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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3522/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Recupero Bruno Parte_1
Giuliana);
E
, nata a [...] l'[...] (con l'avv. Recupero Bruno Giuliana); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso e note scritte per l'udienza cartolare dell'11/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 15/07/2025, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore, (nato a [...] il [...]), Persona_1 fosse regolato sulla base del seguente accordo:
“1. AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE PREVALENTE
Il figlio minore della coppia, nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1
) viene affidato condivisamente ad entrambi i genitori che C.F._1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. La sig.ra ha trasferito a partire dal giorno 1 Luglio 2025 il domicilio proprio e del figlio Pt_2 minore - e richiesto il trasferimento della residenza - nell'immobile sito nel Comune di Per_1
Palermo, in via Ammiraglio Bettolo Giovanni n. 2, (distinto al catasto urbano di detto comune, al F. 35, p.lla 1267), condotto in locazione per il canone mensile di € 600,00
Il Sig. manterrà la residenza ed il domicilio nell'abitazione familiare in Altofonte, Via Per_1
Rebuttone 2/D.
2. DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE DEL GENITORE NON
COLLOCATARIO
Il minore resterà collocato prevalentemente presso la madre, con diritto per il padre di frequentarlo liberamente, nel rispetto della bigenitorialità, secondo modalità da concordare tra le Parti, tenuto conto delle esigenze del figlio e degli impegni lavorativi e personali dei genitori.
Solo per l'ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, essi concordano che il sig. Per_1 trascorrerà con il figlio tutte le settimane il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle Per_1 ore 20.00 riaccompagnandolo presso il domicilio materno dopo cena;
il minore trascorrerà, inoltre, con il padre i seguenti giorni:
- a settimane alternate dalle ore 15.00 del venerdì alle ore 15.00 del sabato;
- a settimane alternate il fine settimana, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica.
3. REGOLAMENTAZIONE DELLE FESTIVITÀ PRINCIPALI E DEL TEMPO FERIALE
Le parti concordano, poi, i tempi di permanenza con il minore in occasione delle principali festività, nei termini seguenti:
Durante le FESTIVITÀ NATALIZIE, entrambi i genitori potranno tenere con sé il minore dal
24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 1° gennaio, secondo il criterio dell'alternanza, sulla base di accordi da stabilire entro il 30 settembre di ciascun anno.
In occasione della SANTA PASQUA il minore trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni.
Durante il PERIODO ESTIVO, ciascun genitore potrà tenere con sé il minore per un periodo continuativo di 7 giorni nei mesi di luglio, di agosto o della prima metà di settembre, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il giorno del compleanno del minore verrà trascorso a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
4. MANTENIMENTO DEL MINORE
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1 Pt_2 la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00), da versarsi entro il giorno 21 di ogni Per_1 mese, mediante accredito nella carta prepagata posseduta dalla sig.ra Pt_2
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT.
L'A.U.U. verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
Le spese straordinarie per il figlio (quali, a titolo esemplificativo: spese mediche non coperte dal
SSN, scolastiche, sportive, ludiche, viaggi di istruzione, acquisto di dispositivi elettronici, ecc.) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa concertazione e nei limiti e secondo le modalità previste dal protocollo adottato presso il Tribunale di Palermo, che le parti dichiarano di conoscere e al quale si riportano.
5. COMUNICAZIONI
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente gli spostamenti del bambino quando avvengano al di fuori della provincia di Palermo, o comportino la permanenza superiore a 3 giorni presso soggetti diversi dai genitori.
6. PASSAPORTI
Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
7. RINVIO AD ACCORDI SEPARATI PER I RAPPORTI PATRIMONIALI
Le Parti danno atto che le questioni patrimoniali tra loro, derivanti dalla cessazione della convivenza e dalla comproprietà dell'immobile sito in Altofonte, Via Rebuttone n. 2/D, sono state già regolate mediante separata scrittura privata” (cfr. ricorso congiunto).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia.
In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.: prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025, intervenuto fra e in ordine al regime di affidamento e Parte_1 CP_1
di mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]). Persona_1
Nulla sulle spese. Così deciso in Palermo in data 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3522/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Recupero Bruno Parte_1
Giuliana);
E
, nata a [...] l'[...] (con l'avv. Recupero Bruno Giuliana); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come in ricorso e note scritte per l'udienza cartolare dell'11/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, depositato in data 15/07/2025, le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento del figlio minore, (nato a [...] il [...]), Persona_1 fosse regolato sulla base del seguente accordo:
“1. AFFIDAMENTO E COLLOCAZIONE PREVALENTE
Il figlio minore della coppia, nato a [...] il [...] (c.f. Persona_1
) viene affidato condivisamente ad entrambi i genitori che C.F._1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. La sig.ra ha trasferito a partire dal giorno 1 Luglio 2025 il domicilio proprio e del figlio Pt_2 minore - e richiesto il trasferimento della residenza - nell'immobile sito nel Comune di Per_1
Palermo, in via Ammiraglio Bettolo Giovanni n. 2, (distinto al catasto urbano di detto comune, al F. 35, p.lla 1267), condotto in locazione per il canone mensile di € 600,00
Il Sig. manterrà la residenza ed il domicilio nell'abitazione familiare in Altofonte, Via Per_1
Rebuttone 2/D.
2. DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE DEL GENITORE NON
COLLOCATARIO
Il minore resterà collocato prevalentemente presso la madre, con diritto per il padre di frequentarlo liberamente, nel rispetto della bigenitorialità, secondo modalità da concordare tra le Parti, tenuto conto delle esigenze del figlio e degli impegni lavorativi e personali dei genitori.
Solo per l'ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, essi concordano che il sig. Per_1 trascorrerà con il figlio tutte le settimane il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle Per_1 ore 20.00 riaccompagnandolo presso il domicilio materno dopo cena;
il minore trascorrerà, inoltre, con il padre i seguenti giorni:
- a settimane alternate dalle ore 15.00 del venerdì alle ore 15.00 del sabato;
- a settimane alternate il fine settimana, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica.
3. REGOLAMENTAZIONE DELLE FESTIVITÀ PRINCIPALI E DEL TEMPO FERIALE
Le parti concordano, poi, i tempi di permanenza con il minore in occasione delle principali festività, nei termini seguenti:
Durante le FESTIVITÀ NATALIZIE, entrambi i genitori potranno tenere con sé il minore dal
24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 1° gennaio, secondo il criterio dell'alternanza, sulla base di accordi da stabilire entro il 30 settembre di ciascun anno.
In occasione della SANTA PASQUA il minore trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni.
Durante il PERIODO ESTIVO, ciascun genitore potrà tenere con sé il minore per un periodo continuativo di 7 giorni nei mesi di luglio, di agosto o della prima metà di settembre, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il giorno del compleanno del minore verrà trascorso a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
4. MANTENIMENTO DEL MINORE
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_1 Pt_2 la somma mensile di euro 200,00 (duecento/00), da versarsi entro il giorno 21 di ogni Per_1 mese, mediante accredito nella carta prepagata posseduta dalla sig.ra Pt_2
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT.
L'A.U.U. verrà percepito interamente dalla sig.ra Pt_2
Le spese straordinarie per il figlio (quali, a titolo esemplificativo: spese mediche non coperte dal
SSN, scolastiche, sportive, ludiche, viaggi di istruzione, acquisto di dispositivi elettronici, ecc.) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa concertazione e nei limiti e secondo le modalità previste dal protocollo adottato presso il Tribunale di Palermo, che le parti dichiarano di conoscere e al quale si riportano.
5. COMUNICAZIONI
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente gli spostamenti del bambino quando avvengano al di fuori della provincia di Palermo, o comportino la permanenza superiore a 3 giorni presso soggetti diversi dai genitori.
6. PASSAPORTI
Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
7. RINVIO AD ACCORDI SEPARATI PER I RAPPORTI PATRIMONIALI
Le Parti danno atto che le questioni patrimoniali tra loro, derivanti dalla cessazione della convivenza e dalla comproprietà dell'immobile sito in Altofonte, Via Rebuttone n. 2/D, sono state già regolate mediante separata scrittura privata” (cfr. ricorso congiunto).
La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia.
In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.: prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 15/07/2025, intervenuto fra e in ordine al regime di affidamento e Parte_1 CP_1
di mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]). Persona_1
Nulla sulle spese. Così deciso in Palermo in data 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.