Articolo 20 della Legge 28 luglio 1984, n. 398
Articolo 19Articolo 21
Versione
16 agosto 1984
Art. 20.
Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emessa in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando la immediata liberazione dell'imputato. Nello stesso modo il tribunale decide sulla richiesta di applicazione della misura prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis, proposta dall'imputato".
Entrata in vigore il 16 agosto 1984
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