CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2023, n. 28207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28207 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI CI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. Serraci D'Aquino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28207 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha revocato la detenzione domiciliare in atto nei confronti di NA RA, a seguito di sospensione cautelativa del ex art. 51-ter Ord. pen. disposta dal Magistrato di sorveglianza di Bolzano, in data 13 settembre 2022, confermando il provvedimento e disponendo la revoca dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trento che, in data 11 gennaio 2022, aveva concesso alla predetta la detenzione domiciliare ex art. 1 legge n. 199 del 26 novembre 2010. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza la condannata, per il tramite del difensore, avv. F. Moser, che ha denunciato, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 1 legge n. 199 del 2010, oltre a vizio di motivazione, nonché con il secondo motivo, inosservanza dell'art. 47-ter Ord. pen., in relazione alla disposta revoca della detenzione domiciliare in via retroattiva, dalla data della commissione dell'illecito, invece che dalla data di sospensione della sua esecuzione, con correlato vizio di motivazione. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, P. Serrao d'Aquino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. rinuncia al ricorso con allegata documentazione, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza condanna alle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1.1. In proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi affermati da questa Corte di legittimità, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistente sia 31 momento della 2 proposizione dell'impugnazione che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta» il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di 'diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27110/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 1.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, risulta, dalla documentazione prodotta dalla difesa, che è sopravvenuto al ricorso provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bolzano, emesso in data 10 gennaio 2023, che ha ripristinato la misura alternativa dell'esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi dell'art. 1 legge n. 199 del 2010, già disposta nei confronti della ricorrente con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trento, resa in data 11 gennaio 2022, provvedimento che costituisce oggetto della impugnazione oggetto di esame in questa sede. 2.Deriva da quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui non segue, come dedotto, la condanna alle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, considerato che la ricorrente ha dimostrato che, in epoca successiva al ricorso, è stato revocato il provvedimento oggetto di impugnazione e che, dunque, la sua pretesa prospettata con il ricorso, ha già trovato medio tempore concreta attuazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. Serraci D'Aquino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28207 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha revocato la detenzione domiciliare in atto nei confronti di NA RA, a seguito di sospensione cautelativa del ex art. 51-ter Ord. pen. disposta dal Magistrato di sorveglianza di Bolzano, in data 13 settembre 2022, confermando il provvedimento e disponendo la revoca dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trento che, in data 11 gennaio 2022, aveva concesso alla predetta la detenzione domiciliare ex art. 1 legge n. 199 del 26 novembre 2010. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza la condannata, per il tramite del difensore, avv. F. Moser, che ha denunciato, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 1 legge n. 199 del 2010, oltre a vizio di motivazione, nonché con il secondo motivo, inosservanza dell'art. 47-ter Ord. pen., in relazione alla disposta revoca della detenzione domiciliare in via retroattiva, dalla data della commissione dell'illecito, invece che dalla data di sospensione della sua esecuzione, con correlato vizio di motivazione. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, P. Serrao d'Aquino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. rinuncia al ricorso con allegata documentazione, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza condanna alle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1.1. In proposito, va rilevato che, secondo consolidati e condivisi principi affermati da questa Corte di legittimità, la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistente sia 31 momento della 2 proposizione dell'impugnazione che in quello della sua decisione (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo, è stata elaborata la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta» il cui fondamento giustificativo è stato individuato nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di 'diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27110/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694). 1.2. Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, risulta, dalla documentazione prodotta dalla difesa, che è sopravvenuto al ricorso provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Bolzano, emesso in data 10 gennaio 2023, che ha ripristinato la misura alternativa dell'esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi dell'art. 1 legge n. 199 del 2010, già disposta nei confronti della ricorrente con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trento, resa in data 11 gennaio 2022, provvedimento che costituisce oggetto della impugnazione oggetto di esame in questa sede. 2.Deriva da quanto sin qui esposto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, cui non segue, come dedotto, la condanna alle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, considerato che la ricorrente ha dimostrato che, in epoca successiva al ricorso, è stato revocato il provvedimento oggetto di impugnazione e che, dunque, la sua pretesa prospettata con il ricorso, ha già trovato medio tempore concreta attuazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore