causazione dell'evento traumatico, specificandone modalità e tempi;
4. Accerti la durata dell'eventuale malat- tia derivata dalle lesioni, tenendo distinte l'inabilità temporanea assoluta da quella parziale, indicandone in quest'ultimo caso la misura percentuale;
accerti l'esistenza di eventuali esiti di carattere permanente sulla preesi- stente integrità psico-fisica del soggetto con dettagliate considerazioni in ordine ai riflessi: a) sulla sfera individuale (sonno, riposo, viaggi, sport, ecc.); b) sulla sfera relazionale (rapporti familiari, sociali, sessuali, ecc.); c) sull'espletamento delle normali attività quotidiane (lavarsi, vestirsi, leggere, scrivere, stare seduti o in piedi, correre, camminare, guidare veicoli, solle- vare pesi, ecc.);
5. Chiarisca altresì se tali esiti permanenti siano suscettibili di riduzione o eliminazione mediante idonei trattamenti sanitari o chirur- gici, indicandone il costo, il grado di difficoltà –intesto come rischio e
complessità- e la presumibile efficacia;
6. Tenuto conto dello stato pre-
gresso del soggetto, dell'età, del sesso, delle condizioni di vita e della pro- gnosi, esprima con distinte percentuali la riduzione dell'integrità psico – fi- sica del soggetto (nella sua accezione morfologica, a prescindere dalla ca- pacità reddituale) quale essa si presenta attualmente, quale si presenterà al- la stabilizzazione dei postumi, quale si presenterebbe dopo l'esecuzione degli eventuali trattamenti di cui al precedente punto 5; 7. Indichi il livello di sofferenza che, secondo le conoscenze dell'arte medica, è conseguito al- le lesioni subite dal periziando ed al successivo iter diagnostico – terapeu- tico, anche con riferimento agli interventi chirurgici sopportati e di quelli cui eventualmente dovrà sottoporsi”.
Orbene, il Consulente ha depositato in data 08.04.2025 l'elaborato pe- ritale, le cui conclusioni possono essere integralmente condivise in quanto logiche, adeguatamente motivate e prive di contraddizioni.
Sul punto, l'attore, sia nelle osservazioni alla bozza del consulente che nei successivi atti di causa, ha contestato le conclusioni del c.t.u. eccepen- do in particolare: a) l'omessa valutazione di quesiti integrativi relativi ad al- tre lesioni (trauma cranio-cervico-facciale, escoriazioni, trauma al V dito);
b) l'errata quantificazione del danno biologico permanente (D.B.) al 2%,
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ritenendo dovesse essere applicata la somma matematica delle menoma- zioni (richiesta 7% D.B.) in base all'Art. 45 di polizza;
c) l'insufficiente ri- conoscimento dei giorni di inabilità temporanea;
d) l'insufficiente liquida- zione delle spese future per la riabilitazione dentaria (richiesta € 4.900,00).
Sul punto, il CTU ha fornito risposta puntuale alle suddette osservazio- ni, ribadendo e confermando integralmente le conclusioni tecnico- scientifiche già espresse.
Del resto, il CTU ha quantificato il danno biologico permanente resi- duato nella misura del 2% (due percento) e tale valutazione deve ritenersi completa, coerente e non suscettibile di modifica.
In particolare, la stima del danno è stata condotta facendo riferimento alle Tabelle ANIA, in conformità all'Art. 45 delle condizioni di polizza, che consente tale ricorso laddove la menomazione non sia specificamente inclusa nell'elenco delle invalidità permanenti.
Né può essere condiviso, come evidenziato dal CTU, l'approccio pro- posto dalla parte attrice che richiedeva l'applicazione matematica e cumu- lativa dei punteggi percentuali per le diverse lesioni.
Tale impostazione, sebbene richiamata dall'attore per l'Art. 45, contra- sta con i consolidati criteri medico-legali, i quali impongono una valutazio- ne unitaria del danno alla persona per evitare duplicazioni di stima relative
a un unico evento traumatico.
La percentuale riconosciuta, infatti, è un criterio prudenziale e propor- zionato alla modestia delle menomazioni riscontrate nell'incisivo centrale superiore destro e nel piede sinistro, le quali non si associano a significati- ve limitazioni funzionali.
Infine, rispetto alle asserite omissioni del Ctu relativamente alla valuta- zione del trauma cranio-cervico-facciale, delle escoriazioni al volto e al labbro e del trauma al V dito della mano sinistra, va evidenziato che, come chiarito dal Consulente, l'esclusione di tali lesioni è stata causata dalla mancanza di riscontri clinici oggettivi sia nella documentazione sanitaria prodotta, sia nell'esame obiettivo condotto sicché non v'è dubbio che non possono essere valutati ai fini risarcitori sotto il profilo medico-legale.
E del resto, costituisce principio generale quello secondo cui il risarci- mento di qualsiasi danno, compreso quello alla salute, postula che chi lo invochi, ne dia una dimostrazione ragionevole. Di contro, nel caso in esa- me non è stato adeguatamente dimostrato.
In definitiva, quindi, il C.T.U. ha riconosciuto all'attore, quale conse- guenza dell'evento lesivo dedotto in citazione, un grado di invalidità per- manente pari al 2 %, nonché una Invalidità Temporanea Parziale al 75%
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di 25 gg, ITP al 50% di giorni 20 e, infine, una invalidità temporanea par- ziale al 25% per 20 giorni, con la conseguenza che, tenuto conto della franchigia contrattuale del 3% nulla deve essere riconosciuto a titolo di danno biologico permanente, in favore dell'attore.
Quanto al rimborso delle spese mediche, il CTU ha rinvenuto in atti esborsi già sostenuti per € 480,00 euro da ritenersi congrua e risarcibile.
Quali spese da sostenere, il CTU ha quantificato in € 700,00 i costi per la riabilitazione dentaria, disattendendo la richiesta dell'attore di € 4900,00 non avendo trovato adeguato riscontro documentale la previsione di n. 7 rinnovi.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 47 delle condizioni generali del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, “La Società, in caso di infortunio in- dennizzabile (art. 12 – “Definizione di infortunio oggetto dell'assicurazione”), rimborsa all'Assicurato le spese mediche sostenute, sino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in polizza per la pre- stazione “Rimborso spese mediche” (compresi i ticket per le prestazioni fornite dal , per le seguenti prestazioni: • onorari dei medici e dei CP_11 chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
• diritti di sala operatoria, ma- teriali d'intervento, accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio); • terapie fisiche e medicinali (queste ultime entro il
limite del 20% della somma assicurata); • rette di degenza in Istituto di
cura pubblico o privato;
• trasporto dal luogo dell'incidente all'Istituto di cura con autoambulanza entro il limite del 10% della somma assicurata. Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quan- to pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche”.
In applicazione di tale norma, quindi, nulla è dovuto a titolo di spese mediche in caso di infortunio non indennizzabile, come accaduto nel caso in esame.
In definitiva, quindi, la domanda è infondata e va rigetta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza, non ravvisandosi alcun con- trasto interpretativo nella disciplina contrattuale, e si liquidano in dispositi- vo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, del valore della causa in base al petitum e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te Controparte_1
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p.t., delle spese di lite, che liquida in €.5.077,00 per compenso pro- fessionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5-12-2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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