CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 20/01/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 814/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17046/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_2 Procuratrice Di Se Difensore_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500016282000 TASSA DI CIRCOL a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.- Con l'odierno ricorso, la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato, per l'annullamento, il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202500016282000, notificato in data 13 giugno 2025, unitamente alla presupposta cartella n. 071 2024 00299713 74 000, notificata in data 18 marzo 2024, in esso contemplata.
Gli atti sopra indicati sono stati emessi a seguito dell'asserito mancato pagamento della tassa automobilistica Regione Campania, anno d'imposta 2018, relativamente ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
La ricorrente fa presente di avere impugnato la cartella davanti a questa Corte che, con sentenza n. 953 del 13 gennaio 2025, ha dichiarato estinta l'obbligazione tributaria, con conseguente annullamento di essa e compensazione delle spese di lite.
Pertanto, alla luce di quanto statuito dalla predetta sentenza, la ricorrente ritiene che non sia dovuto il pagamento richiesto e che la conseguente azione esecutiva col preavviso di fermo amministrativo sia illegittima.
La Regione Campania si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che l'attività di riscossione è attribuita per intero al concessionario, agenzia delle entrate riscossione.
L'Agenzia delle entrate riscossione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
La causa, inserita nel ruolo della camera di consiglio del 1° dicembre 2025 per la discussione dell'istanza cautelare, è stata trattenuta per la decisione nel merito in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter d. lgs.
546 del 1992.
2.- Il ricorso è fondato.
La sentenza di questo Corte n. 953 del 13 gennaio 2025, nell'accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la menzionata cartella, ha statuito l'illegittimità della pretesa tributaria.
Ne consegue per logica derivazione l'illegittimità anche dell'impugnato preavviso di fermo il quale è privo del presupposto giuridico.
3.- Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Agenzia delle entrate riscossione e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo.
Si ravvisano le giuste ragioni per compensarle nei confronti della Regione Campania, avuto riguardo al ruolo marginale rivestito nella fase esecutiva di esazione del credito tributario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al legale di parte per dichiarato anticipo.
Compensa nei confronti della Regione Campania.
Così deciso, in Napoli, il 1 dicembre 2025.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17046/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_2 Procuratrice Di Se Difensore_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500016282000 TASSA DI CIRCOL a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.- Con l'odierno ricorso, la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato, per l'annullamento, il preavviso di fermo amministrativo n. 07180202500016282000, notificato in data 13 giugno 2025, unitamente alla presupposta cartella n. 071 2024 00299713 74 000, notificata in data 18 marzo 2024, in esso contemplata.
Gli atti sopra indicati sono stati emessi a seguito dell'asserito mancato pagamento della tassa automobilistica Regione Campania, anno d'imposta 2018, relativamente ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
La ricorrente fa presente di avere impugnato la cartella davanti a questa Corte che, con sentenza n. 953 del 13 gennaio 2025, ha dichiarato estinta l'obbligazione tributaria, con conseguente annullamento di essa e compensazione delle spese di lite.
Pertanto, alla luce di quanto statuito dalla predetta sentenza, la ricorrente ritiene che non sia dovuto il pagamento richiesto e che la conseguente azione esecutiva col preavviso di fermo amministrativo sia illegittima.
La Regione Campania si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che l'attività di riscossione è attribuita per intero al concessionario, agenzia delle entrate riscossione.
L'Agenzia delle entrate riscossione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
La causa, inserita nel ruolo della camera di consiglio del 1° dicembre 2025 per la discussione dell'istanza cautelare, è stata trattenuta per la decisione nel merito in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter d. lgs.
546 del 1992.
2.- Il ricorso è fondato.
La sentenza di questo Corte n. 953 del 13 gennaio 2025, nell'accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la menzionata cartella, ha statuito l'illegittimità della pretesa tributaria.
Ne consegue per logica derivazione l'illegittimità anche dell'impugnato preavviso di fermo il quale è privo del presupposto giuridico.
3.- Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'Agenzia delle entrate riscossione e sono determinate nella misura e con le modalità indicate in dispositivo.
Si ravvisano le giuste ragioni per compensarle nei confronti della Regione Campania, avuto riguardo al ruolo marginale rivestito nella fase esecutiva di esazione del credito tributario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il preavviso di fermo impugnato.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al legale di parte per dichiarato anticipo.
Compensa nei confronti della Regione Campania.
Così deciso, in Napoli, il 1 dicembre 2025.